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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/11/2025, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4554/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4554/2022 RG promossa da con sede principale in Via S. Antonino, 12 – 95015 Parte_1
Linguaglossa (CT), in persona del Dirigente scolastico pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Opponente contro
, (già ), con sede in MA, viale Controparte_1 Controparte_2
Regina Margherita n.125, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di
MA , che agisce a mezzo del procuratore speciale in P.IVA_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore Delegato, con sede legale in
MA, Viale Regina Margherita n.8, Codice Fiscale, Numero di iscrizione nel Registro
Imprese di MA e Partita IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Sigismondi P.IVA_2
e dall'avv.to Dario Matteo Maugeri, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Catania Via Gorizia n. 49; Opposto
e
, C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_4 P.IVA_3
Piazza Lauria 1 - 95012 Castiglione di Sicilia (CT); Chiamato in giudizio - contumace
pagina 1 di 7 -------
Precisazione delle conclusioni
All'udienza del 9 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite.
---------
Svolgimento del processo
Con il decreto ingiuntivo n. 485/2022 RG, reso in data 26 gennaio 2022, il Tribunale di
Catania ha intimato ad il pagamento, in favore di Parte_2
, della somma di €. 11.133,48, oltre accessori, sì come Controparte_1 pretesi, in forza delle fatture aventi scadenza dal 28 gennaio 2020 al 28 giugno 2021, a titolo di corrispettivo per il consumo di energia elettrica.
Con atto di citazione ritualmente notificato ente Parte_1 incorporante a far data dall'anno scolastico Parte_2
2013/2014, proponeva formale opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 650 cpc, all'uopo rilevando la nullità del decreto ingiuntivo, per essere la pretesa creditoria indirizzata a soggetto giuridico inesistente, e la nullità della sua notificazione perché effettuata in violazione del combinato disposto degli artt. 144 comma 1, c.p.c. e 11 comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260 ), segnatamente prescrivente la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato. Nel merito, deduceva il difetto di titolarità del dedotto rapporto giuridico, per vero facente capo al , del Controparte_4 quale ne ha chiesto la chiamata in giudizio al fine di essere manlevato di quanto sarebbe stato condannato a pagare per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Integratosi il contraddittorio si è costituito , (già Controparte_1 [...]
), a mezzo del procuratore speciale , che chiedeva il Controparte_2 Controparte_3 rigetto dell'opposizione.
Autorizzata la chiesta integrazione del contraddittorio, il , Controparte_4 se pur ritualmente citato, non ha curato di costituirsi.
pagina 2 di 7 La causa, acquisiti i documenti offerti in produzione, è stata posta in decisione all'udienza del 9 giugno 2025 previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
----------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia del che, Controparte_4 se pur ritualmente citato, non ha curato di costituirsi.
Quanto al merito, la presente controversia si incentra sul ritardo nel pagamento dei crediti maturati quali corrispettivi della fornitura di energia elettrica, nell'ambito delle c.d. “transazioni commerciali”.
La materia è regolata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE), novellato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.).
Scopo della disciplina, in attuazione delle citate direttive europee, è di semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori delle committenze che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.
Ambito applicativo della disciplina sono le c.d. “transazioni commerciali”, definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.”
Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano dal rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra e Parte_2 Controparte_1
ed afferiscono alle fatture aventi scadenza dal 28 gennaio 2020 al 28 giugno
[...]
2021.
pagina 3 di 7 La pretesa creditoria è stata spiegata in via monitoria ed ha trovato riconoscimento nel decreto ingiuntivo n. 485/2022 RG, reso in data 26 gennaio 2022, con il quale il Tribunale di
Catania ha intimato il pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 di €. 11.133,48, oltre accessori.
E' però accaduto che l'intimazione è stata inoltrata ad Parte_2
ente scolastico incorporato da a far data dall'anno
[...] Parte_1 scolastico 2013/2014 ed, ancor di più, è stata notificata, segnatamente in data 14 febbraio
2022, non già presso l'avvocatura dello stato competente, bensì nella sede del CP_5 di .
[...] Controparte_4
Entrambi i profili sono stati dedotti con l'opposizione tardiva per cui è causa dalla difesa erariale che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 650 cpc, ha opposto la nullità del decreto ingiuntivo, per essere la pretesa creditoria indirizzata a soggetto giuridico inesistente, e comunque la nullità della sua notificazione perché effettuata in violazione del combinato disposto degli artt. 144 comma 1, c.p.c. e 11 comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260).
Tal ultimo profilo è certamente infondato.
Incontestata che debba ritenersi la richiamata disposizione normativa e, con essa,
l'illegittimità della notificazione del decreto ingiuntivo effettuata da Controparte_1
, va invero affermata, in linea con Cass. SU 14572/2007, l'inammissibilità della proposta
[...] opposizione tardiva avendo l'avvocatura distrettuale dello Stato procedente mancato di dimostrare di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641 co. 1 c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità.
E' ben noto, a tale riguardo, che l'onere della prova che tale data è ricompresa nel lasso di quaranta giorni anteriore alla data dell'opposizione, per vero notificata il 31 marzo 2022, ricade sull'avvocatura dello Stato e che sarebbe stato tempestivamente assolto se solo fosse stata dimostrata la data di ricezione del titolo monitorio che si vorrebbe comunicato il 16 marzo 2022.
pagina 4 di 7 Essendo rimasta indimostrata siffatta comunicazione – che certo non trova riscontro nell'allegato 1 dell'atto di opposizione (pag. 5) – l'opposizione tardiva deve ritenersi in parte qua inammissibile.
La medesima ragione impone di rigettare anche il primo profilo di censura, segnatamente quello afferente alla nullità del decreto ingiuntivo.
E' certamente vero che l'opposizione a decreto ingiuntivo nullo, perché emesso nei confronti di un soggetto estinto per incorporazione, proposta dall'ente incorporante, subentrato per successione a titolo universale nei rapporti ad esso relativi, non può non avere, attesa l'identità di ratio, la stessa efficacia sanante della costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione quanto alla nullità, per inesistenza del soggetto, ai sensi dell'art. 164 cpc, in relazione al precedente art. 163 cpc, della citazione per il giudizio di primo o di secondo grado notificata al soggetto incorporato posteriormente alla fusione stessa
(Cass. n. 10372 del 1993).
D'altra parte, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove opponente e opposto siano i titolari del rapporto dedotto in giudizio, per partecipazione alla sua costituzione ovvero per successione alle parti originarie, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (tra le altre, Cass. 2016 n. 13001).
Il punto, anche in tal caso, attiene però all'ammissibilità della proposta opposizione tardiva.
Si è già detto che, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non
è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
pagina 5 di 7 Orbene, l'avvocatura dello stato procedente ha mancato pur in tal caso di adempiere a siffatto onere probatorio.
In disparte la già rilevata circostanza che non è stato dato riscontro al momento in cui è stato ricevuto il titolo monitorio, ritiene piuttosto il Tribunale che l'avvenuta notificazione presso il di , costituente sì la sede centrale dell'estinto Controparte_5 Controparte_4
epperò al tempo stesso sede scolastica ricompresa Parte_2 nell'istituto incorporante non potendosi ritenere effettuata in luogo del tutto Parte_1 estraneo al destinatario ed anzi essendo stato trovato un addetto alla ricezione degli atti, costituisce chiara dimostrazione dell'assenza di elementi idonei a comprovare un'effettiva preclusione alla conoscenza del provvedimento, tali da precludere la sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che rigettare la proposta opposizione perché tardiva.
Le spese processuali seguono la soccombenza: esse sono liquidate a misura del DM
147/2022 (valore della causa €. 5.200,00/€. 26.000,00 - compensi medi - fasi processuali: introduttiva, studio, trattazione, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4554/2022 RG così statuisce nella contumacia del : Controparte_4 rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 485/2022 RG, reso in data 26 gennaio 2022.
Condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali che si liquidano in euro 5.077,00, oltre, iva e spese
[...] generali.
Così deciso in Catania, il 3 novembre 2025
pagina 6 di 7 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4554/2022 RG promossa da con sede principale in Via S. Antonino, 12 – 95015 Parte_1
Linguaglossa (CT), in persona del Dirigente scolastico pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Opponente contro
, (già ), con sede in MA, viale Controparte_1 Controparte_2
Regina Margherita n.125, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di
MA , che agisce a mezzo del procuratore speciale in P.IVA_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore Delegato, con sede legale in
MA, Viale Regina Margherita n.8, Codice Fiscale, Numero di iscrizione nel Registro
Imprese di MA e Partita IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Sigismondi P.IVA_2
e dall'avv.to Dario Matteo Maugeri, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Catania Via Gorizia n. 49; Opposto
e
, C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_4 P.IVA_3
Piazza Lauria 1 - 95012 Castiglione di Sicilia (CT); Chiamato in giudizio - contumace
pagina 1 di 7 -------
Precisazione delle conclusioni
All'udienza del 9 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite.
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Svolgimento del processo
Con il decreto ingiuntivo n. 485/2022 RG, reso in data 26 gennaio 2022, il Tribunale di
Catania ha intimato ad il pagamento, in favore di Parte_2
, della somma di €. 11.133,48, oltre accessori, sì come Controparte_1 pretesi, in forza delle fatture aventi scadenza dal 28 gennaio 2020 al 28 giugno 2021, a titolo di corrispettivo per il consumo di energia elettrica.
Con atto di citazione ritualmente notificato ente Parte_1 incorporante a far data dall'anno scolastico Parte_2
2013/2014, proponeva formale opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 650 cpc, all'uopo rilevando la nullità del decreto ingiuntivo, per essere la pretesa creditoria indirizzata a soggetto giuridico inesistente, e la nullità della sua notificazione perché effettuata in violazione del combinato disposto degli artt. 144 comma 1, c.p.c. e 11 comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260 ), segnatamente prescrivente la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato. Nel merito, deduceva il difetto di titolarità del dedotto rapporto giuridico, per vero facente capo al , del Controparte_4 quale ne ha chiesto la chiamata in giudizio al fine di essere manlevato di quanto sarebbe stato condannato a pagare per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Integratosi il contraddittorio si è costituito , (già Controparte_1 [...]
), a mezzo del procuratore speciale , che chiedeva il Controparte_2 Controparte_3 rigetto dell'opposizione.
Autorizzata la chiesta integrazione del contraddittorio, il , Controparte_4 se pur ritualmente citato, non ha curato di costituirsi.
pagina 2 di 7 La causa, acquisiti i documenti offerti in produzione, è stata posta in decisione all'udienza del 9 giugno 2025 previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia del che, Controparte_4 se pur ritualmente citato, non ha curato di costituirsi.
Quanto al merito, la presente controversia si incentra sul ritardo nel pagamento dei crediti maturati quali corrispettivi della fornitura di energia elettrica, nell'ambito delle c.d. “transazioni commerciali”.
La materia è regolata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE), novellato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.).
Scopo della disciplina, in attuazione delle citate direttive europee, è di semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori delle committenze che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.
Ambito applicativo della disciplina sono le c.d. “transazioni commerciali”, definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.”
Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano dal rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra e Parte_2 Controparte_1
ed afferiscono alle fatture aventi scadenza dal 28 gennaio 2020 al 28 giugno
[...]
2021.
pagina 3 di 7 La pretesa creditoria è stata spiegata in via monitoria ed ha trovato riconoscimento nel decreto ingiuntivo n. 485/2022 RG, reso in data 26 gennaio 2022, con il quale il Tribunale di
Catania ha intimato il pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 di €. 11.133,48, oltre accessori.
E' però accaduto che l'intimazione è stata inoltrata ad Parte_2
ente scolastico incorporato da a far data dall'anno
[...] Parte_1 scolastico 2013/2014 ed, ancor di più, è stata notificata, segnatamente in data 14 febbraio
2022, non già presso l'avvocatura dello stato competente, bensì nella sede del CP_5 di .
[...] Controparte_4
Entrambi i profili sono stati dedotti con l'opposizione tardiva per cui è causa dalla difesa erariale che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 650 cpc, ha opposto la nullità del decreto ingiuntivo, per essere la pretesa creditoria indirizzata a soggetto giuridico inesistente, e comunque la nullità della sua notificazione perché effettuata in violazione del combinato disposto degli artt. 144 comma 1, c.p.c. e 11 comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260).
Tal ultimo profilo è certamente infondato.
Incontestata che debba ritenersi la richiamata disposizione normativa e, con essa,
l'illegittimità della notificazione del decreto ingiuntivo effettuata da Controparte_1
, va invero affermata, in linea con Cass. SU 14572/2007, l'inammissibilità della proposta
[...] opposizione tardiva avendo l'avvocatura distrettuale dello Stato procedente mancato di dimostrare di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641 co. 1 c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità.
E' ben noto, a tale riguardo, che l'onere della prova che tale data è ricompresa nel lasso di quaranta giorni anteriore alla data dell'opposizione, per vero notificata il 31 marzo 2022, ricade sull'avvocatura dello Stato e che sarebbe stato tempestivamente assolto se solo fosse stata dimostrata la data di ricezione del titolo monitorio che si vorrebbe comunicato il 16 marzo 2022.
pagina 4 di 7 Essendo rimasta indimostrata siffatta comunicazione – che certo non trova riscontro nell'allegato 1 dell'atto di opposizione (pag. 5) – l'opposizione tardiva deve ritenersi in parte qua inammissibile.
La medesima ragione impone di rigettare anche il primo profilo di censura, segnatamente quello afferente alla nullità del decreto ingiuntivo.
E' certamente vero che l'opposizione a decreto ingiuntivo nullo, perché emesso nei confronti di un soggetto estinto per incorporazione, proposta dall'ente incorporante, subentrato per successione a titolo universale nei rapporti ad esso relativi, non può non avere, attesa l'identità di ratio, la stessa efficacia sanante della costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione quanto alla nullità, per inesistenza del soggetto, ai sensi dell'art. 164 cpc, in relazione al precedente art. 163 cpc, della citazione per il giudizio di primo o di secondo grado notificata al soggetto incorporato posteriormente alla fusione stessa
(Cass. n. 10372 del 1993).
D'altra parte, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove opponente e opposto siano i titolari del rapporto dedotto in giudizio, per partecipazione alla sua costituzione ovvero per successione alle parti originarie, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (tra le altre, Cass. 2016 n. 13001).
Il punto, anche in tal caso, attiene però all'ammissibilità della proposta opposizione tardiva.
Si è già detto che, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non
è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
pagina 5 di 7 Orbene, l'avvocatura dello stato procedente ha mancato pur in tal caso di adempiere a siffatto onere probatorio.
In disparte la già rilevata circostanza che non è stato dato riscontro al momento in cui è stato ricevuto il titolo monitorio, ritiene piuttosto il Tribunale che l'avvenuta notificazione presso il di , costituente sì la sede centrale dell'estinto Controparte_5 Controparte_4
epperò al tempo stesso sede scolastica ricompresa Parte_2 nell'istituto incorporante non potendosi ritenere effettuata in luogo del tutto Parte_1 estraneo al destinatario ed anzi essendo stato trovato un addetto alla ricezione degli atti, costituisce chiara dimostrazione dell'assenza di elementi idonei a comprovare un'effettiva preclusione alla conoscenza del provvedimento, tali da precludere la sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che rigettare la proposta opposizione perché tardiva.
Le spese processuali seguono la soccombenza: esse sono liquidate a misura del DM
147/2022 (valore della causa €. 5.200,00/€. 26.000,00 - compensi medi - fasi processuali: introduttiva, studio, trattazione, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4554/2022 RG così statuisce nella contumacia del : Controparte_4 rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 485/2022 RG, reso in data 26 gennaio 2022.
Condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali che si liquidano in euro 5.077,00, oltre, iva e spese
[...] generali.
Così deciso in Catania, il 3 novembre 2025
pagina 6 di 7 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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