Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 382/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06/06/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 17/02/2025 da rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. CROCE NICOLA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
TONTOLI EDOARDO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in DUGENTA (BN) in data 21/06/2009; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli (10/08/2010) e (11/06/2013); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 12/06/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) la casa coniugale sita in Maddaloni (CE) alla via Raffaele Viviani 3 traversa n. 3 viene concordemente lasciata alla sig.ra in quanto proprietaria della stessa, e ai figli;
Parte_1
2) i minori e sono collocati, in considerazione della loro situazione economica attuale, con domicilio Per_1 Per_2 preferenziale presso la genitrice Sig.ra nell'immobile fissato quale residenza familiare sito in Parte_1
Maddaloni (CE) alla Via Viviani 3 traversa n. 3 e, saranno tenuti in affidamento condiviso, pertanto, la potestà
genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, per cui congiuntamente i due coniugi sono tenuti a provvedere alla loro educazione, istruzione e mantenimento nel loro esclusivo interesse morale e materiale;
3) il Sig. ha il diritto – dovere di far visita ai propri figli minori due giorni alla settimana ovvero il Parte_2
Lunedì e il Venerdì, prendendo i bambini all'uscita di scuola e impegnandosi nei medesimi giorni ad accompagnare il figlio minore alle terapie a cui lo stesso è sottoposto per i relativi problemi di salute. Inoltre, li terrà con la Per_2 possibilità del pernottamento un giorno a settimana indicato nel mercoledì e, per due fine settimana al mese dalle ore
20.00 del venerdì alle ore 8.30 del lunedì, accompagnando i figli ai rispettivi istituti scolastici;
4) Il sig. si impegna ad inviare, ogni 15 del mese, i propri turni lavorativi alla sig.ra in modo Parte_2 Pt_1 che entrambi possono meglio organizzarsi nell'interesse dei figli. Inoltre, il predetto sig. si impegna, altresì, in Parte_2 caso di coincidenza dei propri turni lavorativi con i giorni in cui si è impegnato a tenere con se i figli, a recuperare il giorno o i giorni in cui è stato impossibilitato per lavoro, previa intesa con la sig.ra Infine, nel caso Parte_1 entrambi i ricorrenti, per motivi di lavoro, studio o altro, saranno impossibilitati per più giorni alla gestione dei figli, si impegnano vicendevolmente a tenere con se i figli nel periodo di assenza dell'altro genitore;
5) In ogni caso, il Sig. potrà vedere i propri figli anche in altri giorni della settimana, ma previo Parte_2 congruo avviso all'altro coniuge e, in ogni caso, tutte le volte in cui saranno i figli a farne richiesta.
6) In occasione delle feste natalizie, di quelle pasquali, nonché delle festività di calendario (onomastico e compleanno del minore), i figli e salvo sempre il diverso accordo tra i genitori e tenendo presente la volontà degli stessi Per_1 Per_2 staranno alternativamente con l'uno e con l'altro. E così, per esempio, se il Natale (24 e 25 dicembre) lo trascorreranno con la madre, il Capodanno (31 dicembre e 1 gennaio) lo trascorreranno con il padre. L'anno successivo l'ordine si invertirà e così via. Nel periodo estivo (luglio ed agosto) il padre avrà, inoltre, diritto a trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni consecutivi o anche frazionati da stabilirsi concordemente con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
7) i figli conserveranno rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8) le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
9) il sig. si impegna, alla luce della condizione economica attuale, a versare, quale assegno di Parte_2 mantenimento in favore dei figli, l'importo di € 600,00 mensili rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico bancario da eseguirsi in favore della moglie entro il giorno 5 di ogni mese ovvero con altra modalità concordemente pattuita. Inoltre, le parti concordemente stabiliscono che l'assegno unico sarà riscosso in misura pari al 50% dalla sig.ra
Le spese di carattere straordinario saranno preventivamente concordate di comune accordo e, Parte_1 debitamente documentate dalla madre/dal padre e sostenute da ciascun coniuge per il 50%. In ogni caso, si rimanda alle
“Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense;
10) il minore essendo affetto da disturbo dello spettro autistico grave in terapia ABA, gode dei Persona_3 benefici della Legge 104, percependo un'indennità di accompagnamento e, predetta somma continuerà ad essere gestita dalla madre quale genitore presso il quale il minore è collocato prevalentemente;
3
11) il mobilio e le suppellettili, che arredano la casa coniugale, sono e resteranno nella piena disponibilità della sig.ra e dei figli, anche in caso di trasferimento in altro immobile;
Parte_1
12) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto dei figli minori, facultandosi a consentire viaggi all'estero dei figli sia per motivi di studio che di svago. Si obbligano a ripetere, laddove fosse necessario detto consenso, innanzi alle competenti Autorità Amministrative onde ottenere titoli e/o documenti di viaggio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in DUGENTA (BN) il
21/06/2009 da nata a [...] il [...], e Parte_1 da , nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DUGENTA (BN) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, anno
2009);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese