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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 942/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Caterina Usala, Parte_1
che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato, resistente
di Cagliari e delle Province di Nuoro, Oristano e Sud Controparte_2
Sardegna; convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 aprile 2025, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 della datrice di lavoro (d'ora innanzi anche: Controparte_1
e dell di Cagliari e delle Province di Nuoro, CP_3 Controparte_2
Oristano e Sud Sardegna, esponendo:
- di essere dipendente dell' on contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2017, CP_3
in servizio presso il reparto di con la qualifica di collaboratore Parte_2
professionale sanitario ostetrica;
- di essere diventata madre di , nato a [...] il [...]; Persona_1
- di essere rientrata in servizio in data 4 febbraio 2021, dopo il congedo per maternità, con orario ridotto fino ad aprile 2021 per consentire l'allattamento del figlio;
- di avere, in risposta alla richiesta dell' (d'ora Controparte_4 innanzi anche: di documentare l'avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 ovvero CP_5
l'insussistenza dell'obbligo, compilato in data 26 luglio 2021 il modulo dichiarando pagina 1 di 18 l'impedimento alla vaccinazione per allattamento (corredato da idonea certificazione medica certificato medico della dott.ssa datato 23 luglio 2021), trasmessa via Persona_2
mail il 27 luglio 2021;
- che l' con nota prot. 12177 del 6 agosto 2021, ha promosso la vaccinazione tra il CP_3
personale dipendente e, con provvedimento n. 13684 del 13 settembre 2021, ha disposto la sospensione della ricorrente dal servizio e dalla retribuzione per inottemperanza all'obbligo vaccinale;
- di avere, in pari data (13 settembre 2021), inoltrato pec all' lamentando di essere CP_3 stata sospesa senza considerazione della documentazione attestante l'allattamento, e di avere richiesto chiarimenti ovvero, in alternativa, di poter usufruire del congedo parentale;
- che l'istanza è stata rigettata con nota prot. 13811 del 15 settembre 2021, nella quale CP_3
è stata richiamata la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 che ha escluso l'allattamento come controindicazione vaccinale;
- di avere, in data 14 ottobre 2021, per il tramite del proprio difensore, contestato il provvedimento di sospensione e proposto istanza di accesso agli atti nei confronti dell' CP_3
e dell' in relazione alla nota A.T.S. Sardegna prot. 273143 del 26 agosto 2021, con cui CP_5 sarebbe stata comunicata all' l'assenza dell'adempimento vaccinale da parte della CP_3
ricorrente;
- che solo l'A.O.U.C. ha riscontrato detta istanza, trasmettendo la predetta nota A.T.S., senza tuttavia allegare la comunicazione prevista dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 44/2021 relativa all'esito delle verifiche vaccinali;
- che, con nota prot. 126 del 4 gennaio 2022, l' ha confermato la sospensione per CP_3
ulteriori sei mesi, a decorrere dal 15 dicembre 2021;
- di avere ricevuto, in data 8 febbraio 2022, la comunicazione di sospensione dall'Ordine professionale di appartenenza, disposta con delibera n. 12 del 1° febbraio 2022, a seguito di invito alla comunicazione dell'adempimento vaccinale in data 23 gennaio 2022, alla quale ha risposto lo stesso giorno, evidenziando di essere già sospesa e in fase di allattamento.
La ricorrente ha sollevato una serie di censure nei confronti dei provvedimenti di sospensione adottati dall' contestandone la legittimità sotto Controparte_1
diversi profili, sia in relazione alla prima sospensione del 13 settembre 2021, sia rispetto alla seconda del 4 gennaio 2022.
In riferimento al primo provvedimento, la ricorrente ha lamentato anzitutto che l'amministrazione non ha provveduto a valutare l'eventuale adibizione a mansioni alternative che pagina 2 di 18 non comportassero contatto con i pazienti.
Inoltre, ha evidenziato che il provvedimento è stato adottato in assenza di un previo confronto o motivazione in ordine alla certificazione medica che attestava il suo stato di allattamento.
Ha eccepito inoltre la violazione della procedura prevista dall'art. 4, comma 5, del D.L.
44/2021, secondo cui l' avrebbe dovuto invitare formalmente la ricorrente a vaccinarsi o a CP_5
fornire giustificazioni.
La ricorrente ha altresì lamentato la lesione del proprio diritto a godere del congedo parentale: ha richiesto di fruirne con apposita istanza inviata in pari data alla sospensione (13 settembre
2021), ma l' ha respinto la richiesta assumendo che la sospensione ne impedisse la CP_3 fruizione;
secondo la ricorrente, tuttavia, se l' avesse adempiuto correttamente alla propria CP_5
funzione, il congedo sarebbe stato attivabile tempestivamente.
Con riferimento al secondo provvedimento, del 4 gennaio 2022, la ricorrente ha lamentato che l' ha rinnovato la sospensione senza che vi fosse stato un previo accertamento da parte CP_3 dell'Ordine professionale, cui spettava tale compito alla luce della nuova normativa entrata in vigore il 27 novembre 2021.
Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che il provvedimento ha stabilito una decorrenza retroattiva
(dal 15 dicembre 2021), ritenuta non legittima alla luce del nuovo assetto normativo.
Anche in questa seconda fase, la ricorrente ha contestato la reiterata lesione del proprio diritto alla cura del figlio minore, allegando che la richiesta di congedo parentale, già presentata nel settembre precedente, è rimasta inevasa, nonostante la temporanea assenza di una misura sospensiva formale.
Un ulteriore rilievo è stato mosso in merito al trattamento dei dati sanitari: secondo la normativa vigente, solo gli Ordini professionali e le rispettive federazioni erano legittimati a trattare i dati vaccinali dei sanitari.
Con riferimento a entrambi i provvedimenti, la ricorrente ha infine sottolineato che le sospensioni sono state adottate ignorando la sua condizione di madre in fase di allattamento, circostanza non compatibile con una valutazione automatica e indifferenziata dell'obbligo vaccinale, soprattutto in assenza di certezze scientifiche.
Ha altresì rappresentato di essere affetta da una patologia immunitaria (dermatite cronica/lichen) che potrebbe esporla a maggiori rischi in caso di vaccinazione, a fronte di una malattia rara e ad eziologia autoimmune in corso di approfondimento clinico.
Ha infine dedotto che la sospensione ha avuto effetti gravi sotto il profilo economico e personale, privandola della retribuzione e di qualsiasi forma di sostegno economico (come pagina 3 di 18 l'assegno alimentare), dovendo ella provvedere da sola al sostentamento del proprio figlio in tenera età.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, la ricorrente ha domandato:
l'annullamento e/o la disapplicazione dei provvedimenti di sospensione adottati dall' e CP_3 dall'Ordine professionale;
la reintegrazione in servizio, con eventuale collocamento in congedo parentale come richiesto il
13 settembre 2021; in via subordinata, l'erogazione dell'assegno alimentare per tutto il periodo di sospensione;
la condanna dell' alla corresponsione del trattamento retributivo e contributivo non CP_3
percepito, con interessi e rivalutazione;
1.1. L ha resistito in giudizio con articolate eccezioni, mentre l' CP_3 [...]
non si è Controparte_6
costituito, rimanendo contumace.
1.2. All'udienza dell'8 marzo 2023 la ricorrente ha precisato le proprie domande.
Ha dichiarato cessato l'interesse nei confronti dell'Ordine professionale, essendo stata reintegrata in data 16 maggio 2022.
Ha pertanto modificato le domande, chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità delle sospensioni del 13 settembre 2021 e del 4 gennaio 2022, la condanna di al pagamento CP_3
delle retribuzioni e dei contributi relativi al periodo compreso tra il 13 settembre 2021 e l'8 febbraio 2022, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, con rivalutazione, interessi e spese.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
3. Anzitutto, la materia oggetto del presente giudizio – concernente la legittimità dei provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottati dall'
[...]
nei confronti della ricorrente – è disciplinata dall'art. 4 del d.l. 1° aprile Controparte_1
2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021, n. 76.
3.1. Nel caso di specie, risultano applicabili ratione temporis due distinte versioni della norma, vigenti al momento dell'emissione dei due provvedimenti di sospensione impugnati.
All'epoca del primo provvedimento, datato 13 settembre 2021, trova applicazione la versione originaria dell'art. 4 d.l. 44/2021, che prevedeva:
“
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla
pagina 4 di 18 completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione
pagina 5 di 18 comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita
l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma
5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6 [,] è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza .
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza
pagina 6 di 18 decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2 […]”.
Il secondo provvedimento, adottato in data 4 gennaio 2022, si colloca invece sotto il vigore della disciplina modificata dal d.l. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni nella l. 21 gennaio 2022, n. 3, che ha profondamente innovato l'art. 4, attribuendo agli Ordini professionali nuove competenze in materia di verifica dell'adempimento vaccinale.
In particolare, la nuova formulazione stabilisce:
“
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo
1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n.
43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi
COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine
pagina 7 di 18 professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.
L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.
6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di
pagina 8 di 18 lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6”.
L'art. 4-ter d.l. 44/2021, richiamato dal citato comma 10 del riformulato art. 4 e inserito sempre dal d.l. 172/2021, ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo (commi 2 e 3).
Ha poi previsto, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6 d.l. cit., che:
“L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
3.2. Le questioni interpretative concernenti il rapporto tra le due versioni normative dell'art. 4 d.l.
n. 44/2021, in particolare con riferimento alla successione temporale delle disposizioni e agli effetti sulle sospensioni già in essere o rinnovate, sono state affrontate e risolte dalla Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza del 5 giugno 2024, n. 15697.
Tale pronuncia, che si pone in linea di continuità con i principi affermati dalla Corte
Costituzionale nella sentenza 9 ottobre 2023, n. 186, ha chiarito il regime applicabile in caso di transizione normativa.
La Corte ha così statuito:
“
5.2. In questa prima fase, dunque, il bilanciamento fra il diritto del singolo tutelato dall'art. 32
Cost., comprensivo anche della libertà negativa di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati, e l'interesse della collettività alla tutela della salute pubblica, è stato realizzato dal legislatore prevedendo un modello che, come efficacemente evidenziato dalla
Corte Costituzionale, “pur individuando in determinate categorie i destinatari dell'obbligo
pagina 9 di 18 vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concreto svolgimento dell'attività lavorativa e ammettendo anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione” (Corte Cost. 9 ottobre 2023 n.
186).
6. La scelta inizialmente operata è stata ripensata dal legislatore che, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo e con il D.L. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla Legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del D.L. n. 44 del 2021 ed in particolare:
a) al comma 1 ha soppresso l'inciso “che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali”, di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato parimenti soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute;
c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nella sua interezza e non delle sole prestazioni implicanti contatti interpersonali;
d) è stato inserito il comma 10 dell'art. 4 secondo cui “per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.
[…]
6.2 Corte Costituzionale 9 febbraio 2023, n. 15, nel ritenere non fondate le plurime questioni di legittimità prospettate dai giudici rimettenti, ricostruita l'evoluzione del quadro normativo, ha sottolineato che con la modifica introdotta dal D.L. n. 172/2021 il legislatore ha scelto di non esigere più dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni ed ha ritenuto non irragionevole detta scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente, la cui tutela, nella situazione di emergenza venutasi a delineare, si intendeva perseguire.
D'altra parte, si può qui rilevare, è razionale che, evolvendosi l'obbligo vaccinale nel senso di
pagina 10 di 18 coinvolgere la “categoria” in sé degli operatori sanitari, a prescindere dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa (v. supra, punto 6, lett. a), venisse correlativamente meno
l'obbligo di repechage, non avendo più fondamento, a quel punto, un tentativo di ricollocazione di personale che, a parte il caso di chi fosse esentato per altre ragioni dalla vaccinazione, nella propria generalità non era più ammesso al lavoro se non previa copertura vaccinale.
Sempre Corte Costituzionale n. 15 cit. ha, poi, evidenziato, e le considerazioni espresse vanno integralmente richiamate perché condivise da questa Corte, che, una volta venuto meno, in relazione alle categorie sottoposte all'obbligo vaccinale, il dovere datoriale di repechage, il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo “si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”“.
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo definitivo il quadro normativo applicabile, distinguendo nettamente due fasi nell'evoluzione dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario, ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 44/2021.
Secondo la Suprema Corte, la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in caso di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale deve essere valutata in base alla normativa vigente ratione temporis.
Nella prima fase, compresa tra il 1° aprile 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 44/2021) e il
15 dicembre 2021 (entrata in vigore del d.l. 172/2021), il datore di lavoro era tenuto a una verifica caso per caso, con un obbligo di repêchage generalizzato, volto a individuare eventuali mansioni alternative compatibili con la permanenza in servizio del lavoratore non vaccinato.
Con l'entrata in vigore del d.l. n. 172/2021, invece, si è aperta una seconda fase, nella quale il legislatore ha stabilito che, in caso di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, il datore di lavoro non disponeva più di alcuna discrezionalità: la sospensione doveva essere disposta automaticamente, sulla base della sola appartenenza del lavoratore a una delle categorie indicate pagina 11 di 18 nell'art. 4, comma 1, e prescindendo da qualsiasi valutazione sulle mansioni svolte.
La Corte ha inoltre ribadito che tutti gli operatori sanitari che, pur non svolgendo attività a rischio diretto nella prima fase, erano stati protetti da valutazioni concrete e individuali, sono divenuti nella seconda fase inidonei allo svolgimento dell'attività lavorativa per espressa previsione normativa;
ne sono derivate, dunque, le sospensioni automatiche e gli effetti conseguenti sul piano retributivo e disciplinare.
Tale orientamento si pone in linea di continuità con quanto già affermato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 186 del 9 ottobre 2023, che ha riconosciuto la legittimità della scelta del legislatore di subordinare l'esercizio di alcune professioni all'adempimento dell'obbligo vaccinale, in funzione di tutela della salute pubblica.
3.3. Nel caso di specie, deve preliminarmente osservarsi che la ricorrente, ostetrica in servizio presso l' rientra tra i soggetti obbligati alla Controparte_1
vaccinazione anti SARS-CoV-2 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella L. 28 maggio 2021, n. 76.
La sospensione disposta in data 13 settembre 2021 (doc. 1 fascicolo della ricorrente) deve essere valutata, pertanto, alla luce del quadro normativo allora vigente.
In base alla formulazione originaria dell'art. 4 cit. (che prevede: “
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando
l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma
9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”), la sospensione dal servizio e dalla retribuzione è legittima solo ove preceduta da una verifica dell'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle che implicano “contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2” (art. 4, co. 6 d.l. cit.).
Si tratta di un obbligo di repêchage che, se non adempiuto, rende il rifiuto datoriale della prestazione ingiustificato.
Deve a tal proposito osservarsi che, dall'esame del doc. 1 del fascicolo della ricorrente (1° provvedimento di sospensione, nota n. 13684 del 13 settembre 2021) non risulta alcuna attività istruttoria interna volta all'accertamento di una possibile ricollocazione.
Neppure l' resistente, nel costituirsi in giudizio, ha fornito prova in tal senso. CP_1
Al contrario, si è limitata a dedurre – in via meramente assertiva – che qualsiasi mansione pagina 12 di 18 alternativa, anche inferiore, avrebbe comunque comportato l'assoggettamento all'obbligo vaccinale, in ragione di quanto previsto dall'art. 4-bis del medesimo d.l. n. 44/2021, secondo cui:
“
1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo i responsabili e i datori di lavoro possono verificare
l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali […]”.
Tale ricostruzione difensiva non può essere condivisa.
È certamente vero che, a decorrere dal 10 ottobre 2021, l'art. 4-bis ha esteso l'ambito applicativo dell'obbligo vaccinale anche ai soggetti, esterni o amministrativi, operanti presso strutture sanitarie che accolgono persone fragili.
Tuttavia, detta disposizione non ha inciso – fino alla modifica introdotta dal d.l. n. 172/2021 – sulla struttura del procedimento di sospensione di cui all'art. 4, che restava subordinato, in ogni caso, alla previa verifica datoriale dell'impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni non a rischio.
Sul punto, è dirimente il principio di diritto affermato dalla sentenza sopra richiamata (Cass.
Civ. Sez. L. n. 15697/2024), secondo cui la legittimità della sospensione, nella vigenza del testo originario dell'art. 4, è condizionata all'adempimento da parte del datore dell'obbligo di repêchage, il cui onere probatorio grava integralmente sull'amministrazione.
Laddove, come nel caso in esame, manchi la prova di tale adempimento, la sospensione risulta illegittima, e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni non percepite, fino al 14 dicembre 2021, data che, secondo il medesimo arresto giurisprudenziale, segna il passaggio tra il primo e il secondo regime normativo.
pagina 13 di 18 Con riferimento invece alla seconda sospensione, disposta in data 4 gennaio 2022, la medesima risulta conforme alla disciplina sopravvenuta, introdotta dal d.l. 26 novembre 2021, n. 172, il quale, a partire dal 15 dicembre 2021, ha escluso qualsivoglia obbligo di repêchage, rendendo il rifiuto di sottoporsi all'obbligo vaccinale causa diretta di inidoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale sanitario non esentato.
Ne consegue che, sotto il profilo dell'adempimento dell'obbligo di repêchage, la sospensione del 13 settembre 2021 deve ritenersi sostanzialmente illegittima, mentre la sospensione del 4 gennaio 2022 risulta immune da censure, essendo conforme alla normativa applicabile ratione temporis.
3.4. La ricorrente ha sollevato plurime censure in ordine alla legittimità procedurale dei provvedimenti di sospensione adottati, contestando – da un lato – la mancata interlocuzione con l' antecedente all'adozione del primo provvedimento e, dall'altro, Controparte_7
l'incompetenza dell' a disporre la sospensione in assenza di Controparte_1 previo accertamento dell'Ordine Professionale.
Tali doglianze, tuttavia, non possono trovare accoglimento.
La giurisprudenza più recente, infatti, ha chiarito che, nei giudizi in cui il lavoratore agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, le eventuali violazioni procedurali assumono rilievo esclusivamente strumentale e non possono giustificare l'erogazione di emolumenti ove difetti il presupposto sostanziale della legittimità della prestazione.
In particolare, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 ottobre 2024, n. 26896, ha affermato che la disciplina dettata dagli artt. 4 e 4-ter del d.l. n. 44/2021, come novellata dal d.l. n. 172/2021, configura l'obbligo vaccinale quale requisito legale essenziale per la validità della prestazione lavorativa.
In tal senso, l'attività procedimentale prevista dalla norma ha natura meramente dichiarativa, finalizzata a constatare l'assenza del requisito, ma non idonea a rendere lecita una prestazione che la legge espressamente vieta.
Analogamente, con la sentenza del 6 maggio 2024, n. 12211, la Corte di Cassazione ha ritenuto che anche l'eventuale omissione della procedura di accertamento da parte del datore di lavoro non possa determinare alcuna responsabilità risarcitoria, ove risulti che il lavoratore non era vaccinato e, dunque, oggettivamente privo del requisito di legge per rendere la prestazione.
Ha inoltre precisato che, in assenza di mora credendi datoriale, non può sorgere obbligo retributivo, giacché “il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra
pagina 14 di 18 mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa”.
Pertanto, anche a voler ritenere, in relazione alla seconda sospensione, che l' avesse CP_3 anticipato la sospensione senza attendere l'accertamento dell'Ordine Professionale, la censura non assume rilievo sostanziale, ove sia pacifico – come nel caso di specie – che la ricorrente, al momento del provvedimento, non si era sottoposta alla vaccinazione.
Ne discende che nessun danno ingiusto risarcibile può derivare da eventuali irregolarità del procedimento, in quanto la prestazione non era giuridicamente esigibile.
In definitiva, tutte le censure mosse dalla ricorrente sotto il profilo dell'incompetenza dell' dell'omessa interlocuzione con e della presunta violazione del CP_3 CP_5
procedimento previsto per la sospensione devono ritenersi infondate, atteso che, per costante giurisprudenza, l'illegittimità formale della sospensione non determina automaticamente un diritto al risarcimento in mancanza della condizione sostanziale di idoneità alla prestazione lavorativa (cfr. Cass. civ., Sez. L. 6 maggio 2024, n. 12211; Cass. civ., Sez. L. 16 ottobre 2024, n.
26896).
3.5. La ricorrente ha dedotto, in relazione ad entrambi i provvedimenti di sospensione (13 settembre 2021 e 4 gennaio 2022), che tali atti sarebbero illegittimi in quanto ella aveva manifestato l'intenzione di fruire del congedo parentale previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, e che tale istanza è stata irragionevolmente rigettata dal datore di lavoro, il quale ha invece disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per inadempimento dell'obbligo vaccinale.
Secondo la tesi difensiva, tale richiesta avrebbe evidentemente dovuto comportare la sospensione del rapporto per altra causa e precludere la sospensione per mancata vaccinazione.
L'eccezione non può essere accolta.
Sul punto, è dirimente quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro. nella sentenza n.
2412 del 1° febbraio 2025, la quale ha affrontato in maniera diretta il rapporto tra la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale e la fruizione di istituti giuridici che determinano una diversa causa sospensiva del rapporto di lavoro, come nel caso del congedo ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n.
151/2001.
La Suprema Corte ha chiarito che “nella fattispecie la questione degli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione, adottato quando il rapporto era già sospeso per altra causa, non possa essere risolta in applicazione del principio della cosiddetta «priorità della causa sospensiva”, posto che tale principio non può trovare applicazione “qualora la causa sopravvenuta sia conseguenza della assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa”.
Nello specifico, è stato ribadito che la sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale pagina 15 di 18 “comporta come effetto la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento che trova causa nel rapporto di lavoro, comunque denominato” e che quindi “la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale impedisce all'operatore sanitario di rendere la prestazione e lo espone, ove ciò accada, a sanzione amministrativa, sicché la causa di sospensione sopravvenuta, da sola sufficiente ad
impedire il rapporto sinallagmatico, non può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva”.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'eventuale accoglimento della richiesta di congedo non avrebbe potuto impedire l'adozione della sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale, trattandosi di causa ostativa assoluta alla prestazione lavorativa, come tale prevalente su ogni altra.
3.6. Devono infine essere disattese le ulteriori eccezioni sollevate dalla ricorrente, in ordine all'impossibilità di sottoporsi a vaccinazione in ragione della condizione di allattamento e della patologia autoimmune da cui risulterebbe affetta.
Con riferimento alla prima, va osservato che già alla data del 13 settembre 2021 – momento in cui risulta adottato il primo provvedimento di sospensione – era pacificamente escluso in via ufficiale che l'allattamento costituisse una controindicazione alla vaccinazione.
Già la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, prodotta dalla stessa ricorrente (doc. 6, fascicolo della ricorrente), chiariva l'assenza di controindicazioni specifiche.
Successivamente, la circolare del 24 settembre 2021 (doc. 10, fascicolo della ricorrente), recependo le indicazioni dell'ISS del 22 settembre 2021 (doc. 15 fascicolo della ricorrente), raccomandava espressamente la vaccinazione “per le donne che allattano, senza necessità di sospendere
l'allattamento”.
In tale contesto, il perdurante rifiuto della vaccinazione non può dunque trovare giustificazione sulla base di detta condizione, non potendo considerarsi l'allattamento motivo esonerante ai sensi della normativa vigente ratione temporis.
Per quanto riguarda la seconda eccezione, relativa alla presunta affezione autoimmune, va osservato che la patologia indicata dalla ricorrente – dermatite cronica eczematosa e lichen, in corso di verifica clinica per possibile lichen scleroatrofico (doc. 26, fascicolo della ricorrente) – non risulta compresa tra le condizioni cliniche che, secondo le linee guida ministeriali vigenti all'epoca, giustificavano l'esenzione dall'obbligo vaccinale.
Né la ricorrente ha allegato documentazione medica attestante un “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate”, come richiesto espressamente dall'art. 4, comma 2 d.l. 44/2021.
In mancanza di tale attestazione, la mera affezione dichiarata, peraltro non definitivamente diagnosticata, non può legittimare il rifiuto della vaccinazione, né può impedire l'applicazione delle pagina 16 di 18 conseguenze previste dalla normativa emergenziale.
3.7. Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, non risultando adeguatamente allegati i presupposti fattuali idonei a fondarne il riconoscimento, né offerte prove o elementi specifici a supporto.
4. Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine all'illegittimità della sospensione disposta in data 13 settembre 2021, in quanto adottata in violazione dell'obbligo di repêchage previsto dall'art. 4 del d.l. n. 44/2021, nel testo vigente ratione temporis.
La sospensione, infatti, è intervenuta in un momento in cui la normativa imponeva al datore di lavoro di verificare preventivamente la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni anche inferiori,
purché non implicanti rischi di diffusione del contagio.
Poiché l' resistente non ha fornito alcuna prova di aver ottemperato a tale obbligo, né risulta CP_1
documentata alcuna verifica in tal senso (cfr. doc. 1 fascicolo della ricorrente), deve riconoscersi alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno per il periodo di sospensione illegittima.
Di conseguenza, l' resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, di una somma pari alle retribuzioni non percepite per il periodo compreso tra il 13 settembre 2021 e il 14 dicembre 2021, data quest'ultima individuata quale momento di passaggio al nuovo regime normativo introdotto dal d.l. n. 172/2021, a partire dal quale non era più previsto l'obbligo di repêchage.
5. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura dei due terzi, e la resistente deve essere CP_3
condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali residue, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, utilizzando i parametri previsti per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,01.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali nei rapporti con l' CP_2 Controparte_2
di Cagliari e delle Province di Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, deve darsi atto che,
[...]
pur avendo la ricorrente rinunciato alle domande originariamente proposte nei confronti dell'Ente, quest'ultimo non si è costituito in giudizio e non ha dunque sopportato spese;
sicché nulla deve disporsi al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' resistente al pagamento, in CP_1
favore della ricorrente, di un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite nel periodo compreso tra il 13 settembre 2021 e il 14 dicembre 2021, oltre la maggior somma tra interessi pagina 17 di 18 e rivalutazione dalla data della decisione;
- compensa le spese processuali nella misura di due terzi e condanna l' resistente alla CP_1
rifusione in favore della ricorrente delle spese residue, che liquida in euro 900,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- nulla sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e l' di Cagliari Controparte_2
e delle Province di Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.
Cagliari, 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 942/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Caterina Usala, Parte_1
che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato, resistente
di Cagliari e delle Province di Nuoro, Oristano e Sud Controparte_2
Sardegna; convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 aprile 2025, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 della datrice di lavoro (d'ora innanzi anche: Controparte_1
e dell di Cagliari e delle Province di Nuoro, CP_3 Controparte_2
Oristano e Sud Sardegna, esponendo:
- di essere dipendente dell' on contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2017, CP_3
in servizio presso il reparto di con la qualifica di collaboratore Parte_2
professionale sanitario ostetrica;
- di essere diventata madre di , nato a [...] il [...]; Persona_1
- di essere rientrata in servizio in data 4 febbraio 2021, dopo il congedo per maternità, con orario ridotto fino ad aprile 2021 per consentire l'allattamento del figlio;
- di avere, in risposta alla richiesta dell' (d'ora Controparte_4 innanzi anche: di documentare l'avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 ovvero CP_5
l'insussistenza dell'obbligo, compilato in data 26 luglio 2021 il modulo dichiarando pagina 1 di 18 l'impedimento alla vaccinazione per allattamento (corredato da idonea certificazione medica certificato medico della dott.ssa datato 23 luglio 2021), trasmessa via Persona_2
mail il 27 luglio 2021;
- che l' con nota prot. 12177 del 6 agosto 2021, ha promosso la vaccinazione tra il CP_3
personale dipendente e, con provvedimento n. 13684 del 13 settembre 2021, ha disposto la sospensione della ricorrente dal servizio e dalla retribuzione per inottemperanza all'obbligo vaccinale;
- di avere, in pari data (13 settembre 2021), inoltrato pec all' lamentando di essere CP_3 stata sospesa senza considerazione della documentazione attestante l'allattamento, e di avere richiesto chiarimenti ovvero, in alternativa, di poter usufruire del congedo parentale;
- che l'istanza è stata rigettata con nota prot. 13811 del 15 settembre 2021, nella quale CP_3
è stata richiamata la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 che ha escluso l'allattamento come controindicazione vaccinale;
- di avere, in data 14 ottobre 2021, per il tramite del proprio difensore, contestato il provvedimento di sospensione e proposto istanza di accesso agli atti nei confronti dell' CP_3
e dell' in relazione alla nota A.T.S. Sardegna prot. 273143 del 26 agosto 2021, con cui CP_5 sarebbe stata comunicata all' l'assenza dell'adempimento vaccinale da parte della CP_3
ricorrente;
- che solo l'A.O.U.C. ha riscontrato detta istanza, trasmettendo la predetta nota A.T.S., senza tuttavia allegare la comunicazione prevista dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 44/2021 relativa all'esito delle verifiche vaccinali;
- che, con nota prot. 126 del 4 gennaio 2022, l' ha confermato la sospensione per CP_3
ulteriori sei mesi, a decorrere dal 15 dicembre 2021;
- di avere ricevuto, in data 8 febbraio 2022, la comunicazione di sospensione dall'Ordine professionale di appartenenza, disposta con delibera n. 12 del 1° febbraio 2022, a seguito di invito alla comunicazione dell'adempimento vaccinale in data 23 gennaio 2022, alla quale ha risposto lo stesso giorno, evidenziando di essere già sospesa e in fase di allattamento.
La ricorrente ha sollevato una serie di censure nei confronti dei provvedimenti di sospensione adottati dall' contestandone la legittimità sotto Controparte_1
diversi profili, sia in relazione alla prima sospensione del 13 settembre 2021, sia rispetto alla seconda del 4 gennaio 2022.
In riferimento al primo provvedimento, la ricorrente ha lamentato anzitutto che l'amministrazione non ha provveduto a valutare l'eventuale adibizione a mansioni alternative che pagina 2 di 18 non comportassero contatto con i pazienti.
Inoltre, ha evidenziato che il provvedimento è stato adottato in assenza di un previo confronto o motivazione in ordine alla certificazione medica che attestava il suo stato di allattamento.
Ha eccepito inoltre la violazione della procedura prevista dall'art. 4, comma 5, del D.L.
44/2021, secondo cui l' avrebbe dovuto invitare formalmente la ricorrente a vaccinarsi o a CP_5
fornire giustificazioni.
La ricorrente ha altresì lamentato la lesione del proprio diritto a godere del congedo parentale: ha richiesto di fruirne con apposita istanza inviata in pari data alla sospensione (13 settembre
2021), ma l' ha respinto la richiesta assumendo che la sospensione ne impedisse la CP_3 fruizione;
secondo la ricorrente, tuttavia, se l' avesse adempiuto correttamente alla propria CP_5
funzione, il congedo sarebbe stato attivabile tempestivamente.
Con riferimento al secondo provvedimento, del 4 gennaio 2022, la ricorrente ha lamentato che l' ha rinnovato la sospensione senza che vi fosse stato un previo accertamento da parte CP_3 dell'Ordine professionale, cui spettava tale compito alla luce della nuova normativa entrata in vigore il 27 novembre 2021.
Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che il provvedimento ha stabilito una decorrenza retroattiva
(dal 15 dicembre 2021), ritenuta non legittima alla luce del nuovo assetto normativo.
Anche in questa seconda fase, la ricorrente ha contestato la reiterata lesione del proprio diritto alla cura del figlio minore, allegando che la richiesta di congedo parentale, già presentata nel settembre precedente, è rimasta inevasa, nonostante la temporanea assenza di una misura sospensiva formale.
Un ulteriore rilievo è stato mosso in merito al trattamento dei dati sanitari: secondo la normativa vigente, solo gli Ordini professionali e le rispettive federazioni erano legittimati a trattare i dati vaccinali dei sanitari.
Con riferimento a entrambi i provvedimenti, la ricorrente ha infine sottolineato che le sospensioni sono state adottate ignorando la sua condizione di madre in fase di allattamento, circostanza non compatibile con una valutazione automatica e indifferenziata dell'obbligo vaccinale, soprattutto in assenza di certezze scientifiche.
Ha altresì rappresentato di essere affetta da una patologia immunitaria (dermatite cronica/lichen) che potrebbe esporla a maggiori rischi in caso di vaccinazione, a fronte di una malattia rara e ad eziologia autoimmune in corso di approfondimento clinico.
Ha infine dedotto che la sospensione ha avuto effetti gravi sotto il profilo economico e personale, privandola della retribuzione e di qualsiasi forma di sostegno economico (come pagina 3 di 18 l'assegno alimentare), dovendo ella provvedere da sola al sostentamento del proprio figlio in tenera età.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, la ricorrente ha domandato:
l'annullamento e/o la disapplicazione dei provvedimenti di sospensione adottati dall' e CP_3 dall'Ordine professionale;
la reintegrazione in servizio, con eventuale collocamento in congedo parentale come richiesto il
13 settembre 2021; in via subordinata, l'erogazione dell'assegno alimentare per tutto il periodo di sospensione;
la condanna dell' alla corresponsione del trattamento retributivo e contributivo non CP_3
percepito, con interessi e rivalutazione;
1.1. L ha resistito in giudizio con articolate eccezioni, mentre l' CP_3 [...]
non si è Controparte_6
costituito, rimanendo contumace.
1.2. All'udienza dell'8 marzo 2023 la ricorrente ha precisato le proprie domande.
Ha dichiarato cessato l'interesse nei confronti dell'Ordine professionale, essendo stata reintegrata in data 16 maggio 2022.
Ha pertanto modificato le domande, chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità delle sospensioni del 13 settembre 2021 e del 4 gennaio 2022, la condanna di al pagamento CP_3
delle retribuzioni e dei contributi relativi al periodo compreso tra il 13 settembre 2021 e l'8 febbraio 2022, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, con rivalutazione, interessi e spese.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
3. Anzitutto, la materia oggetto del presente giudizio – concernente la legittimità dei provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottati dall'
[...]
nei confronti della ricorrente – è disciplinata dall'art. 4 del d.l. 1° aprile Controparte_1
2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021, n. 76.
3.1. Nel caso di specie, risultano applicabili ratione temporis due distinte versioni della norma, vigenti al momento dell'emissione dei due provvedimenti di sospensione impugnati.
All'epoca del primo provvedimento, datato 13 settembre 2021, trova applicazione la versione originaria dell'art. 4 d.l. 44/2021, che prevedeva:
“
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla
pagina 4 di 18 completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione
pagina 5 di 18 comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita
l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma
5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6 [,] è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza .
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza
pagina 6 di 18 decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2 […]”.
Il secondo provvedimento, adottato in data 4 gennaio 2022, si colloca invece sotto il vigore della disciplina modificata dal d.l. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni nella l. 21 gennaio 2022, n. 3, che ha profondamente innovato l'art. 4, attribuendo agli Ordini professionali nuove competenze in materia di verifica dell'adempimento vaccinale.
In particolare, la nuova formulazione stabilisce:
“
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo
1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n.
43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi
COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine
pagina 7 di 18 professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.
L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.
6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di
pagina 8 di 18 lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6”.
L'art. 4-ter d.l. 44/2021, richiamato dal citato comma 10 del riformulato art. 4 e inserito sempre dal d.l. 172/2021, ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo (commi 2 e 3).
Ha poi previsto, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6 d.l. cit., che:
“L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
3.2. Le questioni interpretative concernenti il rapporto tra le due versioni normative dell'art. 4 d.l.
n. 44/2021, in particolare con riferimento alla successione temporale delle disposizioni e agli effetti sulle sospensioni già in essere o rinnovate, sono state affrontate e risolte dalla Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza del 5 giugno 2024, n. 15697.
Tale pronuncia, che si pone in linea di continuità con i principi affermati dalla Corte
Costituzionale nella sentenza 9 ottobre 2023, n. 186, ha chiarito il regime applicabile in caso di transizione normativa.
La Corte ha così statuito:
“
5.2. In questa prima fase, dunque, il bilanciamento fra il diritto del singolo tutelato dall'art. 32
Cost., comprensivo anche della libertà negativa di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati, e l'interesse della collettività alla tutela della salute pubblica, è stato realizzato dal legislatore prevedendo un modello che, come efficacemente evidenziato dalla
Corte Costituzionale, “pur individuando in determinate categorie i destinatari dell'obbligo
pagina 9 di 18 vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concreto svolgimento dell'attività lavorativa e ammettendo anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione” (Corte Cost. 9 ottobre 2023 n.
186).
6. La scelta inizialmente operata è stata ripensata dal legislatore che, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo e con il D.L. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla Legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del D.L. n. 44 del 2021 ed in particolare:
a) al comma 1 ha soppresso l'inciso “che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali”, di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato parimenti soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute;
c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nella sua interezza e non delle sole prestazioni implicanti contatti interpersonali;
d) è stato inserito il comma 10 dell'art. 4 secondo cui “per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.
[…]
6.2 Corte Costituzionale 9 febbraio 2023, n. 15, nel ritenere non fondate le plurime questioni di legittimità prospettate dai giudici rimettenti, ricostruita l'evoluzione del quadro normativo, ha sottolineato che con la modifica introdotta dal D.L. n. 172/2021 il legislatore ha scelto di non esigere più dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni ed ha ritenuto non irragionevole detta scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente, la cui tutela, nella situazione di emergenza venutasi a delineare, si intendeva perseguire.
D'altra parte, si può qui rilevare, è razionale che, evolvendosi l'obbligo vaccinale nel senso di
pagina 10 di 18 coinvolgere la “categoria” in sé degli operatori sanitari, a prescindere dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa (v. supra, punto 6, lett. a), venisse correlativamente meno
l'obbligo di repechage, non avendo più fondamento, a quel punto, un tentativo di ricollocazione di personale che, a parte il caso di chi fosse esentato per altre ragioni dalla vaccinazione, nella propria generalità non era più ammesso al lavoro se non previa copertura vaccinale.
Sempre Corte Costituzionale n. 15 cit. ha, poi, evidenziato, e le considerazioni espresse vanno integralmente richiamate perché condivise da questa Corte, che, una volta venuto meno, in relazione alle categorie sottoposte all'obbligo vaccinale, il dovere datoriale di repechage, il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo “si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”“.
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo definitivo il quadro normativo applicabile, distinguendo nettamente due fasi nell'evoluzione dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario, ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 44/2021.
Secondo la Suprema Corte, la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in caso di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale deve essere valutata in base alla normativa vigente ratione temporis.
Nella prima fase, compresa tra il 1° aprile 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 44/2021) e il
15 dicembre 2021 (entrata in vigore del d.l. 172/2021), il datore di lavoro era tenuto a una verifica caso per caso, con un obbligo di repêchage generalizzato, volto a individuare eventuali mansioni alternative compatibili con la permanenza in servizio del lavoratore non vaccinato.
Con l'entrata in vigore del d.l. n. 172/2021, invece, si è aperta una seconda fase, nella quale il legislatore ha stabilito che, in caso di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, il datore di lavoro non disponeva più di alcuna discrezionalità: la sospensione doveva essere disposta automaticamente, sulla base della sola appartenenza del lavoratore a una delle categorie indicate pagina 11 di 18 nell'art. 4, comma 1, e prescindendo da qualsiasi valutazione sulle mansioni svolte.
La Corte ha inoltre ribadito che tutti gli operatori sanitari che, pur non svolgendo attività a rischio diretto nella prima fase, erano stati protetti da valutazioni concrete e individuali, sono divenuti nella seconda fase inidonei allo svolgimento dell'attività lavorativa per espressa previsione normativa;
ne sono derivate, dunque, le sospensioni automatiche e gli effetti conseguenti sul piano retributivo e disciplinare.
Tale orientamento si pone in linea di continuità con quanto già affermato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 186 del 9 ottobre 2023, che ha riconosciuto la legittimità della scelta del legislatore di subordinare l'esercizio di alcune professioni all'adempimento dell'obbligo vaccinale, in funzione di tutela della salute pubblica.
3.3. Nel caso di specie, deve preliminarmente osservarsi che la ricorrente, ostetrica in servizio presso l' rientra tra i soggetti obbligati alla Controparte_1
vaccinazione anti SARS-CoV-2 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella L. 28 maggio 2021, n. 76.
La sospensione disposta in data 13 settembre 2021 (doc. 1 fascicolo della ricorrente) deve essere valutata, pertanto, alla luce del quadro normativo allora vigente.
In base alla formulazione originaria dell'art. 4 cit. (che prevede: “
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando
l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma
9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”), la sospensione dal servizio e dalla retribuzione è legittima solo ove preceduta da una verifica dell'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle che implicano “contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2” (art. 4, co. 6 d.l. cit.).
Si tratta di un obbligo di repêchage che, se non adempiuto, rende il rifiuto datoriale della prestazione ingiustificato.
Deve a tal proposito osservarsi che, dall'esame del doc. 1 del fascicolo della ricorrente (1° provvedimento di sospensione, nota n. 13684 del 13 settembre 2021) non risulta alcuna attività istruttoria interna volta all'accertamento di una possibile ricollocazione.
Neppure l' resistente, nel costituirsi in giudizio, ha fornito prova in tal senso. CP_1
Al contrario, si è limitata a dedurre – in via meramente assertiva – che qualsiasi mansione pagina 12 di 18 alternativa, anche inferiore, avrebbe comunque comportato l'assoggettamento all'obbligo vaccinale, in ragione di quanto previsto dall'art. 4-bis del medesimo d.l. n. 44/2021, secondo cui:
“
1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo i responsabili e i datori di lavoro possono verificare
l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali […]”.
Tale ricostruzione difensiva non può essere condivisa.
È certamente vero che, a decorrere dal 10 ottobre 2021, l'art. 4-bis ha esteso l'ambito applicativo dell'obbligo vaccinale anche ai soggetti, esterni o amministrativi, operanti presso strutture sanitarie che accolgono persone fragili.
Tuttavia, detta disposizione non ha inciso – fino alla modifica introdotta dal d.l. n. 172/2021 – sulla struttura del procedimento di sospensione di cui all'art. 4, che restava subordinato, in ogni caso, alla previa verifica datoriale dell'impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni non a rischio.
Sul punto, è dirimente il principio di diritto affermato dalla sentenza sopra richiamata (Cass.
Civ. Sez. L. n. 15697/2024), secondo cui la legittimità della sospensione, nella vigenza del testo originario dell'art. 4, è condizionata all'adempimento da parte del datore dell'obbligo di repêchage, il cui onere probatorio grava integralmente sull'amministrazione.
Laddove, come nel caso in esame, manchi la prova di tale adempimento, la sospensione risulta illegittima, e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni non percepite, fino al 14 dicembre 2021, data che, secondo il medesimo arresto giurisprudenziale, segna il passaggio tra il primo e il secondo regime normativo.
pagina 13 di 18 Con riferimento invece alla seconda sospensione, disposta in data 4 gennaio 2022, la medesima risulta conforme alla disciplina sopravvenuta, introdotta dal d.l. 26 novembre 2021, n. 172, il quale, a partire dal 15 dicembre 2021, ha escluso qualsivoglia obbligo di repêchage, rendendo il rifiuto di sottoporsi all'obbligo vaccinale causa diretta di inidoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale sanitario non esentato.
Ne consegue che, sotto il profilo dell'adempimento dell'obbligo di repêchage, la sospensione del 13 settembre 2021 deve ritenersi sostanzialmente illegittima, mentre la sospensione del 4 gennaio 2022 risulta immune da censure, essendo conforme alla normativa applicabile ratione temporis.
3.4. La ricorrente ha sollevato plurime censure in ordine alla legittimità procedurale dei provvedimenti di sospensione adottati, contestando – da un lato – la mancata interlocuzione con l' antecedente all'adozione del primo provvedimento e, dall'altro, Controparte_7
l'incompetenza dell' a disporre la sospensione in assenza di Controparte_1 previo accertamento dell'Ordine Professionale.
Tali doglianze, tuttavia, non possono trovare accoglimento.
La giurisprudenza più recente, infatti, ha chiarito che, nei giudizi in cui il lavoratore agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, le eventuali violazioni procedurali assumono rilievo esclusivamente strumentale e non possono giustificare l'erogazione di emolumenti ove difetti il presupposto sostanziale della legittimità della prestazione.
In particolare, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 ottobre 2024, n. 26896, ha affermato che la disciplina dettata dagli artt. 4 e 4-ter del d.l. n. 44/2021, come novellata dal d.l. n. 172/2021, configura l'obbligo vaccinale quale requisito legale essenziale per la validità della prestazione lavorativa.
In tal senso, l'attività procedimentale prevista dalla norma ha natura meramente dichiarativa, finalizzata a constatare l'assenza del requisito, ma non idonea a rendere lecita una prestazione che la legge espressamente vieta.
Analogamente, con la sentenza del 6 maggio 2024, n. 12211, la Corte di Cassazione ha ritenuto che anche l'eventuale omissione della procedura di accertamento da parte del datore di lavoro non possa determinare alcuna responsabilità risarcitoria, ove risulti che il lavoratore non era vaccinato e, dunque, oggettivamente privo del requisito di legge per rendere la prestazione.
Ha inoltre precisato che, in assenza di mora credendi datoriale, non può sorgere obbligo retributivo, giacché “il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra
pagina 14 di 18 mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa”.
Pertanto, anche a voler ritenere, in relazione alla seconda sospensione, che l' avesse CP_3 anticipato la sospensione senza attendere l'accertamento dell'Ordine Professionale, la censura non assume rilievo sostanziale, ove sia pacifico – come nel caso di specie – che la ricorrente, al momento del provvedimento, non si era sottoposta alla vaccinazione.
Ne discende che nessun danno ingiusto risarcibile può derivare da eventuali irregolarità del procedimento, in quanto la prestazione non era giuridicamente esigibile.
In definitiva, tutte le censure mosse dalla ricorrente sotto il profilo dell'incompetenza dell' dell'omessa interlocuzione con e della presunta violazione del CP_3 CP_5
procedimento previsto per la sospensione devono ritenersi infondate, atteso che, per costante giurisprudenza, l'illegittimità formale della sospensione non determina automaticamente un diritto al risarcimento in mancanza della condizione sostanziale di idoneità alla prestazione lavorativa (cfr. Cass. civ., Sez. L. 6 maggio 2024, n. 12211; Cass. civ., Sez. L. 16 ottobre 2024, n.
26896).
3.5. La ricorrente ha dedotto, in relazione ad entrambi i provvedimenti di sospensione (13 settembre 2021 e 4 gennaio 2022), che tali atti sarebbero illegittimi in quanto ella aveva manifestato l'intenzione di fruire del congedo parentale previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, e che tale istanza è stata irragionevolmente rigettata dal datore di lavoro, il quale ha invece disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per inadempimento dell'obbligo vaccinale.
Secondo la tesi difensiva, tale richiesta avrebbe evidentemente dovuto comportare la sospensione del rapporto per altra causa e precludere la sospensione per mancata vaccinazione.
L'eccezione non può essere accolta.
Sul punto, è dirimente quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro. nella sentenza n.
2412 del 1° febbraio 2025, la quale ha affrontato in maniera diretta il rapporto tra la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale e la fruizione di istituti giuridici che determinano una diversa causa sospensiva del rapporto di lavoro, come nel caso del congedo ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n.
151/2001.
La Suprema Corte ha chiarito che “nella fattispecie la questione degli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione, adottato quando il rapporto era già sospeso per altra causa, non possa essere risolta in applicazione del principio della cosiddetta «priorità della causa sospensiva”, posto che tale principio non può trovare applicazione “qualora la causa sopravvenuta sia conseguenza della assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa”.
Nello specifico, è stato ribadito che la sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale pagina 15 di 18 “comporta come effetto la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento che trova causa nel rapporto di lavoro, comunque denominato” e che quindi “la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale impedisce all'operatore sanitario di rendere la prestazione e lo espone, ove ciò accada, a sanzione amministrativa, sicché la causa di sospensione sopravvenuta, da sola sufficiente ad
impedire il rapporto sinallagmatico, non può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva”.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'eventuale accoglimento della richiesta di congedo non avrebbe potuto impedire l'adozione della sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale, trattandosi di causa ostativa assoluta alla prestazione lavorativa, come tale prevalente su ogni altra.
3.6. Devono infine essere disattese le ulteriori eccezioni sollevate dalla ricorrente, in ordine all'impossibilità di sottoporsi a vaccinazione in ragione della condizione di allattamento e della patologia autoimmune da cui risulterebbe affetta.
Con riferimento alla prima, va osservato che già alla data del 13 settembre 2021 – momento in cui risulta adottato il primo provvedimento di sospensione – era pacificamente escluso in via ufficiale che l'allattamento costituisse una controindicazione alla vaccinazione.
Già la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, prodotta dalla stessa ricorrente (doc. 6, fascicolo della ricorrente), chiariva l'assenza di controindicazioni specifiche.
Successivamente, la circolare del 24 settembre 2021 (doc. 10, fascicolo della ricorrente), recependo le indicazioni dell'ISS del 22 settembre 2021 (doc. 15 fascicolo della ricorrente), raccomandava espressamente la vaccinazione “per le donne che allattano, senza necessità di sospendere
l'allattamento”.
In tale contesto, il perdurante rifiuto della vaccinazione non può dunque trovare giustificazione sulla base di detta condizione, non potendo considerarsi l'allattamento motivo esonerante ai sensi della normativa vigente ratione temporis.
Per quanto riguarda la seconda eccezione, relativa alla presunta affezione autoimmune, va osservato che la patologia indicata dalla ricorrente – dermatite cronica eczematosa e lichen, in corso di verifica clinica per possibile lichen scleroatrofico (doc. 26, fascicolo della ricorrente) – non risulta compresa tra le condizioni cliniche che, secondo le linee guida ministeriali vigenti all'epoca, giustificavano l'esenzione dall'obbligo vaccinale.
Né la ricorrente ha allegato documentazione medica attestante un “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate”, come richiesto espressamente dall'art. 4, comma 2 d.l. 44/2021.
In mancanza di tale attestazione, la mera affezione dichiarata, peraltro non definitivamente diagnosticata, non può legittimare il rifiuto della vaccinazione, né può impedire l'applicazione delle pagina 16 di 18 conseguenze previste dalla normativa emergenziale.
3.7. Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, non risultando adeguatamente allegati i presupposti fattuali idonei a fondarne il riconoscimento, né offerte prove o elementi specifici a supporto.
4. Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine all'illegittimità della sospensione disposta in data 13 settembre 2021, in quanto adottata in violazione dell'obbligo di repêchage previsto dall'art. 4 del d.l. n. 44/2021, nel testo vigente ratione temporis.
La sospensione, infatti, è intervenuta in un momento in cui la normativa imponeva al datore di lavoro di verificare preventivamente la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni anche inferiori,
purché non implicanti rischi di diffusione del contagio.
Poiché l' resistente non ha fornito alcuna prova di aver ottemperato a tale obbligo, né risulta CP_1
documentata alcuna verifica in tal senso (cfr. doc. 1 fascicolo della ricorrente), deve riconoscersi alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno per il periodo di sospensione illegittima.
Di conseguenza, l' resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, di una somma pari alle retribuzioni non percepite per il periodo compreso tra il 13 settembre 2021 e il 14 dicembre 2021, data quest'ultima individuata quale momento di passaggio al nuovo regime normativo introdotto dal d.l. n. 172/2021, a partire dal quale non era più previsto l'obbligo di repêchage.
5. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura dei due terzi, e la resistente deve essere CP_3
condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali residue, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, utilizzando i parametri previsti per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,01.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali nei rapporti con l' CP_2 Controparte_2
di Cagliari e delle Province di Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, deve darsi atto che,
[...]
pur avendo la ricorrente rinunciato alle domande originariamente proposte nei confronti dell'Ente, quest'ultimo non si è costituito in giudizio e non ha dunque sopportato spese;
sicché nulla deve disporsi al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' resistente al pagamento, in CP_1
favore della ricorrente, di un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite nel periodo compreso tra il 13 settembre 2021 e il 14 dicembre 2021, oltre la maggior somma tra interessi pagina 17 di 18 e rivalutazione dalla data della decisione;
- compensa le spese processuali nella misura di due terzi e condanna l' resistente alla CP_1
rifusione in favore della ricorrente delle spese residue, che liquida in euro 900,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- nulla sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e l' di Cagliari Controparte_2
e delle Province di Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.
Cagliari, 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
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