Sentenza breve 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 07/04/2026, n. 6211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6211 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06211/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11121/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11121 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Camilloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’illegittimo silenzio serbato dalla Pubblica amministrazione resistente nell’ambito del procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale e, per l’effetto, la conclusione del procedimento entro e non oltre 30 giorni, o altro termine che sia ritenuto di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. SC LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’ambasciata italiana a Dhaka nell’ambito del procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale;
b) che l’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso;
c) che il ricorso è stato chiamato per la discussione alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026 e quindi trattenuto in decisione;
d) che sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
e) che a seguito dell’avvenuto rilascio del visto e della memoria di parte ricorrente depositata in atti il 19 febbraio 2026 è venuta meno la materia del contendere;
f) che quanto alle spese di lite, si ritiene di dover porre il relativo onere a carico della parte resistente in ragione della sua soccombenza virtuale, nella misura indicata in dispositivo;
g) che deve essere infine respinto il reclamo avverso il decreto della competente Commissione, che aveva ritenuto inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, in quanto l’art. 119 del d.P.R. 115/2002 impone la presenza dell’istante sul territorio italiano, nel caso di specie non riscontrata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il MAECI al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio nella misura pari a € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge e importo del contributo unificato.
Respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC LL, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
SC Baiocco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.