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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 05/02/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 485/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
RA AN, TO
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3961/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano, 204 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150005468986000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150005468986000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150005468986000 IRPEF-ALIQUOTE 2011 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110043681853000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110048146964000 TARI 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano, 204 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259010732392000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini di legge Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto dell'Agenzia delle
Entrate Direzione provinciale di Caserta relativamente alla cartella notificata il 6.6.2015relativa a mancato pagamento IRPEF anno 2011 e per conto del Comune di Aversa in relazione alla cartella di pagamento notificata il 23.6.2012 per omesso pagamento tassa rifiuti urbani anno 2010 , di cui in epigrafe , esponendone i motivi.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia Direzione provinciale di caserta che chiedevano il rigetto del ricorso.
La Corte all'esito della discussione riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'atto oggetto di gravame risulta preceduto dagli atti presupposti notificati al contribuente.
In particolare, risulta documentato dalla resistente che la cartella di pagamento n.
0282015000548986000 risulta notificato il 6.6.2015; la cartella n. 02820110043681853000 risulta notificata il 23.6.2012; la cartella n. 028201100481469664000 risulta notificata il 23.6.2012.
Tutti gli atti sopra indicati devono considerarsi atti OD a quello impugnato e risultano notificati al ricorrente ai sensi dell'art. 65 DPR 600/73.
In tal modo , come documentato in atti, la resistente dimostrava la intervenuta definitività dell'atto , dato che risultavano notificati gli atti presupposti .
Avverso tali atti il ricorrente non proponeva alcuna impugnazione.
In tal modo, gli atti presupposti non essendo stati impugnati risultavano incontestabili in quanto divenuti definitivi ( in tal senso la sent. del 27.12.23 n. 7204/2023- Corte di Giustizia di secondo grado della
Campania).
Pertanto, la omessa impugnazione dei predetti atti presupposti , preclude al ricorrente qualsiasi doglianza in ordine all'atto successivo , ivi compresa la eccezione per intervenuta prescrizione.
La pretesa appare , dunque, definitiva per omessa impugnazione degli atti atto OD .
Appare, pertanto, rispettata la sequenza di atti prevista dalla normativa del procedimento di notifica.
La regolare notifica degli atti presupposti, ha reso possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e, dunque, non possono essere fatti più valere le questioni attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria .
Infatti, tali atti presupposti non sono stati impugnati , pur essendo stata rispettata la sequenza procedimentale degli atti.
Infine, come previsto dall'art. 19 Dlvo 546/1992 , solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto oggetto di gravame , ne consente la impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel caso di specie, essendo acclarata la cognizione degli atti OD da parte del ricorrente , come da documentazione prodotta in atti , appunto, in tale sede egli avrebbe dovuto e potuto far valere le sue rimostranze, dato che non è più possibile attualmente far valere alcuna doglianza.
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione e del comune di Aversa delle spese di giudizio che quantifica in euro 500,00 ciascuno.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
RA AN, TO
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3961/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano, 204 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150005468986000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150005468986000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150005468986000 IRPEF-ALIQUOTE 2011 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110043681853000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110048146964000 TARI 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano, 204 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259010732392000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini di legge Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto dell'Agenzia delle
Entrate Direzione provinciale di Caserta relativamente alla cartella notificata il 6.6.2015relativa a mancato pagamento IRPEF anno 2011 e per conto del Comune di Aversa in relazione alla cartella di pagamento notificata il 23.6.2012 per omesso pagamento tassa rifiuti urbani anno 2010 , di cui in epigrafe , esponendone i motivi.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia Direzione provinciale di caserta che chiedevano il rigetto del ricorso.
La Corte all'esito della discussione riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'atto oggetto di gravame risulta preceduto dagli atti presupposti notificati al contribuente.
In particolare, risulta documentato dalla resistente che la cartella di pagamento n.
0282015000548986000 risulta notificato il 6.6.2015; la cartella n. 02820110043681853000 risulta notificata il 23.6.2012; la cartella n. 028201100481469664000 risulta notificata il 23.6.2012.
Tutti gli atti sopra indicati devono considerarsi atti OD a quello impugnato e risultano notificati al ricorrente ai sensi dell'art. 65 DPR 600/73.
In tal modo , come documentato in atti, la resistente dimostrava la intervenuta definitività dell'atto , dato che risultavano notificati gli atti presupposti .
Avverso tali atti il ricorrente non proponeva alcuna impugnazione.
In tal modo, gli atti presupposti non essendo stati impugnati risultavano incontestabili in quanto divenuti definitivi ( in tal senso la sent. del 27.12.23 n. 7204/2023- Corte di Giustizia di secondo grado della
Campania).
Pertanto, la omessa impugnazione dei predetti atti presupposti , preclude al ricorrente qualsiasi doglianza in ordine all'atto successivo , ivi compresa la eccezione per intervenuta prescrizione.
La pretesa appare , dunque, definitiva per omessa impugnazione degli atti atto OD .
Appare, pertanto, rispettata la sequenza di atti prevista dalla normativa del procedimento di notifica.
La regolare notifica degli atti presupposti, ha reso possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e, dunque, non possono essere fatti più valere le questioni attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria .
Infatti, tali atti presupposti non sono stati impugnati , pur essendo stata rispettata la sequenza procedimentale degli atti.
Infine, come previsto dall'art. 19 Dlvo 546/1992 , solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto oggetto di gravame , ne consente la impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel caso di specie, essendo acclarata la cognizione degli atti OD da parte del ricorrente , come da documentazione prodotta in atti , appunto, in tale sede egli avrebbe dovuto e potuto far valere le sue rimostranze, dato che non è più possibile attualmente far valere alcuna doglianza.
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione e del comune di Aversa delle spese di giudizio che quantifica in euro 500,00 ciascuno.