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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1694/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv.ti Alessio Bacchin e Alberto Prizzon)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv.ti Maria Luisa Borgo e Alessandro Menin) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in San Donà di Piave (VE) in data 02.08.2009 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2009, parte II^, Serie A, n. 31;
- che dalla predetta unione è nata in data [...] la figlia;
Per_1
pagina 1 di 7 - di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con sentenza emessa il 17.01.2024 (pubblicata in data 30.01.202 - n. 286/2024 – RGN 5742/2022); hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate e precisate all'udienza di comparizione del 28.10.2025.
CONDIZIONI
“A) Per quanto attiene all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore
[...]
, essendo la situazione pressoché immutata, le Parti chiedono che siano confermate Per_2 le statuizioni di cui alla sentenza n. 286/2024 del Tribunale intestato, sopra già richiamate, che si ripetono qui di seguito
1) è affidata ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
Per_1
2) starà con ciascun genitore dal venerdì pomeriggio/sera al venerdì Per_1 pomeriggio/sera della settimana successiva a settimane alternate;
3) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nei rispettivi tempi di Per_1 permanenza della figlia presso di sé, salvo la ripartizione delle spese straordinarie al 50% come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
4) l'Assegno Unico Universale è ripartito al 50% tra i genitori.
B) Per quanto attiene ai rapporti economico-patrimoniali sorti tra i coniugi in vigenza del matrimonio, le Parti intendono regolarli disponendo come precisato nei successivi paragrafi.
B.1) In merito alla casa familiare attualmente in comunione tra gli sposi, il sig.
[...]
trasferisce alla sig.ra , che la accetta e la acquista, la piena Pt_2 Parte_1 proprietà sulla sua quota, pari al 50% delle unità immobiliari site in Jesolo (VE) Via Loncon n. 11, adibite ad uso di civile abitazione al piano secondo con pertinenziale garage al piano terra, facenti entrambe parte del complesso condominiale denominato
“Condominio Luna”, il tutto catastalmente individuato al Catasto dei Fabbricati, Comune di Jesolo, Foglio 52
o mappale 2075, subalterno 12, Via Loncon, piano 2, categoria A/2, classe 3, vani 4,5, superficie catastale totale mq. 89, totale escluse aree scoperte mq. 86, con rendita di € 371,85;
o mappale 2075, subalterno 20, Via Loncon, piano T, categoria C/6, classe 6, mq. 19, superficie catastale totale mq. 24, con rendita di € 66,73.
Confini a corpo dell'area coperta e scoperta del fabbricato al mappale 2075: mappali 1136, 1221, 1172, 1142, 1141, 1140, salvo altri e più precisi.
Con le precisazioni ai fini catastali che: pagina 2 di 7 o L'area coperta e scoperta dell'intero fabbricato, di cui le unità in oggetto fanno parte, è descritta al Catasto Terreni del Comune di Jesolo, Foglio 52, con il mappale 2075, ente urbano di Ha 0.24.90, derivante dal mappale 1144 di pari superficie, giusta tipo mappale del 28.05.2014 protocollo n. VE0127388;
o Le unità immobiliari mappale 2075 subalterni 12 e 20 sono meglio individuate nelle planimetrie allegate alla denuncia di costituzione n. 876 presentata al Catasto Fabbricati di Venezia in data 03.06.2014, protocollo n. VE0128686.
A migliore identificazione di quanto sopra descritto, si allegano al presente atto le planimetrie catastali ove le unità in oggetto sono graficamente rappresentate e l'elaborato planimetrico con l'elenco dei subalterni (doc. 12).
Ai sensi del comma 1bis dell'art. 29 L n. 52 del 1985, come integrato e modificato dal D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni con la L. n. 122 del 2010, il sig. Parte_3
, e la sig.ra ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie, sulla base
[...] Pt_1 delle disposizioni vigenti in materia catastale, sono conformi allo stato di fatto delle dette unità immobiliari urbane.
Il presente trasferimento della proprietà comprende pertinenze, dipendenze, adiacenze, accessori e accessioni, servitù attive e passive, nonché la quota proporzionale di comproprietà degli enti e spazi comuni ai sensi di legge e dei titoli di provenienza, tra cui rientrano in particolare i beni che si elencano o Mappale 2075 subalterno 1, Via Loncon, piano T, strada di accesso, b.c.n.c. a tutti i subalterni;
o Mappale 2075, subalterno 2, Via Loncon, piano T-1-2, ingresso, vano scala, ascensore, disimpegni condominiali, b.c.n.c. ai subalterni da 3 a 23;
o Mappale 2075 subalterno 42, Via Loncon, piano T, corsia e area di manovra, b.c.n.c. ai subalterni da 3 a 23, da 25 a 41 e da 43 a 49.
Il fabbricato di cui l'immobile in oggetto fa parte è disciplinato dal regolamento di condominio che, con annesse tabelle millesimali, si trova allegato all'atto a rogito del Notaio di Jesolo in data 06.08.2014 repertorio n. 101.446, registrato Persona_3
a San Dona' di Piave il 07.08.2014 al n. 2119 serie 1T, trascritto a Venezia in data 08.08.2014 ai nn. 21034/15156, che la sig.ra dichiara di ben conoscere Parte_1 essendosi obbligata ad osservarlo e farlo osservare in seno all'atto di compravendita del 24.10.2018 a firma Notaio Dott. (già richiamato – doc. 10), con impegno che in Per_4 questa sede rinnova.
La sig.ra ribadisce inoltre di essere a piena conoscenza di ogni servitù, vincolo di Pt_1 destinazione e convenzione di lottizzazione relativa all'immobile ora oggetto di trasferimento per quota, come già precisato e dichiarato nel rogito in data 24.10.2018.
pagina 3 di 7 Il trasferimento della proprietà pro quota sulle unità immobiliari avviene a corpo, nello stato di fatto e nella condizione giuridica in cui i beni si trovano. Con l'omologa delle presenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da parte dell'illustrissimo Tribunale intestato, si considererà trasmesso alla sig. , assieme Pt_1 alla proprietà, anche il possesso di quanto oggetto di trasferimento con il diritto di goderne i frutti e il dovere di sopportarne oneri, tributi e spese di qualsivoglia specie.
Il sig. garantisce la sig.ra che non vi sono soggetti aventi diritto a Pt_2 Pt_1 prelazione sulla quota ceduta, garantendola altresì rispetto ad ogni ipotesi di evizione e dichiarando all'uopo che sui beni trasferiti non gravano trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli che non siano già conosciute all'acquirente e, in particolare, l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario con la Banca Di Credito Cooperativo delle Prealpi Soc. Coop., e a favore della stessa, per euro 252.000,00 (duecentocinquentaduemila,00) con atto del 24.10.2018 (registrato a Treviso il 30.10.2018 al n. 18099/1T) a firma Dott.
Notaio in Treviso, suo repertorio n. 128696 e raccolta n. 31560. Le Persona_5 garantisce inoltre di essere in regola con il pagamento di qualsiasi onere, imposta e tassa afferente agli immobili venduti, impegnandosi in ogni caso a corrispondere quelle eventualmente già maturate che fossero accertate o iscritte a ruolo successivamente al presente atto.
Il sig. , ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., trasmetterà copia della sentenza di Pt_2 omologa di questo ricorso all'Amministratore del condominio di cui fanno parte i beni alienati, consapevole di rimanere obbligato solidalmente alla sig.ra per i Pt_1 contributi di gestione maturati fino al momento della trasmissione.
Egli dichiara di essere divenuto proprietario della quota che trasferisce in forza del già citato atto di compravendita in data 24.10.2018 a rogito Dott. Persona_5
Notaio in Treviso, suo repertorio n. 128965 e raccolta n. 31559, registrato a Treviso il 30.10.2018 al n. 18099/1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Venezia.
Onde soddisfare le dovute attestazioni urbanistiche, l'alienante sig. dichiara che Pt_2 la costruzione degli immobili oggetto di trasferimento pro quota è stata realizzata in conformità ai seguenti provvedimenti rilasciati dal Comune di Jesolo:
o Permesso di Costruire n. , pratica edilizia n. 10/00610, Prot. n. 10/036381- NumeroD_1
10/75209-11/312 in data 10.03.2011;
o S.C.I.A. Prot. n. 8783 presentata il 12.02.2014.
Egli precisa inoltre che successivamente non sono state realizzate opere o modifiche soggette a nuovi provvedimenti autorizzativi o concessori.
Dichiara poi che in data 23.07.2014, con Prot. n. 27792, è stata presentata al Comune di Jesolo l'Attestazione di Agibilità ai sensi dell'art. 25 co. 5 bis DPR 380/2001.
pagina 4 di 7 Per quanto attiene all'area circostante il fabbricato, essa ha natura strettamente pertinenziale con superficie inferiore a mq.
5.000 e si omette pertanto l'allegazione del relativo certificato di destinazione urbanistica.
Il sig. garantisce infine la conformità di tutti gli impianti domestici alla normativa Pt_2 vigente all'epoca dell'installazione.
Parte acquirente sig.ra dà atto di aver ricevuto le dichiarazioni che precedono e Pt_1 inoltre conferma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D. Lgs. 192 del 2005 e successive sue integrazioni e modifiche, nonché del D. L. 63 del 2013, di essere stata resa edotta e destinataria delle informazioni, della documentazione e dell'attestato in ordine alla certificazione energetica degli immobili acquistati pro quota (doc. 13), con la precisazione che dalla data del suo rilascio non si sono verificate cause di decadenza.
A fronte del presente trasferimento della piena proprietà sulla porzione indivisa di 1/2 degli immobili sopra precisati, disposto dal sig. a favore della sig.ra Parte_2 [...]
, essi convengono, al fine di regolare ogni rapporto economico tra loro, la Pt_1 corresponsione da parte dell'acquirente e a favore dell'alienante dell'importo di € 75.000,00, che viene versato tramite assegno circolare n. 740730291209 Banca Unicredit – Agenzia Jesolo al momento della firma del verbale di comparizione dei coniugi di fronte al Giudice Delegato, verbale che avrà valore di valore di ampia e piena quietanza di saldo da parte del sig. . Pt_2
Il sig. rinuncia, ad ogni modo, espressamente all'ipoteca legale. Pt_2
Le Parti convengono che, con il trasferimento della proprietà pro quota sugli immobili oggetto di compravendita, dietro la corresponsione dell'importo già precisato, integralmente versato e quietanzato, il sig. trasferisce alla sig.ra pure la Pt_2 Pt_1 titolarità ed il possesso su ogni mobile che costituisce arredo, corredo, accessorio o suppellettile dell'abitazione ceduta e del garage pertinenziale, esclusi soltanto gli eventuali suoi beni di uso strettamente personale, che non siano stati da lui già prelevati in precedenza.
Il presente trasferimento della proprietà è esente da imposta di bollo, registro e da ogni tassa o tributo ai sensi e per l'effetto dell'art. 19 L. 74 del 1987.
Le Parti sono consapevoli che, non costituendo il presente ricorso atto notarile, il Collegio si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà per quota sui beni già specificati, da intendersi come condizione della domandata cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto, per cui convengono che, nel caso di inidoneità del ricorso alla trascrizione o qualora la Conservatoria dei Registri immobiliari di Venezia dovesse rifiutare di trascriverlo per qualsivoglia valido motivo, ripeteranno formalmente la stipulazione davanti ad un Notaio. Un tanto affermano per il caso del verificarsi di ogni e qualsiasi denegata ipotesi di impedimento alla trascrizione, pur ricordando, al contempo, che, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza del 29.07.2021, n. 21761, l'“accordo di divorzio o di pagina 5 di 7 separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, … dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.”.
Le Parti e i difensori chiedono pertanto la trascrizione dell'atto presso i pubblici Registri Immobiliari di Venezia, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
B.2) La Sig.ra si accollerà il mutuo fondiario concesso dalla Banca Di Credito Pt_1
Cooperativo delle Prealpi Soc. Coop. con con atto del 24.10.2018 (registrato a Treviso il 30.10.2018 al n. 18099/1T) a firma Dott. Notaio in Treviso, suo Persona_5 repertorio n. 128696 e raccolta n. 31560, con scadenza al 24.10.2043, dell'importo di € 168.000,00, da restituire in 300 rate mensili, come da delibera di accollo depositata (doc. 14);
Le parti si danno reciprocamente atto che, con le disposizioni di cui ai precedenti punti B.1 e B.2, hanno integralmente regolato i loro rapporti economici e patrimoniali sorti durante il matrimonio e non hanno pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o motivo.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 19.05.2025
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione il 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e RT ZZ in data 02.08.2009 a San Donà di Piave Parte_1
(VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 31, anno 2009 del Comune di San Donà di Piave (VE).
pagina 6 di 7 - ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 6.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1694/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv.ti Alessio Bacchin e Alberto Prizzon)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv.ti Maria Luisa Borgo e Alessandro Menin) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in San Donà di Piave (VE) in data 02.08.2009 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2009, parte II^, Serie A, n. 31;
- che dalla predetta unione è nata in data [...] la figlia;
Per_1
pagina 1 di 7 - di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con sentenza emessa il 17.01.2024 (pubblicata in data 30.01.202 - n. 286/2024 – RGN 5742/2022); hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate e precisate all'udienza di comparizione del 28.10.2025.
CONDIZIONI
“A) Per quanto attiene all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore
[...]
, essendo la situazione pressoché immutata, le Parti chiedono che siano confermate Per_2 le statuizioni di cui alla sentenza n. 286/2024 del Tribunale intestato, sopra già richiamate, che si ripetono qui di seguito
1) è affidata ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
Per_1
2) starà con ciascun genitore dal venerdì pomeriggio/sera al venerdì Per_1 pomeriggio/sera della settimana successiva a settimane alternate;
3) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nei rispettivi tempi di Per_1 permanenza della figlia presso di sé, salvo la ripartizione delle spese straordinarie al 50% come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
4) l'Assegno Unico Universale è ripartito al 50% tra i genitori.
B) Per quanto attiene ai rapporti economico-patrimoniali sorti tra i coniugi in vigenza del matrimonio, le Parti intendono regolarli disponendo come precisato nei successivi paragrafi.
B.1) In merito alla casa familiare attualmente in comunione tra gli sposi, il sig.
[...]
trasferisce alla sig.ra , che la accetta e la acquista, la piena Pt_2 Parte_1 proprietà sulla sua quota, pari al 50% delle unità immobiliari site in Jesolo (VE) Via Loncon n. 11, adibite ad uso di civile abitazione al piano secondo con pertinenziale garage al piano terra, facenti entrambe parte del complesso condominiale denominato
“Condominio Luna”, il tutto catastalmente individuato al Catasto dei Fabbricati, Comune di Jesolo, Foglio 52
o mappale 2075, subalterno 12, Via Loncon, piano 2, categoria A/2, classe 3, vani 4,5, superficie catastale totale mq. 89, totale escluse aree scoperte mq. 86, con rendita di € 371,85;
o mappale 2075, subalterno 20, Via Loncon, piano T, categoria C/6, classe 6, mq. 19, superficie catastale totale mq. 24, con rendita di € 66,73.
Confini a corpo dell'area coperta e scoperta del fabbricato al mappale 2075: mappali 1136, 1221, 1172, 1142, 1141, 1140, salvo altri e più precisi.
Con le precisazioni ai fini catastali che: pagina 2 di 7 o L'area coperta e scoperta dell'intero fabbricato, di cui le unità in oggetto fanno parte, è descritta al Catasto Terreni del Comune di Jesolo, Foglio 52, con il mappale 2075, ente urbano di Ha 0.24.90, derivante dal mappale 1144 di pari superficie, giusta tipo mappale del 28.05.2014 protocollo n. VE0127388;
o Le unità immobiliari mappale 2075 subalterni 12 e 20 sono meglio individuate nelle planimetrie allegate alla denuncia di costituzione n. 876 presentata al Catasto Fabbricati di Venezia in data 03.06.2014, protocollo n. VE0128686.
A migliore identificazione di quanto sopra descritto, si allegano al presente atto le planimetrie catastali ove le unità in oggetto sono graficamente rappresentate e l'elaborato planimetrico con l'elenco dei subalterni (doc. 12).
Ai sensi del comma 1bis dell'art. 29 L n. 52 del 1985, come integrato e modificato dal D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni con la L. n. 122 del 2010, il sig. Parte_3
, e la sig.ra ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie, sulla base
[...] Pt_1 delle disposizioni vigenti in materia catastale, sono conformi allo stato di fatto delle dette unità immobiliari urbane.
Il presente trasferimento della proprietà comprende pertinenze, dipendenze, adiacenze, accessori e accessioni, servitù attive e passive, nonché la quota proporzionale di comproprietà degli enti e spazi comuni ai sensi di legge e dei titoli di provenienza, tra cui rientrano in particolare i beni che si elencano o Mappale 2075 subalterno 1, Via Loncon, piano T, strada di accesso, b.c.n.c. a tutti i subalterni;
o Mappale 2075, subalterno 2, Via Loncon, piano T-1-2, ingresso, vano scala, ascensore, disimpegni condominiali, b.c.n.c. ai subalterni da 3 a 23;
o Mappale 2075 subalterno 42, Via Loncon, piano T, corsia e area di manovra, b.c.n.c. ai subalterni da 3 a 23, da 25 a 41 e da 43 a 49.
Il fabbricato di cui l'immobile in oggetto fa parte è disciplinato dal regolamento di condominio che, con annesse tabelle millesimali, si trova allegato all'atto a rogito del Notaio di Jesolo in data 06.08.2014 repertorio n. 101.446, registrato Persona_3
a San Dona' di Piave il 07.08.2014 al n. 2119 serie 1T, trascritto a Venezia in data 08.08.2014 ai nn. 21034/15156, che la sig.ra dichiara di ben conoscere Parte_1 essendosi obbligata ad osservarlo e farlo osservare in seno all'atto di compravendita del 24.10.2018 a firma Notaio Dott. (già richiamato – doc. 10), con impegno che in Per_4 questa sede rinnova.
La sig.ra ribadisce inoltre di essere a piena conoscenza di ogni servitù, vincolo di Pt_1 destinazione e convenzione di lottizzazione relativa all'immobile ora oggetto di trasferimento per quota, come già precisato e dichiarato nel rogito in data 24.10.2018.
pagina 3 di 7 Il trasferimento della proprietà pro quota sulle unità immobiliari avviene a corpo, nello stato di fatto e nella condizione giuridica in cui i beni si trovano. Con l'omologa delle presenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da parte dell'illustrissimo Tribunale intestato, si considererà trasmesso alla sig. , assieme Pt_1 alla proprietà, anche il possesso di quanto oggetto di trasferimento con il diritto di goderne i frutti e il dovere di sopportarne oneri, tributi e spese di qualsivoglia specie.
Il sig. garantisce la sig.ra che non vi sono soggetti aventi diritto a Pt_2 Pt_1 prelazione sulla quota ceduta, garantendola altresì rispetto ad ogni ipotesi di evizione e dichiarando all'uopo che sui beni trasferiti non gravano trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli che non siano già conosciute all'acquirente e, in particolare, l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario con la Banca Di Credito Cooperativo delle Prealpi Soc. Coop., e a favore della stessa, per euro 252.000,00 (duecentocinquentaduemila,00) con atto del 24.10.2018 (registrato a Treviso il 30.10.2018 al n. 18099/1T) a firma Dott.
Notaio in Treviso, suo repertorio n. 128696 e raccolta n. 31560. Le Persona_5 garantisce inoltre di essere in regola con il pagamento di qualsiasi onere, imposta e tassa afferente agli immobili venduti, impegnandosi in ogni caso a corrispondere quelle eventualmente già maturate che fossero accertate o iscritte a ruolo successivamente al presente atto.
Il sig. , ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., trasmetterà copia della sentenza di Pt_2 omologa di questo ricorso all'Amministratore del condominio di cui fanno parte i beni alienati, consapevole di rimanere obbligato solidalmente alla sig.ra per i Pt_1 contributi di gestione maturati fino al momento della trasmissione.
Egli dichiara di essere divenuto proprietario della quota che trasferisce in forza del già citato atto di compravendita in data 24.10.2018 a rogito Dott. Persona_5
Notaio in Treviso, suo repertorio n. 128965 e raccolta n. 31559, registrato a Treviso il 30.10.2018 al n. 18099/1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Venezia.
Onde soddisfare le dovute attestazioni urbanistiche, l'alienante sig. dichiara che Pt_2 la costruzione degli immobili oggetto di trasferimento pro quota è stata realizzata in conformità ai seguenti provvedimenti rilasciati dal Comune di Jesolo:
o Permesso di Costruire n. , pratica edilizia n. 10/00610, Prot. n. 10/036381- NumeroD_1
10/75209-11/312 in data 10.03.2011;
o S.C.I.A. Prot. n. 8783 presentata il 12.02.2014.
Egli precisa inoltre che successivamente non sono state realizzate opere o modifiche soggette a nuovi provvedimenti autorizzativi o concessori.
Dichiara poi che in data 23.07.2014, con Prot. n. 27792, è stata presentata al Comune di Jesolo l'Attestazione di Agibilità ai sensi dell'art. 25 co. 5 bis DPR 380/2001.
pagina 4 di 7 Per quanto attiene all'area circostante il fabbricato, essa ha natura strettamente pertinenziale con superficie inferiore a mq.
5.000 e si omette pertanto l'allegazione del relativo certificato di destinazione urbanistica.
Il sig. garantisce infine la conformità di tutti gli impianti domestici alla normativa Pt_2 vigente all'epoca dell'installazione.
Parte acquirente sig.ra dà atto di aver ricevuto le dichiarazioni che precedono e Pt_1 inoltre conferma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D. Lgs. 192 del 2005 e successive sue integrazioni e modifiche, nonché del D. L. 63 del 2013, di essere stata resa edotta e destinataria delle informazioni, della documentazione e dell'attestato in ordine alla certificazione energetica degli immobili acquistati pro quota (doc. 13), con la precisazione che dalla data del suo rilascio non si sono verificate cause di decadenza.
A fronte del presente trasferimento della piena proprietà sulla porzione indivisa di 1/2 degli immobili sopra precisati, disposto dal sig. a favore della sig.ra Parte_2 [...]
, essi convengono, al fine di regolare ogni rapporto economico tra loro, la Pt_1 corresponsione da parte dell'acquirente e a favore dell'alienante dell'importo di € 75.000,00, che viene versato tramite assegno circolare n. 740730291209 Banca Unicredit – Agenzia Jesolo al momento della firma del verbale di comparizione dei coniugi di fronte al Giudice Delegato, verbale che avrà valore di valore di ampia e piena quietanza di saldo da parte del sig. . Pt_2
Il sig. rinuncia, ad ogni modo, espressamente all'ipoteca legale. Pt_2
Le Parti convengono che, con il trasferimento della proprietà pro quota sugli immobili oggetto di compravendita, dietro la corresponsione dell'importo già precisato, integralmente versato e quietanzato, il sig. trasferisce alla sig.ra pure la Pt_2 Pt_1 titolarità ed il possesso su ogni mobile che costituisce arredo, corredo, accessorio o suppellettile dell'abitazione ceduta e del garage pertinenziale, esclusi soltanto gli eventuali suoi beni di uso strettamente personale, che non siano stati da lui già prelevati in precedenza.
Il presente trasferimento della proprietà è esente da imposta di bollo, registro e da ogni tassa o tributo ai sensi e per l'effetto dell'art. 19 L. 74 del 1987.
Le Parti sono consapevoli che, non costituendo il presente ricorso atto notarile, il Collegio si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà per quota sui beni già specificati, da intendersi come condizione della domandata cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto, per cui convengono che, nel caso di inidoneità del ricorso alla trascrizione o qualora la Conservatoria dei Registri immobiliari di Venezia dovesse rifiutare di trascriverlo per qualsivoglia valido motivo, ripeteranno formalmente la stipulazione davanti ad un Notaio. Un tanto affermano per il caso del verificarsi di ogni e qualsiasi denegata ipotesi di impedimento alla trascrizione, pur ricordando, al contempo, che, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza del 29.07.2021, n. 21761, l'“accordo di divorzio o di pagina 5 di 7 separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, … dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.”.
Le Parti e i difensori chiedono pertanto la trascrizione dell'atto presso i pubblici Registri Immobiliari di Venezia, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
B.2) La Sig.ra si accollerà il mutuo fondiario concesso dalla Banca Di Credito Pt_1
Cooperativo delle Prealpi Soc. Coop. con con atto del 24.10.2018 (registrato a Treviso il 30.10.2018 al n. 18099/1T) a firma Dott. Notaio in Treviso, suo Persona_5 repertorio n. 128696 e raccolta n. 31560, con scadenza al 24.10.2043, dell'importo di € 168.000,00, da restituire in 300 rate mensili, come da delibera di accollo depositata (doc. 14);
Le parti si danno reciprocamente atto che, con le disposizioni di cui ai precedenti punti B.1 e B.2, hanno integralmente regolato i loro rapporti economici e patrimoniali sorti durante il matrimonio e non hanno pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o motivo.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 19.05.2025
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione il 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e RT ZZ in data 02.08.2009 a San Donà di Piave Parte_1
(VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 31, anno 2009 del Comune di San Donà di Piave (VE).
pagina 6 di 7 - ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 6.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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