Versione
1 gennaio 2011
1 gennaio 2011
Art. 15.
Ai fini fiscali ed amministrativi i contratti dei comuni e degli altri enti locali, che eccedano i limiti di importo entro i quali e' consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza autorizzazione, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro 20 giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del visto di esecutorieta' da parte del presidente della giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. I contratti dell'amministrazione regionale della specie di cui innanzi non sono soggetti in nessun caso a visto di esecutorieta' e per essi i termini per la registrazione decorrono dalla data di stipulazione.
Ai fini fiscali ed amministrativi i contratti dei comuni e degli altri enti locali, che eccedano i limiti di importo entro i quali e' consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza autorizzazione, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro 20 giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del visto di esecutorieta' da parte del presidente della giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. I contratti dell'amministrazione regionale della specie di cui innanzi non sono soggetti in nessun caso a visto di esecutorieta' e per essi i termini per la registrazione decorrono dalla data di stipulazione.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Enna, sentenza 16/02/2021, n. 98Provvedimento: N. R.G. 252/2016 TRIBUNALE DI ENNA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 252/2016 Tra Parte_1 (C.F. C.F._1 ), elettivamente domiciliata in Catania alla Via Vittorio Emanuele n. 5, presso lo studio dell'avv. MARIA LEGNAME che la rappresenta e difende giusta procura in atti. OPPONENTE E Controparte_1 [...] Costituito in giudizio personalmente. OPPOSTO Il Giudice dott. Rosario Vacirca, all'udienza del 16/02/2021, trattata con le modalità previste dall'art. 221 co. 4 della legge n. 77/2020 attraverso il deposito di note scritte d'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni, senza partecipazione fisica all'udienza delle parti che ne sono state espressamente esonerate; …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- opposizione ordinanza-ingiunzione·
- onere della prova amministrazione·
- art. 15 L. 689/1981·
- art. 22 L. 689/1981·
- art. 10 D.Lgs. 269/2001·
- termine decadenza contestazione·
- mancata audizione parte·
- estinzione obbligazione sanzionatoria·
- difetto di motivazione