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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/12/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 108/2025-Trib. Latina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Luca Venditto Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
CON UNICO SOCIO Controparte_1 visto il ricorso depositato il 18.06.2025 con il quale in persona del l.r.p.t. (con Controparte_2 gli Avv.ti Emiliano Benzi ed Elisabetta Bruscuglia come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo depositato in telematico il 18.06.2025) chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto
D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd.
“CCII”) come modificato/integrato con D.Lgs. n.136/2024 s.m.i. (cfr., circa il detto sopravvenuto
D.Lgs. n. 136/2024-art. 56 s.m.i. in tema di diritto intertemporale e transitorio ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass.,
n.20811/2010) e D.L. n.178/2024 s.m.i. (in vigore dal 30.11.2024 ed il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede ora espressamente in detta prospettiva che “L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo
n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”;
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il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente f.f. dell'intestato Tribunale n. 42/2025 s.m.i., per completezza); visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.12.2025 nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato Tribunale del 19-24.06.2025 di designazione/delega del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII, per completezza); ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII, trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Latina in
Via E. Filiberto n. 9 da oltre un anno (cfr. anche la visura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del
30.06.2025 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
B) il resistente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, in quanto convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo cd. “AreaWeb” il
03.07.2025 a seguito dell'esito negativo della PEC (posta elettronica certificata) di
Cancelleria del 30.06.2025 in relazione al provvedimento del 27-28.06.2025 per l'udienza del
14.10.2025 (data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4, CCII;
si ricordi del resto, anche circa il provvedimento del 10-11.10.2025 di rinvio d'ufficio dell'udienza del 14.10.2025 al 02.12.2025 (tenuta in forma cd. “in presenza”, per completezza), che, poiché “Nell'ambito del procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il debitore, una volta che sia stato informato dall'avvio della procedura e posto in condizione di svolgere le proprie difese, è onerato del compito di seguire lo sviluppo della procedura (…)” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis:
Cass., n.21939/2014; cfr., altresì e mutatis mutandis: Cass., n. 3189/2021) e poiché
“L'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dello imprenditore prima della dichiarazione di fallimento deve essere soddisfatta sul piano sostanziale e non formale, nel senso che essa non postula necessariamente che il debitore compaia davanti al tribunale o al giudice delegato e renda dichiarazioni assunte a verbale, ma deve ritenersi assolta ogni volta che egli sia stato posto in grado di svolgere e documentare le sue ragioni in ordine al
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procedimento a suo carico (…)” (cfr., sia pure sempre sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII, tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 6473/1983; cfr. altresì, nella stessa prospettiva e tra le altre, mutatis mutandis: Cass., n. 9445/2007), deve affermarsi che
“Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento in quanto diretto esclusivamente all'accertamento dei presupposti del fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore è garantito e tutelato purché il debitore abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni, e quindi non solo attraverso l'audizione camerale a norma dell'art. 15 legge fall., ma anche mediante attività equipollenti che gli assicurino la possibilità di conoscere e contrastare le ragioni a sostegno del ricorso, come il deposito di scritti difensivi o documenti” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII:
Corte d'Appello di Venezia, 19.12.2017), onde deve concludersi nel caso de quo nel senso dell'intervenuta rituale instaurazione del contraddittorio come detto e considerata anche la ratio della disciplina (speciale) dettata dall'art. 40 CCII volta a coniugare le esigenze di tutela del debitore con quelle di celerità che caratterizzano tipicamente le procedure concorsuali in generale;
si noti, sotto altro profilo, che “E' onere della società debitrice controllare
l'operatività della propria casella di posta elettronica, rilevandone eventualmente possibili disfunzioni” (cfr., mutatis mutandis e tra le altre, in generale: Cass., n. 17845/2025) e che “Gli imprenditori individuali hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo “pubblico informatico”; la responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale. Il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità “colpevoli” del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile (…)” (cfr., mutatis mutandis e tra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 40 e 41
CCII: Cass., n.16365/2018) nonché financo che “In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può esserle notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del
d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle
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[...]
(cfr.: Cass., n. 602/2017; cfr. in tale prospettiva e tra le altre, altresì e più in
[...] generale: Cass., n. 17946/2016));
C) il ricorrente/attore ha dimostrato la propria legittimazione (cfr. la sentenza n. 920/2024-
Giudice di Pace di Roma e/o atti correlati allegati ai nn. 02 a 05 del ricorso introduttivo depositato in telematico il 18.06.2025, in atti;
si ricordi che la legittimazione a proporre ricorso ex artt. 37 ss. CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 37 CCII:
Cass., SS.UU., n. 1521/2013 e Cass., n. 11421/2014);
D) il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII in quanto imprenditore esercente attività commerciale di commercio al dettaglio di ortofrutta e frutta secca e/o simili (cfr., in dettaglio, anche la detta visura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del
30.06.2025, in atti) ed in quanto non è stato assolto dal medesimo l'onere di dimostrare l'eventuale possesso congiunto da parte propria dei requisiti indicati agli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII né comunque ciò emerge adeguatamente dagli atti (anzi, dall'ultimo bilancio d'esercizio dell'impresa convenuta/resistente disponibile ossia per l'esercizio 2020
(ferma la sua risalenza nel tempo, con ogni ulteriore conseguenza di legge) acquisito anch'esso nel corso dell'istruttoria di rito il 30.06.2025 ex artt. 41/42/367 CCII presso il
Registro delle Imprese appare emergere il superamento dei limiti di cui ai ridetti artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII;
si ricordi che “In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4,
l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inattendibili i bilanci prodotti dall'imprenditore al fine di dimostrare la propria non fallibilità senza la prova del loro deposito presso il registro delle imprese)” – cfr., sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII, tra le altre e mutatis mutandis: Cass.,
33091/2018 – e, per altro verso ed a ben vedere, che “In tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli
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ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi (ndr: nel caso di specie non in atti, come detto e per completezza), suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” – cfr., mutatis mutandis e tra le altre: Cass.,
n.25025/2020 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art. 2083 c.c. in tema di c.d. "piccolo imprenditore"” – cfr., mutatis mutandis: Cass., n.5480/2023);
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121
CCII, come risulta dai seguenti elementi:
- mancato deposito dei bilanci dall'anno 2021 (l'ultimo bilancio depositato risulta essere relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020, come detto);
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €65.000,00 circa quali debiti tributari/fiscali (cfr. la certificazione Agenzia delle Entrate del 03.07.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- ultima dichiarazione fiscale/tributaria presentata per a.i. 2019 (cfr., in dettaglio, la detta certificazione Agenzia delle Entrate del 03.07.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €104.000,00 circa quali debiti contributivi/previdenziali, ivi comprese le posizioni presso l'agente della riscossione (cfr. la certificazione INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 02.07.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- esistenza di una perdita d'esercizio gravante sull'impresa per complessivi €437.000,00 circa per l'esercizio 2020 come da relativo bilancio, ultimo disponibile come detto (cfr., in dettaglio, la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria di rito il 30.06.2025 ex artt.
41/42/367 CCII presso il Registro delle Imprese, in atti);
- irreperibilità presso la sede sociale (cfr., in dettaglio, il verbale di pignoramento del
23.10.2024-Trib. Latina allegato al n. 05 del ricorso introduttivo del 18.06.2025, in atti);
- irreperibilità presso il proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata), come detto (cfr., in dettaglio, la notifica degli atti introduttivi di causa del 30.06.2025 e/o atti correlati di cui innanzi, in atti);
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- esito negativo dei pignoramenti pur tentati dall'odierna parte ricorrente (cfr., in dettaglio, il detto verbale di pignoramento del 23.10.2024-Trib. Latina allegato al n. 05 del ricorso introduttivo del 18.06.2025, in atti);
- stato (sostanzialmente) inattivo dell'impresa convenuta/debitrice per tutto quanto esposto e per quanto emergente allo stato dagli atti nel complesso, come detto;
circostanze, tutte, che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni (si ricordi che “Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII: Cass., n. 22444/2021; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre:
Cass., n. 5856/2022 e Cass., SS. UU., n. 115/2001 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” – cfr.:
Cass., n. 6978/2019 - e che “(…) Circa lo stato di insolvenza si osserva che esso prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che un solo inadempimento assurga a tale indice di situazione oggettiva se, nel contesto dei vari elementi, questo possa ritenersi espressione (…) di irreversibile incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi normali le proprie obbligazioni (Cfr.
Cass. Civ. n° 9297/15). Tale situazione è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto (Cfr. Cass. Civ. n° 9856/06, 25961/11, 19027/13, 30209/17) (…)” – cfr., tra le altre: Corte
App. Roma, decreto ex art. 22 della cd. “Legge Fallimentare” con cron. n. 5923/2021 del 13-
21.07.2021-RG n. 50091/2021; cfr. altresì, tra le altre ed in tale prospettiva: Corte App. Roma, sentenza ex art. 50 CCII n. 6345/2025 pubbl. il 01/11/2025-R.G. n. 2948/2025-cron. n.6854/2025 del 01/11/2025); rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad €30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 6 P.U. n. 108/2025-Trib. Latina
49, comma 5, CCII (si ricordi che “Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: Cass., n. 26926/2017); rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 33 CCII;
rilevato, infine, che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna convenuta/debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII;
tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_4 con sede in Latina in Via E. Filiberto n. 9;
C.F.-P. IVA: P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Marco Pietricola;
NOMINA
Curatore il Dott. (giuste le previsioni di cui all'Albo dei soggetti incaricati Persona_1 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo di cui all'art. 356 CCII ed in ciò apprezzati anche il dettato degli artt. 125 e 358 CCII in rapporto all'art. 257 comma 1 CCII nei limiti della compatibilità nonché la nota Ministero della Giustizia prot.
n.m_dg.DAG.03/04/2023.0074035.U del 03.04.2023 s.m.i. con oggetto “Pubblicazione on line e consultazione dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)”);
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la
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documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile;
FISSA
l'udienza del 28.04.2026 alle ore 09.00 ss. per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice
Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di
Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4, L.F.;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori come per legge;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA il Curatore a procedere altresì e con sollecitudine agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII;
ORDINA ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al
Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché che sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili
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assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 04/12/2025
Il Giudice Relatore/Estensore (Dott. Marco Pietricola) Il Presidente (Dott. Luca Venditto)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Luca Venditto Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
CON UNICO SOCIO Controparte_1 visto il ricorso depositato il 18.06.2025 con il quale in persona del l.r.p.t. (con Controparte_2 gli Avv.ti Emiliano Benzi ed Elisabetta Bruscuglia come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo depositato in telematico il 18.06.2025) chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto
D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd.
“CCII”) come modificato/integrato con D.Lgs. n.136/2024 s.m.i. (cfr., circa il detto sopravvenuto
D.Lgs. n. 136/2024-art. 56 s.m.i. in tema di diritto intertemporale e transitorio ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass.,
n.20811/2010) e D.L. n.178/2024 s.m.i. (in vigore dal 30.11.2024 ed il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede ora espressamente in detta prospettiva che “L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo
n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”;
1 P.U. n. 108/2025-Trib. Latina
il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente f.f. dell'intestato Tribunale n. 42/2025 s.m.i., per completezza); visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.12.2025 nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato Tribunale del 19-24.06.2025 di designazione/delega del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII, per completezza); ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII, trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Latina in
Via E. Filiberto n. 9 da oltre un anno (cfr. anche la visura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del
30.06.2025 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
B) il resistente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, in quanto convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo cd. “AreaWeb” il
03.07.2025 a seguito dell'esito negativo della PEC (posta elettronica certificata) di
Cancelleria del 30.06.2025 in relazione al provvedimento del 27-28.06.2025 per l'udienza del
14.10.2025 (data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4, CCII;
si ricordi del resto, anche circa il provvedimento del 10-11.10.2025 di rinvio d'ufficio dell'udienza del 14.10.2025 al 02.12.2025 (tenuta in forma cd. “in presenza”, per completezza), che, poiché “Nell'ambito del procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il debitore, una volta che sia stato informato dall'avvio della procedura e posto in condizione di svolgere le proprie difese, è onerato del compito di seguire lo sviluppo della procedura (…)” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis:
Cass., n.21939/2014; cfr., altresì e mutatis mutandis: Cass., n. 3189/2021) e poiché
“L'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dello imprenditore prima della dichiarazione di fallimento deve essere soddisfatta sul piano sostanziale e non formale, nel senso che essa non postula necessariamente che il debitore compaia davanti al tribunale o al giudice delegato e renda dichiarazioni assunte a verbale, ma deve ritenersi assolta ogni volta che egli sia stato posto in grado di svolgere e documentare le sue ragioni in ordine al
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procedimento a suo carico (…)” (cfr., sia pure sempre sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII, tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 6473/1983; cfr. altresì, nella stessa prospettiva e tra le altre, mutatis mutandis: Cass., n. 9445/2007), deve affermarsi che
“Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento in quanto diretto esclusivamente all'accertamento dei presupposti del fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore è garantito e tutelato purché il debitore abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni, e quindi non solo attraverso l'audizione camerale a norma dell'art. 15 legge fall., ma anche mediante attività equipollenti che gli assicurino la possibilità di conoscere e contrastare le ragioni a sostegno del ricorso, come il deposito di scritti difensivi o documenti” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII:
Corte d'Appello di Venezia, 19.12.2017), onde deve concludersi nel caso de quo nel senso dell'intervenuta rituale instaurazione del contraddittorio come detto e considerata anche la ratio della disciplina (speciale) dettata dall'art. 40 CCII volta a coniugare le esigenze di tutela del debitore con quelle di celerità che caratterizzano tipicamente le procedure concorsuali in generale;
si noti, sotto altro profilo, che “E' onere della società debitrice controllare
l'operatività della propria casella di posta elettronica, rilevandone eventualmente possibili disfunzioni” (cfr., mutatis mutandis e tra le altre, in generale: Cass., n. 17845/2025) e che “Gli imprenditori individuali hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo “pubblico informatico”; la responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale. Il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità “colpevoli” del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile (…)” (cfr., mutatis mutandis e tra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 40 e 41
CCII: Cass., n.16365/2018) nonché financo che “In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può esserle notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del
d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle
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[...]
(cfr.: Cass., n. 602/2017; cfr. in tale prospettiva e tra le altre, altresì e più in
[...] generale: Cass., n. 17946/2016));
C) il ricorrente/attore ha dimostrato la propria legittimazione (cfr. la sentenza n. 920/2024-
Giudice di Pace di Roma e/o atti correlati allegati ai nn. 02 a 05 del ricorso introduttivo depositato in telematico il 18.06.2025, in atti;
si ricordi che la legittimazione a proporre ricorso ex artt. 37 ss. CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 37 CCII:
Cass., SS.UU., n. 1521/2013 e Cass., n. 11421/2014);
D) il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII in quanto imprenditore esercente attività commerciale di commercio al dettaglio di ortofrutta e frutta secca e/o simili (cfr., in dettaglio, anche la detta visura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del
30.06.2025, in atti) ed in quanto non è stato assolto dal medesimo l'onere di dimostrare l'eventuale possesso congiunto da parte propria dei requisiti indicati agli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII né comunque ciò emerge adeguatamente dagli atti (anzi, dall'ultimo bilancio d'esercizio dell'impresa convenuta/resistente disponibile ossia per l'esercizio 2020
(ferma la sua risalenza nel tempo, con ogni ulteriore conseguenza di legge) acquisito anch'esso nel corso dell'istruttoria di rito il 30.06.2025 ex artt. 41/42/367 CCII presso il
Registro delle Imprese appare emergere il superamento dei limiti di cui ai ridetti artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII;
si ricordi che “In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4,
l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inattendibili i bilanci prodotti dall'imprenditore al fine di dimostrare la propria non fallibilità senza la prova del loro deposito presso il registro delle imprese)” – cfr., sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII, tra le altre e mutatis mutandis: Cass.,
33091/2018 – e, per altro verso ed a ben vedere, che “In tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli
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ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi (ndr: nel caso di specie non in atti, come detto e per completezza), suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” – cfr., mutatis mutandis e tra le altre: Cass.,
n.25025/2020 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art. 2083 c.c. in tema di c.d. "piccolo imprenditore"” – cfr., mutatis mutandis: Cass., n.5480/2023);
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121
CCII, come risulta dai seguenti elementi:
- mancato deposito dei bilanci dall'anno 2021 (l'ultimo bilancio depositato risulta essere relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020, come detto);
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €65.000,00 circa quali debiti tributari/fiscali (cfr. la certificazione Agenzia delle Entrate del 03.07.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- ultima dichiarazione fiscale/tributaria presentata per a.i. 2019 (cfr., in dettaglio, la detta certificazione Agenzia delle Entrate del 03.07.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €104.000,00 circa quali debiti contributivi/previdenziali, ivi comprese le posizioni presso l'agente della riscossione (cfr. la certificazione INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 02.07.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- esistenza di una perdita d'esercizio gravante sull'impresa per complessivi €437.000,00 circa per l'esercizio 2020 come da relativo bilancio, ultimo disponibile come detto (cfr., in dettaglio, la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria di rito il 30.06.2025 ex artt.
41/42/367 CCII presso il Registro delle Imprese, in atti);
- irreperibilità presso la sede sociale (cfr., in dettaglio, il verbale di pignoramento del
23.10.2024-Trib. Latina allegato al n. 05 del ricorso introduttivo del 18.06.2025, in atti);
- irreperibilità presso il proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata), come detto (cfr., in dettaglio, la notifica degli atti introduttivi di causa del 30.06.2025 e/o atti correlati di cui innanzi, in atti);
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- esito negativo dei pignoramenti pur tentati dall'odierna parte ricorrente (cfr., in dettaglio, il detto verbale di pignoramento del 23.10.2024-Trib. Latina allegato al n. 05 del ricorso introduttivo del 18.06.2025, in atti);
- stato (sostanzialmente) inattivo dell'impresa convenuta/debitrice per tutto quanto esposto e per quanto emergente allo stato dagli atti nel complesso, come detto;
circostanze, tutte, che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni (si ricordi che “Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII: Cass., n. 22444/2021; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre:
Cass., n. 5856/2022 e Cass., SS. UU., n. 115/2001 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” – cfr.:
Cass., n. 6978/2019 - e che “(…) Circa lo stato di insolvenza si osserva che esso prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che un solo inadempimento assurga a tale indice di situazione oggettiva se, nel contesto dei vari elementi, questo possa ritenersi espressione (…) di irreversibile incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi normali le proprie obbligazioni (Cfr.
Cass. Civ. n° 9297/15). Tale situazione è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto (Cfr. Cass. Civ. n° 9856/06, 25961/11, 19027/13, 30209/17) (…)” – cfr., tra le altre: Corte
App. Roma, decreto ex art. 22 della cd. “Legge Fallimentare” con cron. n. 5923/2021 del 13-
21.07.2021-RG n. 50091/2021; cfr. altresì, tra le altre ed in tale prospettiva: Corte App. Roma, sentenza ex art. 50 CCII n. 6345/2025 pubbl. il 01/11/2025-R.G. n. 2948/2025-cron. n.6854/2025 del 01/11/2025); rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad €30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 6 P.U. n. 108/2025-Trib. Latina
49, comma 5, CCII (si ricordi che “Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: Cass., n. 26926/2017); rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 33 CCII;
rilevato, infine, che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna convenuta/debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII;
tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_4 con sede in Latina in Via E. Filiberto n. 9;
C.F.-P. IVA: P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Marco Pietricola;
NOMINA
Curatore il Dott. (giuste le previsioni di cui all'Albo dei soggetti incaricati Persona_1 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo di cui all'art. 356 CCII ed in ciò apprezzati anche il dettato degli artt. 125 e 358 CCII in rapporto all'art. 257 comma 1 CCII nei limiti della compatibilità nonché la nota Ministero della Giustizia prot.
n.m_dg.DAG.03/04/2023.0074035.U del 03.04.2023 s.m.i. con oggetto “Pubblicazione on line e consultazione dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)”);
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la
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documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile;
FISSA
l'udienza del 28.04.2026 alle ore 09.00 ss. per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice
Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di
Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4, L.F.;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori come per legge;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA il Curatore a procedere altresì e con sollecitudine agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII;
ORDINA ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al
Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché che sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili
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assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 04/12/2025
Il Giudice Relatore/Estensore (Dott. Marco Pietricola) Il Presidente (Dott. Luca Venditto)
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