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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/09/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott. Roberta Marra - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 190/2024 R.G. affari contenziosi, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Selicato Parte_1
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolantonio D'Amico e dall'avv. Controparte_1
Francesca Scanni
- RESISTENTE
Con l'intervento del PM mediante apposizione visto in data 8.2.2024
OGGETTO: separazione personale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 1.7.1995; dall'unione nascevano i figli
(2001) e (2007); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata Per_1 Per_2 degradando col trascorrere del tempo a causa dei contrasti insorti tra i coniugi;
fissata l'udienza ex art. 473 bis.14 c.p.c. ed adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, le parti hanno chiesto di trasformare la separazione giudiziale in consensuale e hanno depositato le condizioni sottoscritte dai coniugi e riportate in dispositivo.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è acclarata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art.151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, come pacificamente ammesso da entrambi le parti.
1 Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda originariamente proposta con ricorso depositato il 15.1.2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e poi congiuntamente da entrambe le parti c.s. previa trasformazione del rito in consensuale,
DICHIARA la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Brindisi il
1.7.1995, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 156, parte II, serie A, anno 1995) alle condizioni allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 30.9.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott. Roberta Marra - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 190/2024 R.G. affari contenziosi, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Selicato Parte_1
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolantonio D'Amico e dall'avv. Controparte_1
Francesca Scanni
- RESISTENTE
Con l'intervento del PM mediante apposizione visto in data 8.2.2024
OGGETTO: separazione personale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 1.7.1995; dall'unione nascevano i figli
(2001) e (2007); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata Per_1 Per_2 degradando col trascorrere del tempo a causa dei contrasti insorti tra i coniugi;
fissata l'udienza ex art. 473 bis.14 c.p.c. ed adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, le parti hanno chiesto di trasformare la separazione giudiziale in consensuale e hanno depositato le condizioni sottoscritte dai coniugi e riportate in dispositivo.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è acclarata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art.151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, come pacificamente ammesso da entrambi le parti.
1 Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda originariamente proposta con ricorso depositato il 15.1.2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e poi congiuntamente da entrambe le parti c.s. previa trasformazione del rito in consensuale,
DICHIARA la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Brindisi il
1.7.1995, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 156, parte II, serie A, anno 1995) alle condizioni allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 30.9.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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