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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 23/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
SENTENZA
nel procedimento civile r.g.n. 441/2021 promosso da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Lanusei, alla Via C.F._1
Roma, n. 17, presso lo studio legale dell'Avv.to Battistina Pisanu, presso lo studio domiciliato
attrice
contro
, , , CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, , CP_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, , , CP_7 CP_8 CP_9 [...]
, , CP_10 CP_11 Controparte_6 [...]
, , , CP_3 CP_12 CP_13 CP_14
, , Controparte_15 CP_16 CP_17
, CP_18
convenuti contumaci
Avente ad oggetto: usucapione
Motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, la attrice adiva l'intestato Tribunale,
affinché disattesa ogni contraria istanza, volesse dichiararla proprietaria per intervenuta usucapione ultraventennale della casa di civile abitazione identificata al catasto fabbricati di Fonni al foglio 11 particella 1630 sub. 3 (ex mappale 257
sub2 e 3) del garage identificato al foglio 11 mappale 1630 sub.1 (ex mappale
257sub.1) e del terreno su cui poggia la casa di cui al catasto terreni foglio 11
mappale 1630 (ex mappale 185); nonché della tettoria unita al fabbricato del catasto fabbricati e terreni foglio 11 mappale 1599 (ex mappale 184 del catasto terreni) e del terreno identificato al foglio 11 mappale 1598.
La attrice ha in particolare allegato di possedere gli immobili per successione a seguito del decesso della madre , originaria proprietaria del Persona_1
terreno sul quale ha costruito il fabbricato di civile abitazione in due fasi, il primo piano nel 1976 ed il secondo nel 1980, e nel quale vi ha abitato sino al suo decesso nel 1986.
Gli immobili oggetto di causa sono catastalmente intestati alla madre (quanto alla casa di civile abitazione) ed ai convenuti (il terreno), mentre dalle visure ipotecarie non emerge alcuna trascrizione.
L'attrice, pertanto, non potendo formalizzare un titolo d'acquisto suscettibile di trascrizione e opponibile ai terzi, ha interesse ad ottenere un titolo giudiziale di accertamento dell'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione del diritto di proprietà sul bene trascrivibile ad ogni effetto di legge e pertanto ha concluso chiedendo l'accertamento e la conseguente declaratoria della intervenuta usucapione ventennale del dedotto diritto di proprietà.
Il procedimento è stato istruito mediante esame testimoniale e produzioni documentali. All'udienza del 14.1.2025 tenuta a trattazione scritta la causa è stata presa a decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
***
La domanda è fondata.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali
di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per
venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si
manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro
diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11
maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico,
pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus
rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il
possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia
posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II,
c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del
suo autore per goderne gli effetti”. Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena riportata, consente al possessore attuale
- nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c.,
comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene”
(ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Tanto premesso in diritto, si rileva che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sull'immobile in questione di un possesso continuativo, ininterrotto,
pacifico e pubblico, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce sia della documentazione prodotta che delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della espletata istruttoria che hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti dall'attore.
***
Quanto alla prova dell'esercizio del possesso esercitato i testi escussi, hanno confermato tutte le deduzioni attoree, riferendo con precisione l'esatta ubicazione e la consistenza dell'immobile oggetto del presente giudizio.
In particolare, e compaesani e residenti nei pressi Tes_1 Testimone_2
dell'immobile in causa, hanno dichiarato che, prima la madre e fino ad oggi,
l'attrice hanno utilizzato in via esclusiva gli immobili in oggetto.
ha ricordato che “mia madrina, , madre della Tes_1 Persona_1
signora , negli anni Sessanta era solita portarmi in un Parte_1
terreno dove poi ha edificato la sua abitazione nella quale era andata a vivere,
ero piccola. Prima era stato costruito il piano terreno composto da garage, una
cucina, il soggiorno e un bagno, dopo è stato costruito il secondo piano. … Una
parte del terreno è stata adibita a giardino, dove mia madrina ha piantato dei
fiori, una pianta di noci, albicocche e ciliegio, Ancora oggi ci sono queste
piante.”.
Dichiarazioni analoghe sono state rese da (“Ricordo che intorno ai Testimone_2
primi anni Sessanta, la signora ha costruito l'abitazione su un Persona_1 terreno sito in Fonni nella via Grazia Deledda, appena ultimato il piano terra la
famiglia si è trasferita ad abitare lì). Per_1
Tutti i tesi hanno poi dichiarato che dal 2006, il possesso degli immobili è passato in capo alla figlia ed attuale attrice, la quale, pur abitando in altro comune, quando rientra a Fonni va ad abitare nella casa materna. I testi hanno anche riferito che l'attrice ha realizzato lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Tes_ sull'immobile: il in particolare, ha precisato che l'attrice ha realizzato “la
sostituzione della porta del garage con una serranda elettrica, ha rifatto il tetto
sostituendo le tegole, ha installato le grate in ferro in tutte le finestre della casa,
ha sostituito più volte i pluviali esterni, ha provveduto a creare una contro cappa
interna di una canna fumaria. Ricordo anche la realizzazione del camino al piano
terra nella parte confinante con e la sostituzione delle tapparelle esterne”. Per_2
Infine, i testi hanno anche precisato che unitamente alla civile abitazione, prima la madre e poi la figlia hanno curato il terreno adiacente, inizialmente utilizzato come orto e successivamente per la coltivazione di noci, ciliegio e fiori. I testi hanno altresì precisato che sul terreno è stata realizzata una piccola struttura con accesso sulla via Deledda.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione,
nonché la conoscenza specifica dei luoghi in causa.
Tali dichiarazioni trovano peraltro conferma nella documentazione acquisita.
Agli atti sono stati prodotti il progetto per la costruzione dell'immobile del 1976 e la licenza edilizia rilasciata il 14.4.1976 dal comune di Fonni a . Persona_1
Risultano prodotte inoltre a nome di le bollette la tari Persona_1 Pt_2
a partire dal 2006. Risulta inoltre la denuncia di successione della in Per_1 favore dell'attrice quale unica erede, trascritta in conservatoria, con indicazione tra le proprietà di quelle di cui al mapp. 257 subb. 1 e 2 (corrispondenti all'abitazione e al garage).
I convenuti, ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti e non hanno offerto elementi differenti da quelli emersi in giudizio.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, è stata fornita la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata uti dominus in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, dalla dante causa e, successivamente per accessione dalla per oltre Per_1 Pt_1
vent'anni, sugli immobili oggetto del presente giudizio,
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta,
deve di conseguenza ritenersi perfezionata la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'immobile per cui è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni anche per effetto dell'avvenuta accessione, ai sensi degli artt. 1158,
1146, II comma, e 1140 c.c.
Le spese del presente giudizio, stante la mancata contestazione della domanda da parte dei predetti convenuti, possono essere fra le parti odierne interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
[...]
proprietaria esclusiva delle unità immobiliari così Parte_1
descritte: casa di civile abitazione identificata al catasto fabbricati di Fonni al foglio 11
particella 1630 sub. 3 e del garage identificato al foglio 11 mappale 1630 sub.1, il tutto su terreno distinto al catasto terreni al foglio 11 mapp. 1630;
tettoia al catasto fabbricati foglio 11 mappale 1599, realizzata sul terreno identificato al foglio 11 mappale 1598;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Lanusei, 20.6.2025
Il giudice
Nicola Caschili