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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2302/2021 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2302 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente:
TRA
(C.F. ) con sede in Roma, Via Po 20, in persona del Responsabile pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Valenti (C.F. telefono 0668300865, fax C.F._1
0668300864, e-mail PEC ) ed elettivamente Email_1 Email_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Laurini in Milano, Corso Sempione 9.
-attrice-
ON
(codice fiscale ) residente in [...] C.F._2
Roccolo 12
-convenuto contumace- Oggetto: assicurazione – rivalsa.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 9 settembre 2024, il cui verbale è stato comunicato il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle sole note conclusionali (decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria) sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale Civile di Como adito, contrariis reiectis, accertare l'esistenza del diritto di rivalsa vantato da ex art.144, comma II, D. Lgs 209/2005 in relazione al Parte_1 sinistro cagionato dalla IG.ra , conducente e proprietari del veicolo Controparte_1 CP_2 targato DK184JH, garantito con polizza assicurativa alla stessa intestata, in data 30 gennaio 2018 e, per
l'effetto, condannare la IG.ra al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1
1 somma di € 272.069,48, ovvero in quella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di rimborso della somma capitale versata dalla attrice in favore dei soggetti danneggiati in conseguenza del sinistro de quo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
nonché al risarcimento del maggior danno arrecato, ex art.1224 c.c., da liquidarsi in via equitativa, oltre competenze del procedimento obbligatorio di mediazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge”.
per parte convenuta : nulla, non essendosi costituita. CP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 2.6.2021, conveniva in Parte_1 giudizio per sentirlo condannare al pagamento dell somma di € 272.069,48, a titolo di Controparte_1 rimborso della somma capitale versata dalla compagnia assicurativa in favore dei soggetti danneggiati in conseguenza del sinistro avvenuto il 30.1.2018 sulla S.S. 340 in Moltrasio (CO), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
oltre al risarcimento del maggior danno arrecato, ex art.1224 c.c., da liquidarsi in via, oltre alle spese di lite e a quelle del procedimento obbligatorio di mediazione.
Deduceva infatti l'attrice, compagnia assicurativa del veicolo targato DK184JH di proprietà di CP_2
in forza di polizza n.01/18640WC, che nelle circostanze spazio temporali suindicate la convenuta si CP rendeva responsabile, all'altezza del km.6+200, di un incidente che coinvolgeva due altre auto, la Suzuki Alto targata DT024BH, di proprietà condotta da a la Volvo V40 targata EZ001KG, di proprietà e CP_3 condotta da con a bordo, quale trasportata determinando, oltre che danni ai Persona_1 Persona_2 veicoli, lesioni gravissime a dei dovuti indennizzi si faceva carico la compagnia assicurativa che CP_3 liquidava, previa istruttoria, il complessivo importo di € 272.069,48 ripartite in (I) € 3.000,00 a , Persona_1
(II) € 634,40 in favore di per le competenze stragiudiziali in qualità di legale Controparte_4 di (III) € 239.500,00 in favore di , (IV) 4) € 27.406,08 ad Avv. Sabrina Macrì per le Per_1 CP_3 Co competenze stragiudiziali in qualità di legale di € 1.529,00 in favore di Controparte_5 Controparte_7
[...]
Deduceva altresì che al momento di verificazione del sinistro circolasse con veicolo non sottoposto a CP revisione obbligatoria, per come accertato dagli agenti della Polizia Municipale con contravvenzione per violazione dell'art.80, comma 14, del C.d.S. (oltre alle ulteriori sanzioni per la violazione degli artt.40, comma
VIII, 146, comma II, 141, commi 2 e XI, C.d.S.).
Adiva pertanto l'Autorità Giudiziaria per ottenere in virtù del diritto di rivalsa di cui all'art.144 D.Lgs.209/2005), in ogni caso in via di surrogazione ex artt.1916 – 1203 c.c.
In sede di prima udienza, tenutasi in trattazione cartolare il (precedente) G.I., rilevata la mancata costituzione di , nonostante rituale notifica, ne dichiarava la contumacia, assegnando i termini ex art. 183 co.VI CP cpc, nel rispetto dei quali veniva depositata da parte attrice la seconda memoria, con richiesta interpello della convenuta contumace e, “se ritenuta necessaria”, di ctu medico legale al fine di stabilire l'entità delle lesioni subite da e in conseguenza del sinistro e la congruità della liquidazione CP_3 Persona_2 effettuata da in favore delle stesse. Parte_1
Con provvedimento emesso ad esito dell'udienza cartolare del 12 ottobre 2022 il (precedente) G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 26 aprile 2023.
2 In tale data il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, in riforma del precedente provvedimento,
“ravvisata la necessità di sentire in interrogatorio formale -per come richiesto con la seconda memoria ex art.
183 co. VI cpc- parte convenuta, pur contumace” e “ritenuto altresì opportuno disporre ctu quantomeno sulla persona di per le lesioni subite dalla quale la compagnia attorea ha versato € 239.500,00 (delle CP_3
€ 272.069,48 di cui chiede il pagamento in rivalsa)”, ammetteva l'interrogatorio formale di in Controparte_1 relazione ai capp. 1,2,3,4,6 (“il quinto inammissibile in quanto valutativo”), e disponeva ctu medico-legale sulla Per_ persona del terzo nominando il dott. quale consulente d'ufficio ed assegnandogli il CP_3 seguente quesito “Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato il periziando , esperite le CP_3 indagini tecniche ritenute necessarie, tenuto conto in particolare delle perizie di cui ai docc. 6 e 7 attorei, sentita
l'unica parte costituita e i suoi consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente: “1) descriva il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando;
2) accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo: a) la natura e l'entità delle lesioni subite da CP_3
in rapporto causale con l'evento per cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che
[...] relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
c) se residuino postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico); d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”; e) alla luce delle valutazioni di cui ai punti che precedono, la congruità delle valutazioni presenti nelle conclusioni di cui al doc. 6, di quelle di cui al doc. 7; f) la congruità dell'importo complessivo liquidato a
dalla compagnia assicuratrice (€ 239.500,00) o le ragioni per le quali ritiene doversi individuare CP_3 il riconoscimento di un importo minore o maggiore””. Il quesito il 5 giugno 2023 veniva riformulato indicando al ctu di provvedere “alla redazione della perizia basandosi esclusivamente su elementi documentali e sull'acquisizione di informazioni, anche da terzi (inclusa ): pertanto la perizia andrà svolta sulla CP_3 scorta della documentazione depositata in atti (da ) nonché di quella medico sanitaria Parte_1 presente presso le strutture sanitarie coinvolte e che il professionista dovesse ritenere utile, nonché -nei limiti indicati in parte motiva- a seguito dell'assunzione di informazioni da terzi”.
Né alla successiva udienza del 29/11/2023 ed a quella di rinvio del 17 gennaio 2024 compariva CP
, nonostante ritualmente notiziata in entrambi i casi (vds (I) verbale del 29.11.23 con prova dell'avvenuto
[...] compimento della notifica dell'ordinanza ammissiva delle prove, della memoria ex art.183, VI comma, n.2,
c.p.c. di a presso la residenza sita in San Fermo della Battaglia (CO), Parte_1 Controparte_1
Via Roccolo 12, con attestazione dell'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale e contestuale spedizione della raccomandata di avviso n.6689593050-4 inviata in data 9 maggio 2023, ed avvenuto perfezionamento, con attestazione del mancato ritiro, in data del 20 maggio 2023; e (II) verbale del 17.1.2024 con prova del perfezionamento della notifica con evidenza di avvenuta ricezione sue proprie mani il 12.12.23).
Il sottoscritto G.I., richiamato l'art. art. 232 cpc, ed esaminata la ctu nel frattempo depositata il 7.11.2023, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 9 settembre 2024, data nella quale tratteneva in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. –decorrenti dalla comunicazione del giorno successivo- per il deposito delle sole conclusionali, stante la contumacia di parte convenuta. Nel rispetto del termine concesso parte attrice depositava la propria comparsa conclusionale.
II. Sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Como, oltre che per materia e valore.
Risulta ritualmente dichiarata la contumacia di , in ragione della mancata costituzione, nonostante CP ritualità della notifica, perfezionatasi con ricezione sue mani proprie il 28.5.2021 (vds doc. allegata a deposito del 16.7.2021).
3 Evidente la legittimazione attiva di parte attrice, compagnia assicurativa, e passiva dell'assicurata, in ragione delle disposizioni dalla stessa richiamate nell'atto introduttivo e succitate: la natura di assicurata di CP emerge dalla polizza (doc.1) sottoscritta con decorrenza dal 28.8.2017 e dunque valevole al momento del sinistro. Parimenti pacifico è l'interesse ad agire dell'attrice.
Risulta ritualmente esperita, seppur infruttuosamente, la procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda (vds. doc.21).
III. La domanda è fondata, e merita accoglimento.
Giova principiare richiamando le disposizioni citate da parte attrice.
L'art. 144 II comma, D.Lgs. 209/2005 dispone: “per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso
l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Dispone l'art. 1203, III comma, c.c. che “La surrogazione ha luogo di diritto nel seguente caso: a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”
L'art. 1916 prevede al primo comma che “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”, ed al terzo che
“L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione”.
Con riferimento alla disciplina pattizia, va invece richiamato l'art. RC 2 delle Condizioni Generali di Contratto
(pag.36 doc.20), rubricato “ESCLUSIONI E RIVALSA”, a norma del quale “L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.1: [… nona ipotesi] nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, eserciterà diritto Pt_1 di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Dall'articolato quadro normativo e contrattuale che precede, emerge univocamente il diritto, nell'an di , a Pt_1 rivalersi in regresso/surroga verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, in ipotesi di sussistenza effettiva dei presupposti nel caso di specie.
E che la realtà fattuale trovi corrispondenza della fattispecie astratta ricostruita emerge per tabulas dall'apparato documentale fornito dall'unica parte costituita.
ha dimostrato infatti che (I) guidasse veicolo in quel momento circolante con Parte_1 CP revisione scaduta: la circostanza è oggetto di accertamento nel verbale di contestazione n. 799926026 (doc.4 pag.4), laddove viene contestata la violazione dell'art. 80 co.XIV d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 vigente ratione temporis (ove si indica che il termine per la revisione era scaduto nel mese di settembre 2017, ovvero 4 mesi prima del sinistro), con sottoscrizione di in ordine all'assenza di osservazioni. Ad abundantiam, CP ulteriore argomento di prova deve trarsi ex art. 232 cpc dalla mancata comparizione della convenuta all'udienza fissata per rendere interrogatorio formale, da cui può trarsi, con valenza confessoria, l'ammissione dei fatti dedotti e precisamente il capitolo n. 6 (“Vero che, sul posto giungevano i Carabinieri di Cernobbio, i quali redigevano relativo rapporto di incidente stradale ed accertavano che la IG.ra non Controparte_1
4 avesse provveduto a sottoporre il veicolo Lancia PS alla prescritta revisione in violazione dell'art.80, comma 14, del C.d.S”).
Parte attrice ha inoltre provato l'avvenuto pagamento delle cinque voci suindicate (§ I) per le quali chiede il rimborso: precisamente allega i bonifici datati 11 maggio 2018 e 12 aprile 2019 in relazione alla prima voce suindicata, il bonifico del 16 aprile 2019 per la seconda, i bonifici del 6 aprile 2018 e 2 aprile 2019 con riferimento alla terza voce (indennizzo corrisposto a , e quelli del 4 aprile 2019 e del 25 giugno 2018, CP_3 rispettivamente, per la quarta e la quinta voce.
Avendo l'attrice provato (I) gli esborsi, (II) il rapporto contrattuale, id est la polizza stipulata con l'assicurata e
(III) la previsione contrattuale riguardante la rivalsa, nonché avendo provato (IV) il presupposto della guida del veicolo da parte della convenuta in assenza di revisione, sussiste la piena operatività della rivalsa prevista sia contrattualmente che normativamente dal combinato disposto degli artt. 144 II comma, D.Lgs. 209/2005 e
1203 e 1916 c.c.
Anche le modalità di verificazione del sinistro, con responsabilità in capo all'assicurata –ciò che determina il Pt_ diritto dei creditori ad ottenere il pagamento e dunque, a cascata, il diritto di a rivalersi- è acclarato tanto documentalmente, dal verbale di sinistro (doc.2), dalla comunicazione della notizia di reato (doc.3) e dal verbale di contestazione (doc.4 pag.2), dai quali emerge la guida da parte di contromano per aver CP invaso la corsia di direzione di marcia opposta a seguito di perdita di controllo del veicolo (ed anche in questa caso rileva la dichiarazione resa ai verbalizzanti, che in merito alla dinamica dichiarava “nulla” osservare).
Risulta a tale ultimo riguardo utile richiamare in senso confermativo il recente orientamento della Suprema
Corte (vds Cass. Sezione VI civile, Ordinanza n. 9418 del 23 marzo 2022) secondo cui ai fini dell'azione di rivalsa dell'assicurazione risulta sufficiente il verbale redatto dagli agenti intervenuti in seguito al sinistro, da cui se ne deduce “che l'esclusione dell'operatività della polizza opera solo che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell'assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza”.
Ad ogni buon conto, anche in tal caso giova richiamare il valore attribuibile ex art. 232 cc alla mancata comparizione della convenuta contumace, in relazione al cap. 4 della seconda memoria ex art. 183 cpc attorea
““Vero che la IG.ra , giunta all'altezza del km.6+200, perdeva il controllo del mezzo, finiva CP nell'opposta corsia di marcia ed andava a urtare il veicolo Suzuki Alto targato DT024BH, di proprietà e condotto dalla IG.ra e, a causa della rotazione subita da tale primo impatto, ritornava nella propria CP_3 corsia di marcia andando ad urtare anche con il veicolo Volvo V40 targato EZ001KG, di proprietà e condotto dal
IG. con a bordo, quale trasportata la IG.ra ). Persona_1 Persona_2
Avendo pertanto parte attrice fornito tutti gli elementi probatori a fondamento della ricostruzione fattuale e della sussumibilità del caso concreto nella cornice normativa, e dovendo ritenersi sufficiente ai fini dell'operatività dell'azione di rivalsa la verbalizzazione e contestazione degli agenti intervenuti in sede di sinistro, deve ritenersi la domanda attorea fondata e come tale da accogliersi, nell'an.
Il comportamento processuale di , non costituitasi pur ritualmente citata, pur non essendo CP valorizzabile ex art. 115 cpc, impedisce al giudicante di coltivare una fondata ipotesi ricostruttiva alternativa, oltre ad essere valorizzabile, e valorizzato, ex art. 232 c.p.c.
IV. Accertata la fondatezza della domanda nell'an, deve passarsi a valutare il quantum.
5 A riguardo, si osservi, in revoca della precedente ordinanza del 12/10/2022 il sottoscritto G.I. ha provveduto a disporre ctu medica per vagliare la congruità del risarcimento che ha disposto, all'esito di propria Pt_1 istruttoria, in relazione alla voce che da sola, delle cinque, copre l'88% del totale delle somme indennizzate, ovvero il riconoscimento dell'importo di € 239.500,00 in favore di . CP_3
Con riferimento alle altre quattro voci, infatti, tre di esse risultano inferiori o pari ad € 3.000,00, per le quali pertanto disporre ulteriori consulenze tecniche avrebbe costituito un'antieconomica superfetazione, mentre con riferimento all'importo corrisposto al legale di per le competenze stragiudiziali, la stessa CP_3 deve parametrarsi alla voce riconosciuta in favore di quest'ultima, e la congruità o meno della quale dunque discende ineludibilmente dalla prima.
Per_ Ebbene, in ordine alla quantificazione dei danni indennizzati alla terza , il ctu dott. con CP_3 perizia che risulta condivisibile ed esente da censure, sostanzialmente conferma la riconducibilità delle lesioni subite da l sinistro del 30 gennaio 2018 (pag. 6); quantifica le lesioni in I.T.T. 16 giorni, I.T.P. AL 75% CP_3
90 giorni;
I.T.P. al 50% 90 giorni;
Invalidità Permanente 30% (pag.7) e conferma la congruità delle spese mediche riconosciute alla danneggiata per complessivi € 9.353,31 (pag.8); concludendo riconoscendo congruo l'importo di € 239.500,00 (pag.8).
Non sussistono pertanto, vieppiù alla luce dell'elaborato tecnico medico-legale acquisito, ragioni per ritenere non congruo l'importo versato dalla compagnia assicurativa in favore di CP_3
In relazione alle competenze corrisposte all'Avv. Macrì, legale di er l'attività stragiudiziale, sebbene CP_3
l'importo prima facie appare non in linea con il tariffario di cui al D.M 55/2014 (l'imponibile indicato di €
21.600,00 (all.10 proforma) essendo pari al triplo del massimo previsto, nondimeno risulta corrispondenza tra numero e data della fattura (B123/19 del 18/03/2019) con quelli indicati nel bonifico (rispettivamente all. 10 ed all.17) ed in difetto di una prospettazione di controparte in ordine alle ragioni della non congruità dell'importo, esula dall'ambito dei poteri del G.I. una riduzione dell'importo liquidato tenuto conto del principio dell'onere della prova e degli indici probatori forniti dall'attrice e dell'assenza processuale di parte convenuta.
Per tutte le ragioni che precedono la domanda deve pertanto ritenersi fondata pure in ordine alla quantificazione del danno.
V. Trattandosi di debito di valore, limitatamente ai fini della liquidazione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4138 del
21/02/2018), sulla suddetta somma è dovuta la rivalutazione monetaria dai singoli versamenti (di cui alle date dei bonifici sub. all. 13,14,15,16,17,18,19) alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulla somma annualmente rivalutata, sono inoltre dovuti gli interessi legali dei singoli pagamenti alla data della domanda e gli interessi di cui all'art. 1284, IV c., c.c. da tale ultima data al saldo.
La domanda ex art. 1224 c.c. si appalesa infondata essendo stato solamente genericamente dedotto il diritto ad un maggior danno –che determinerebbe la legittimazione ad un “ulteriore risarcimento”-, senza alcuna dimostrazione, in palese carenza degli oneri allegativi previsti dall'art. 2697 c.c.
VI. In ordine alle spese di lite e mediazione, occorre osservare che il presente giudizio non è stato causato da un comportamento omissivo o “conflittuale” di , non colpevole di non aver disconosciuto le proprie CP
6 colpe, ma si è reso necessario per ottenere, da parte della Compagnia Assicurativa, il rimborso in rivalsa degli importi versati.
Risulterebbe pertanto eccessivo gravare la parte convenuta, che non costituendosi non ha sostanzialmente contrapposto una difesa a quella attorea ed una ricostruzione alternativa.
Per tali ragioni si ritiene congruo dichiarare irripetibili le spese di mediazione.
E liquidare ai minimi quelle di lite, in questo caso da riconoscersi poiché in ipotesi di raggiungimento in mediazione di accordo il giudizio avrebbe potuto evitarsi (e dunque sì la condanna alla rifusione delle spese in ragione del principio della causazione, piuttosto che di soccombenza).
Le spese di ctu, poste con decreto di nomina a carico provvisoriamente di parte attrice, e ritenute congrue nel quantum (vds parcella ctu) restano poste in via definitiva a carico attoreo, essendo la consulenza stata svolta nell'interesse esclusivo della parte costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Dichiara la contumacia di . Controparte_1
Accoglie la domanda attorea, e per l'effetto:
Accerta l'esistenza ex art.144, comma II, D. Lgs 209/2005 del diritto di rivalsa in capo a Parte_1 in relazione al sinistro cagionato il 30.1.2018 da nella qualità di conducente e
[...] Controparte_1 proprietaria del veicolo Lancia PS targato DK184JH, assicurato con la compagnia assicurativa attrice.
Condanna al pagamento in favore di , in persona del l.r.p.t, di Controparte_1 Parte_1 complessivi € 272.069,48 (ducentosettantaduemilasessantanove/48) –oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva.
Condanna, alla rifusione delle spese di lite in favore di , in persona del Controparte_1 Parte_1
l.r.p.t, che quantifica in € 6.952,00 (seimilanovecentocinquantadue/00), oltre rimb. Forf. 15% -oltre C.U. e marca- oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Per_ Pone in via definitiva in capo a parte attrice i compensi di ctu dott. liquidati come da provvedimento del 26 aprile 2023
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 8 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
7
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2302 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente:
TRA
(C.F. ) con sede in Roma, Via Po 20, in persona del Responsabile pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Valenti (C.F. telefono 0668300865, fax C.F._1
0668300864, e-mail PEC ) ed elettivamente Email_1 Email_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Laurini in Milano, Corso Sempione 9.
-attrice-
ON
(codice fiscale ) residente in [...] C.F._2
Roccolo 12
-convenuto contumace- Oggetto: assicurazione – rivalsa.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 9 settembre 2024, il cui verbale è stato comunicato il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle sole note conclusionali (decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria) sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale Civile di Como adito, contrariis reiectis, accertare l'esistenza del diritto di rivalsa vantato da ex art.144, comma II, D. Lgs 209/2005 in relazione al Parte_1 sinistro cagionato dalla IG.ra , conducente e proprietari del veicolo Controparte_1 CP_2 targato DK184JH, garantito con polizza assicurativa alla stessa intestata, in data 30 gennaio 2018 e, per
l'effetto, condannare la IG.ra al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1
1 somma di € 272.069,48, ovvero in quella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di rimborso della somma capitale versata dalla attrice in favore dei soggetti danneggiati in conseguenza del sinistro de quo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
nonché al risarcimento del maggior danno arrecato, ex art.1224 c.c., da liquidarsi in via equitativa, oltre competenze del procedimento obbligatorio di mediazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge”.
per parte convenuta : nulla, non essendosi costituita. CP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 2.6.2021, conveniva in Parte_1 giudizio per sentirlo condannare al pagamento dell somma di € 272.069,48, a titolo di Controparte_1 rimborso della somma capitale versata dalla compagnia assicurativa in favore dei soggetti danneggiati in conseguenza del sinistro avvenuto il 30.1.2018 sulla S.S. 340 in Moltrasio (CO), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
oltre al risarcimento del maggior danno arrecato, ex art.1224 c.c., da liquidarsi in via, oltre alle spese di lite e a quelle del procedimento obbligatorio di mediazione.
Deduceva infatti l'attrice, compagnia assicurativa del veicolo targato DK184JH di proprietà di CP_2
in forza di polizza n.01/18640WC, che nelle circostanze spazio temporali suindicate la convenuta si CP rendeva responsabile, all'altezza del km.6+200, di un incidente che coinvolgeva due altre auto, la Suzuki Alto targata DT024BH, di proprietà condotta da a la Volvo V40 targata EZ001KG, di proprietà e CP_3 condotta da con a bordo, quale trasportata determinando, oltre che danni ai Persona_1 Persona_2 veicoli, lesioni gravissime a dei dovuti indennizzi si faceva carico la compagnia assicurativa che CP_3 liquidava, previa istruttoria, il complessivo importo di € 272.069,48 ripartite in (I) € 3.000,00 a , Persona_1
(II) € 634,40 in favore di per le competenze stragiudiziali in qualità di legale Controparte_4 di (III) € 239.500,00 in favore di , (IV) 4) € 27.406,08 ad Avv. Sabrina Macrì per le Per_1 CP_3 Co competenze stragiudiziali in qualità di legale di € 1.529,00 in favore di Controparte_5 Controparte_7
[...]
Deduceva altresì che al momento di verificazione del sinistro circolasse con veicolo non sottoposto a CP revisione obbligatoria, per come accertato dagli agenti della Polizia Municipale con contravvenzione per violazione dell'art.80, comma 14, del C.d.S. (oltre alle ulteriori sanzioni per la violazione degli artt.40, comma
VIII, 146, comma II, 141, commi 2 e XI, C.d.S.).
Adiva pertanto l'Autorità Giudiziaria per ottenere in virtù del diritto di rivalsa di cui all'art.144 D.Lgs.209/2005), in ogni caso in via di surrogazione ex artt.1916 – 1203 c.c.
In sede di prima udienza, tenutasi in trattazione cartolare il (precedente) G.I., rilevata la mancata costituzione di , nonostante rituale notifica, ne dichiarava la contumacia, assegnando i termini ex art. 183 co.VI CP cpc, nel rispetto dei quali veniva depositata da parte attrice la seconda memoria, con richiesta interpello della convenuta contumace e, “se ritenuta necessaria”, di ctu medico legale al fine di stabilire l'entità delle lesioni subite da e in conseguenza del sinistro e la congruità della liquidazione CP_3 Persona_2 effettuata da in favore delle stesse. Parte_1
Con provvedimento emesso ad esito dell'udienza cartolare del 12 ottobre 2022 il (precedente) G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 26 aprile 2023.
2 In tale data il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, in riforma del precedente provvedimento,
“ravvisata la necessità di sentire in interrogatorio formale -per come richiesto con la seconda memoria ex art.
183 co. VI cpc- parte convenuta, pur contumace” e “ritenuto altresì opportuno disporre ctu quantomeno sulla persona di per le lesioni subite dalla quale la compagnia attorea ha versato € 239.500,00 (delle CP_3
€ 272.069,48 di cui chiede il pagamento in rivalsa)”, ammetteva l'interrogatorio formale di in Controparte_1 relazione ai capp. 1,2,3,4,6 (“il quinto inammissibile in quanto valutativo”), e disponeva ctu medico-legale sulla Per_ persona del terzo nominando il dott. quale consulente d'ufficio ed assegnandogli il CP_3 seguente quesito “Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato il periziando , esperite le CP_3 indagini tecniche ritenute necessarie, tenuto conto in particolare delle perizie di cui ai docc. 6 e 7 attorei, sentita
l'unica parte costituita e i suoi consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente: “1) descriva il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando;
2) accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo: a) la natura e l'entità delle lesioni subite da CP_3
in rapporto causale con l'evento per cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che
[...] relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
c) se residuino postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico); d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”; e) alla luce delle valutazioni di cui ai punti che precedono, la congruità delle valutazioni presenti nelle conclusioni di cui al doc. 6, di quelle di cui al doc. 7; f) la congruità dell'importo complessivo liquidato a
dalla compagnia assicuratrice (€ 239.500,00) o le ragioni per le quali ritiene doversi individuare CP_3 il riconoscimento di un importo minore o maggiore””. Il quesito il 5 giugno 2023 veniva riformulato indicando al ctu di provvedere “alla redazione della perizia basandosi esclusivamente su elementi documentali e sull'acquisizione di informazioni, anche da terzi (inclusa ): pertanto la perizia andrà svolta sulla CP_3 scorta della documentazione depositata in atti (da ) nonché di quella medico sanitaria Parte_1 presente presso le strutture sanitarie coinvolte e che il professionista dovesse ritenere utile, nonché -nei limiti indicati in parte motiva- a seguito dell'assunzione di informazioni da terzi”.
Né alla successiva udienza del 29/11/2023 ed a quella di rinvio del 17 gennaio 2024 compariva CP
, nonostante ritualmente notiziata in entrambi i casi (vds (I) verbale del 29.11.23 con prova dell'avvenuto
[...] compimento della notifica dell'ordinanza ammissiva delle prove, della memoria ex art.183, VI comma, n.2,
c.p.c. di a presso la residenza sita in San Fermo della Battaglia (CO), Parte_1 Controparte_1
Via Roccolo 12, con attestazione dell'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale e contestuale spedizione della raccomandata di avviso n.6689593050-4 inviata in data 9 maggio 2023, ed avvenuto perfezionamento, con attestazione del mancato ritiro, in data del 20 maggio 2023; e (II) verbale del 17.1.2024 con prova del perfezionamento della notifica con evidenza di avvenuta ricezione sue proprie mani il 12.12.23).
Il sottoscritto G.I., richiamato l'art. art. 232 cpc, ed esaminata la ctu nel frattempo depositata il 7.11.2023, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 9 settembre 2024, data nella quale tratteneva in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. –decorrenti dalla comunicazione del giorno successivo- per il deposito delle sole conclusionali, stante la contumacia di parte convenuta. Nel rispetto del termine concesso parte attrice depositava la propria comparsa conclusionale.
II. Sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Como, oltre che per materia e valore.
Risulta ritualmente dichiarata la contumacia di , in ragione della mancata costituzione, nonostante CP ritualità della notifica, perfezionatasi con ricezione sue mani proprie il 28.5.2021 (vds doc. allegata a deposito del 16.7.2021).
3 Evidente la legittimazione attiva di parte attrice, compagnia assicurativa, e passiva dell'assicurata, in ragione delle disposizioni dalla stessa richiamate nell'atto introduttivo e succitate: la natura di assicurata di CP emerge dalla polizza (doc.1) sottoscritta con decorrenza dal 28.8.2017 e dunque valevole al momento del sinistro. Parimenti pacifico è l'interesse ad agire dell'attrice.
Risulta ritualmente esperita, seppur infruttuosamente, la procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda (vds. doc.21).
III. La domanda è fondata, e merita accoglimento.
Giova principiare richiamando le disposizioni citate da parte attrice.
L'art. 144 II comma, D.Lgs. 209/2005 dispone: “per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso
l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Dispone l'art. 1203, III comma, c.c. che “La surrogazione ha luogo di diritto nel seguente caso: a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”
L'art. 1916 prevede al primo comma che “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”, ed al terzo che
“L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione”.
Con riferimento alla disciplina pattizia, va invece richiamato l'art. RC 2 delle Condizioni Generali di Contratto
(pag.36 doc.20), rubricato “ESCLUSIONI E RIVALSA”, a norma del quale “L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.1: [… nona ipotesi] nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, eserciterà diritto Pt_1 di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Dall'articolato quadro normativo e contrattuale che precede, emerge univocamente il diritto, nell'an di , a Pt_1 rivalersi in regresso/surroga verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, in ipotesi di sussistenza effettiva dei presupposti nel caso di specie.
E che la realtà fattuale trovi corrispondenza della fattispecie astratta ricostruita emerge per tabulas dall'apparato documentale fornito dall'unica parte costituita.
ha dimostrato infatti che (I) guidasse veicolo in quel momento circolante con Parte_1 CP revisione scaduta: la circostanza è oggetto di accertamento nel verbale di contestazione n. 799926026 (doc.4 pag.4), laddove viene contestata la violazione dell'art. 80 co.XIV d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 vigente ratione temporis (ove si indica che il termine per la revisione era scaduto nel mese di settembre 2017, ovvero 4 mesi prima del sinistro), con sottoscrizione di in ordine all'assenza di osservazioni. Ad abundantiam, CP ulteriore argomento di prova deve trarsi ex art. 232 cpc dalla mancata comparizione della convenuta all'udienza fissata per rendere interrogatorio formale, da cui può trarsi, con valenza confessoria, l'ammissione dei fatti dedotti e precisamente il capitolo n. 6 (“Vero che, sul posto giungevano i Carabinieri di Cernobbio, i quali redigevano relativo rapporto di incidente stradale ed accertavano che la IG.ra non Controparte_1
4 avesse provveduto a sottoporre il veicolo Lancia PS alla prescritta revisione in violazione dell'art.80, comma 14, del C.d.S”).
Parte attrice ha inoltre provato l'avvenuto pagamento delle cinque voci suindicate (§ I) per le quali chiede il rimborso: precisamente allega i bonifici datati 11 maggio 2018 e 12 aprile 2019 in relazione alla prima voce suindicata, il bonifico del 16 aprile 2019 per la seconda, i bonifici del 6 aprile 2018 e 2 aprile 2019 con riferimento alla terza voce (indennizzo corrisposto a , e quelli del 4 aprile 2019 e del 25 giugno 2018, CP_3 rispettivamente, per la quarta e la quinta voce.
Avendo l'attrice provato (I) gli esborsi, (II) il rapporto contrattuale, id est la polizza stipulata con l'assicurata e
(III) la previsione contrattuale riguardante la rivalsa, nonché avendo provato (IV) il presupposto della guida del veicolo da parte della convenuta in assenza di revisione, sussiste la piena operatività della rivalsa prevista sia contrattualmente che normativamente dal combinato disposto degli artt. 144 II comma, D.Lgs. 209/2005 e
1203 e 1916 c.c.
Anche le modalità di verificazione del sinistro, con responsabilità in capo all'assicurata –ciò che determina il Pt_ diritto dei creditori ad ottenere il pagamento e dunque, a cascata, il diritto di a rivalersi- è acclarato tanto documentalmente, dal verbale di sinistro (doc.2), dalla comunicazione della notizia di reato (doc.3) e dal verbale di contestazione (doc.4 pag.2), dai quali emerge la guida da parte di contromano per aver CP invaso la corsia di direzione di marcia opposta a seguito di perdita di controllo del veicolo (ed anche in questa caso rileva la dichiarazione resa ai verbalizzanti, che in merito alla dinamica dichiarava “nulla” osservare).
Risulta a tale ultimo riguardo utile richiamare in senso confermativo il recente orientamento della Suprema
Corte (vds Cass. Sezione VI civile, Ordinanza n. 9418 del 23 marzo 2022) secondo cui ai fini dell'azione di rivalsa dell'assicurazione risulta sufficiente il verbale redatto dagli agenti intervenuti in seguito al sinistro, da cui se ne deduce “che l'esclusione dell'operatività della polizza opera solo che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell'assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza”.
Ad ogni buon conto, anche in tal caso giova richiamare il valore attribuibile ex art. 232 cc alla mancata comparizione della convenuta contumace, in relazione al cap. 4 della seconda memoria ex art. 183 cpc attorea
““Vero che la IG.ra , giunta all'altezza del km.6+200, perdeva il controllo del mezzo, finiva CP nell'opposta corsia di marcia ed andava a urtare il veicolo Suzuki Alto targato DT024BH, di proprietà e condotto dalla IG.ra e, a causa della rotazione subita da tale primo impatto, ritornava nella propria CP_3 corsia di marcia andando ad urtare anche con il veicolo Volvo V40 targato EZ001KG, di proprietà e condotto dal
IG. con a bordo, quale trasportata la IG.ra ). Persona_1 Persona_2
Avendo pertanto parte attrice fornito tutti gli elementi probatori a fondamento della ricostruzione fattuale e della sussumibilità del caso concreto nella cornice normativa, e dovendo ritenersi sufficiente ai fini dell'operatività dell'azione di rivalsa la verbalizzazione e contestazione degli agenti intervenuti in sede di sinistro, deve ritenersi la domanda attorea fondata e come tale da accogliersi, nell'an.
Il comportamento processuale di , non costituitasi pur ritualmente citata, pur non essendo CP valorizzabile ex art. 115 cpc, impedisce al giudicante di coltivare una fondata ipotesi ricostruttiva alternativa, oltre ad essere valorizzabile, e valorizzato, ex art. 232 c.p.c.
IV. Accertata la fondatezza della domanda nell'an, deve passarsi a valutare il quantum.
5 A riguardo, si osservi, in revoca della precedente ordinanza del 12/10/2022 il sottoscritto G.I. ha provveduto a disporre ctu medica per vagliare la congruità del risarcimento che ha disposto, all'esito di propria Pt_1 istruttoria, in relazione alla voce che da sola, delle cinque, copre l'88% del totale delle somme indennizzate, ovvero il riconoscimento dell'importo di € 239.500,00 in favore di . CP_3
Con riferimento alle altre quattro voci, infatti, tre di esse risultano inferiori o pari ad € 3.000,00, per le quali pertanto disporre ulteriori consulenze tecniche avrebbe costituito un'antieconomica superfetazione, mentre con riferimento all'importo corrisposto al legale di per le competenze stragiudiziali, la stessa CP_3 deve parametrarsi alla voce riconosciuta in favore di quest'ultima, e la congruità o meno della quale dunque discende ineludibilmente dalla prima.
Per_ Ebbene, in ordine alla quantificazione dei danni indennizzati alla terza , il ctu dott. con CP_3 perizia che risulta condivisibile ed esente da censure, sostanzialmente conferma la riconducibilità delle lesioni subite da l sinistro del 30 gennaio 2018 (pag. 6); quantifica le lesioni in I.T.T. 16 giorni, I.T.P. AL 75% CP_3
90 giorni;
I.T.P. al 50% 90 giorni;
Invalidità Permanente 30% (pag.7) e conferma la congruità delle spese mediche riconosciute alla danneggiata per complessivi € 9.353,31 (pag.8); concludendo riconoscendo congruo l'importo di € 239.500,00 (pag.8).
Non sussistono pertanto, vieppiù alla luce dell'elaborato tecnico medico-legale acquisito, ragioni per ritenere non congruo l'importo versato dalla compagnia assicurativa in favore di CP_3
In relazione alle competenze corrisposte all'Avv. Macrì, legale di er l'attività stragiudiziale, sebbene CP_3
l'importo prima facie appare non in linea con il tariffario di cui al D.M 55/2014 (l'imponibile indicato di €
21.600,00 (all.10 proforma) essendo pari al triplo del massimo previsto, nondimeno risulta corrispondenza tra numero e data della fattura (B123/19 del 18/03/2019) con quelli indicati nel bonifico (rispettivamente all. 10 ed all.17) ed in difetto di una prospettazione di controparte in ordine alle ragioni della non congruità dell'importo, esula dall'ambito dei poteri del G.I. una riduzione dell'importo liquidato tenuto conto del principio dell'onere della prova e degli indici probatori forniti dall'attrice e dell'assenza processuale di parte convenuta.
Per tutte le ragioni che precedono la domanda deve pertanto ritenersi fondata pure in ordine alla quantificazione del danno.
V. Trattandosi di debito di valore, limitatamente ai fini della liquidazione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4138 del
21/02/2018), sulla suddetta somma è dovuta la rivalutazione monetaria dai singoli versamenti (di cui alle date dei bonifici sub. all. 13,14,15,16,17,18,19) alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulla somma annualmente rivalutata, sono inoltre dovuti gli interessi legali dei singoli pagamenti alla data della domanda e gli interessi di cui all'art. 1284, IV c., c.c. da tale ultima data al saldo.
La domanda ex art. 1224 c.c. si appalesa infondata essendo stato solamente genericamente dedotto il diritto ad un maggior danno –che determinerebbe la legittimazione ad un “ulteriore risarcimento”-, senza alcuna dimostrazione, in palese carenza degli oneri allegativi previsti dall'art. 2697 c.c.
VI. In ordine alle spese di lite e mediazione, occorre osservare che il presente giudizio non è stato causato da un comportamento omissivo o “conflittuale” di , non colpevole di non aver disconosciuto le proprie CP
6 colpe, ma si è reso necessario per ottenere, da parte della Compagnia Assicurativa, il rimborso in rivalsa degli importi versati.
Risulterebbe pertanto eccessivo gravare la parte convenuta, che non costituendosi non ha sostanzialmente contrapposto una difesa a quella attorea ed una ricostruzione alternativa.
Per tali ragioni si ritiene congruo dichiarare irripetibili le spese di mediazione.
E liquidare ai minimi quelle di lite, in questo caso da riconoscersi poiché in ipotesi di raggiungimento in mediazione di accordo il giudizio avrebbe potuto evitarsi (e dunque sì la condanna alla rifusione delle spese in ragione del principio della causazione, piuttosto che di soccombenza).
Le spese di ctu, poste con decreto di nomina a carico provvisoriamente di parte attrice, e ritenute congrue nel quantum (vds parcella ctu) restano poste in via definitiva a carico attoreo, essendo la consulenza stata svolta nell'interesse esclusivo della parte costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Dichiara la contumacia di . Controparte_1
Accoglie la domanda attorea, e per l'effetto:
Accerta l'esistenza ex art.144, comma II, D. Lgs 209/2005 del diritto di rivalsa in capo a Parte_1 in relazione al sinistro cagionato il 30.1.2018 da nella qualità di conducente e
[...] Controparte_1 proprietaria del veicolo Lancia PS targato DK184JH, assicurato con la compagnia assicurativa attrice.
Condanna al pagamento in favore di , in persona del l.r.p.t, di Controparte_1 Parte_1 complessivi € 272.069,48 (ducentosettantaduemilasessantanove/48) –oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva.
Condanna, alla rifusione delle spese di lite in favore di , in persona del Controparte_1 Parte_1
l.r.p.t, che quantifica in € 6.952,00 (seimilanovecentocinquantadue/00), oltre rimb. Forf. 15% -oltre C.U. e marca- oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Per_ Pone in via definitiva in capo a parte attrice i compensi di ctu dott. liquidati come da provvedimento del 26 aprile 2023
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 8 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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