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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 807/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
La Giudice Birgit Fischer, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (C.F. Parte_1
) e C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
letta la memoria integrativa depositata su invito della giudice in data 8.4.2025, ritenuto e rilevato,
- che il decreto ingiuntivo può avere a oggetto, oltre che il pagamento di una somma di danaro liquida ed esigibile, anche la consegna di una cosa mobile determinata, ma che l'utilizzo del termine
“consegna” sia riferito alle sole prestazioni di dare che costituiscono il contenuto di un rapporto obbligatorio con riguardo a documenti comprovatamente in possesso dalla parte ingiunta;
- che nel presente caso, i ricorrenti argomentano che parte resistente dovrebbe essere in possesso dei documenti richiesti, ma dalla documentazione depositata appare emergere che la stessa amministrazione condominiale neghi, almeno implicitamente, di essere in possesso di altra documentazione a quella già fornita (cfr. docc. 11- 14 della parte ingiunta);
- che, a parte ciò, ai sensi degli artt. 1129 e 1130 cc. i condomini hanno (mero) diritto di accesso ai i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130 c.c. e, ai sensi dell'art. 1130 comma 8 c.c.
l'amministratore deve conservare tutta la documentazione inerente (soltanto) alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio, mentre nel presente caso la documentazione richiesta appare di competenza di una precedente gestione, sostenendo gli stessi ricorrenti di aver pagato la loro quota nel 2022, quando la gestione del Condominio era apparentemente affidata a diverso amministratore (cfr. docc. 4 ss.);
- che parrebbe quindi almeno probabile che la documentazione de quo, se esistente, non sia stata mai consegnata dalla precedente gestione all'attuale gestione (se anche, in ipotesi, in violazione del relativo obbligo ex art. 1129 c.c.), e comunque non appare provato, neanche sommariamente, il contrario;
- che, quindi, in concreto, lo strumento monitorio azionato non appare adatto al fine perseguito dai ricorrenti, che appaiono loro stessi riconoscere che la documentazione richiesta, se anche avrebbe dovuto essere emessa dal terzo ing. non potrebbe essere stata fornito dallo stesso al Per_1
Condominio ovvero, dalla precedente gestione all'attuale (v. doc. 14: “ Qualora non ne fosse in possesso, dovrebbe comunque provvedere a richiederla al professionista incaricato (e pagato dai condomini perché adempisse anche a tale servizio), come richiede il Suo ruolo gestorio e di mandatario”);
p.q.m.
visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
RIGETTA il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 807/2025 nei confronti di Controparte_1
C.F. ).
[...] P.IVA_1
Si comunichi.
Bolzano, 14 aprile 2025
La Giudice
Birgit Fischer
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
La Giudice Birgit Fischer, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (C.F. Parte_1
) e C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
letta la memoria integrativa depositata su invito della giudice in data 8.4.2025, ritenuto e rilevato,
- che il decreto ingiuntivo può avere a oggetto, oltre che il pagamento di una somma di danaro liquida ed esigibile, anche la consegna di una cosa mobile determinata, ma che l'utilizzo del termine
“consegna” sia riferito alle sole prestazioni di dare che costituiscono il contenuto di un rapporto obbligatorio con riguardo a documenti comprovatamente in possesso dalla parte ingiunta;
- che nel presente caso, i ricorrenti argomentano che parte resistente dovrebbe essere in possesso dei documenti richiesti, ma dalla documentazione depositata appare emergere che la stessa amministrazione condominiale neghi, almeno implicitamente, di essere in possesso di altra documentazione a quella già fornita (cfr. docc. 11- 14 della parte ingiunta);
- che, a parte ciò, ai sensi degli artt. 1129 e 1130 cc. i condomini hanno (mero) diritto di accesso ai i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130 c.c. e, ai sensi dell'art. 1130 comma 8 c.c.
l'amministratore deve conservare tutta la documentazione inerente (soltanto) alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio, mentre nel presente caso la documentazione richiesta appare di competenza di una precedente gestione, sostenendo gli stessi ricorrenti di aver pagato la loro quota nel 2022, quando la gestione del Condominio era apparentemente affidata a diverso amministratore (cfr. docc. 4 ss.);
- che parrebbe quindi almeno probabile che la documentazione de quo, se esistente, non sia stata mai consegnata dalla precedente gestione all'attuale gestione (se anche, in ipotesi, in violazione del relativo obbligo ex art. 1129 c.c.), e comunque non appare provato, neanche sommariamente, il contrario;
- che, quindi, in concreto, lo strumento monitorio azionato non appare adatto al fine perseguito dai ricorrenti, che appaiono loro stessi riconoscere che la documentazione richiesta, se anche avrebbe dovuto essere emessa dal terzo ing. non potrebbe essere stata fornito dallo stesso al Per_1
Condominio ovvero, dalla precedente gestione all'attuale (v. doc. 14: “ Qualora non ne fosse in possesso, dovrebbe comunque provvedere a richiederla al professionista incaricato (e pagato dai condomini perché adempisse anche a tale servizio), come richiede il Suo ruolo gestorio e di mandatario”);
p.q.m.
visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
RIGETTA il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 807/2025 nei confronti di Controparte_1
C.F. ).
[...] P.IVA_1
Si comunichi.
Bolzano, 14 aprile 2025
La Giudice
Birgit Fischer