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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/05/2024, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
N. 2656/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2656/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione il
16.01.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: elett.te dom.ta alla Parte_1 C.F._1
VIA PRINCIPE AMEDEO 41 46100 MANTOVA presso lo studio dell'Avv.
BARBIERI SAVERIO, c.f.: , dal quale è rappresentata C.F._2
e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA CP_1 C.F._3
BERTANI 68 46100 MANTOVA, presso lo studio dell'Avv. GHIRARDI
SILVIA, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in C.F._4 virtù di procura in atti
- CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
Conclusioni:
Attrice: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così accertare e
condannare: nel merito: 1) IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento degli
illegittimi/ingiustificati prelievi dal c/c della de cuius da parte del IG. CP_1
della complessiva somma di €. 256.528,04, così come liquidata in
[...]
citazione e nella presente memoria ex art. 183 c.6 n.1 cpc, condannare il
convenuto per i motivi dedotti in atto e/o per quelli in diritto che il Tribunale riterrà coinvolti, alla rifusione/pagamento in favore dell'attrice della somma
di €.128.264,02 pari alla quota del 50% di eredità che sarebbe spettata alla
IG.ra somma già al netto dei pagamenti delle rette della Parte_1
Org
sostenuti dal convenuto;
importo da rivalutarsi dalla data della morte di
(22.12.2019) all'effettivo pagamento oltre interessi legali;
2) IN VIA Per_1
SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda
principale e pertanto ritenuta sussistente all'epoca dei fatti la capacità di
donare della IG.ra , dichiarasi la nullità delle donazioni nel CP_2
loro complesso per assenza della forma prevista dall'art. 782 c.c. e per
l'effetto condannare il convenuto alla rifusione/pagamento all'attrice della somma di €.128.264,02 pari alla quota del 50% di eredità che sarebbe
spettata alla IG.ra somma già al netto dei pagamenti delle Parte_1
Org rette della sostenuti dal convenuto;
importo da rivalutarsi dalla data della morte di (22.12.2019) all'effettivo pagamento oltre interessi Per_1
legali; 3) IN VIA D'ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi venisse riconosciuta sussistere all'epoca dei fatti la capacità di donare della IG.ra ed altresì non bisognosa della forma dell'atto pubblico CP_2
ex art. 782 c.c. la donazione al figlio della somma complessiva di €. CP_1
256.528,04 (come dettagliata in premessa), constatarsi la lesione della quota
di legittima spettante alla attrice e per l'effetto condannare il convenuto a conferire ex art. 737 c.c. alla coerede la somma di €.128.264,02 Pt_1
pari alla quota del 50% di eredità che sarebbe spettata alla IG.ra Pt_1
Org
importo già al netto dei pagamenti delle rette della sostenuti
[...]
dal convenuto. 4) con vittoria di spese del giudizio.”
Convenuto: “-nel merito e in via principale: respinta ogni contraria e
avversa istanza, eccezione e deduzione, rigettare la domanda attorea perchè
- 2 -
infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di
non accoglimento della domanda principale, condannarsi il convenuto alla
corresponsione della minor somma di euro 21.363,14 pari al 50% di quanto
sarebbe spettato alla IGnora per successione. Vittoria in Parte_1
spese e compensi professionali del presente giudizio. Si chiede che la causa
venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il fratello perché venisse condannato CP_1
alla restituzione nella misura del 50% di quanto le sarebbe spettato per la successione in seguito alla morte della madre, delle somme che questi per anni aveva sottratto dal c/c intestato alla comune madre per fini CP_2
unicamente personali, approfittando dello stato di totale incapacità di intendere e volere in cui Ella versava. L'attrice, a sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto che:
1. dal 2008 la IG.ra aveva perso totalmente CP_2
la capacità di intendere e di volere, come attesta il certificato del 25.11.2008,
del Dott. del CdR Mons. A. Mazzali. Il quadro clinico si aggravava Per_2
progressivamente e nel 2011 le veniva diagnosticata “demenza di tipo
Alzheimer con grave deterioramento cognitivo, disorientamento spazio-
temporale…perdita dell'autonomia” (v. doc. 3 di citazione);
2. stante l'incapacità di attendere autonomamente alle proprie eIGenze di vita, dal
2008 la IG.ra faceva ingresso in RSA prima in regime di Centro CP_2
Diurno e poi in via definitiva dal 2011 ove è rimasta sino al decesso
(22.12.2019);
3. la IG.ra era intestataria di un conto corrente presso CP_2
- 3 -
GA
, di Mantova alimentato dalla pensione di circa €. Org_2
1.450,00 al mese, con risparmi accumulati per circa €. 150.000,00; dal 2006,
con l'avanzare dei sintomi dell'Alzheimer, Ella decideva di affidare la gestione del proprio patrimonio al figlio che con lei CP_1
conviveva insieme alla sua famiglia nell'appartamento sito a Mantova via L.
Da Vinci di cui erano comproprietari insieme a (moglie di ), Per_3 CP_1
a lui rilasciando anche la delega alle mere movimentazioni del proprio conto corrente;
4. dal 2008 , approfittando dell'acclarato stato di CP_1
incapacità della madre, attingeva denari dal conto corrente di quest'ultima non
GA per i di lei bisogni, e quindi per pagare la retta della , bensì per affrontare le proprie spese personali e quelle della propria famiglia, facendo addirittura
GA maturare un debito verso la . Tale circostanza trova conferma: - negli estratti delle movimentazioni del conto corrente intestato alla Org_2
IG.ra dal 01.01.2008 al 31.12.2018 (data della nomina dell'ADS) e CP_2
dalle copie degli assegni e delle distinte di bonifici bancari (v. doc. 7 e 8 di citazione) da cui risultano spese per carburante, vestiario, generi alimentari,
assicurazioni non riferibili a vacanze, gioielli, acquisto di due Per_1
autovetture, spese di ristrutturazione dell'immobile in comproprietà nel quale abitavano ecc… per un ammontare di €. 143.215,00; - nella relazione del
19.11.2018 ove l'ADS riscontrava (v. doc. 6 citazione): o “un uso giornaliero
costante della carta bancomat (ndd: del conto intestato alla sola IG.ra Per_1
e con delega ad operare in capo al figlio ) per pagamenti che prima CP_1
facie non presentano alcuna relazione con le eIGenze di vita e cura della
beneficiaria…disponibilità liquida utilizzata per finalità del tutto inconferenti rispetto alle eIGenze di vita e tutela della persona della beneficiaria”; o
- 4 -
prelievi/bonifici nei primi 10 mesi del 2018 non riferibili a per €. Per_1
11.007,00 (€. 1.100,00 al mese); o un debito della IG.ra per rette CP_2
della RSA non pagate di €. 13.449,00. L'attrice ha quindi chiesto accogliersi le conclusioni sopra riportate.
2 - Si è costituito in giudizio , sostenendo che la IG.ra CP_1
fino a qualche tempo prima del decesso sarebbe stata cosciente e per CP_2
questo lo avrebbe validamente autorizzato a compiere tutte le disposizioni di pagamento dal proprio conto corrente;
ha comunque affermato che si tratterebbe di spese utili alla gestione familiare, riferibili anche alla IG.ra che conviveva da sempre insieme al figlio e alla sua famiglia, e che Per_1
avrebbe pagato di tasca propria €. 65.894,87 dal 2011 al 2017 per le retta della
GA
relative al soggiorno dell'anziana madre;
chiedendo pertanto la deduzione di detta cifra dalla somma richiesta da parte attrice.
3 - Compiute le verifiche preliminari, prodotta documentazione, espletata istruttoria mediante interrogatorio formale del convenuto ed escussione testimoniale , precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, il Giudice
Monocratico ha trattenuto la causa in decisione in data 16.1.2024, assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 - Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda attorea è
in parte fondata e merita accoglimento nei limiti e per i motivi appresso esplicitati.
5 - Preliminarmente si osserva che gli importi prelevati dal conto corrente intestato al de cuius prima dell'apertura della successione, non si considerano ricompresi nell'asse ereditario (ex multis e da ultimo Cassazione Civile,
- 5 -
Sezione Terza, ordinanza n. 8611 del 9 aprile 2018), dunque, non potranno considerarsi beni ereditari, tuttavia, i prelievi effettuati prima della morte del de cuius possono essere contestati dagli eredi, e, salvo il caso in cui il de
cuius non abbia voluto donare le somme di denaro prelevate, il prelievo ingiustificato di somme dal suo conto corrente (anche da parte di chi era delegato ad operare sul conto corrente) costituisce una condotta illecita. Ne deriva, ai fini che qui interessano, che tutta l'indagine sull'incapacità della de cuius assume rilievo solo al fine di contestare la validità di eventuali donazioni, la cui esistenza, come si vedrà, non è stata compiutamente e validamente eccepita dal convenuto.
6 - L'attrice ha documentato che dal marzo 2009 sino all'ottobre 2018 ( quando è stato nominato l'amministratore di sostegno di il CP_2
fratello, delegato dalla madre ad operare sul suo conto, ha effettuato numerose operazioni non riconducibili agli interessi della de cuius ( cfr. docc.
8°,8b,8c,8d,8e,8f,8g,8h,8h,8i,8m,8l,8n,8o,8p,8r,8s 8q, 7 e 6). Nella prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc ha poi esteso la domanda ad ulteriori somme. Si rileva quanto alla richiesta restitutoria di tali somme che la domanda è inammissibile in quanto tardivamente introdotta. Tale domanda è
appunto da considerarsi nuova e, in quanto tale, inammissibile, trattandosi di domanda fondata su nuove allegazioni in precedenza non prospettate, che si aggiunge alle domande originarie con conseguente estensione non consentita dell'oggetto del giudizio.
7 - Tornando quindi alle allegazione di cui all'atto di citazione, sul punto è
stato sentito il convenuto, sottopostosi ad interrogatorio formale. Lo stesso convenuto non è stato in grado di giustificare le operazioni effettuate e ha
- 6 -
ammesso di aver utilizzato le somme presenti sul conto della madre per l'acquisto delle due autovetture alle figlie e per una vacanza con sua moglie.
Quanto alle autovetture ha sostenuto che la madre era consapevole e
Or d'accordo all'acquisto ( “Guardando i docc. 8E, e gli altri documenti che
Or mi vengono mostrati, ad eccezione del documento la cui somma ricordo
essere stata utilizzata per l'acquisto di un'autovettura per mia figlia Per_4
e rispetto alla quale mia madre era stata informata della spesa, quanto alle
altre somme non ricordo per cosa siano state utilizzate, ma ricordo che tra il
2007 e il 2009 ho effettuato lavoro di ristrutturazione della casa che era di
proprietà di mia mamma. Quanto al doc. 8I ricordo che la somma è stata utilizzata per l'acquisto di un'autovettura a mia figlia Preciso Per_5
comunque che mia madre ne era informata ed era d'accordo. Quanto alla
fattura di cui al doc. 8S ricordo che si trattava di un soggiorno di una settimana al mare che ho trascorso solo con mia moglie.”) Ebbene, tale argomentazione – ovvero il fatto che la madre fosse consapevole e d'accordo con l'acquisto - da una parte non può qualificarsi come vera e propria eccezione di donazione delle somme prelevate e, dall'altra, non risulta dimostrata da alcun riscontro da cui si deduca la volontà del donante (l'animus donandi).
In altri termini, non v'è alcun elemento da cui ricavare che il de cuius abbia inteso donare al figlio, e alle nipoti, le somme prelevate. Quanto alle ulteriori somme, di cui il convenuto non fornisce idonea giustificazione, limitandosi negli atti a riferirsi genericamente alle spese di vita e a presunte spese di ristrutturazione della casa, di cui tuttavia non fornisce prova documentale (
essendo a tal fine irrilevanti i preventivi di spesa risalenti a ben 9 anni prima,
- 7 -
di cui al doc. 5), se è vero che la Corte di Cassazione ( sentenza n. 18814 del
2023) ha espresso il principio secondo il quale la convivenza del figlio con la madre giustificherebbe dei conferimenti vicendevoli, che non devono essere valorizzati come donazioni, ma al contrario escludono la nascita di una donazione dato che gli apporti tra i conviventi non rappresentano delle donazioni ma semplici conferimenti che escludono una possibile lesione della quota legittima degli eredi, è altrettanto vero che nel caso di specie si tratta di prelievi ingenti non giustificabili con le eIGenze di vita quotidiane – né
altrimenti giustificati dal convenuto- e che vanno, temporalmente, ben oltre il periodo della convivenza, cessata nel 2011.
Può quindi affermarsi che , in assenza di idonea giustificazione, i prelievi effettuati dal convenuto dal 31.3.2009 al 12.10.2018 sono illegittimi e devono pertanto essere restituiti nella misura della metà.
8 - Di contro vi è da aggiungere che il convenuto ha provato, attraverso la produzione del proprio estratto conto (cfr, doc. 4) di aver versato dal proprio conto le rette della rsa presso cui era ospite la madre, dal 2011 al 2017, per un totale pari ad euro 65.894,87. Sul punto, la circostanza che sul suo conto veniva accreditata la pensione della madre non è stata provata dall'attrice e deve pertanto ritenersi che i pagamenti delle rette siano effettivamente avvenuti con denaro del convenuto.
- 8 -
10 - Quanto agli interessi dovuti su tale importo, non trattandosi di beni ereditari, per i motivi sopra esposti, gli stessi vanno calcolati con decorrenza dalla domanda (22 settembre 2021).
11 - In considerazione della soccombenza parziale, vi sono gravi ragioni per compensare le spese di lite nella misura della metà, con condanna del convenuto alla refusione della residua metà delle spese di lite in favore dell'attrice , che liquida d'ufficio secondo i parametri di cui al DM 147/2022.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione:
- accerta l'illegittimità dei prelievi dal c/c della de cuius da parte di CP_1
della complessiva somma di € 77.320,13, e per l'effetto, condanna il
[...]
convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €38.660,065,
oltre interessi legali dalla data della domanda ( 22.9.2021);
- compensa le spese di lite nella misura della metà;
- condanna alla refusione in favore di della CP_1 Parte_1
residua metà delle spese di lite che liquida in € 393,00 per spese ed € 3.808,00
per onorari , oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Mantova il 29.4.2024
Il giudice
Dott. Valeria Monti
- 9 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 - Deve pertanto ritenersi che dalla somma richiesta pari ad euro 143.215,00,
debba sottrarsi l'importo pari ad euro 65.894,87, così per un totale pari ad euro 77.320,13, il cui 50% compete all'attrice , per un totale pari ad euro
38.660,065.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2656/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione il
16.01.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: elett.te dom.ta alla Parte_1 C.F._1
VIA PRINCIPE AMEDEO 41 46100 MANTOVA presso lo studio dell'Avv.
BARBIERI SAVERIO, c.f.: , dal quale è rappresentata C.F._2
e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA CP_1 C.F._3
BERTANI 68 46100 MANTOVA, presso lo studio dell'Avv. GHIRARDI
SILVIA, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in C.F._4 virtù di procura in atti
- CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
Conclusioni:
Attrice: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così accertare e
condannare: nel merito: 1) IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento degli
illegittimi/ingiustificati prelievi dal c/c della de cuius da parte del IG. CP_1
della complessiva somma di €. 256.528,04, così come liquidata in
[...]
citazione e nella presente memoria ex art. 183 c.6 n.1 cpc, condannare il
convenuto per i motivi dedotti in atto e/o per quelli in diritto che il Tribunale riterrà coinvolti, alla rifusione/pagamento in favore dell'attrice della somma
di €.128.264,02 pari alla quota del 50% di eredità che sarebbe spettata alla
IG.ra somma già al netto dei pagamenti delle rette della Parte_1
Org
sostenuti dal convenuto;
importo da rivalutarsi dalla data della morte di
(22.12.2019) all'effettivo pagamento oltre interessi legali;
2) IN VIA Per_1
SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda
principale e pertanto ritenuta sussistente all'epoca dei fatti la capacità di
donare della IG.ra , dichiarasi la nullità delle donazioni nel CP_2
loro complesso per assenza della forma prevista dall'art. 782 c.c. e per
l'effetto condannare il convenuto alla rifusione/pagamento all'attrice della somma di €.128.264,02 pari alla quota del 50% di eredità che sarebbe
spettata alla IG.ra somma già al netto dei pagamenti delle Parte_1
Org rette della sostenuti dal convenuto;
importo da rivalutarsi dalla data della morte di (22.12.2019) all'effettivo pagamento oltre interessi Per_1
legali; 3) IN VIA D'ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi venisse riconosciuta sussistere all'epoca dei fatti la capacità di donare della IG.ra ed altresì non bisognosa della forma dell'atto pubblico CP_2
ex art. 782 c.c. la donazione al figlio della somma complessiva di €. CP_1
256.528,04 (come dettagliata in premessa), constatarsi la lesione della quota
di legittima spettante alla attrice e per l'effetto condannare il convenuto a conferire ex art. 737 c.c. alla coerede la somma di €.128.264,02 Pt_1
pari alla quota del 50% di eredità che sarebbe spettata alla IG.ra Pt_1
Org
importo già al netto dei pagamenti delle rette della sostenuti
[...]
dal convenuto. 4) con vittoria di spese del giudizio.”
Convenuto: “-nel merito e in via principale: respinta ogni contraria e
avversa istanza, eccezione e deduzione, rigettare la domanda attorea perchè
- 2 -
infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di
non accoglimento della domanda principale, condannarsi il convenuto alla
corresponsione della minor somma di euro 21.363,14 pari al 50% di quanto
sarebbe spettato alla IGnora per successione. Vittoria in Parte_1
spese e compensi professionali del presente giudizio. Si chiede che la causa
venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il fratello perché venisse condannato CP_1
alla restituzione nella misura del 50% di quanto le sarebbe spettato per la successione in seguito alla morte della madre, delle somme che questi per anni aveva sottratto dal c/c intestato alla comune madre per fini CP_2
unicamente personali, approfittando dello stato di totale incapacità di intendere e volere in cui Ella versava. L'attrice, a sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto che:
1. dal 2008 la IG.ra aveva perso totalmente CP_2
la capacità di intendere e di volere, come attesta il certificato del 25.11.2008,
del Dott. del CdR Mons. A. Mazzali. Il quadro clinico si aggravava Per_2
progressivamente e nel 2011 le veniva diagnosticata “demenza di tipo
Alzheimer con grave deterioramento cognitivo, disorientamento spazio-
temporale…perdita dell'autonomia” (v. doc. 3 di citazione);
2. stante l'incapacità di attendere autonomamente alle proprie eIGenze di vita, dal
2008 la IG.ra faceva ingresso in RSA prima in regime di Centro CP_2
Diurno e poi in via definitiva dal 2011 ove è rimasta sino al decesso
(22.12.2019);
3. la IG.ra era intestataria di un conto corrente presso CP_2
- 3 -
GA
, di Mantova alimentato dalla pensione di circa €. Org_2
1.450,00 al mese, con risparmi accumulati per circa €. 150.000,00; dal 2006,
con l'avanzare dei sintomi dell'Alzheimer, Ella decideva di affidare la gestione del proprio patrimonio al figlio che con lei CP_1
conviveva insieme alla sua famiglia nell'appartamento sito a Mantova via L.
Da Vinci di cui erano comproprietari insieme a (moglie di ), Per_3 CP_1
a lui rilasciando anche la delega alle mere movimentazioni del proprio conto corrente;
4. dal 2008 , approfittando dell'acclarato stato di CP_1
incapacità della madre, attingeva denari dal conto corrente di quest'ultima non
GA per i di lei bisogni, e quindi per pagare la retta della , bensì per affrontare le proprie spese personali e quelle della propria famiglia, facendo addirittura
GA maturare un debito verso la . Tale circostanza trova conferma: - negli estratti delle movimentazioni del conto corrente intestato alla Org_2
IG.ra dal 01.01.2008 al 31.12.2018 (data della nomina dell'ADS) e CP_2
dalle copie degli assegni e delle distinte di bonifici bancari (v. doc. 7 e 8 di citazione) da cui risultano spese per carburante, vestiario, generi alimentari,
assicurazioni non riferibili a vacanze, gioielli, acquisto di due Per_1
autovetture, spese di ristrutturazione dell'immobile in comproprietà nel quale abitavano ecc… per un ammontare di €. 143.215,00; - nella relazione del
19.11.2018 ove l'ADS riscontrava (v. doc. 6 citazione): o “un uso giornaliero
costante della carta bancomat (ndd: del conto intestato alla sola IG.ra Per_1
e con delega ad operare in capo al figlio ) per pagamenti che prima CP_1
facie non presentano alcuna relazione con le eIGenze di vita e cura della
beneficiaria…disponibilità liquida utilizzata per finalità del tutto inconferenti rispetto alle eIGenze di vita e tutela della persona della beneficiaria”; o
- 4 -
prelievi/bonifici nei primi 10 mesi del 2018 non riferibili a per €. Per_1
11.007,00 (€. 1.100,00 al mese); o un debito della IG.ra per rette CP_2
della RSA non pagate di €. 13.449,00. L'attrice ha quindi chiesto accogliersi le conclusioni sopra riportate.
2 - Si è costituito in giudizio , sostenendo che la IG.ra CP_1
fino a qualche tempo prima del decesso sarebbe stata cosciente e per CP_2
questo lo avrebbe validamente autorizzato a compiere tutte le disposizioni di pagamento dal proprio conto corrente;
ha comunque affermato che si tratterebbe di spese utili alla gestione familiare, riferibili anche alla IG.ra che conviveva da sempre insieme al figlio e alla sua famiglia, e che Per_1
avrebbe pagato di tasca propria €. 65.894,87 dal 2011 al 2017 per le retta della
GA
relative al soggiorno dell'anziana madre;
chiedendo pertanto la deduzione di detta cifra dalla somma richiesta da parte attrice.
3 - Compiute le verifiche preliminari, prodotta documentazione, espletata istruttoria mediante interrogatorio formale del convenuto ed escussione testimoniale , precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, il Giudice
Monocratico ha trattenuto la causa in decisione in data 16.1.2024, assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 - Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda attorea è
in parte fondata e merita accoglimento nei limiti e per i motivi appresso esplicitati.
5 - Preliminarmente si osserva che gli importi prelevati dal conto corrente intestato al de cuius prima dell'apertura della successione, non si considerano ricompresi nell'asse ereditario (ex multis e da ultimo Cassazione Civile,
- 5 -
Sezione Terza, ordinanza n. 8611 del 9 aprile 2018), dunque, non potranno considerarsi beni ereditari, tuttavia, i prelievi effettuati prima della morte del de cuius possono essere contestati dagli eredi, e, salvo il caso in cui il de
cuius non abbia voluto donare le somme di denaro prelevate, il prelievo ingiustificato di somme dal suo conto corrente (anche da parte di chi era delegato ad operare sul conto corrente) costituisce una condotta illecita. Ne deriva, ai fini che qui interessano, che tutta l'indagine sull'incapacità della de cuius assume rilievo solo al fine di contestare la validità di eventuali donazioni, la cui esistenza, come si vedrà, non è stata compiutamente e validamente eccepita dal convenuto.
6 - L'attrice ha documentato che dal marzo 2009 sino all'ottobre 2018 ( quando è stato nominato l'amministratore di sostegno di il CP_2
fratello, delegato dalla madre ad operare sul suo conto, ha effettuato numerose operazioni non riconducibili agli interessi della de cuius ( cfr. docc.
8°,8b,8c,8d,8e,8f,8g,8h,8h,8i,8m,8l,8n,8o,8p,8r,8s 8q, 7 e 6). Nella prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc ha poi esteso la domanda ad ulteriori somme. Si rileva quanto alla richiesta restitutoria di tali somme che la domanda è inammissibile in quanto tardivamente introdotta. Tale domanda è
appunto da considerarsi nuova e, in quanto tale, inammissibile, trattandosi di domanda fondata su nuove allegazioni in precedenza non prospettate, che si aggiunge alle domande originarie con conseguente estensione non consentita dell'oggetto del giudizio.
7 - Tornando quindi alle allegazione di cui all'atto di citazione, sul punto è
stato sentito il convenuto, sottopostosi ad interrogatorio formale. Lo stesso convenuto non è stato in grado di giustificare le operazioni effettuate e ha
- 6 -
ammesso di aver utilizzato le somme presenti sul conto della madre per l'acquisto delle due autovetture alle figlie e per una vacanza con sua moglie.
Quanto alle autovetture ha sostenuto che la madre era consapevole e
Or d'accordo all'acquisto ( “Guardando i docc. 8E, e gli altri documenti che
Or mi vengono mostrati, ad eccezione del documento la cui somma ricordo
essere stata utilizzata per l'acquisto di un'autovettura per mia figlia Per_4
e rispetto alla quale mia madre era stata informata della spesa, quanto alle
altre somme non ricordo per cosa siano state utilizzate, ma ricordo che tra il
2007 e il 2009 ho effettuato lavoro di ristrutturazione della casa che era di
proprietà di mia mamma. Quanto al doc. 8I ricordo che la somma è stata utilizzata per l'acquisto di un'autovettura a mia figlia Preciso Per_5
comunque che mia madre ne era informata ed era d'accordo. Quanto alla
fattura di cui al doc. 8S ricordo che si trattava di un soggiorno di una settimana al mare che ho trascorso solo con mia moglie.”) Ebbene, tale argomentazione – ovvero il fatto che la madre fosse consapevole e d'accordo con l'acquisto - da una parte non può qualificarsi come vera e propria eccezione di donazione delle somme prelevate e, dall'altra, non risulta dimostrata da alcun riscontro da cui si deduca la volontà del donante (l'animus donandi).
In altri termini, non v'è alcun elemento da cui ricavare che il de cuius abbia inteso donare al figlio, e alle nipoti, le somme prelevate. Quanto alle ulteriori somme, di cui il convenuto non fornisce idonea giustificazione, limitandosi negli atti a riferirsi genericamente alle spese di vita e a presunte spese di ristrutturazione della casa, di cui tuttavia non fornisce prova documentale (
essendo a tal fine irrilevanti i preventivi di spesa risalenti a ben 9 anni prima,
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di cui al doc. 5), se è vero che la Corte di Cassazione ( sentenza n. 18814 del
2023) ha espresso il principio secondo il quale la convivenza del figlio con la madre giustificherebbe dei conferimenti vicendevoli, che non devono essere valorizzati come donazioni, ma al contrario escludono la nascita di una donazione dato che gli apporti tra i conviventi non rappresentano delle donazioni ma semplici conferimenti che escludono una possibile lesione della quota legittima degli eredi, è altrettanto vero che nel caso di specie si tratta di prelievi ingenti non giustificabili con le eIGenze di vita quotidiane – né
altrimenti giustificati dal convenuto- e che vanno, temporalmente, ben oltre il periodo della convivenza, cessata nel 2011.
Può quindi affermarsi che , in assenza di idonea giustificazione, i prelievi effettuati dal convenuto dal 31.3.2009 al 12.10.2018 sono illegittimi e devono pertanto essere restituiti nella misura della metà.
8 - Di contro vi è da aggiungere che il convenuto ha provato, attraverso la produzione del proprio estratto conto (cfr, doc. 4) di aver versato dal proprio conto le rette della rsa presso cui era ospite la madre, dal 2011 al 2017, per un totale pari ad euro 65.894,87. Sul punto, la circostanza che sul suo conto veniva accreditata la pensione della madre non è stata provata dall'attrice e deve pertanto ritenersi che i pagamenti delle rette siano effettivamente avvenuti con denaro del convenuto.
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10 - Quanto agli interessi dovuti su tale importo, non trattandosi di beni ereditari, per i motivi sopra esposti, gli stessi vanno calcolati con decorrenza dalla domanda (22 settembre 2021).
11 - In considerazione della soccombenza parziale, vi sono gravi ragioni per compensare le spese di lite nella misura della metà, con condanna del convenuto alla refusione della residua metà delle spese di lite in favore dell'attrice , che liquida d'ufficio secondo i parametri di cui al DM 147/2022.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione:
- accerta l'illegittimità dei prelievi dal c/c della de cuius da parte di CP_1
della complessiva somma di € 77.320,13, e per l'effetto, condanna il
[...]
convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €38.660,065,
oltre interessi legali dalla data della domanda ( 22.9.2021);
- compensa le spese di lite nella misura della metà;
- condanna alla refusione in favore di della CP_1 Parte_1
residua metà delle spese di lite che liquida in € 393,00 per spese ed € 3.808,00
per onorari , oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Mantova il 29.4.2024
Il giudice
Dott. Valeria Monti
- 9 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 - Deve pertanto ritenersi che dalla somma richiesta pari ad euro 143.215,00,
debba sottrarsi l'importo pari ad euro 65.894,87, così per un totale pari ad euro 77.320,13, il cui 50% compete all'attrice , per un totale pari ad euro
38.660,065.