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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/12/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2988/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2988/2023 R.G.Div., promossa
DA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], cod. fisc. Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Modica, Via Resistenza Partigiana n. 19, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Fabio Borrometi, , che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 28.05.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Rilevato che :
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto a Modica, in data 30.08.2002 , con , e dal quale sono i figli Controparte_1
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
28.8.2006; ha esposto di essere separata dal coniuge giusta Decreto di omologa n. cronol. 4265/2017 del
06/03/2017 emesso inter-partes dal Tribunale di Ragusa e di non essersi più riconciliata con lui;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza dinnanzi al Presidente delegato di giorno 1° febbraio 2025, con ordinanza riservata sciolta l'8.02.2024, a fronte delle denunciate inadempienze da parte del agli accordi di omologa del Pt_2
2017, involgenti i profili più rilevanti e della assenza nella vita dei figli, e anche patrimoniali, avendo omesso da circa un anno di corrispondere il previsto assegno per il mantenimento dei figli, è stato disposto l'affidamento esclusivo di alla madre e la conferma i provvedimenti in Persona_2 vigore tra le parti, salva la previsione quanto all'assegno unico familiare da riconoscere e corrisposto interamente alla ricorrente e la causa rinviata per la decisione;
Pt_1 il resistente è rimasto contumace;
Considerato che: preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi in Controparte_1 giudizio benché regolarmente citato;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
invero, lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in mesi se, risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto di omologa n. cronol. 4265/2017 del 06/03/2017 emesso inter-partes dal Tribunale di Ragusa, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
passando alle ulteriori questioni, anzitutto essendo nelle more del giudizio anche il più piccolo dei due figli, nato a [...] il [...], divenuto maggiorenne, nulla va disposto in Persona_2 punto di affidamento dello stesso, restando solo da statuire in ordine ala contribuito dovuto dal padre per il mantenimento suo e della sorella , nata a [...] il [...], ancora Persona_1 appena ventiduenne, e che non risulta abbia raggiunto una indipendenza econonomica, ferma restando pagina 2 di 4 la conferma dell'assegnazione della casa familiare con tutti gli immobili che l'arredano alla madre;
al riguardo, sentita in sede di udienza di comparizione la stessa ricorrente in ordine alla condizione economica dell'ex coniuge ha dichiarato di non sapere nulla sull'attività attualmente svolta dal
, che tuttavia in precedenza commerciava in prodotti ittici, ma che aveva poi chiuso CP_1 vendendo l'attività; ora è noto come lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli, non può esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa un esercizio “generica”, ossia della potenzialità a lavorare. La giurisprudenza accorda rilievo all'effettiva capacità lavorativa del genitore obbligato al mantenimento e alla possibilità di quest'ultimo di reperire un'occupazione lavorativa saltuaria nel caso sia disoccupato;
tali parametri, infatti, giustificano l'adempimento dell'obbligo di mantenimento anche per quanto riguarda un
“modesto” contributo economico da corrispondere al figlio (cfr. Cass. civile, Sez. IV, n. 24424/2013); nella specie mentre non vi è in atti alcun elemento che dimostri una limitazione della capacità lavorativa del , quanto piuttosto che lo stesso possieda una capacità lavorativa specifica nel CP_1 campo del commercio dei prodotti ittici, può perciò confermarsi l'obbligo in capo allo stesso di contribuire al mantenimento dei due figli versando alla madre entro il giorno cinque di ogni mese la somma complessiva di euro 400,00, al netto dell'assegno unico familiare, che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinari;
relativamente alle spese processuali attesa la natura costituitiva della pronuncia di divorzio e la contumacia del resistente, le stesse possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di non costituitosi in giudizio, benché regolarmente Controparte_1 citato;
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Modica, in data 30.08.2002, tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
Modica Palagonia al n°123, parte II, dell'anno 2002,
Pone a carico di di l'obbligo di versare a entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, la somma di euro 400,00 per il mantenimento indiretto dei due figli, al netto dell'assegno unico universale che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla madre, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Assegna la casa familiare con tutte le suppellettili che l'arredano alla ricorrente Parte_1
pagina 3 di 4 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica, di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 16.12.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2988/2023 R.G.Div., promossa
DA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], cod. fisc. Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Modica, Via Resistenza Partigiana n. 19, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Fabio Borrometi, , che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 28.05.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Rilevato che :
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto a Modica, in data 30.08.2002 , con , e dal quale sono i figli Controparte_1
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
28.8.2006; ha esposto di essere separata dal coniuge giusta Decreto di omologa n. cronol. 4265/2017 del
06/03/2017 emesso inter-partes dal Tribunale di Ragusa e di non essersi più riconciliata con lui;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza dinnanzi al Presidente delegato di giorno 1° febbraio 2025, con ordinanza riservata sciolta l'8.02.2024, a fronte delle denunciate inadempienze da parte del agli accordi di omologa del Pt_2
2017, involgenti i profili più rilevanti e della assenza nella vita dei figli, e anche patrimoniali, avendo omesso da circa un anno di corrispondere il previsto assegno per il mantenimento dei figli, è stato disposto l'affidamento esclusivo di alla madre e la conferma i provvedimenti in Persona_2 vigore tra le parti, salva la previsione quanto all'assegno unico familiare da riconoscere e corrisposto interamente alla ricorrente e la causa rinviata per la decisione;
Pt_1 il resistente è rimasto contumace;
Considerato che: preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi in Controparte_1 giudizio benché regolarmente citato;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
invero, lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in mesi se, risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto di omologa n. cronol. 4265/2017 del 06/03/2017 emesso inter-partes dal Tribunale di Ragusa, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
passando alle ulteriori questioni, anzitutto essendo nelle more del giudizio anche il più piccolo dei due figli, nato a [...] il [...], divenuto maggiorenne, nulla va disposto in Persona_2 punto di affidamento dello stesso, restando solo da statuire in ordine ala contribuito dovuto dal padre per il mantenimento suo e della sorella , nata a [...] il [...], ancora Persona_1 appena ventiduenne, e che non risulta abbia raggiunto una indipendenza econonomica, ferma restando pagina 2 di 4 la conferma dell'assegnazione della casa familiare con tutti gli immobili che l'arredano alla madre;
al riguardo, sentita in sede di udienza di comparizione la stessa ricorrente in ordine alla condizione economica dell'ex coniuge ha dichiarato di non sapere nulla sull'attività attualmente svolta dal
, che tuttavia in precedenza commerciava in prodotti ittici, ma che aveva poi chiuso CP_1 vendendo l'attività; ora è noto come lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli, non può esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa un esercizio “generica”, ossia della potenzialità a lavorare. La giurisprudenza accorda rilievo all'effettiva capacità lavorativa del genitore obbligato al mantenimento e alla possibilità di quest'ultimo di reperire un'occupazione lavorativa saltuaria nel caso sia disoccupato;
tali parametri, infatti, giustificano l'adempimento dell'obbligo di mantenimento anche per quanto riguarda un
“modesto” contributo economico da corrispondere al figlio (cfr. Cass. civile, Sez. IV, n. 24424/2013); nella specie mentre non vi è in atti alcun elemento che dimostri una limitazione della capacità lavorativa del , quanto piuttosto che lo stesso possieda una capacità lavorativa specifica nel CP_1 campo del commercio dei prodotti ittici, può perciò confermarsi l'obbligo in capo allo stesso di contribuire al mantenimento dei due figli versando alla madre entro il giorno cinque di ogni mese la somma complessiva di euro 400,00, al netto dell'assegno unico familiare, che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinari;
relativamente alle spese processuali attesa la natura costituitiva della pronuncia di divorzio e la contumacia del resistente, le stesse possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di non costituitosi in giudizio, benché regolarmente Controparte_1 citato;
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Modica, in data 30.08.2002, tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
Modica Palagonia al n°123, parte II, dell'anno 2002,
Pone a carico di di l'obbligo di versare a entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, la somma di euro 400,00 per il mantenimento indiretto dei due figli, al netto dell'assegno unico universale che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla madre, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Assegna la casa familiare con tutte le suppellettili che l'arredano alla ricorrente Parte_1
pagina 3 di 4 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica, di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 16.12.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4