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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 680/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 680/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSA Parte_1 C.F._1 GABRIELLA AN e dell'avv. Sangiacomo Francesco ( ) corso Crimea 35 C.F._2 15121 Alessandria;
, elettivamente domiciliato in CORSO CRIMEA 35 ALESSANDRIA presso il difensore avv. MASSA GABRIELLA AN
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIARDI RITA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI 3 44011 ARGENTA presso il difensore avv. GAGLIARDI RITA
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1004/2024 del Tribunale di Ferrara pubblicata in data 19.10.2024, nel procedimento di scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da atto di appello;
Per CP_1
come da comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Ferrara ha pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto dal ricorrente con in Argenta (FE) in data CP_1
12.01.2010, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della resistente un assegno divorzile di €. 400, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha ritenuto che non fosse provata la modifica degli equilibri che in sede di separazione avevano indotto le parti a concordare un assegno di mantenimento nella misura di 400 €., dovendo presumersi in aumento il reddito del sportivo professionista reduce da infortunio, e Parte_1 comunque compensata la lamentata riduzione dalla somma di 150.000 €. dal medesimo percepita a seguito del decesso della madre.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il con ricorso depositato in data Parte_1
17.04.2025, lamentando l'erronea quantificazione del contributo economico riconosciuto alla ex moglie, eccessivo rispetto alla capacità economica del predetto e non giustificato a fronte di quelle della . CP_1
L'appellante ha quindi chiesto a questa Corte, in riforma dell'impugnata sentenza di: “rideterminare
l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi alla moglie in € 250,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in subordine con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi”.
2.1 - Si è costituita , contestando l'appello e chiedendone il rigetto, con condanna CP_1 dell'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.2 – All'udienza del 2.10.2025 il Collegio ha ordinato la produzione della documentazione reddituale aggiornata;
alla successiva udienza del 27.11.25 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
pagina 2 di 4 La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3 – L'appello è fondato;
invero, anche a fronte della documentazione reddituale aggiornata prodotta dalle parti, deve ritenersi che la disparità economica tra le medesime non giustifichi la debenza dell'assegno divorzile nella misura stabilita dal Tribunale.
Invero, il giocatore di golf professionista, ha dichiarato per gli anni 2022-2024 (successivi Parte_1 all'intervento all'anca del 2021) un reddito medio annuo di circa 12.000 €; trattasi di dato che, a fronte dell'età dell'appellante (classe 1964), non appare destinato ad incrementarsi in futuro.
Del resto, anche a voler ritenere che egli arrotondi i suoi guadagni tramite lezioni di golf in nero, si tratterebbe evidentemente di incrementi minimi rispetto agli importi dichiarati, non risultando dagli atti
(né viene allegato dall'appellata) che eserciti detta attività in maniera prevalente e comunque continuativa presso un determinato circolo sportivo.
Non è titolare di patrimonio immobiliare e ha dichiarato che, all'epoca del procedimento di primo grado, risiedeva nell'immobile di un collega a titolo di comodato gratuito.
Ha incassato una somma rilevante a seguito del decesso della madre, intervenuto nel 2021, pari a circa
150.000 €. (100.000 secondo quanto dichiarato dall'appellante).
La , bracciante agricola, ha invece dichiarato per gli anni 2023-2024 redditi annui nell'ordine CP_1 degli 11.000 €. E' proprietaria della casa in cui risiede.
Non risulta dunque che sussista tra le parti uno squilibrio economico tale da giustificare la corresponsione di un assegno nell'importo statuito in primo grado, che non può essere oggetto di conferma per la sola circostanza che venne stabilito dalle parti concordemente in sede di separazione, intervenuta nel 2020 e dunque prima che il subisse l'intervento all'anca. D'altro canto, non Parte_1 vi è prova di quali fossero all'epoca le condizioni economiche dei coniugi, di talchè l'assegno pattuito può costituire solamente uno dei riferimenti utili a quantificare quello divorzile.
La somma percepita dal a titolo ereditario, infine, se può giustificare il permanere Parte_1 dell'obbligo di versare alla moglie un assegno in funzione assistenziale (a fronte del reddito esiguo che la stessa ricava dalla propria attività lavorativa), è inidoneo ad incidere in modo significativo sulla valutazione della sua complessiva situazione economica, essendo l'unico bene su cui egli può contare per sopperire alle proprie esigenze minimali, tra cui segnatamente quelle abitative.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, l'assegno divorzile dovuto alla va CP_1 rideterminato, dalla data della sentenza di divorzio (15.10.2024), nell'importo di €. 250 mensili, come da domanda dell'appellante, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Le ragioni della decisione, fondata – anche – sull'esame della situazione economica come cristallizzatasi a seguito della pronuncia di primo grado, unitamente alla determinazione di un importo pagina 3 di 4 superiore rispetto a quello che il aveva domandato stabilirsi nel ricorso introduttivo del Parte_1 giudizio di divorzio (oggetto di modifica solo all'udienza del 13.02.2024), giustificano la compensazione in misura di ½ delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che, per l'intero, in relazione all'atteggiamento processuale delle parti ed al valore della causa (indeterminabile, complessità bassa), saranno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
I – in accoglimento dell'appello, determina l'assegno divorzile dovuto da Parte_1
a favore di , con decorrenza dalla data della sentenza di divorzio (15.10.2024), CP_1 nell'importo di €. 250, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati;
II – condanna al pagamento, in favore di del 50% delle CP_1 Parte_1 spese processuali che, per l'intero, liquida in €.
3.800 a titolo di compensi per il primo grado di giudizio e in €.
3.475 per il secondo grado, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensandole per la rimanente parte.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Antonella Allegra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 680/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSA Parte_1 C.F._1 GABRIELLA AN e dell'avv. Sangiacomo Francesco ( ) corso Crimea 35 C.F._2 15121 Alessandria;
, elettivamente domiciliato in CORSO CRIMEA 35 ALESSANDRIA presso il difensore avv. MASSA GABRIELLA AN
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIARDI RITA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI 3 44011 ARGENTA presso il difensore avv. GAGLIARDI RITA
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1004/2024 del Tribunale di Ferrara pubblicata in data 19.10.2024, nel procedimento di scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da atto di appello;
Per CP_1
come da comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Ferrara ha pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto dal ricorrente con in Argenta (FE) in data CP_1
12.01.2010, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della resistente un assegno divorzile di €. 400, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha ritenuto che non fosse provata la modifica degli equilibri che in sede di separazione avevano indotto le parti a concordare un assegno di mantenimento nella misura di 400 €., dovendo presumersi in aumento il reddito del sportivo professionista reduce da infortunio, e Parte_1 comunque compensata la lamentata riduzione dalla somma di 150.000 €. dal medesimo percepita a seguito del decesso della madre.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il con ricorso depositato in data Parte_1
17.04.2025, lamentando l'erronea quantificazione del contributo economico riconosciuto alla ex moglie, eccessivo rispetto alla capacità economica del predetto e non giustificato a fronte di quelle della . CP_1
L'appellante ha quindi chiesto a questa Corte, in riforma dell'impugnata sentenza di: “rideterminare
l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi alla moglie in € 250,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in subordine con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi”.
2.1 - Si è costituita , contestando l'appello e chiedendone il rigetto, con condanna CP_1 dell'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.2 – All'udienza del 2.10.2025 il Collegio ha ordinato la produzione della documentazione reddituale aggiornata;
alla successiva udienza del 27.11.25 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
pagina 2 di 4 La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3 – L'appello è fondato;
invero, anche a fronte della documentazione reddituale aggiornata prodotta dalle parti, deve ritenersi che la disparità economica tra le medesime non giustifichi la debenza dell'assegno divorzile nella misura stabilita dal Tribunale.
Invero, il giocatore di golf professionista, ha dichiarato per gli anni 2022-2024 (successivi Parte_1 all'intervento all'anca del 2021) un reddito medio annuo di circa 12.000 €; trattasi di dato che, a fronte dell'età dell'appellante (classe 1964), non appare destinato ad incrementarsi in futuro.
Del resto, anche a voler ritenere che egli arrotondi i suoi guadagni tramite lezioni di golf in nero, si tratterebbe evidentemente di incrementi minimi rispetto agli importi dichiarati, non risultando dagli atti
(né viene allegato dall'appellata) che eserciti detta attività in maniera prevalente e comunque continuativa presso un determinato circolo sportivo.
Non è titolare di patrimonio immobiliare e ha dichiarato che, all'epoca del procedimento di primo grado, risiedeva nell'immobile di un collega a titolo di comodato gratuito.
Ha incassato una somma rilevante a seguito del decesso della madre, intervenuto nel 2021, pari a circa
150.000 €. (100.000 secondo quanto dichiarato dall'appellante).
La , bracciante agricola, ha invece dichiarato per gli anni 2023-2024 redditi annui nell'ordine CP_1 degli 11.000 €. E' proprietaria della casa in cui risiede.
Non risulta dunque che sussista tra le parti uno squilibrio economico tale da giustificare la corresponsione di un assegno nell'importo statuito in primo grado, che non può essere oggetto di conferma per la sola circostanza che venne stabilito dalle parti concordemente in sede di separazione, intervenuta nel 2020 e dunque prima che il subisse l'intervento all'anca. D'altro canto, non Parte_1 vi è prova di quali fossero all'epoca le condizioni economiche dei coniugi, di talchè l'assegno pattuito può costituire solamente uno dei riferimenti utili a quantificare quello divorzile.
La somma percepita dal a titolo ereditario, infine, se può giustificare il permanere Parte_1 dell'obbligo di versare alla moglie un assegno in funzione assistenziale (a fronte del reddito esiguo che la stessa ricava dalla propria attività lavorativa), è inidoneo ad incidere in modo significativo sulla valutazione della sua complessiva situazione economica, essendo l'unico bene su cui egli può contare per sopperire alle proprie esigenze minimali, tra cui segnatamente quelle abitative.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, l'assegno divorzile dovuto alla va CP_1 rideterminato, dalla data della sentenza di divorzio (15.10.2024), nell'importo di €. 250 mensili, come da domanda dell'appellante, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Le ragioni della decisione, fondata – anche – sull'esame della situazione economica come cristallizzatasi a seguito della pronuncia di primo grado, unitamente alla determinazione di un importo pagina 3 di 4 superiore rispetto a quello che il aveva domandato stabilirsi nel ricorso introduttivo del Parte_1 giudizio di divorzio (oggetto di modifica solo all'udienza del 13.02.2024), giustificano la compensazione in misura di ½ delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che, per l'intero, in relazione all'atteggiamento processuale delle parti ed al valore della causa (indeterminabile, complessità bassa), saranno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
I – in accoglimento dell'appello, determina l'assegno divorzile dovuto da Parte_1
a favore di , con decorrenza dalla data della sentenza di divorzio (15.10.2024), CP_1 nell'importo di €. 250, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati;
II – condanna al pagamento, in favore di del 50% delle CP_1 Parte_1 spese processuali che, per l'intero, liquida in €.
3.800 a titolo di compensi per il primo grado di giudizio e in €.
3.475 per il secondo grado, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensandole per la rimanente parte.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Antonella Allegra
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