Art. 48. Decadenza dalle licenze
Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conio proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 46 e al primo comma dell'articolo 47 assuma carattere di notevole gravita', l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione preso cui il titolare delle licenze e' iscritto a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 dichiara la decadenza dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco.
Contro il provvedimento di decadenza e' ammesso il ricorso di cui all'articolo 37 della presente legge.
Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conio proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 46 e al primo comma dell'articolo 47 assuma carattere di notevole gravita', l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione preso cui il titolare delle licenze e' iscritto a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 dichiara la decadenza dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco.
Contro il provvedimento di decadenza e' ammesso il ricorso di cui all'articolo 37 della presente legge.