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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/11/2024, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE composto dai Magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promossa da
, nata a [...] il g. 8.4.1985, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RUIU MARIALUISA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Nuoro, via Efisio Tola n. 8; ricorrente contro
, nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. MARRAS MARIA FILOMENA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in
Nuoro, via Dei Gigli n. 8; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
“pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio”
Conclusioni del PM:
“Conclude perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.1.2024, ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
[...]
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio N. R.G. 8 /2024
concordatario in Oliena, il 15.07.2006; che dall'unione sono nati due figli: il Per_1
26.09.2006, e , il 19.06.2012; che nel tempo è venuta meno la comunione materiale e Per_2 spirituale tra i coniugi e che la convivenza è divenuta insostenibile;
che con decreto n. 452/2021, del 8.4.2021, il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi;
che da tale data non v'è stata riconciliazione tra le parti;
che la ricorrente si è occupata in via esclusiva dei figli, tanto CP_ che la figlia minore non frequenta il padre;
che il ha versato, non sempre in modo Per_2 puntuale, l'assegno di mantenimento per i figli, e che ha contribuito solo raramente al pagamento delle spese straordinarie;
che la ricorrente ha aperto, con l'aiuto dei familiari, un bar in Nuoro;
che la ricorrente sostiene un costo di locazione per l'abitazione in cui risiede unitamente ai figli;
che il resistente lavora come dipendente di un autocarrozzeria e percepisce uno stipendio netto di circa € 1400,00, e che, inoltre, non sostiene costi di locazione poiché vive presso un immobile di proprietà della famiglia di origine.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori con collocazione presso di sé, la disciplina della frequentazione paterna, un assegno per il mantenimento dei minori pari ad
€ 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e infine, il pagamento per intero dell'assegno unico in suo favore.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.03.2024, si è costituito in giudizio il quale non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio ha contestato in toto quanto allegato dalla ricorrente.
3. Dopo vari rinvii per trattative, all'udienza del 25.7.2024, le parti hanno rappresentato di non aver raggiunto un accordo.
4. All'udienza del 15.10.2024, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale di divorzio.
5. Il Giudice, dopo aver sentito separatamente le parti e la figlia minore , con ordinanza Per_2 dell'8.11.2024, ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, ha posto a Per_2
CP_ carico del un assegno di mantenimento per entrambi i figli pari ad € 450,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, ha disposto la percezione dell'intero importo dell'assegno unico in favore della madre, ha incaricato il Servizio Sociale di Oliena per l'attivazione di un percorso a CP_ sostegno della genitorialità in favore del sig. , e un percorso di sostegno psicologico in favore della minore . Infine, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di status. Per_2
***
6. La domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Infatti, sussistono i presupposti indicati dall' artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come N. R.G. 8 /2024
modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55. Come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti da parte ricorrente, il Tribunale di Nuoro, con decreto n. 452/2021, del 8.4.2021 ha omologato la separazione personale tra i coniugi. Pertanto, alla data del deposito del ricorso
(7.1.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra indicata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può più essere ricostituita. Pertanto, in accoglimento delle concordi conclusioni formulate dalle parti sul punto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Occorre invece rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle altre questioni.
8. La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15.07.2006 tra
, nato a [...], il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...], il [...], e trascritto nel registro dello stato CP_1 civile del comune di Oliena, atto n. 8, Parte II, serie A, anno 2006;
2. ordina all'Ufficio dello stato civile competente l'annotazione della presente sentenza;
3. dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Nuoro in data 18/11/2024 nella camera di Consiglio della Sezione Collegiale Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE composto dai Magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promossa da
, nata a [...] il g. 8.4.1985, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RUIU MARIALUISA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Nuoro, via Efisio Tola n. 8; ricorrente contro
, nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. MARRAS MARIA FILOMENA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in
Nuoro, via Dei Gigli n. 8; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
“pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio”
Conclusioni del PM:
“Conclude perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.1.2024, ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
[...]
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio N. R.G. 8 /2024
concordatario in Oliena, il 15.07.2006; che dall'unione sono nati due figli: il Per_1
26.09.2006, e , il 19.06.2012; che nel tempo è venuta meno la comunione materiale e Per_2 spirituale tra i coniugi e che la convivenza è divenuta insostenibile;
che con decreto n. 452/2021, del 8.4.2021, il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi;
che da tale data non v'è stata riconciliazione tra le parti;
che la ricorrente si è occupata in via esclusiva dei figli, tanto CP_ che la figlia minore non frequenta il padre;
che il ha versato, non sempre in modo Per_2 puntuale, l'assegno di mantenimento per i figli, e che ha contribuito solo raramente al pagamento delle spese straordinarie;
che la ricorrente ha aperto, con l'aiuto dei familiari, un bar in Nuoro;
che la ricorrente sostiene un costo di locazione per l'abitazione in cui risiede unitamente ai figli;
che il resistente lavora come dipendente di un autocarrozzeria e percepisce uno stipendio netto di circa € 1400,00, e che, inoltre, non sostiene costi di locazione poiché vive presso un immobile di proprietà della famiglia di origine.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori con collocazione presso di sé, la disciplina della frequentazione paterna, un assegno per il mantenimento dei minori pari ad
€ 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e infine, il pagamento per intero dell'assegno unico in suo favore.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.03.2024, si è costituito in giudizio il quale non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio ha contestato in toto quanto allegato dalla ricorrente.
3. Dopo vari rinvii per trattative, all'udienza del 25.7.2024, le parti hanno rappresentato di non aver raggiunto un accordo.
4. All'udienza del 15.10.2024, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale di divorzio.
5. Il Giudice, dopo aver sentito separatamente le parti e la figlia minore , con ordinanza Per_2 dell'8.11.2024, ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, ha posto a Per_2
CP_ carico del un assegno di mantenimento per entrambi i figli pari ad € 450,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, ha disposto la percezione dell'intero importo dell'assegno unico in favore della madre, ha incaricato il Servizio Sociale di Oliena per l'attivazione di un percorso a CP_ sostegno della genitorialità in favore del sig. , e un percorso di sostegno psicologico in favore della minore . Infine, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di status. Per_2
***
6. La domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Infatti, sussistono i presupposti indicati dall' artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come N. R.G. 8 /2024
modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55. Come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti da parte ricorrente, il Tribunale di Nuoro, con decreto n. 452/2021, del 8.4.2021 ha omologato la separazione personale tra i coniugi. Pertanto, alla data del deposito del ricorso
(7.1.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra indicata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può più essere ricostituita. Pertanto, in accoglimento delle concordi conclusioni formulate dalle parti sul punto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Occorre invece rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle altre questioni.
8. La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15.07.2006 tra
, nato a [...], il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...], il [...], e trascritto nel registro dello stato CP_1 civile del comune di Oliena, atto n. 8, Parte II, serie A, anno 2006;
2. ordina all'Ufficio dello stato civile competente l'annotazione della presente sentenza;
3. dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Nuoro in data 18/11/2024 nella camera di Consiglio della Sezione Collegiale Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu