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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 30063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30063/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA MARIA TERESA FORNASIO N. 18, BEINASCO presso lo studio dell'avv. SARACO ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
BEINASCO il 22/06/2013.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01/02/2006. Per_1
Con ricorso depositato il 20/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita a Beinasco (TO), in Via Principe Amedeo n. 51, scala C, meglio censita al NCEU foglio 4, part. 201, sub 14, cat. A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, mq 85, rendita
724,33, piano 1, con il box pertinenziale censito al NCEU foglio 6, part. 726, sub. 25, cat. C/6, classe 4,
Rendita Euro 73,18, sito a Beinasco (TO), in Via Principe Amedeo n. 51, scala C, piano S1, di proprietà dei sig.ri e in regime di comunione di beni, per la Parte_1 Parte_2 quota di ½ ciascuno, verrà messa in vendita entro e non oltre il 30.06.2025, affidando incarico ad un mediatore immobiliare già scelto di comune accordo tra le parti ed il ricavato della vendita verrà suddiviso tra le parti al 50% ciascuno previa decurtazione dell'importo dovuto a saldo del debito portato dal mutuo gravante sull'immobile nonché a tutte le spese eventuali correlate alla vendita dell'immobile. I coniugi si impegnano a chiudere il conto cointestato ove è gravante il mutuo in essere presso la
[...]
entro e non oltre 3 mesi dalla data del rogito notarile. A seguito dell'estinzione del Controparte_1 mutuo, l'eventuale somma residuale sul conto corrente verrà suddivida tra le parti al 50%.
PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale e si danno atto che con la suddetta ripartizione si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro.
PRENDE ATTO che le parti si allontaneranno dalla casa coniugale entro e non oltre la data del rogito notarile. In ogni caso, la sig.ra si allontanerà insieme al figlio Parte_1 Per_2 dalla casa coniugale entro e non oltre il 30.09.2025 e si impegna a trasferire la loro residenza in
[...] altro luogo entro e non oltre il 31.12.2025 impegnandosi a comunicare la nuova residenza al sig. la nuova residenza. Parte_2
pagina 2 di 4 PRENDE ATTO che il box auto sito a Beinasco (TO), Via Torino n. 5/1, piano S1, censito al NCEU foglio 4, part. 210, sub. 40, non pertinenziale, cat. C/6, classe 4, rendita Euro 180,14, di proprietà delle parti in regime di comunione dei beni, per la quota di ½ ciascuno verrà messo in vendita dalle parti entro e non oltre il 30.04.2026 ed il ricavato verrà suddiviso tra le parti al 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che le autovetture OR ST e DI resteranno in esclusiva proprietà rispettivamente alla sig.ra e e le parti si manlevano Parte_1 Parte_2 reciprocamente dal pagamento di ogni qualsivoglia sanzione, multa e/o tassa inerente all'autovettura di proprietà dell'altro.
DISPONE che ciascun genitore provveda autonomamente al mantenimento, alla cura ed alla educazione di (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) quando lo avrà con sé. Per_1
DISPONE inoltre che il sig. versi a titolo di mantenimento di (maggiorenne ma non Pt_2 Per_1 autosufficiente) l'importo mensile di € 250,00= (duecentocinquanta/00) importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese in cui la sig.ra si allontanerà dalla casa coniugale e, in ogni caso, a far data dal mese di Parte_1 settembre 2025.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano sin d'ora che l'importo di mantenimento a favore del figlio venga versato dal padre direttamente al figlio. Tale importo di mantenimento verrà quindi versato Per_1 dal sig. a mezzo bonifico bancario, per il figlio sul C/C bancario in essere presso la Pt_2 Per_1
, intestato a quest'ultimo alle coordinate già note che sin indicano IBAN: Controparte_1
[...].
DISPONE che le spese straordinarie vengano suddivise al 50%, richiamando all'uopo il Protocollo del
Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che le detrazioni fiscali al 100% vengono disposte a favore della moglie. Al fine di permettere le deduzioni fiscali e/o eventuali rimborsi assicurativi, i coniugi si impegnano a mettere a disposizione, se richiesto, dell'altro genitore i documenti fiscali relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
PRENDE ATTO che l'assegno unico disposto dall'Inps a favore di sarà percepito interamente Per_1 dalla Sig.ra pertanto, il sig. si impegna a consegnare alla sig.ra entro Parte_1 Pt_2 Parte_1
e non oltre il 31.03.2025 tutta la documentazione eventualmente necessaria al fine di consentire alla stessa di percepire tale assegno unico.
PRENDE ATTO che il cane del nucleo familiare si trasferirà presso l'abitazione della Sig.ra Parte_1
Il sig. avrà la possibilità di vedere e tenere con sè il cane ogni qualvolta lo desideri
[...] Pt_2
e in ogni caso in accordo con la sig.ra e comunque almeno per un giorno intero alla Parte_1 settimana. Le parti suddivideranno al 50% le spese straordinarie (spese sanitarie) del cane saranno divise al 50% fra i coniugi. Previo accordo sulle spese sanitarie e diverse dall'alimentazione e dai vaccini annuali ed invio della relativa documentazione.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di avere definito tra gli stessi ogni altra questione patrimoniale.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento personale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06.06.2025 pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30063/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA MARIA TERESA FORNASIO N. 18, BEINASCO presso lo studio dell'avv. SARACO ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
BEINASCO il 22/06/2013.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01/02/2006. Per_1
Con ricorso depositato il 20/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita a Beinasco (TO), in Via Principe Amedeo n. 51, scala C, meglio censita al NCEU foglio 4, part. 201, sub 14, cat. A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, mq 85, rendita
724,33, piano 1, con il box pertinenziale censito al NCEU foglio 6, part. 726, sub. 25, cat. C/6, classe 4,
Rendita Euro 73,18, sito a Beinasco (TO), in Via Principe Amedeo n. 51, scala C, piano S1, di proprietà dei sig.ri e in regime di comunione di beni, per la Parte_1 Parte_2 quota di ½ ciascuno, verrà messa in vendita entro e non oltre il 30.06.2025, affidando incarico ad un mediatore immobiliare già scelto di comune accordo tra le parti ed il ricavato della vendita verrà suddiviso tra le parti al 50% ciascuno previa decurtazione dell'importo dovuto a saldo del debito portato dal mutuo gravante sull'immobile nonché a tutte le spese eventuali correlate alla vendita dell'immobile. I coniugi si impegnano a chiudere il conto cointestato ove è gravante il mutuo in essere presso la
[...]
entro e non oltre 3 mesi dalla data del rogito notarile. A seguito dell'estinzione del Controparte_1 mutuo, l'eventuale somma residuale sul conto corrente verrà suddivida tra le parti al 50%.
PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale e si danno atto che con la suddetta ripartizione si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro.
PRENDE ATTO che le parti si allontaneranno dalla casa coniugale entro e non oltre la data del rogito notarile. In ogni caso, la sig.ra si allontanerà insieme al figlio Parte_1 Per_2 dalla casa coniugale entro e non oltre il 30.09.2025 e si impegna a trasferire la loro residenza in
[...] altro luogo entro e non oltre il 31.12.2025 impegnandosi a comunicare la nuova residenza al sig. la nuova residenza. Parte_2
pagina 2 di 4 PRENDE ATTO che il box auto sito a Beinasco (TO), Via Torino n. 5/1, piano S1, censito al NCEU foglio 4, part. 210, sub. 40, non pertinenziale, cat. C/6, classe 4, rendita Euro 180,14, di proprietà delle parti in regime di comunione dei beni, per la quota di ½ ciascuno verrà messo in vendita dalle parti entro e non oltre il 30.04.2026 ed il ricavato verrà suddiviso tra le parti al 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che le autovetture OR ST e DI resteranno in esclusiva proprietà rispettivamente alla sig.ra e e le parti si manlevano Parte_1 Parte_2 reciprocamente dal pagamento di ogni qualsivoglia sanzione, multa e/o tassa inerente all'autovettura di proprietà dell'altro.
DISPONE che ciascun genitore provveda autonomamente al mantenimento, alla cura ed alla educazione di (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) quando lo avrà con sé. Per_1
DISPONE inoltre che il sig. versi a titolo di mantenimento di (maggiorenne ma non Pt_2 Per_1 autosufficiente) l'importo mensile di € 250,00= (duecentocinquanta/00) importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese in cui la sig.ra si allontanerà dalla casa coniugale e, in ogni caso, a far data dal mese di Parte_1 settembre 2025.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano sin d'ora che l'importo di mantenimento a favore del figlio venga versato dal padre direttamente al figlio. Tale importo di mantenimento verrà quindi versato Per_1 dal sig. a mezzo bonifico bancario, per il figlio sul C/C bancario in essere presso la Pt_2 Per_1
, intestato a quest'ultimo alle coordinate già note che sin indicano IBAN: Controparte_1
[...].
DISPONE che le spese straordinarie vengano suddivise al 50%, richiamando all'uopo il Protocollo del
Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che le detrazioni fiscali al 100% vengono disposte a favore della moglie. Al fine di permettere le deduzioni fiscali e/o eventuali rimborsi assicurativi, i coniugi si impegnano a mettere a disposizione, se richiesto, dell'altro genitore i documenti fiscali relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
PRENDE ATTO che l'assegno unico disposto dall'Inps a favore di sarà percepito interamente Per_1 dalla Sig.ra pertanto, il sig. si impegna a consegnare alla sig.ra entro Parte_1 Pt_2 Parte_1
e non oltre il 31.03.2025 tutta la documentazione eventualmente necessaria al fine di consentire alla stessa di percepire tale assegno unico.
PRENDE ATTO che il cane del nucleo familiare si trasferirà presso l'abitazione della Sig.ra Parte_1
Il sig. avrà la possibilità di vedere e tenere con sè il cane ogni qualvolta lo desideri
[...] Pt_2
e in ogni caso in accordo con la sig.ra e comunque almeno per un giorno intero alla Parte_1 settimana. Le parti suddivideranno al 50% le spese straordinarie (spese sanitarie) del cane saranno divise al 50% fra i coniugi. Previo accordo sulle spese sanitarie e diverse dall'alimentazione e dai vaccini annuali ed invio della relativa documentazione.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di avere definito tra gli stessi ogni altra questione patrimoniale.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento personale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06.06.2025 pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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