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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/09/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1473 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione con provvedimento del
14/8/2025;
TRA
, nato il giorno 8 giugno 1990, a San Paolo, Brasile;
Parte_1 [...]
, nato il giorno 16 febbraio 1993, a San Paolo, Brasile;
Parte_2 [...]
, nata il giorno 9 marzo 1983, a San Paolo, Brasile;
Parte_3 Parte_4 nato il giorno 01 maggio 1960, a Itaboraí, Rio de Janeiro, Brasile;
[...] [...]
nata il giorno 30 ottobre 1987, a São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasile;
Parte_5
nata il giorno 27 settembre 1999, a São Gonçalo, Parte_6
Rio de Janeiro, Brasile;
nato il giorno 08 febbraio 1973, a Itaboraí, Rio de Controparte_1
Janeiro, Brasile;
nata il giorno 27 Parte_7 aprile 2002, a Niterói, Rio de Janeiro, Brasile;
Parte_8 Parte_7 nata il giorno 19 novembre 2005, a Resende, Rio de Janeiro, Brasile;
[...] [...]
, nato il [...] , a [...], San Paolo, Brasile, in proprio e Parte_9 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di , nata Persona_1 il giorno 16 agosto 2011, a San Paolo, San Paolo, Brasile, e , Parte_10 nata il giorno 1° giugno 2016, a San Paolo, San Paolo, Brasile, queste ultime rappresentate anche da
, nata il giorno 11/8/1987, a Embu das Artes, San Parte_11
Paolo, Brasile, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale;
Persona_2
, nato il [...], a [...], Brasile, in proprio e nella qualità di esercente
[...] la responsabilità genitoriale di , nata il giorno 8 Persona_3 settembre 2020, a San Paolo, quest'ultima altresì rappresentata da , Parte_12 nata il giorno 24/1/1990, a San Paolo, Brasile, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Igino Giordani, n. 81, presso lo studio dell'Avv.
Emanuele Toma, che li rappresenta e difende giusta procure allegate digitalmente al ricorso, parte ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore degli odierni ricorrenti ha concluso come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza in data 14/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sintetica esposizione delle vicende processuali.
Con ricorso depositato in data 27/3/2024, gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale nei confronti del , al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al Controparte_2 riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, di cui agli artt. 4 e ss. c.c. del 1865, art. 1 e ss. l. n. 555/1912 e artt. 1 e ss. l. n. 91/1992, ciascuno rilevante per il proprio periodo di vigenza, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Il non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace come da Controparte_2 ordinanza del 14/8/2025.
La causa è stata istruita mediante deposito di documentazione ed è stata discussa all'udienza del
17/7/2025, al cui esito il Giudice ha trattenuto il fascicolo per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 4, c.p.c., con ordinanza del 14/8/2025.
B. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
B.1. Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Pertanto, chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
Quanto all'individuazione del primo presupposto, vi è prova in atti che il primo avo cittadino italiano dei ricorrenti sia nato nel Comune di Sesto al Reghena (UD, ora PN) il giorno 16 giugno Parte_13
1866. Sebbene tale data sia antecedente all'unità d'Italia e il predetto territorio, all'epoca, non facesse parte del Regno di Sardegna, espressioni statali che hanno preceduto l'odierna Repubblica italiana, egli ha acquisito la cittadinanza italiana in considerazione dell'art. 24 dello Statuto Albertino e delle norme sulla cittadinanza contenute nell'artt. 1 e ss. c.c. del 1865, applicabili al territorio di provenienza del ricorrente a far data dall'annessione avvenuta in data 27/10/1866.
In particolare, la documentazione depositata consente di accertare che risiedesse nel Parte_13 territorio nazionale alla predetta data, come desumibile dai documenti relativi alla celebrazione del battesimo, tenutosi sul territorio nazionale in data 17/6/1866, e della data di matrimonio, primo elemento probatorio attestante il trasferimento in Brasile, avvenuto solamente in data 16/4/1898, nel cui contesto si attesta l'origine italiana e non lombrardo-veneta (ossia austriaca) dello stesso (cfr. doc.
n. 1).
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano, il predetto al primo Parte_13 discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo. Applicando tali principi al caso di specie, essendo in qualità di primo discendente Persona_4 dell'avo italiano, nato in [...], Brasile, in data 20.1.1899, trova applicazione, ai fini che qui interessano, la disciplina di cui all'art. 4 cod. civ. 1865: “È cittadino il figlio di padre cittadino”.
Tale previsione normativa risulta integrata dalla fattispecie concreta allegata e provata in giudizio, in quanto è nato da il 20/1/1899 e, in tale data, il padre non aveva perso la Persona_4 Parte_13 qualità di cittadino italiano (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente, pp. 14 e ss.).
B.2. Con riguardo alla continuità della trasmissione, secondo presupposto richiesto dalla norma, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. doc. da n. 2 a n. 41 di parte ricorrente) comprova, al netto di alcune irrilevanti traslitterazioni, la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano nei seguenti termini, secondo più linee di discendenza, tutte originate da che, come già affermato, risulta Persona_4 essere nato in [...] in data [...] ed essere stato figlio di e di . Parte_13 Persona_5
In particolare, la prima linea di discendenza del predetto, originata da nato in Brasile in [...] Per_6
9/1/1929, figlio di e di si articola a sua volta in due linee di discendenza: Persona_4 Persona_7
I. la prima consta di: i) nato in Brasile in [...] 1°/5/1960, figlio del predetto Parte_14 Per_6
e di ii.a) nata in Brasile in [...]
[...] Persona_8 Parte_15
30/10/1987, figlia del predetto e ii.b) Parte_14 Parte_16 [...]
nata in [...] il [...], figlia di e Pt_6 Parte_15 Parte_14 [...]
II. la seconda consta di: i) nato in [...] in data [...], figlio Parte_16 Controparte_1 del predetto e di ii) Per_6 Persona_8 Parte_7 nata in [...] in data [...], figlia del predetto e di Controparte_1 Parte_17
iii) nata in [...] in data [...], figlia
[...] Persona_9 del predetto e di Controparte_1 Parte_17
La seconda linea di discendenza di invece, ha origine da nata in Brasile in [...] Persona_4 Per_10
21/11/1934, figlia del medesimo e di alla quale sono succedute tre linee di Persona_7 discendenza: I. la prima di esse consta di: i) , nata in [...] in data [...], figlia della Persona_11 predetta e di ii.a) , nato in [...] Per_10 Persona_12 Parte_9 in data 4/3/1996, figlio della predetta e di iii.a) Persona_11 Parte_1 Persona_1
, nata in [...] in data [...], figlia del predetto e di
[...] Parte_9 [...]
iv.a) , nata in [...] il 1°/6/2016, figlia di Persona_13 Parte_10
e di ii.b) , nato in Parte_9 Persona_13 Parte_1
Brasile in data 8/6/1990, figlio della predetta e di ii.c) Persona_11 Parte_1 Controparte_3
nata in [...] in data [...], figlia della predetta e di;
II.
[...] Persona_11 Parte_1 Per_1 la seconda consta di: i) , nata in [...] in data [...], figlia della predetta Persona_14
e di;
ii) , nato in [...] in data [...],
[...] Persona_12 Parte_2 figlio della predetta e di;
III. la terza consta di: i) , Persona_14 Persona_15 Parte_18 nato in [...] in data [...], figlio della predetta e di ii) Per_10 Persona_12
, nato in [...] in data [...], figlio del predetto Persona_2 Parte_18
e di;
iii) , nata in brasile in [...] Persona_16 Persona_3
8/9/2020, figlia del predetto e di . Persona_2 Parte_12
B.3. Passando agli elementi impeditivi, modificativi ed estintivi della fattispecie, occorre prendere posizione sulla previsione del combinato disposto di cui agli artt. 11 c.c. del 1865, 1, 7, 8 L. n.
555/1912 e 11, 12, L. n. 91/1992, relativi alle cause di perdita dello status civitatis.
Tali aspetti, oltre a non essere stati oggetto di specifica eccezione di controparte, la quale è rimasta contumace nel presente giudizio, non sono emersi aliunde, ossia dai documenti depositati agli atti dai ricorrenti, comprovanti, di contro, che avo italiano comune ai predetti, non abbia perduto Parte_13 la cittadinanza per effetto della c.d. “grande naturalizzazione” operata dallo Stato brasiliano con il decreto n. 58 del 1889 (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente, pp. 14 e ss.).
Non può, pertanto, aver operato rispetto al predetto, l'art. 11 c.c. del 1865, che prevedeva la perdita della cittadinanza «da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in un paese estero».
Tale fattispecie non può, poi, aver operato nei confronti di poiché, in quanto non ancora Persona_4 nato alla data della naturalizzazione, non ha potuto porre in essere l'attività volta alla chiara ed espressa rinuncia alla cittadinanza italiana richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, infatti, giova rammentare come la corte di legittimità abbia avuto modo di precisare che:
«L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cosiddetta «grande naturalizzazione» degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, ciò perché, secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912
e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano» (cfr. Cass., Sez. I, 16/5/2024, n. 13585).
Non può, poi, ritenersi inverata la fattispecie di cui all'art. 6 c.c. del 1865, a mente del quale «il figlio nato in [...] paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, è riputato straniero», sia perché non ha mai perduto la cittadinanza italiana. Parte_13
Inoltre, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
C. La discendenza per linea materna. Nel caso di specie la trasmissione dello status civitatis per linea materna si è avuta, con riguardo alla sola discendenza di ai passaggi concernenti l'acquisto dello status da parte di Per_10 [...]
nata da in data 5/10/1959; , nato da , Per_11 Per_10 Parte_9 Persona_11 in data 4/3/1996; , nato da , in data 8/6/1990; Parte_1 Persona_11 Controparte_3
nata da , in data 9/3/1983; , nata da in data
[...] Persona_11 Persona_14 Per_10
4/10/1963; , nato da in data 16/2/1993; i) Parte_2 Persona_14 Parte_18
nato da in data 29/6/1962.
[...] Per_10
Anche in tale ipotesi deve aversi riguardo alla legge vigente al momento dell'acquisto della cittadinanza, ossia al tempo della nascita dei citati ricorrenti. In tal senso, la posizione di
[...]
, , e impone Per_11 Parte_1 Controparte_3 Persona_14 Parte_18 di analizzare la normativa in tema di trasferimento per ramo femminile di cui alla l. n. 555/1912, essendo nati prima dell'entrata in vigore della l. n. 91/1992.
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e la perdita dello status per le donne che abbiano contratto matrimonio con cittadino straniero - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa abbia contratto matrimonio con uno straniero.
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame, senza dover vagliare il profilo dell'applicazione retroattiva delle pronunce citate, posto che i matrimoni di , Per_10 Persona_11 Controparte_3 Per_14
nonché la nascita dei rispettivi figli, costituiscono vicende fattuali avvenute in epoca
[...] successiva all'entrata in vigore della costituzione italiana.
Non si pongono, invece, problemi per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte di
[...]
e , in quanto questi ultimi sono nati nella vigenza della Parte_9 Parte_2
l. n. 91/1992, la quale ha per espresso superato la discriminazione tra trasmissione per ramo paterno e materno ex art. 1, lett. a).
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto decreto che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, si dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Spese di lite.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle compensate in ragione della complessa interpretazione delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1473/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in favore di , nato il giorno 8 giugno 1990, a Parte_1
San Paolo, Brasile;
, nato il giorno 16 febbraio 1993, a Parte_2
San Paolo, Brasile;
, nata il giorno 9 marzo 1983, a San Parte_3
Paolo, Brasile;
nato il giorno 1° maggio 1960, a Itaboraí, Rio Parte_4 de Janeiro, Brasile;
nata il giorno 30 ottobre Parte_5
1987, a São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasile;
INGRID Parte_5 nata il giorno 27 settembre 1999, a São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasile;
[...] nato il giorno 08 febbraio 1973, a Itaboraí, Rio de Janeiro, Brasile;
Controparte_1
nata il giorno 27 aprile 2002, Parte_7
a Niterói, Rio de Janeiro, Brasile;
Persona_9 nata il giorno 19 novembre 2005, a Resende, Rio de Janeiro, Brasile;
Parte_9
, nato il [...], a [...], Brasile;
[...] Persona_1
, nata il giorno 16 agosto 2011, a San Paolo, Brasile;
[...] Parte_10
, nata il giorno 1° giugno 2016, a San Paolo, Brasile;
[...] Persona_2 , nato il [...], a [...], Brasile;
[...] [...]
, nata il giorno 8 settembre 2020, a San Paolo, Brasile;
Persona_3
2) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_2 stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
4) compensa le spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Trieste, in data 12/9/2025
Il Giudice dott. Andrea D'Alessio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1473 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione con provvedimento del
14/8/2025;
TRA
, nato il giorno 8 giugno 1990, a San Paolo, Brasile;
Parte_1 [...]
, nato il giorno 16 febbraio 1993, a San Paolo, Brasile;
Parte_2 [...]
, nata il giorno 9 marzo 1983, a San Paolo, Brasile;
Parte_3 Parte_4 nato il giorno 01 maggio 1960, a Itaboraí, Rio de Janeiro, Brasile;
[...] [...]
nata il giorno 30 ottobre 1987, a São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasile;
Parte_5
nata il giorno 27 settembre 1999, a São Gonçalo, Parte_6
Rio de Janeiro, Brasile;
nato il giorno 08 febbraio 1973, a Itaboraí, Rio de Controparte_1
Janeiro, Brasile;
nata il giorno 27 Parte_7 aprile 2002, a Niterói, Rio de Janeiro, Brasile;
Parte_8 Parte_7 nata il giorno 19 novembre 2005, a Resende, Rio de Janeiro, Brasile;
[...] [...]
, nato il [...] , a [...], San Paolo, Brasile, in proprio e Parte_9 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di , nata Persona_1 il giorno 16 agosto 2011, a San Paolo, San Paolo, Brasile, e , Parte_10 nata il giorno 1° giugno 2016, a San Paolo, San Paolo, Brasile, queste ultime rappresentate anche da
, nata il giorno 11/8/1987, a Embu das Artes, San Parte_11
Paolo, Brasile, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale;
Persona_2
, nato il [...], a [...], Brasile, in proprio e nella qualità di esercente
[...] la responsabilità genitoriale di , nata il giorno 8 Persona_3 settembre 2020, a San Paolo, quest'ultima altresì rappresentata da , Parte_12 nata il giorno 24/1/1990, a San Paolo, Brasile, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Igino Giordani, n. 81, presso lo studio dell'Avv.
Emanuele Toma, che li rappresenta e difende giusta procure allegate digitalmente al ricorso, parte ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore degli odierni ricorrenti ha concluso come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza in data 14/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sintetica esposizione delle vicende processuali.
Con ricorso depositato in data 27/3/2024, gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale nei confronti del , al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al Controparte_2 riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, di cui agli artt. 4 e ss. c.c. del 1865, art. 1 e ss. l. n. 555/1912 e artt. 1 e ss. l. n. 91/1992, ciascuno rilevante per il proprio periodo di vigenza, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Il non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace come da Controparte_2 ordinanza del 14/8/2025.
La causa è stata istruita mediante deposito di documentazione ed è stata discussa all'udienza del
17/7/2025, al cui esito il Giudice ha trattenuto il fascicolo per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 4, c.p.c., con ordinanza del 14/8/2025.
B. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
B.1. Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Pertanto, chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
Quanto all'individuazione del primo presupposto, vi è prova in atti che il primo avo cittadino italiano dei ricorrenti sia nato nel Comune di Sesto al Reghena (UD, ora PN) il giorno 16 giugno Parte_13
1866. Sebbene tale data sia antecedente all'unità d'Italia e il predetto territorio, all'epoca, non facesse parte del Regno di Sardegna, espressioni statali che hanno preceduto l'odierna Repubblica italiana, egli ha acquisito la cittadinanza italiana in considerazione dell'art. 24 dello Statuto Albertino e delle norme sulla cittadinanza contenute nell'artt. 1 e ss. c.c. del 1865, applicabili al territorio di provenienza del ricorrente a far data dall'annessione avvenuta in data 27/10/1866.
In particolare, la documentazione depositata consente di accertare che risiedesse nel Parte_13 territorio nazionale alla predetta data, come desumibile dai documenti relativi alla celebrazione del battesimo, tenutosi sul territorio nazionale in data 17/6/1866, e della data di matrimonio, primo elemento probatorio attestante il trasferimento in Brasile, avvenuto solamente in data 16/4/1898, nel cui contesto si attesta l'origine italiana e non lombrardo-veneta (ossia austriaca) dello stesso (cfr. doc.
n. 1).
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano, il predetto al primo Parte_13 discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo. Applicando tali principi al caso di specie, essendo in qualità di primo discendente Persona_4 dell'avo italiano, nato in [...], Brasile, in data 20.1.1899, trova applicazione, ai fini che qui interessano, la disciplina di cui all'art. 4 cod. civ. 1865: “È cittadino il figlio di padre cittadino”.
Tale previsione normativa risulta integrata dalla fattispecie concreta allegata e provata in giudizio, in quanto è nato da il 20/1/1899 e, in tale data, il padre non aveva perso la Persona_4 Parte_13 qualità di cittadino italiano (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente, pp. 14 e ss.).
B.2. Con riguardo alla continuità della trasmissione, secondo presupposto richiesto dalla norma, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. doc. da n. 2 a n. 41 di parte ricorrente) comprova, al netto di alcune irrilevanti traslitterazioni, la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano nei seguenti termini, secondo più linee di discendenza, tutte originate da che, come già affermato, risulta Persona_4 essere nato in [...] in data [...] ed essere stato figlio di e di . Parte_13 Persona_5
In particolare, la prima linea di discendenza del predetto, originata da nato in Brasile in [...] Per_6
9/1/1929, figlio di e di si articola a sua volta in due linee di discendenza: Persona_4 Persona_7
I. la prima consta di: i) nato in Brasile in [...] 1°/5/1960, figlio del predetto Parte_14 Per_6
e di ii.a) nata in Brasile in [...]
[...] Persona_8 Parte_15
30/10/1987, figlia del predetto e ii.b) Parte_14 Parte_16 [...]
nata in [...] il [...], figlia di e Pt_6 Parte_15 Parte_14 [...]
II. la seconda consta di: i) nato in [...] in data [...], figlio Parte_16 Controparte_1 del predetto e di ii) Per_6 Persona_8 Parte_7 nata in [...] in data [...], figlia del predetto e di Controparte_1 Parte_17
iii) nata in [...] in data [...], figlia
[...] Persona_9 del predetto e di Controparte_1 Parte_17
La seconda linea di discendenza di invece, ha origine da nata in Brasile in [...] Persona_4 Per_10
21/11/1934, figlia del medesimo e di alla quale sono succedute tre linee di Persona_7 discendenza: I. la prima di esse consta di: i) , nata in [...] in data [...], figlia della Persona_11 predetta e di ii.a) , nato in [...] Per_10 Persona_12 Parte_9 in data 4/3/1996, figlio della predetta e di iii.a) Persona_11 Parte_1 Persona_1
, nata in [...] in data [...], figlia del predetto e di
[...] Parte_9 [...]
iv.a) , nata in [...] il 1°/6/2016, figlia di Persona_13 Parte_10
e di ii.b) , nato in Parte_9 Persona_13 Parte_1
Brasile in data 8/6/1990, figlio della predetta e di ii.c) Persona_11 Parte_1 Controparte_3
nata in [...] in data [...], figlia della predetta e di;
II.
[...] Persona_11 Parte_1 Per_1 la seconda consta di: i) , nata in [...] in data [...], figlia della predetta Persona_14
e di;
ii) , nato in [...] in data [...],
[...] Persona_12 Parte_2 figlio della predetta e di;
III. la terza consta di: i) , Persona_14 Persona_15 Parte_18 nato in [...] in data [...], figlio della predetta e di ii) Per_10 Persona_12
, nato in [...] in data [...], figlio del predetto Persona_2 Parte_18
e di;
iii) , nata in brasile in [...] Persona_16 Persona_3
8/9/2020, figlia del predetto e di . Persona_2 Parte_12
B.3. Passando agli elementi impeditivi, modificativi ed estintivi della fattispecie, occorre prendere posizione sulla previsione del combinato disposto di cui agli artt. 11 c.c. del 1865, 1, 7, 8 L. n.
555/1912 e 11, 12, L. n. 91/1992, relativi alle cause di perdita dello status civitatis.
Tali aspetti, oltre a non essere stati oggetto di specifica eccezione di controparte, la quale è rimasta contumace nel presente giudizio, non sono emersi aliunde, ossia dai documenti depositati agli atti dai ricorrenti, comprovanti, di contro, che avo italiano comune ai predetti, non abbia perduto Parte_13 la cittadinanza per effetto della c.d. “grande naturalizzazione” operata dallo Stato brasiliano con il decreto n. 58 del 1889 (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente, pp. 14 e ss.).
Non può, pertanto, aver operato rispetto al predetto, l'art. 11 c.c. del 1865, che prevedeva la perdita della cittadinanza «da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in un paese estero».
Tale fattispecie non può, poi, aver operato nei confronti di poiché, in quanto non ancora Persona_4 nato alla data della naturalizzazione, non ha potuto porre in essere l'attività volta alla chiara ed espressa rinuncia alla cittadinanza italiana richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, infatti, giova rammentare come la corte di legittimità abbia avuto modo di precisare che:
«L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cosiddetta «grande naturalizzazione» degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, ciò perché, secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912
e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano» (cfr. Cass., Sez. I, 16/5/2024, n. 13585).
Non può, poi, ritenersi inverata la fattispecie di cui all'art. 6 c.c. del 1865, a mente del quale «il figlio nato in [...] paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, è riputato straniero», sia perché non ha mai perduto la cittadinanza italiana. Parte_13
Inoltre, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
C. La discendenza per linea materna. Nel caso di specie la trasmissione dello status civitatis per linea materna si è avuta, con riguardo alla sola discendenza di ai passaggi concernenti l'acquisto dello status da parte di Per_10 [...]
nata da in data 5/10/1959; , nato da , Per_11 Per_10 Parte_9 Persona_11 in data 4/3/1996; , nato da , in data 8/6/1990; Parte_1 Persona_11 Controparte_3
nata da , in data 9/3/1983; , nata da in data
[...] Persona_11 Persona_14 Per_10
4/10/1963; , nato da in data 16/2/1993; i) Parte_2 Persona_14 Parte_18
nato da in data 29/6/1962.
[...] Per_10
Anche in tale ipotesi deve aversi riguardo alla legge vigente al momento dell'acquisto della cittadinanza, ossia al tempo della nascita dei citati ricorrenti. In tal senso, la posizione di
[...]
, , e impone Per_11 Parte_1 Controparte_3 Persona_14 Parte_18 di analizzare la normativa in tema di trasferimento per ramo femminile di cui alla l. n. 555/1912, essendo nati prima dell'entrata in vigore della l. n. 91/1992.
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e la perdita dello status per le donne che abbiano contratto matrimonio con cittadino straniero - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa abbia contratto matrimonio con uno straniero.
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame, senza dover vagliare il profilo dell'applicazione retroattiva delle pronunce citate, posto che i matrimoni di , Per_10 Persona_11 Controparte_3 Per_14
nonché la nascita dei rispettivi figli, costituiscono vicende fattuali avvenute in epoca
[...] successiva all'entrata in vigore della costituzione italiana.
Non si pongono, invece, problemi per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte di
[...]
e , in quanto questi ultimi sono nati nella vigenza della Parte_9 Parte_2
l. n. 91/1992, la quale ha per espresso superato la discriminazione tra trasmissione per ramo paterno e materno ex art. 1, lett. a).
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto decreto che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, si dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Spese di lite.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle compensate in ragione della complessa interpretazione delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1473/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in favore di , nato il giorno 8 giugno 1990, a Parte_1
San Paolo, Brasile;
, nato il giorno 16 febbraio 1993, a Parte_2
San Paolo, Brasile;
, nata il giorno 9 marzo 1983, a San Parte_3
Paolo, Brasile;
nato il giorno 1° maggio 1960, a Itaboraí, Rio Parte_4 de Janeiro, Brasile;
nata il giorno 30 ottobre Parte_5
1987, a São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasile;
INGRID Parte_5 nata il giorno 27 settembre 1999, a São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasile;
[...] nato il giorno 08 febbraio 1973, a Itaboraí, Rio de Janeiro, Brasile;
Controparte_1
nata il giorno 27 aprile 2002, Parte_7
a Niterói, Rio de Janeiro, Brasile;
Persona_9 nata il giorno 19 novembre 2005, a Resende, Rio de Janeiro, Brasile;
Parte_9
, nato il [...], a [...], Brasile;
[...] Persona_1
, nata il giorno 16 agosto 2011, a San Paolo, Brasile;
[...] Parte_10
, nata il giorno 1° giugno 2016, a San Paolo, Brasile;
[...] Persona_2 , nato il [...], a [...], Brasile;
[...] [...]
, nata il giorno 8 settembre 2020, a San Paolo, Brasile;
Persona_3
2) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_2 stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
4) compensa le spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Trieste, in data 12/9/2025
Il Giudice dott. Andrea D'Alessio