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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14637/2024
V.G. instaurato da c.f ) con l'avv. ZENI NICOLETTA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. FILIPPINI ANTONELLA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento della sig.ra Parte_1 Controparte_1
mediante il versamento dell'importo mensile di Euro 300,00 da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione Istat annuale, concordando le parti che la presente condizione è valida ed efficace a decorrere dal mese di gennaio 2025, con pagamento al mese di dicembre 2024 per Euro 500,00 che la sig.ra dichiara di aver integralmente e Controparte_1
regolarmente ricevuto in data 19.12.2024, e sino a quando la sig.ra non godrà di un Controparte_1
reddito netto di almeno Euro 1.000,00 mensili, all'avverarsi della cui circostanza l'obbligo posto a carico del sig. cesserà. Per l'effetto, la sig.ra si obbliga a comunicare Parte_1 Controparte_1
1 e documentare il proprio reddito al sig. con cadenza semestrale. La sig.ra Parte_1 CP_1
dichiara e riconosce che in data 24.06.2024 il sig. ha versato tutto quanto
[...] Parte_1
dovuto a titolo di arretrati Istat maturati e precedentemente non corrisposti con riguardo al proprio assegno di mantenimento;
2) con l'intervenuta maggiore età e autonomia economica della figlia è revocato l'obbligo già Per_1
posto a carico del padre di contribuire al di lei mantenimento, concordando le parti che la presente condizione è valida ed efficace a decorrere dal mese di luglio 2024. La sig.ra dichiara Controparte_1
e riconosce che il sig. ha corrisposto in data 24.06.2024 tutto quanto dovuto a titolo Parte_1
di arretrati Istat maturati e non precedentemente versati con riguardo all'assegno di mantenimento della figlia;
3) la casa coniugale sita in EL (Bs) via IV Novembre n. 9 costituita da villa rimane in comproprietà ai coniugi per la quota indivisa di 12 ciascuno, avendo le parti provveduto sin dalla separazione coniugale alla suddivisione dei locali e godendo da allora il sig. di un Parte_1
appartamento autonomo ed indipendente a proprio uso esclusivo, autorizzando quest'ultimo la sig.ra ad accedere in casi di emergenza e/o necessità; Controparte_1
4) le parti concordano che le spese delle utenze dell'immobile in comproprietà ed il costo per l'acquisto della legna andranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, mentre la Tari verrà addebitata dal (Bs) in ragione della suddivisione dei rispettivi locali;
Controparte_2
5) la sig.ra dichiara e riconosce di aver percepito dal sig. , entrato Controparte_1 Parte_1
in pensionamento, quanto alla medesima dovuto ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/70 nella misura del
40% dell'importo netto erogato al marito;
6) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o del documento he equipollente valido per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/04/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di EL (atto n. 1, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14637/2024
V.G. instaurato da c.f ) con l'avv. ZENI NICOLETTA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. FILIPPINI ANTONELLA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento della sig.ra Parte_1 Controparte_1
mediante il versamento dell'importo mensile di Euro 300,00 da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione Istat annuale, concordando le parti che la presente condizione è valida ed efficace a decorrere dal mese di gennaio 2025, con pagamento al mese di dicembre 2024 per Euro 500,00 che la sig.ra dichiara di aver integralmente e Controparte_1
regolarmente ricevuto in data 19.12.2024, e sino a quando la sig.ra non godrà di un Controparte_1
reddito netto di almeno Euro 1.000,00 mensili, all'avverarsi della cui circostanza l'obbligo posto a carico del sig. cesserà. Per l'effetto, la sig.ra si obbliga a comunicare Parte_1 Controparte_1
1 e documentare il proprio reddito al sig. con cadenza semestrale. La sig.ra Parte_1 CP_1
dichiara e riconosce che in data 24.06.2024 il sig. ha versato tutto quanto
[...] Parte_1
dovuto a titolo di arretrati Istat maturati e precedentemente non corrisposti con riguardo al proprio assegno di mantenimento;
2) con l'intervenuta maggiore età e autonomia economica della figlia è revocato l'obbligo già Per_1
posto a carico del padre di contribuire al di lei mantenimento, concordando le parti che la presente condizione è valida ed efficace a decorrere dal mese di luglio 2024. La sig.ra dichiara Controparte_1
e riconosce che il sig. ha corrisposto in data 24.06.2024 tutto quanto dovuto a titolo Parte_1
di arretrati Istat maturati e non precedentemente versati con riguardo all'assegno di mantenimento della figlia;
3) la casa coniugale sita in EL (Bs) via IV Novembre n. 9 costituita da villa rimane in comproprietà ai coniugi per la quota indivisa di 12 ciascuno, avendo le parti provveduto sin dalla separazione coniugale alla suddivisione dei locali e godendo da allora il sig. di un Parte_1
appartamento autonomo ed indipendente a proprio uso esclusivo, autorizzando quest'ultimo la sig.ra ad accedere in casi di emergenza e/o necessità; Controparte_1
4) le parti concordano che le spese delle utenze dell'immobile in comproprietà ed il costo per l'acquisto della legna andranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, mentre la Tari verrà addebitata dal (Bs) in ragione della suddivisione dei rispettivi locali;
Controparte_2
5) la sig.ra dichiara e riconosce di aver percepito dal sig. , entrato Controparte_1 Parte_1
in pensionamento, quanto alla medesima dovuto ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/70 nella misura del
40% dell'importo netto erogato al marito;
6) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o del documento he equipollente valido per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/04/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di EL (atto n. 1, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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