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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/11/2025, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati: dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel. dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.2459/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Stile, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_1 C.F._2
Grattacaso, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 5.05.2022 la ricorrente dopo aver premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente il 6.4.2002 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di AN, al n. 11, parte II, serie A, anno 2002); che dal matrimonio nascevano quattro figli: (il 26.07.2003), (il 2.12.2004), (il Per_1 Per_2 Persona_3
19.06.2008) ed (il 26.09.2010); che la vita coniugale nel corso del tempo era divenuta Per_4 intollerabile, essendosi manifestati aspri ed insanabili contrasti tra le parti, sì da far venir meno l'affectio maritalis alla base dell'armonico sviluppo della famiglia;
che il resistente, in particolare, aveva assunto nei confronti della comportamenti irriguardosi tali da minare la serenità Pt_1 familiare, inoltre, non partecipava al sostentamento quotidiano della famiglia, costringendo la ricorrente a rivolgersi ai propri familiari per ottenere un aiuto economico;
chiedeva all'adito
Tribunale, sulla scorta dei fatti e delle argomentazioni di cui all'atto introduttivo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Pronunci la separazione personale dei coniugi per circostanze addebitabili al Sig. per la grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2) Disponga CP_1
l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità di permanenza presso ciascuno di essi;
3) La casa familiare, sita in AN (SA), alla Via Santa Maria
n. 64, dovrà essere assegnata alla Sig.ra , affinché possa continuare ad abitarvi Parte_1 insieme alla figlia , appena maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e agli altri Per_1 tre figli , ed;
4) Il Sig. disponendo di un reddito stabile su cui Per_2 Persona_3 Per_4 CP_1 poter contare, dovrà versare mensilmente, a titolo di mantenimento della ricorrente e dei quattro figli, una somma congrua, che verrà determinata dall'On.le Tribunale adito, tenendo conto che la ricorrente è disoccupata. La suddetta somma sarà versata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, quali spese mediche, spese scolastiche e ricreative e tutte le altre spese straordinarie che dovessero ritenersi necessarie, purché preventivamente concordate;
5) Le festività di Natale (dal 24 al 30 dicembre), del Capodanno (dal 31 dicembre al 3 gennaio), della Pasqua (dal giovedì santo al giorno di Pasqua), della festività in albis (dal lunedì al giovedì successivi alla
Pasqua), nonché in occasione del compleanno ed onomastico, i figli resteranno alternativamente con uno dei genitori;
6) Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il coniuge non convivente un periodo minimo di quindici giorni nel mese di luglio o in quello di agosto di ogni anno, con un preavviso da inviarsi entro e non oltre il 15 giugno;
7) Il Sig. dovrà essere CP_1 condannato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva si costituiva il quale, CP_1 nell'impugnare l'avverso dedotto, dava atto: che mai aveva avuto comportamenti irriguardosi nei confronti della consorte, giacché la crisi coniugale era sorta a causa di divergenze caratteriali;
precisava di essersi sempre preoccupato delle esigenze familiari, anche nel periodo in cui era stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale;
che il resistente, oltre a pagare il canone di locazione e le utenze della casa coniugale, aveva stipulato tre contratti di finanziamento ed un'assicurazione nell'interesse della famiglia per i quali corrispondeva l'importo complessivo mensile di € 1.126,32; che in riferimento alla previsione di un eventuale contributo al mantenimento da riconoscere in favore della , dava atto che la ricorrente svolgeva attività lavorativa presso un'azienda gastronomica Pt_1
e che, in passato, aveva svolto vari lavori stagionali;
ciò posto, chiedeva che il Tribunale adito, accogliesse le seguenti conclusioni: “ esperire il tentativo di conciliazione delle parti e, in caso di esito negativo, emettere gli opportuni provvedimenti provvisori e urgenti, e in particolare: - dichiarare la separazione personale dei coniugi e con relativo Parte_1 CP_1 addebito a quest'ultima per i motivi ampiamente addotti in precedenza;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- dichiarare l'affidamento condiviso con assegnazione della casa coniugale sita in
AN (SA) alla Via santa Maria 64 alla sig.ra , con la collocazione della prole presso Parte_1 la madre e con la regolamentazione delle modalità di visita da parte del sig. ai CP_1 minori ed e precisamente secondo il seguente calendario, compatibilmente Persona_3 Per_4 agli orari di lavoro svolti dall'istante: a) due giorni alla settimana (e cioè il martedì e giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 21:00; b) ogni fine settimana alterna, dal sabato dalle ore 9:00 sino alla domenica alle ore 21:00 in maniera continuativa;
d) ogni anno un periodo estivo di almeno due settimane, corrispondente al periodo feriale assegnato al sig. provvedendo a comunicarlo alla moglie CP_1 con congruo anticipo. e) i giorni 24, 25 e 26 dicembre (con orario continuativo dalle ore 18:00 del giorno 24 alle ore 21:00 del giorno 26) e 31 dicembre e 1 gennaio (con orario continuativo dalle ore
18:00 del giorno 31 alle ore 21:00 del giorno 1), nonché il 6 gennaio (dalle ore 10:00 alle ore 21:00) di ciascun anno alternativamente, con decorrenza immediata a favore del sig. f) i giorni di CP_1
Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis (con orario continuativo dalle ore 10:00 del Sabato Santo alle ore 21:00 del giorno Lunedì in Albis) di ciascun anno alternativamente. - Disporre che l'assegno di mantenimento non sia dovuto nei confronti della sig.ra posto che quest'ultima ha Parte_1 lavorato ed attualmente lavoro, per cui risulta essere economicamente indipendente, sulla scorta anche delle recentissime pronunce della Suprema Corte in merito alla capacità lavorativa della ricorrente. - Per quanto concerne l'assegno di mantenimento per i soli figli si chiede che questo venga disposto nella misura di € 500,00 posto che il sig. sostiene attualmente le spese per il CP_1
B&B e che dovrà sostenere le successive a titolo sia di locazione che quelle quotidiane, come in precedenza argomentato. Le spese straordinarie, relative a quelle mediche non coperte dal S.S.N., nonché quelle scolastiche e sportive, restano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% solo se preventivamente concordate e specificamente documentate. Con riserva, altresì, di precisare ed articolare i mezzi istruttori, anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”. Celebrata l'udienza di comparizione delle parti del 19.12.2022, il g.i., in via provvisoria, autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
affidava i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei medesimi presso la genitrice, cui era assegnata la casa coniugale;
disponeva che il padre potesse vedere i figli minori alla presenza dei Servizi Sociali secondo la calendarizzazione da questi ultimi predisposta;
poneva a carico del padre un contributo mensile di mantenimento, in favore della prole, di € 600,00 da versare alla ricorrente entro il giorno
5 di ogni mese, a mezzo vaglia postale o bonifico bancario, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali territoriali sul nucleo familiare, concessi i termini istruttori e rigettate le relative richieste, giusta ordinanza dell'11.7.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.07.2025, quindi, rimessa al Collegio per la decisione previa concessione alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi irreversibilmente tra le parti, desumibile oltre che dal tenore dei rispettivi scritti difensivi, dalla condotta processuale tenuta dalle parti nel corso del giudizio, elementi dai quali si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
dunque, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono le condizioni previste dall'art. 151 c.c. per dichiarare la separazione personale tra le parti in causa.
Tanto accertato, per quanto concerne le reciproche richieste di addebito della separazione formulate dalle parti, si dà atto che è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge, ovvero da entrambi, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr. C.
09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C.06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009). A ben osservare, l'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza postula, invero, una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). L'indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla addebitabilità della separazione non può basarsi, infatti, sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare dalla valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per accertare se quello tenuto da uno di essi sia stato causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass. 2740/2008). Con maggior sforzo esplicativo, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, occorre la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza (cfr. Cass. n. 14840 /2006).
Tanto evidenziato in punto di diritto, in fatto, e nel caso di specie, entrambe le domande di addebito vanno respinte, atteso che non è stata provata la riconducibilità della crisi coniugale, sotto il profilo eziologico – causale, alle condotte integrate da uno dei due coniugi nei confronti dell'altro; a ben osservare il tessuto relazionale risulta già minato in costanza del rapporto coniugale, caratterizzato da incomprensioni, difficoltà nella comunicazione ed una marcata inconciliabilità caratteriale.
Ciò posto, per quanto concerne il regime di affidamento da prediligere nell'interesse dei figli minori
(prossima alla maggiore età il 19.6.2026) ed , essendo le altre due figlie, Persona_3 Per_4 Per_1
e , maggiorenni, ritiene il Collegio opportuno richiamare il principio giurisprudenziale in Per_2 base al quale, nel disporre la collocazione dei figli minori, il giudice deve tenere conto della condotta dei genitori, della loro disponibilità e capacità di creare un rapporto positivo con la prole;
il giudizio prognostico che il medesimo, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
E' noto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori sia derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore - come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto taluni comportamenti sono sintomatici della inidoneità genitoriale ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. Sez. 1, Sent. n. 26587 del 17/12/2009). Dunque, fermo restando il rispetto del principio della bigenitorialità, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa ovvero tale da rendere quell'affidamento, in concreto, pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'opzione per il regime dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il Collegio di confermare il regime di affido condiviso della prole minore in capo ad entrambi i genitori, così come provvisoriamente previsto in sede presidenziale, con collocamento prevalente dei figli presso il domicilio materno, non essendo stati dedotti, né allegati nel corso del giudizio fatti o atteggiamenti pregiudizievoli integrati dal padre nei confronti della prole.
Del pari, va confermata l'assegnazione della casa familiare in capo alla ricorrente presso cui la prole
è domiciliata.
Quanto alle modalità dell'esercizio del diritto di visita del padre con i figli, in mancanza di diversi e preventivi accordi tra le parti e nel rispetto delle superiori esigenze di vita e di cura, scolastiche ed extrascolastiche della prole, tenuto conto della circostanza che la figlia raggiungerà la Persona_3 maggiore età il prossimo 19 giugno 2026, nonché degli esiti delle relazioni psicosociali condotte dal
Servizio Sociale territoriale delegato, da ultimo, quella del 25.6.2025 – (da cui risulta che “i ragazzi hanno affermato di avere piacere a trascorrere del tempo con la figura paterna”; che il padre vede liberamente i figli, sebbene non assiduamente, e che il rapporto affettivo relazionale sia nel tempo progressivamente migliorato) – , a parziale modifica dei provvedimenti provvisori assunti, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore per due pomeriggi infrasettimanali, dalle Per_4 ore 17.00 alle 20.00; nei fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, con riaccompagno presso la dimora materna. In occasione dei compleanni ed onomastici del minore e delle ricorrenze personali del resistente, in mancanza di diverso e preventivo accordo tra le parti, si prevede che il minore trascorrerà con il padre il giorno delle singole ricorrenze dalle 19.00 alle 21.00. Nel periodo delle festività natalizie, nel rispetto del regime dell'alternanza annuale degli incontri, si prevede che il padre terrà con sé il figlio nei giorni del 24 Dicembre (per tre ore flessibili), il 26 ed il 27 Dicembre (per tre ore flessibili), l'1 Gennaio ed il 3 Gennaio, (per la durata di tre ore in ciascun giorno, con un margine di tolleranza); il 6, il 9 ed il 10 Gennaio (per la durata di tre ore per ciascun giorno, con margine di tolleranza), fatto salvo diverso e preventivo accordo tra le parti. Per il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, del pari, verrà rispettato il regime dell'alternanza annuale degli incontri, per la durata di almeno tre ore per ciascuna festività, salvo diverso e preventivo accordo tra le parti.
Quanto alla minore si prevedono incontri liberi con il padre, come di fatto già in essere Persona_3 tra i medesimi, nel rispetto della sua volontà e delle personali esigenze di vita.
Quanto al mantenimento dei figli va premesso, in punto di diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr. Cass. ord. n. 25531/2016).
Dunque, esaminate le posizioni patrimoniali dei coniugi allegate dalle parti - (cfr. i redditi da lavoro dipendente della ricorrente pari a 3.604,00 euro, per l'anno di imposta 2021; a 7.070,00 euro, per l'anno di imposta 2022; a 6.997,00 euro per l'anno di imposta 2023, nonché i redditi da lavoro dipendente del resistente, relativi all'anno di imposta 2020, pari a 29.583,09; ad euro 22.325,16, per l'anno di imposta 2021; ad euro 27.130,00 euro, per l'anno di imposta 2022; ad euro 23.655,00, per l'anno di imposta 2023) – tenuto conto della richiesta del resistente, formalizzata nei propri scritti difensivi, di conferma della misura del contributo di mantenimento prevista a suo carico con provvedimento presidenziale del 20.12.2022, e della circostanza che le figlie maggiorenni, e Per_1
, sono economicamente indipendenti ( cfr. relazione dei Servizi Sociali dell'8.11.2023 in cui Per_2 si dà atto della circostanza, non contestata, che le medesime lavorano su turnazione in un bar locale, percependo un compenso mensile di circa 500,00 euro), si prevede l'obbligo, in capo al padre, di corrispondere alla ricorrente, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo mensile complessivo di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio) entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Alcun contributo economico va riconosciuto in favore della ricorrente in considerazione del fatto che la medesima, tenuto conto della propria situazione reddituale, è portatrice di piena capacità lavorativa per provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Alla luce del contegno processuale mantenuto dalle parti nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene opportuno che il Servizio Sociale territoriale delegato fornisca le opportune misure di sostegno al nucleo familiare, mettendo a disposizione delle parti coinvolte i percorsi di ausilio ritenuti necessari ovvero opportuni per superare il conflitto personale e ripristinare un proficuo canale comunicativo genitoriale, nell'esclusivo e superiore interesse dei minori, monitorando periodicamente lo svolgimento degli incontri padre figli, segnalando, tempestivamente, al Giudice tutelare - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale comportamento inadempiente o criticità rispetto alle prescrizioni assunte dal Tribunale.
Le parti sono, altresì, invitate ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso la struttura che verrà indicata dai Servizi Sociali territoriali, da svolgere, nel caso, anche separatamente.
Le spese di lite, stante la sussistenza di reciproci profili di soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione giudiziale tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) sposatisi il 6.04.2002 (atto trascritto nel registro degli CP_1 C.F._2 atti di matrimonio presso il Comune di AN, al n. 11, parte II, serie A, anno 2002);
rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti;
affida i figli minori ed in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_3 Per_4 collocamento prevalente dei medesimi presso la madre, cui va, altresì, assegnata la casa coniugale;
quanto all'esercizio del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sè i predetti secondo le modalità indicate in parte motiva;
dispone che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente in proprio favore;
delega i Servizi Sociali territoriali incaricati di predisporre le misure volte a dare sostegno al nucleo familiare, mettendo a disposizione delle parti coinvolte i percorsi di ausilio ritenuti necessari ovvero opportuni per superare il conflitto e ripristinare un proficuo canale comunicativo, nell'esclusivo e superiore interesse dei minori, monitorandone periodicamente lo svolgimento, segnalando, tempestivamente, al Giudice tutelare - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale comportamento inadempiente o criticità rispetto alle prescrizioni assunte dal Tribunale;
invita, altresì, le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso la struttura che verrà indicata dai Servizi Sociali territoriali, da svolgere, nel caso, anche separatamente;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 Ordinamento dello Stato Civile, (atto n. 11, parte II, serie A, anno 2002).
Comunicazioni ed adempimenti a cura della Cancelleria.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati: dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel. dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.2459/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Stile, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_1 C.F._2
Grattacaso, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 5.05.2022 la ricorrente dopo aver premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente il 6.4.2002 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di AN, al n. 11, parte II, serie A, anno 2002); che dal matrimonio nascevano quattro figli: (il 26.07.2003), (il 2.12.2004), (il Per_1 Per_2 Persona_3
19.06.2008) ed (il 26.09.2010); che la vita coniugale nel corso del tempo era divenuta Per_4 intollerabile, essendosi manifestati aspri ed insanabili contrasti tra le parti, sì da far venir meno l'affectio maritalis alla base dell'armonico sviluppo della famiglia;
che il resistente, in particolare, aveva assunto nei confronti della comportamenti irriguardosi tali da minare la serenità Pt_1 familiare, inoltre, non partecipava al sostentamento quotidiano della famiglia, costringendo la ricorrente a rivolgersi ai propri familiari per ottenere un aiuto economico;
chiedeva all'adito
Tribunale, sulla scorta dei fatti e delle argomentazioni di cui all'atto introduttivo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Pronunci la separazione personale dei coniugi per circostanze addebitabili al Sig. per la grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2) Disponga CP_1
l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità di permanenza presso ciascuno di essi;
3) La casa familiare, sita in AN (SA), alla Via Santa Maria
n. 64, dovrà essere assegnata alla Sig.ra , affinché possa continuare ad abitarvi Parte_1 insieme alla figlia , appena maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e agli altri Per_1 tre figli , ed;
4) Il Sig. disponendo di un reddito stabile su cui Per_2 Persona_3 Per_4 CP_1 poter contare, dovrà versare mensilmente, a titolo di mantenimento della ricorrente e dei quattro figli, una somma congrua, che verrà determinata dall'On.le Tribunale adito, tenendo conto che la ricorrente è disoccupata. La suddetta somma sarà versata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, quali spese mediche, spese scolastiche e ricreative e tutte le altre spese straordinarie che dovessero ritenersi necessarie, purché preventivamente concordate;
5) Le festività di Natale (dal 24 al 30 dicembre), del Capodanno (dal 31 dicembre al 3 gennaio), della Pasqua (dal giovedì santo al giorno di Pasqua), della festività in albis (dal lunedì al giovedì successivi alla
Pasqua), nonché in occasione del compleanno ed onomastico, i figli resteranno alternativamente con uno dei genitori;
6) Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il coniuge non convivente un periodo minimo di quindici giorni nel mese di luglio o in quello di agosto di ogni anno, con un preavviso da inviarsi entro e non oltre il 15 giugno;
7) Il Sig. dovrà essere CP_1 condannato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva si costituiva il quale, CP_1 nell'impugnare l'avverso dedotto, dava atto: che mai aveva avuto comportamenti irriguardosi nei confronti della consorte, giacché la crisi coniugale era sorta a causa di divergenze caratteriali;
precisava di essersi sempre preoccupato delle esigenze familiari, anche nel periodo in cui era stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale;
che il resistente, oltre a pagare il canone di locazione e le utenze della casa coniugale, aveva stipulato tre contratti di finanziamento ed un'assicurazione nell'interesse della famiglia per i quali corrispondeva l'importo complessivo mensile di € 1.126,32; che in riferimento alla previsione di un eventuale contributo al mantenimento da riconoscere in favore della , dava atto che la ricorrente svolgeva attività lavorativa presso un'azienda gastronomica Pt_1
e che, in passato, aveva svolto vari lavori stagionali;
ciò posto, chiedeva che il Tribunale adito, accogliesse le seguenti conclusioni: “ esperire il tentativo di conciliazione delle parti e, in caso di esito negativo, emettere gli opportuni provvedimenti provvisori e urgenti, e in particolare: - dichiarare la separazione personale dei coniugi e con relativo Parte_1 CP_1 addebito a quest'ultima per i motivi ampiamente addotti in precedenza;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- dichiarare l'affidamento condiviso con assegnazione della casa coniugale sita in
AN (SA) alla Via santa Maria 64 alla sig.ra , con la collocazione della prole presso Parte_1 la madre e con la regolamentazione delle modalità di visita da parte del sig. ai CP_1 minori ed e precisamente secondo il seguente calendario, compatibilmente Persona_3 Per_4 agli orari di lavoro svolti dall'istante: a) due giorni alla settimana (e cioè il martedì e giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 21:00; b) ogni fine settimana alterna, dal sabato dalle ore 9:00 sino alla domenica alle ore 21:00 in maniera continuativa;
d) ogni anno un periodo estivo di almeno due settimane, corrispondente al periodo feriale assegnato al sig. provvedendo a comunicarlo alla moglie CP_1 con congruo anticipo. e) i giorni 24, 25 e 26 dicembre (con orario continuativo dalle ore 18:00 del giorno 24 alle ore 21:00 del giorno 26) e 31 dicembre e 1 gennaio (con orario continuativo dalle ore
18:00 del giorno 31 alle ore 21:00 del giorno 1), nonché il 6 gennaio (dalle ore 10:00 alle ore 21:00) di ciascun anno alternativamente, con decorrenza immediata a favore del sig. f) i giorni di CP_1
Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis (con orario continuativo dalle ore 10:00 del Sabato Santo alle ore 21:00 del giorno Lunedì in Albis) di ciascun anno alternativamente. - Disporre che l'assegno di mantenimento non sia dovuto nei confronti della sig.ra posto che quest'ultima ha Parte_1 lavorato ed attualmente lavoro, per cui risulta essere economicamente indipendente, sulla scorta anche delle recentissime pronunce della Suprema Corte in merito alla capacità lavorativa della ricorrente. - Per quanto concerne l'assegno di mantenimento per i soli figli si chiede che questo venga disposto nella misura di € 500,00 posto che il sig. sostiene attualmente le spese per il CP_1
B&B e che dovrà sostenere le successive a titolo sia di locazione che quelle quotidiane, come in precedenza argomentato. Le spese straordinarie, relative a quelle mediche non coperte dal S.S.N., nonché quelle scolastiche e sportive, restano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% solo se preventivamente concordate e specificamente documentate. Con riserva, altresì, di precisare ed articolare i mezzi istruttori, anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”. Celebrata l'udienza di comparizione delle parti del 19.12.2022, il g.i., in via provvisoria, autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
affidava i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei medesimi presso la genitrice, cui era assegnata la casa coniugale;
disponeva che il padre potesse vedere i figli minori alla presenza dei Servizi Sociali secondo la calendarizzazione da questi ultimi predisposta;
poneva a carico del padre un contributo mensile di mantenimento, in favore della prole, di € 600,00 da versare alla ricorrente entro il giorno
5 di ogni mese, a mezzo vaglia postale o bonifico bancario, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali territoriali sul nucleo familiare, concessi i termini istruttori e rigettate le relative richieste, giusta ordinanza dell'11.7.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.07.2025, quindi, rimessa al Collegio per la decisione previa concessione alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi irreversibilmente tra le parti, desumibile oltre che dal tenore dei rispettivi scritti difensivi, dalla condotta processuale tenuta dalle parti nel corso del giudizio, elementi dai quali si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
dunque, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono le condizioni previste dall'art. 151 c.c. per dichiarare la separazione personale tra le parti in causa.
Tanto accertato, per quanto concerne le reciproche richieste di addebito della separazione formulate dalle parti, si dà atto che è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge, ovvero da entrambi, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr. C.
09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C.06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009). A ben osservare, l'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza postula, invero, una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). L'indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla addebitabilità della separazione non può basarsi, infatti, sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare dalla valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per accertare se quello tenuto da uno di essi sia stato causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass. 2740/2008). Con maggior sforzo esplicativo, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, occorre la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza (cfr. Cass. n. 14840 /2006).
Tanto evidenziato in punto di diritto, in fatto, e nel caso di specie, entrambe le domande di addebito vanno respinte, atteso che non è stata provata la riconducibilità della crisi coniugale, sotto il profilo eziologico – causale, alle condotte integrate da uno dei due coniugi nei confronti dell'altro; a ben osservare il tessuto relazionale risulta già minato in costanza del rapporto coniugale, caratterizzato da incomprensioni, difficoltà nella comunicazione ed una marcata inconciliabilità caratteriale.
Ciò posto, per quanto concerne il regime di affidamento da prediligere nell'interesse dei figli minori
(prossima alla maggiore età il 19.6.2026) ed , essendo le altre due figlie, Persona_3 Per_4 Per_1
e , maggiorenni, ritiene il Collegio opportuno richiamare il principio giurisprudenziale in Per_2 base al quale, nel disporre la collocazione dei figli minori, il giudice deve tenere conto della condotta dei genitori, della loro disponibilità e capacità di creare un rapporto positivo con la prole;
il giudizio prognostico che il medesimo, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
E' noto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori sia derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore - come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto taluni comportamenti sono sintomatici della inidoneità genitoriale ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. Sez. 1, Sent. n. 26587 del 17/12/2009). Dunque, fermo restando il rispetto del principio della bigenitorialità, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa ovvero tale da rendere quell'affidamento, in concreto, pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'opzione per il regime dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il Collegio di confermare il regime di affido condiviso della prole minore in capo ad entrambi i genitori, così come provvisoriamente previsto in sede presidenziale, con collocamento prevalente dei figli presso il domicilio materno, non essendo stati dedotti, né allegati nel corso del giudizio fatti o atteggiamenti pregiudizievoli integrati dal padre nei confronti della prole.
Del pari, va confermata l'assegnazione della casa familiare in capo alla ricorrente presso cui la prole
è domiciliata.
Quanto alle modalità dell'esercizio del diritto di visita del padre con i figli, in mancanza di diversi e preventivi accordi tra le parti e nel rispetto delle superiori esigenze di vita e di cura, scolastiche ed extrascolastiche della prole, tenuto conto della circostanza che la figlia raggiungerà la Persona_3 maggiore età il prossimo 19 giugno 2026, nonché degli esiti delle relazioni psicosociali condotte dal
Servizio Sociale territoriale delegato, da ultimo, quella del 25.6.2025 – (da cui risulta che “i ragazzi hanno affermato di avere piacere a trascorrere del tempo con la figura paterna”; che il padre vede liberamente i figli, sebbene non assiduamente, e che il rapporto affettivo relazionale sia nel tempo progressivamente migliorato) – , a parziale modifica dei provvedimenti provvisori assunti, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore per due pomeriggi infrasettimanali, dalle Per_4 ore 17.00 alle 20.00; nei fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, con riaccompagno presso la dimora materna. In occasione dei compleanni ed onomastici del minore e delle ricorrenze personali del resistente, in mancanza di diverso e preventivo accordo tra le parti, si prevede che il minore trascorrerà con il padre il giorno delle singole ricorrenze dalle 19.00 alle 21.00. Nel periodo delle festività natalizie, nel rispetto del regime dell'alternanza annuale degli incontri, si prevede che il padre terrà con sé il figlio nei giorni del 24 Dicembre (per tre ore flessibili), il 26 ed il 27 Dicembre (per tre ore flessibili), l'1 Gennaio ed il 3 Gennaio, (per la durata di tre ore in ciascun giorno, con un margine di tolleranza); il 6, il 9 ed il 10 Gennaio (per la durata di tre ore per ciascun giorno, con margine di tolleranza), fatto salvo diverso e preventivo accordo tra le parti. Per il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, del pari, verrà rispettato il regime dell'alternanza annuale degli incontri, per la durata di almeno tre ore per ciascuna festività, salvo diverso e preventivo accordo tra le parti.
Quanto alla minore si prevedono incontri liberi con il padre, come di fatto già in essere Persona_3 tra i medesimi, nel rispetto della sua volontà e delle personali esigenze di vita.
Quanto al mantenimento dei figli va premesso, in punto di diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr. Cass. ord. n. 25531/2016).
Dunque, esaminate le posizioni patrimoniali dei coniugi allegate dalle parti - (cfr. i redditi da lavoro dipendente della ricorrente pari a 3.604,00 euro, per l'anno di imposta 2021; a 7.070,00 euro, per l'anno di imposta 2022; a 6.997,00 euro per l'anno di imposta 2023, nonché i redditi da lavoro dipendente del resistente, relativi all'anno di imposta 2020, pari a 29.583,09; ad euro 22.325,16, per l'anno di imposta 2021; ad euro 27.130,00 euro, per l'anno di imposta 2022; ad euro 23.655,00, per l'anno di imposta 2023) – tenuto conto della richiesta del resistente, formalizzata nei propri scritti difensivi, di conferma della misura del contributo di mantenimento prevista a suo carico con provvedimento presidenziale del 20.12.2022, e della circostanza che le figlie maggiorenni, e Per_1
, sono economicamente indipendenti ( cfr. relazione dei Servizi Sociali dell'8.11.2023 in cui Per_2 si dà atto della circostanza, non contestata, che le medesime lavorano su turnazione in un bar locale, percependo un compenso mensile di circa 500,00 euro), si prevede l'obbligo, in capo al padre, di corrispondere alla ricorrente, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo mensile complessivo di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio) entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Alcun contributo economico va riconosciuto in favore della ricorrente in considerazione del fatto che la medesima, tenuto conto della propria situazione reddituale, è portatrice di piena capacità lavorativa per provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Alla luce del contegno processuale mantenuto dalle parti nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene opportuno che il Servizio Sociale territoriale delegato fornisca le opportune misure di sostegno al nucleo familiare, mettendo a disposizione delle parti coinvolte i percorsi di ausilio ritenuti necessari ovvero opportuni per superare il conflitto personale e ripristinare un proficuo canale comunicativo genitoriale, nell'esclusivo e superiore interesse dei minori, monitorando periodicamente lo svolgimento degli incontri padre figli, segnalando, tempestivamente, al Giudice tutelare - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale comportamento inadempiente o criticità rispetto alle prescrizioni assunte dal Tribunale.
Le parti sono, altresì, invitate ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso la struttura che verrà indicata dai Servizi Sociali territoriali, da svolgere, nel caso, anche separatamente.
Le spese di lite, stante la sussistenza di reciproci profili di soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione giudiziale tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) sposatisi il 6.04.2002 (atto trascritto nel registro degli CP_1 C.F._2 atti di matrimonio presso il Comune di AN, al n. 11, parte II, serie A, anno 2002);
rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti;
affida i figli minori ed in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_3 Per_4 collocamento prevalente dei medesimi presso la madre, cui va, altresì, assegnata la casa coniugale;
quanto all'esercizio del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sè i predetti secondo le modalità indicate in parte motiva;
dispone che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente in proprio favore;
delega i Servizi Sociali territoriali incaricati di predisporre le misure volte a dare sostegno al nucleo familiare, mettendo a disposizione delle parti coinvolte i percorsi di ausilio ritenuti necessari ovvero opportuni per superare il conflitto e ripristinare un proficuo canale comunicativo, nell'esclusivo e superiore interesse dei minori, monitorandone periodicamente lo svolgimento, segnalando, tempestivamente, al Giudice tutelare - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale comportamento inadempiente o criticità rispetto alle prescrizioni assunte dal Tribunale;
invita, altresì, le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso la struttura che verrà indicata dai Servizi Sociali territoriali, da svolgere, nel caso, anche separatamente;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 Ordinamento dello Stato Civile, (atto n. 11, parte II, serie A, anno 2002).
Comunicazioni ed adempimenti a cura della Cancelleria.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire