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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/12/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2659/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(P.I. ) CP_1 P.IVA_2 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: azione di risoluzione contrattuale e condanna alla restituzione del prezzo corrisposto CONCLUSIONI: all'udienza del 10.12.20252 tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da atto di citazione
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
TO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la CP_1 conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, attesi i fatti e le causali esposti in premessa ed accertati in corso di causa: a) accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta ditta in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, in relazione alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della società attrice
[...] in virtù del contratto di vendita di una vettura Porsche Cayenne importata dalla Germania Parte_1 premessa, e per l'effetto dichiarare la risoluzione del medesimo contratto per grave inadempienza della medesima società convenuta;
b) per l'effetto di quanto sopra, condannare la medesima convenuta ditta in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al rimborso/restituzione verso ed in favore della società attrice della somma dalla stessa versata a titolo di acconto prezzo pari ad €. 20.000,00, o altra accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
c) in ogni caso, ed in via subordinata, condannare comunque la convenuta ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento/rimborso verso ed in CP_1 favore della società attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., o in via di ulteriore subordine dell'art. 2041 c.c., della somma di €. 20.000,00 dalla stessa versata a favore della medesima convenuta con bonifico bancario in data 03.03.2020 in quanto ingiustificata e/o priva di causa e/o non dovuta, o altra accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
d) con vittoria di spese e compensi di avvocato”. In fatto esponeva: che nel giugno del 2019 aveva concluso con la convenuta un contratto verbale di compravendita, avente ad oggetto il veicolo Porsche modello Cayenne, importata direttamente dalla Germania, dietro il corrispettivo di € 98.000; che in data 03.03.2020 aveva corrisposto a mezzo bonifico un acconto di € 20.000,00; che la convenuta, benchè diffidata, aveva omesso di consegnare il veicolo e di restituire l'acconto. pagina 1 di 3 Benchè regolarmente instaurato il contraddittorio la convenuta non si costituiva di talchè ne va dichiarata la contumacia. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. Diritto La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento. La controversia trae origine dal contratto verbale di compravendita, avente ad oggetto il veicolo Porsche modello Cayenne, importata direttamente dalla Germania, dietro il corrispettivo di € 98.000. L'attrice ha eccepito la mancata consegna del veicolo ed ha, quindi, chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto con condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto corrisposto in data 03.03.2020 pari ad € 20.000,00. Come noto, secondo il consolidato orientamento di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001). Nel caso di specie l'attrice ha assolto all'onere probatorio avendo il testimone escusso confermato le trattative per la stipula del contratto, l'invio da parte della convenuta della proposta di compravendita nel giugno 2019 (v. doc. 2), l'accettazione della proposta ed il pagamento dell'acconto di € 20.000 a mezzo bonifico bancario(v. doc. 3) L'attrice ha allegato la mancata consegna del veicolo nonostante diffida in data 04.10.2021, in data 15.10.2021 e la notifica dell'invito alla negoziazione assistita in data 15.09.2022 (v. doc. 4, 5 e 6) La convenuta, gravata dall'onere probatorio, rimanendo contumace, non ha dato prova di avere consegnato il veicolo né ha fornito prova dell'avvenuta restituzione dell'acconto corrisposto dall'attrice. Non è revocabile in dubbio come l'inadempimento della convenuta si configuri grave e di non scarsa importanza, a norma dell'art. 1455 c.c. (cfr. Cass. 25703/2023, Cass. 40325/2021 e Cass. 18696/2014), poiché ha ad oggetto un'obbligazione principale ed ha, dunque, definitivamente turbato l'equilibrio contrattuale. Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, stante l'accertato grave inadempimento della società convenuta, va dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita e va disposta la condanna della convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 20.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento (04.03.2020) e al tasso convenuto ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata. L'attrice ha diritto, altresì, al rimborso delle spese vive, pari ad € 264,00 (di cui € 237,00 per C.U., € 27,00 per marca)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti;
2. condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 20.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento (04.03.2020) e al tasso previsto ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
3. condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, € 264,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge pagina 2 di 3 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.. Macerata, 10 dicembre 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
pagina 3 di 3
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(P.I. ) CP_1 P.IVA_2 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: azione di risoluzione contrattuale e condanna alla restituzione del prezzo corrisposto CONCLUSIONI: all'udienza del 10.12.20252 tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da atto di citazione
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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TO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la CP_1 conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, attesi i fatti e le causali esposti in premessa ed accertati in corso di causa: a) accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta ditta in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, in relazione alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della società attrice
[...] in virtù del contratto di vendita di una vettura Porsche Cayenne importata dalla Germania Parte_1 premessa, e per l'effetto dichiarare la risoluzione del medesimo contratto per grave inadempienza della medesima società convenuta;
b) per l'effetto di quanto sopra, condannare la medesima convenuta ditta in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al rimborso/restituzione verso ed in favore della società attrice della somma dalla stessa versata a titolo di acconto prezzo pari ad €. 20.000,00, o altra accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
c) in ogni caso, ed in via subordinata, condannare comunque la convenuta ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento/rimborso verso ed in CP_1 favore della società attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., o in via di ulteriore subordine dell'art. 2041 c.c., della somma di €. 20.000,00 dalla stessa versata a favore della medesima convenuta con bonifico bancario in data 03.03.2020 in quanto ingiustificata e/o priva di causa e/o non dovuta, o altra accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
d) con vittoria di spese e compensi di avvocato”. In fatto esponeva: che nel giugno del 2019 aveva concluso con la convenuta un contratto verbale di compravendita, avente ad oggetto il veicolo Porsche modello Cayenne, importata direttamente dalla Germania, dietro il corrispettivo di € 98.000; che in data 03.03.2020 aveva corrisposto a mezzo bonifico un acconto di € 20.000,00; che la convenuta, benchè diffidata, aveva omesso di consegnare il veicolo e di restituire l'acconto. pagina 1 di 3 Benchè regolarmente instaurato il contraddittorio la convenuta non si costituiva di talchè ne va dichiarata la contumacia. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. Diritto La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento. La controversia trae origine dal contratto verbale di compravendita, avente ad oggetto il veicolo Porsche modello Cayenne, importata direttamente dalla Germania, dietro il corrispettivo di € 98.000. L'attrice ha eccepito la mancata consegna del veicolo ed ha, quindi, chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto con condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto corrisposto in data 03.03.2020 pari ad € 20.000,00. Come noto, secondo il consolidato orientamento di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001). Nel caso di specie l'attrice ha assolto all'onere probatorio avendo il testimone escusso confermato le trattative per la stipula del contratto, l'invio da parte della convenuta della proposta di compravendita nel giugno 2019 (v. doc. 2), l'accettazione della proposta ed il pagamento dell'acconto di € 20.000 a mezzo bonifico bancario(v. doc. 3) L'attrice ha allegato la mancata consegna del veicolo nonostante diffida in data 04.10.2021, in data 15.10.2021 e la notifica dell'invito alla negoziazione assistita in data 15.09.2022 (v. doc. 4, 5 e 6) La convenuta, gravata dall'onere probatorio, rimanendo contumace, non ha dato prova di avere consegnato il veicolo né ha fornito prova dell'avvenuta restituzione dell'acconto corrisposto dall'attrice. Non è revocabile in dubbio come l'inadempimento della convenuta si configuri grave e di non scarsa importanza, a norma dell'art. 1455 c.c. (cfr. Cass. 25703/2023, Cass. 40325/2021 e Cass. 18696/2014), poiché ha ad oggetto un'obbligazione principale ed ha, dunque, definitivamente turbato l'equilibrio contrattuale. Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, stante l'accertato grave inadempimento della società convenuta, va dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita e va disposta la condanna della convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 20.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento (04.03.2020) e al tasso convenuto ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata. L'attrice ha diritto, altresì, al rimborso delle spese vive, pari ad € 264,00 (di cui € 237,00 per C.U., € 27,00 per marca)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti;
2. condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 20.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento (04.03.2020) e al tasso previsto ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
3. condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, € 264,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge pagina 2 di 3 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.. Macerata, 10 dicembre 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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