Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/06/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 717/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente nella Parte_1
Via Jacopo da Benevento, 18, C.F. , rappresentata e CodiceFiscale_1
difesa, per procura in calce al presente atto, nonché allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. , PEC CodiceFiscale_2
fax 0916419038, Fabio Ganci, C.F. Email_1 C.F._3
, PEC fax 0916419038, Giovanni Rinaldi, C.F.
[...] Email_2
, PEC fax CodiceFiscale_4 Email_3
015.0992540, elettivamente domiciliata in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, presso e nello studio degli Avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli;
- parte ricorrente -
C O N T R O
, contumace;
Controparte_1
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 12/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/02/2025 parte ricorrente – premesso di aver lavorato dal 2021 al 2022 in qualità di dipendente subordinato a tempo determinato del con la qualifica di docente di scuola dell'infanzia con Controparte_1
ultima sede di servizio per l'anno scolastico 2021-2022 presso l'Istituto
Comprensivo S. Angelo a Sasso di Benevento di non avere percepito, in applicazione del CCNL vigente la retribuzione professionale docenti indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.3.2001 e corrisposta dal CP_2
esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno- chiedeva di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
- per l'effetto, Controparte_1
condannare il , in favore di parte ricorrente, Controparte_1
al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 989,40 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”
Il è rimasto contumace. CP_1
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Va infatti accolta la domanda della ricorrente di vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite.
2 La giurisprudenza della Cassazione con sentenza 20015/2018 ha statuito che l'art. 7 del CCNL cit. ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999".
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Pertanto, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della Retribuzione
Professionale Docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari
3 modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(sul punto Cass. 17773/2017 e Cass. civ. n. 2924/2020).
Quindi, non vi è dubbio che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". In altre parole, le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicchè il successivo richiamo, contento nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha fissato il seguente principio di diritto:
"l'art. 7 del ccnl 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docente a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cass. sent. 20015/2018 cit.).
4 Ai fini decisori, soccorre anche la recente ordinanza n. 2924/2020 della Corte di
Cassazione resa in materia: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che
"la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Parte ricorrente ha elaborato proprio conteggio evidenziando che la retribuzione professionale docenti ammonta ad Euro 989,40 per il periodo indicato in ricorso a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dall'istituzione scolastica ove si presta servizio (art. 87 CCNL Scuola 29.11.2007).
5 Parte ricorrente ha inoltre evidenziato che il nuovo CCNL Scuola 2016/2017 all'art. 38 ha statuito un aumento della retribuzione professionale docenti dal
1.3.2018 e ha allegato relativa tabella degli incrementi mensili. Ha quindi osservato che dal 1.3.2018 la retribuzione professionale docenti ammonta ad
Euro 174,50. Sulla base dei parametri di cui sopra e dei giorni di lavoro negli anni scolastici oggetto della presente causa ha quindi calcolato la somma di Euro
989,40.
Il conteggio offerto risulta immune da vizi e non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto rimasto contumace. CP_1
Il convenuto va pertanto condannato al pagamento a favore della CP_1
ricorrente della somma di Euro 989,40 a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2015 per il servizio non di ruolo prestato dal 19.10.20 sino al 16.9.2021, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo al minimo previa maggiorazione al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il servizio non di ruolo prestato per l'importo complessivo di Euro 989,40 e per l'effetto condanna il resistente al pagamento della stessa, oltre alla maggior somma tra CP_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
6 2) condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di lite, Controparte_1
che liquida in Euro 417,30 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 13/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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