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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/10/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2082/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Gloria Carlesso Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 14/07/2025 da
(C.F. ) nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]2 rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Rustia (C.F.
), presso il cui studio in Trieste, Via del Coroneo n. 32, elegge C.F._2 domicilio (per le trasmissioni via mail pec: . Email_1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._3
Trieste in via Cristoforo Colombo n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Zamarin
(C.F. ), presso il cui studio in Trieste, via S. E. Piccolomini n. 3, C.F._4
elegge domicilio, (per le trasmissioni via mail pec: Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti:
C O N D I Z I O N I
Per_ 1. Affido condiviso dei figli minori , ed con collocamento prevalente presso Per_2 Per_3 il padre;
2. La madre vedrà e terrà con sé i figli dalle ore 18.00 del sabato sino Per_ all'accompagnamento a scuola del lunedì. Il figlio maggiore, , ogni domenica mattina farà rientro a casa del padre.
3. La madre contribuirà al mantenimento dei figli con € 50,00 al mese (per i tre figli) sino al 31.12.2026; dal mese di gennaio 2027 la madre contribuirà al mantenimento con €
100 mensili (per i tre figli). La signora s'impegna, sin d'ora, ad aumentare Pt_2
spontaneamente e proporzionalmente l'assegno di mantenimento per i figli ove la sua condizione economica migliorasse.
4. Il pagamento dell'assegno di mantenimento avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate iban del sig. di seguito indicate: Parte_1
[...].
5. Le spese straordinarie, come da Protocollo di questo Ill.mo Tribunale, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i coniugi hanno precisato di rinunciare all'impugnazione, dichiarando altresì la loro formale acquiescenza all'emananda sentenza, e compensato le spese del giudizio.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 14/07/2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e successive note scritte.
A tal fine hanno esposto e documentato: a) di aver celebrato matrimonio nel Comune Trieste con rito concordatario in data
19.05.2007, optando per il regime di separazione dei beni, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2007 n. 37 Parte 2 Serie A;
Per_ b) che dall'unione dei coniugi sono nati, a Trieste, i figli il 14.08.2008, il Per_2
27.09.2010 e il 06.03.2014; Per_3
c) le parti hanno depositato presso il Tribunale di Trieste un ricorso congiunto per la separazione dd. 09.01.2023 sub R.G. 59/2023 omologata in data 24.04.2023.
2. I coniugi hanno dichiarato espressamente, nell'atto introduttivo, di non volersi riconciliare, hanno chiesto di essere autorizzati a sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte e hanno prestato formale acquiescenza all'emananda sentenza, rinunciando all'impugnazione della stessa.
3. Il G.I con ordinanza dd 2/10/2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio:
Ritenuto che condizioni concordate riguardo all'affidamento e al mantenimento dei figli non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico consentendo agli stessi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun dei genitori;
ritenuto che l'ascolto degli stessi deve ritenersi non necessario (art 473 bis 4 cp.c.) tenuto conto delle condizioni dell'accordo; preso atto che sussistono i presupposti ex art 3 della Legge n. 898/1970 anche sotto il profilo del tempo decorso dalla pronuncia di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario da e a Trieste in data 19.05.2007 trascritto presso il Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2007 n. 37 Parte 2 Serie A;
prende atto delle condizioni concordate dalle parti e da aversi integralmente trascritte. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 10/10/2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gloria Carlesso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Gloria Carlesso Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 14/07/2025 da
(C.F. ) nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]2 rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Rustia (C.F.
), presso il cui studio in Trieste, Via del Coroneo n. 32, elegge C.F._2 domicilio (per le trasmissioni via mail pec: . Email_1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._3
Trieste in via Cristoforo Colombo n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Zamarin
(C.F. ), presso il cui studio in Trieste, via S. E. Piccolomini n. 3, C.F._4
elegge domicilio, (per le trasmissioni via mail pec: Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti:
C O N D I Z I O N I
Per_ 1. Affido condiviso dei figli minori , ed con collocamento prevalente presso Per_2 Per_3 il padre;
2. La madre vedrà e terrà con sé i figli dalle ore 18.00 del sabato sino Per_ all'accompagnamento a scuola del lunedì. Il figlio maggiore, , ogni domenica mattina farà rientro a casa del padre.
3. La madre contribuirà al mantenimento dei figli con € 50,00 al mese (per i tre figli) sino al 31.12.2026; dal mese di gennaio 2027 la madre contribuirà al mantenimento con €
100 mensili (per i tre figli). La signora s'impegna, sin d'ora, ad aumentare Pt_2
spontaneamente e proporzionalmente l'assegno di mantenimento per i figli ove la sua condizione economica migliorasse.
4. Il pagamento dell'assegno di mantenimento avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate iban del sig. di seguito indicate: Parte_1
[...].
5. Le spese straordinarie, come da Protocollo di questo Ill.mo Tribunale, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i coniugi hanno precisato di rinunciare all'impugnazione, dichiarando altresì la loro formale acquiescenza all'emananda sentenza, e compensato le spese del giudizio.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 14/07/2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e successive note scritte.
A tal fine hanno esposto e documentato: a) di aver celebrato matrimonio nel Comune Trieste con rito concordatario in data
19.05.2007, optando per il regime di separazione dei beni, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2007 n. 37 Parte 2 Serie A;
Per_ b) che dall'unione dei coniugi sono nati, a Trieste, i figli il 14.08.2008, il Per_2
27.09.2010 e il 06.03.2014; Per_3
c) le parti hanno depositato presso il Tribunale di Trieste un ricorso congiunto per la separazione dd. 09.01.2023 sub R.G. 59/2023 omologata in data 24.04.2023.
2. I coniugi hanno dichiarato espressamente, nell'atto introduttivo, di non volersi riconciliare, hanno chiesto di essere autorizzati a sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte e hanno prestato formale acquiescenza all'emananda sentenza, rinunciando all'impugnazione della stessa.
3. Il G.I con ordinanza dd 2/10/2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio:
Ritenuto che condizioni concordate riguardo all'affidamento e al mantenimento dei figli non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico consentendo agli stessi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun dei genitori;
ritenuto che l'ascolto degli stessi deve ritenersi non necessario (art 473 bis 4 cp.c.) tenuto conto delle condizioni dell'accordo; preso atto che sussistono i presupposti ex art 3 della Legge n. 898/1970 anche sotto il profilo del tempo decorso dalla pronuncia di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario da e a Trieste in data 19.05.2007 trascritto presso il Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2007 n. 37 Parte 2 Serie A;
prende atto delle condizioni concordate dalle parti e da aversi integralmente trascritte. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 10/10/2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gloria Carlesso