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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE 25148/2023
VERBALE DELLA CAUSA A TRATTAZIONE SCRITTA EX Art. 127 ter cpc
UDIENZA del 11.04.2025
Avanti al G.I., dr. Emanuele Lombardi, compare in senso figurato per l'udienza a trattazione scritta del
11.04.2025 per parte opponente l'Avv. Francesco Pio Alghiri il quale conclude:” Voglia il tribunale dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, e per l'effetto, revocare il decreto opposto e condannare la stesso al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”
Nessuno compare per parte opposta.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dr. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 25148/ 2023 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
n.2, CF: elettivamente domiciliata in Napoli al Corso C.F._1
Meridionale n. 47 presso lo studio degli Avv.ti Francesco Pio Alghiri – CF:
e Simona – CF: dai quali C.F._2 Parte_2 C.F._3
è rappresentata
OPPONENTE
E sito in Napoli alla Via Campanile n°2, C.F. Controparte_1
in persona dell'amm.re p.t. , elett.te dom.ta in P.IVA_1 Controparte_2
Napoli alla Via Salvador Dalì, 22, presso lo studio dell'Avv. Ivo Morano, e Avv.
Maurizio Morano, dai quali è rapp.to in sede ingiuntiva
OPPOSTA
Conclusioni: i procuratori di parte opponente hanno precisato le conclusioni all'udienza del 11.04.2025.
* * * * * * * * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ad istanza del è stato Parte_3
richiesto il decreto ingiuntivo n. 6296/2023 (n. 19221/2023 R.G.), emesso dal
Tribunale Ordinario di Napoli - in data 27 ottobre 2023 e notificato in data 8 novembre
2023, nei confronti della inerente il mancato pagamento di oneri Parte_1 condominiali per quote relative in parte all'anno 2021, 2022 e in parte al 2023 per un totale di € 9.179,40.
L'ingiunta ha proposto opposizione al notificato decreto, formulando Parte_1
sia eccezioni preliminari di procedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione;
nel merito ha contestato la fondatezza della domanda.
Non si è costituito in giudizio il convenuto-opposto sebbene ritualmente CP_1
evocato in giudizio.
All'esito dei controlli preliminari alla prima udienza di trattazione, il G.I. rilevato che che il procedimento era soggetto alla condizione di procedibilità ex art. 5 bis D.lgs.
28/2010 differiva la prima udienza al 21.05.2024 concedendo i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
La domanda è improcedibile.
È, infatti, evidente che la causa odierna rientri nel novero delle cause per le quali l'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 prevede: ” Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione
e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
La mediazione non risulta essere stata esperita dal , parte che ha proposto CP_1 il ricorso per decreto ingiuntivo, per cui va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo con conseguente revoca del decreto opposto.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'opposta, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
contro il , in
[...] Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda giudiziale;
-revoca il decreto ingiuntivo n. 6296/2023 (n. 19221/2023 R.G.), emesso dal
Tribunale Ordinario di Napoli - in data 27 ottobre 2023;
- condanna il , in Parte_3
persona del suo amministratore p.t. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 1.600,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso.
Napoli, 14.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Lombardi