Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5503/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati:
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 5503/2023 trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025 sostituita con trattazione scritta, promossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Pennisi Vincenzo Alberto per procura allegata al ricorso in appello appellante contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Ascolillo Lorena per procura allegata alla comparsa di costituzione
appellata/appellante incidentale
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.7214/2023 emessa dal Tribunale di Roma pubblicata il giorno 8.5.2023
1
- l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia , con collocamento Per_1 paritario, alternato in turni settimanali o bisettimanali o c eglio la Corte riterrà utile per la minore;
- che ciascun genitore contribuisca in via diretta al mantenimento della figlia e, Per_1 nella misura del 50%, delle relative spese straordinarie;
in via subordinata, anche ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c. e previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, disponga il regime di affidamento e collocamento della minore con esclusivo riferimento al suo interesse morale e materiale, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla misura e alla modalità del contributo al mantenimento. Con vittoria di spese e compensi.”
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare le domande dell'appellante e, per l'effetto, confermare le statuizioni della sentenza di divorzio impugnata relative all'affidamento e al collocamento della minore Persona_2 all'assegnazione della casa familiare, alla frequentazione con il genitore non collocatario, salvo rimodulare la misura del mantenimento a carico del genitore non collocatario alla luce dell'aggiornata documentazione reddituale delle parti, nella misura ritenuta più congrua ed equa, ma comunque in misura non inferiore all'attuale importo di euro 400,00 mensili. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado.”
Premesso che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, dopo avere dichiarato in corso di giudizio lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 5.6.2008 in Roma (sentenza n. 15691/20 pubblicata il 10.11.2020), CP_1
pronunciandosi in via definitiva sulle domande connesse allo status, affidava ad entrambi i genitori la figlia , nata il [...], collocandola presso la madre e Per_1
regolamentandone la permanenza presso il padre;
incaricava i Servizi sociali del
Municipio IX di monitorare il nucleo familiare e la figlia minore avviando i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità; assegnava a la casa CP_1
coniugale sita in Roma, via Rastrelli n. 193; determinava nell'importo mensile di
400,00 euro l'assegno dovuto da a per il Parte_1 CP_1
mantenimento ordinario della figlia, ripartendo al 50% tra i genitori le spese straordinarie specificamente indicate;
compensava le spese processuali;
2 con ricorso depositato il 5.11.2023 il ha proposto appello contestando il Pt_1
collocamento della figlia presso la madre in via prevalente e le conseguenti statuizioni economiche e, in riforma della decisione, riproponendo le domande formulate in primo grado, ha chiesto il collocamento paritario della figlia presso ciascun genitore e il mantenimento diretto secondo i periodi di permanenza;
in via subordinata ha rimesso alla Corte la valutazione del miglior regime, di affidamento, collocamento e mantenimento, nell'interesse della minore;
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 10.4.2024, la ha contestato il CP_1
fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
ha altresì proposto appello incidentale per ottenere un aumento del contributo paterno fisso mensile;
le parti sono state invitate ad integrare l'istruttoria per l'aggiornamento delle rispettive situazioni economico-patrimoniali e autorizzate al deposito di note e repliche successive alle produzioni documentali;
è stata richiesta ed acquisita la relazione del Servizio sociale sulle condizioni della minore;
l'udienza del 16.1.2025, cui la causa è pervenuta a seguito del rinvio d'ufficio dell'originaria udienza di trattazione (19.9.2024) determinato da esigenze riorganizzative della sezione, è stata sostituita con il deposito di note scritte;
nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti hanno ribadito le conclusioni già precisate in atti;
la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
Entrambi gli appelli, principale e incidentale, sono infondati e vengono pertanto respinti. S'impongono altresì, ad integrazione delle statuizioni del Tribunale a tutela della minore, disposizioni adottate d'ufficio come di seguito esposte.
Il Tribunale, affermato l'affido condiviso della figlia , regime vigente sin dalla Per_1
separazione e da entrambi i genitori richiesto, dato atto della rinuncia del alla Pt_1
domanda di collocamento della figlia presso di sé originariamente proposta in sede di ricorso introduttivo, ha confermato il collocamento della minore presso la madre sussistente sin dalla separazione coniugale e regolamentato la permanenza presso il
3 padre;
ha incaricato i Servizi sociali competenti per territorio di monitorare il nucleo familiare e la minore, avviando i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità; ha assegnato alla la casa coniugale, di proprietà del in continuità ai CP_1 Pt_1
provvedimenti della separazione;
ha posto a carico del un contributo mensile Pt_1
di 400,00 euro per il mantenimento ordinario della figlia e ripartito al 50% tra i genitori le spese straordinarie, specificate nel dettaglio.
L'appellante ha contestato la decisione per la mancata disposizione del collocamento paritario della minore presso i genitori, da lui proposto con alternanza settimanale o bisettimanale, come migliore opzione per la sana crescita della figlia, ancor più ora favorita dal di lui recente trasferimento di abitazione nello stesso stabile della casa familiare, assegnata alla ex-coniuge; ha inoltre contestato le statuizioni economiche in ragione della mancata previsione del mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore secondo i periodi (paritari) di permanenza;
ha pertanto riproposto, in riforma della decisione, le richieste di collocamento paritario e mantenimento diretto della figlia formulate in primo grado, in via subordinata rimettendo alla Corte
l'adozione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della minore nel migliore interesse di quest'ultima.
L'appellata ha motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto ai motivi di appello richiamando la volontà espressa dalla minore e le conclusioni dell'accertamento tecnico compiuto;
ha inoltre proposto appello incidentale per l'aumento del contributo fisso mensile paterno, rimettendone alla Corte la quantificazione, a suo dire giustificato dal miglioramento delle condizioni economiche dell'appellante sopraggiunto a seguito del di lui trasferimento presso la casa ereditata dai genitori e il conseguente venir meno della pregressa spesa per la locazione abitativa.
Collocamento della minore e regime di frequentazione del genitore non collocatario
Il Tribunale ha statuito sul punto all'esito delle deduzioni delle parti, delle osservazioni contenute nella relazione di consulenza tecnica e nella relazione del Servizio sociale, dell'audizione della minore. In particolare ha raccolto i desideri e le esigenze organizzative della vita quotidiana chiaramente rappresentati dalla minore (undicenne all'epoca dell'ascolto), volti a conservare l'abitualità del riferimento ambientale
4 materno e le modalità e i tempi di presenza presso il padre acquisite e consolidate sin dalla separazione (intervenuta allorchè la minore era molto piccola); ha trovato conferma di quanto espresso dalla minore nelle valutazioni della consulente tecnica, secondo le quali la conservazione del modus vivendi acquisito dalla minore, nel contesto di elevata e prolungata disistima e incomunicabilità tra i genitori, costituiva, per la minore, un elemento di conforto, rassicurazione e stabilità che andava preservato nel suo interesse.
La decisione va esente da censure poiché pienamente condivisibile e giustificata dagli elementi di giudizio forniti dall'istruttoria svolta in primo grado anzi richiamata.
Deve aggiungersi altresì che la persistenza ad oggi delle dinamiche del rapporto tra i genitori ampiamente descritte dalle stesse parti, dai Servizi sociali e dalla consulente tecnica nonchè l'evoluzione negativa della relazione padre/figlia emersa con l'ingresso di quest'ultima nell'adolescenza -circostanze entrambe attestate dalla relazione dei
Servizi sociali acquisita nel presente giudizio- rendono allo stato non percorribile alcuna ipotesi di semplice ampliamento o diversa modulazione della frequentazione tra e il padre che non passi per l'autonoma volontà della minore. Per_1
, oggi quattordicenne, cresciuta tra due genitori esplicitamente mai apprezzatisi Per_1
nel reciproco ruolo e che neppure comunicano per quanto la riguardi, attraversa ora una fase di disagio, facilmente prevedibile visti i presupposti, e di ripiego sostitutivo verso strumenti di comunicazione virtuale e/o di controllo alimentare, alla ricerca di riferimenti stabili con cui confrontarsi e rassicurarsi, non riconoscendo negli adulti che dovrebbero fornirglieli altrettanta capacità di sostegno.
In questa fase, in cui la relazione con il genitore viene messa in discussione e rifiutata come non accogliente poiché eccessivamente richiedente e severa, la richiesta del di collocamento paritario della minore presso ciascun genitore, appare del Pt_1
tutto distaccata dalle prioritarie problematiche da affrontare per il benessere di . Per_1
L'appello sul punto va perciò respinto.
Mantenimento ordinario figlia
Il Tribunale, poste a confronto le risorse nella disponibilità dei genitori, gli oneri e le utilità da ciascuno sostenuti o godute, ha valutato equo un contributo paterno mensile
5 di 400,00 euro. A tal fine ha considerato che: -il dipendente della società Pt_1
, aveva documentato, quale dato più recente, un reddito da lavoro pari a CP_2
circa 41.500,00 euro lordi relativo all'anno 2018, un onere di locazione della casa di abitazione pari a 1100,00 euro mensili, la titolarità di buoni postali fruttiferi per un valore di 71.000,00 euro, la proprietà della casa familiare assegnata alla ex-coniuge;
dipendente del , aveva documentato un reddito da lavoro
[...] Controparte_3
pari a circa 31.000,00 euro lordi relativo all'anno 2018, la titolarità di buoni postali fruttiferi per un valore di 33.500,00 euro, la proprietà di un immobile sito nel comune di Gallicano.
Dall'istruttoria compiuta nel presente giudizio è inoltre emerso che: -il è stato Pt_1
collocato in pensione nel febbraio 2021, da allora percependo un trattamento pensionistico pari, nell'attualità, a circa 2500,00 euro mensili per dodici mensilità oltre tredicesima (dato relativo agli ultimi mesi dell'anno 2023 e primi mesi dell'anno 2024);
è divenuto proprietario in pari quota unitamente al fratello, per successione ereditaria dei genitori, entrambi deceduti nelle more del giudizio, dell'immobile sito in Roma, via
Rastrelli 193, nello stesso edificio dove si trova la casa coniugale assegnata alla ex- coniuge, ivi trasferendosi nel corso dell'anno 2023, intendendo altresì acquistare, per il corrispettivo di 175.000,00 euro, la quota di proprietà del fratello;
è titolare di buoni postali per il valore di 195.000,00 euro e di una polizza-vita per il valore di circa
18.600,00 euro;
-la ha documentato di percepire nell'attualità un reddito pari a CP_1
2000,00 euro netti mensili per tredici mensilità, di essere titolare di buoni postali per un valore complessivo di circa 210.000,00 euro, di essere tuttora proprietaria della casa nel comune di Gallicano.
I superiori elementi attestano un miglioramento economico e/o patrimoniale di entrambe le parti: il che con il pensionamento ha subito una riduzione degli Pt_1
emolumenti mensili, ha beneficiato del capitale acquisito a fine servizio, ha accresciuto il proprio patrimonio immobiliare per successione ereditaria con prospettiva di ulteriore accrescimento mediante l'acquisto della quota di proprietà del fratello (cui corrisponderà il venir meno di gran parte dei risparmi detenuti), ha cessato di sostenere l'esborso per la locazione abitativa;
la tuttora in servizio lavorativo, CP_1
6 ha mantenuto reddito e patrimonio immobiliare già accertati in primo grado ma ha accresciuto significativamente i propri risparmi. Tenuto conto delle superiori valutazioni e del contributo già fornito dal con la disponibilità della casa Pt_1
coniugale, di sua esclusiva proprietà, la Corte ritiene di confermare il contributo paterno al mantenimento della figlia fissato dal primo giudice poichè proporzionato alle risorse dei genitori e congruo rispetto alle esigenze della minore che, con il crescere, determineranno altresì maggiori impegni economici sotto il profilo delle spese straordinarie piuttosto che ordinarie.
Entrambi gli appelli, principale e incidentale, miranti alla revoca/riduzione ovvero all'aumento dell'assegno paterno, vanno perciò respinti.
Provvedimenti a tutela della minore
Come anticipato, la condizione di , accertata dal Servizio sociale su richiesta Per_1
della Corte, desta preoccupazione e necessita di essere seguita e monitorata. Riferisce invero il Servizio sociale che la minore non soltanto rifiuta la relazione con il padre, assumendo di soffrire l'eccessivo controllo e la severità punitiva, e non ha costruito un legame con la compagna del genitore, con questi convivente da molti anni, ma anche che, in entrambe le abitazioni, materna e paterna, la minore ha adottato condotte tipiche quali sintomi di un disturbo del comportamento alimentare (isolamento al momento dei pasti, probabile induzione del vomito). Vengono riportati, inoltre, non solo riscontri di comportamenti del padre inidonei nell'approccio e nella gestione del disagio della figlia ma anche la discontinuità della minore nel percorso psicoterapeutico che avrebbe intrapreso, non per reticenza della minore ma per la mancata collaborazione tra i genitori nell'accompagnamento della figlia alla terapia.
Nessun riscontro, infine, è ricavabile dagli atti circa l'avere il Servizio sociale, che pur lo suggerisce per il futuro, adempiuto all'incarico demandatogli dal primo giudice di avviare le parti ad un percorso di sostegno alla genitorialità, quanto mai ora necessario per far fronte comune al disagio della figlia.
Fermo restando, dunque, quanto stabilito dal Tribunale, la Corte ritiene di integrare l'incarico demandato al Servizio sociale disponendo la presa in carico della minore ad opera del al quale spetterà predisporre l'intervento più Parte_2
7 opportuno a sostegno della minore, valutare l'idoneità dell'eventuale percorso psicoterapeutico intrapreso dalla minore, il monitoraggio ovvero la sostituzione del percorso con altro adeguato alla condizione della minore. Il Servizio sociale provvederà, infine, a segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per le opportune valutazioni sulla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, il persistere delle condotte di questi ultimi, ampiamente descritte, in sede di accertamento tecnico e nelle relazioni del Servizio sociale, quali fonte di pregiudizio per la figlia.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Sussistono i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico di ciascuna parte appellante, principale e incidentale, l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge
24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli, principale e incidentale, rispettivamente proposti da Parte_1
e avverso la sentenza n. 7214/2023 del Tribunale di Roma;
CP_1
ad integrazione delle disposizioni ivi contenute, incarica il Servizio sociale (Municipio
IX) di assicurare la presa in carico della minore ad opera del TSMREE della competente per l'attivazione degli interventi più opportuni a tutela della minore come specificato in motivazione;
incarica altresì il Servizio sociale, all'esito dell'intervento di avvio dei genitori al percorso di sostegno alla genitorialità, di segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, le condotte genitoriali di persistente pregiudizio per la minore;
compensa interamente tra le parti le spese di giudizio del presente grado;
dà atto che sussistono i presupposti perché ciascuna parte versi l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al Servizio sociale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2025
8 Il Presidente est.
Anna Maria Pagliari
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