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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2024, n. 7055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7055 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – 14^ Sezione Civile – nella persona del dott. Ernesto Di
Vaio, in funzione di Giudice Monocratico, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 18405/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 ed avente ad oggetto: opposizione a precetto.
TRA
, (C.F. elettivamente domiciliata in S. Parte_1 C.F._1
TA (NA), alla Via I. Giordani n° 2, presso lo studio dell'Avv. Patrick
Cuccaro, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata al presente atto ex art. 83 III comma c.p.c..
OPPONENTE
E
(C.F. e partita I.V.A. n° e per Controparte_1 P.IVA_1
essa, quale mandataria, C.F. ), rappresentata e difesa, CP_2 P.IVA_2
in virtù di procura generale alle liti conferita con atto per notar Persona_1
in Velletri del 12.12.2023 rep. n° 79348 e racc. n° 29926, dall'Avv. Fabio
[...]
Forino, con studio legale in Nocera Inferiore (SA) alla via Roma n° 58. OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa del 07 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009,
n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come certamente quello in esame.
Pertanto, devono, a tale scopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i successivi scritti difensivi ed i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza,
deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 del codice di rito, la quale risulta,
peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, perciò, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo
(cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies cod. proc. civ., Cass. Civile n° 19338 del 17/09/2020 - Cass.
Civile n° 22409 del 19/10/2006). Ovvero (Cass. Civile n° 25912 del 07 luglio 2020
e n° 27112 del 25 ottobre 2018).
La domanda proposta dall'opponente risulta meritevole di accoglimento nei limiti di quanto esposto in seguito.
Giova soltanto brevemente premettere che l'odierno giudizio trae il suo fondamento in seguito all'opposizione a precetto proposta dalla allorché le è stato, per Pt_1
l'appunto, notificato il predetto atto il 14 giugno 2021.
La parte opponente deduce però che questo atto non è valso ad interrompere la prescrizione decennale del titolo esecutivo, in quanto il precedente atto di precetto notificato, a dire della controparte e come risultante dal documento versato in atti,
il 20 dicembre 2019, non ha interrotto lo scorrere del tempo ai fini della prescrizione, poiché l'attività notificatoria eseguita era invalida e non aveva consentito il perfezionamento della notifica ex art. 143 del codice di rito.
Circostanza peraltro contestata dall'opposta che, invece, ha desunto ed argomentato che il primo atto di precetto, quello notificato nel dicembre 2019, aveva interrotto la prescrizione, in quanto validamente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. alla
. Pt_1
Ciò brevemente premesso, giova ricordare che la notifica ex art. 143 c.p.c.
presuppone sempre l'esecuzione di una specifica attività di ricerca del destinatario della notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario, nonché che di tali ricerche venga dato espresso conto dallo stesso all'interno della relata di notificazione. A tal fine, l'esecuzione della notifica ex art. 143 c.p.c. non può né essere affidata esclusivamente alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, né, per altro verso, può ritenersi sufficiente l'impiego da parte dell'ufficiale giudiziario di espressioni eccessivamente generiche nella relata di notifica, essendo invece necessaria la specifica indicazione delle ricerche concretamente compiute dallo stesso come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (cfr. secondo comma dell'art. 156 c.p.c.).
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 2224 del 25 gennaio 2022, richiamando un orientamento ormai consolidato (cfr. ex multis Cass. Civile n° 40467 del
16/12/2021 – Cass. Civile n° 24107 del 28/11/2016 – Cass. Civile n° 2976 del
10/02/2006), non prima di aver ripercorso le regole legali trasfuse negli artt. 143,
148 e 156 del codice di rito, ha ampiamente chiarito che l'art. 143 disciplina la notifica a persone la cui residenza, dimora e domicilio sono sconosciuti,
prevedendo che, in tal caso, la notifica si esegue mediante il deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto da notificare nella casa comunale dell'ultima residenza nota, ovvero, se questa è sconosciuta, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Espletato tale adempimento, la notifica si considererà perfezionata nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le predette formalità prescritte dalla legge.
Orbene, emerge quindi concretamente che l'esecuzione della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presuppone un primo tentativo di notifica ex artt. 138/139 c.p.c.
presso la residenza del destinatario (non sarà pertanto possibile procedere alla notificazione a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c.).
Fallito il primo tentativo di notifica a mani del destinatario, e non essendo possibile procedere nemmeno ai sensi degli artt. 139 o 140 c.p.c. atteso che lo stesso risulta sconosciuto o irreperibile presso il proprio indirizzo di residenza (sulla base di concrete attività di ricerca che l'ufficiale giudiziario deve effettivamente compire,
come si vedrà meglio più avanti), a quel punto sarà necessario estrarre un certificato di residenza aggiornato che abbia data posteriore rispetto a quella in cui è stato effettuato il primo tentativo di notifica con esito negativo (che serve a dimostrare che la residenza anagrafica del soggetto destinatario della notifica coincide con il luogo presso cui è stata tentata la prima notificazione), il quale dovrà essere allegato all'atto da notificare.
Presentato l'atto nuovamente per la notifica, l'ufficiale giudiziario (avendo a questo punto la prova che presso l'ultimo indirizzo di residenza conosciuto il destinatario della notifica risulta irreperibile e/o sconosciuto) potrà procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c., depositando copia dell'atto da notificare nella Casa Comunale
dell'ultima residenza nota.
Ai sensi però di quanto previsto dall'art. 148 c.p.c. l'ufficiale giudiziario, eseguita la notificazione, deve certificare l'esecuzione della stessa, nonché l'attività da lui concretamente espletata, all'interno di un'apposita relazione datata e sottoscritta,
apposta in calce all'originale ed alla copia dell'atto (la c.d. relata di notificazione).
Nella relata di notificazione, sempre in forza di quanto previsto espressamente dalla legge, deve essere indicata la persona alla quale è consegnata la copia dell'atto notificato, le sue qualità, nonché il luogo della consegna.
Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario non dovesse riuscire a consegnare l'atto al destinatario della notifica (nemmeno ai sensi dell'art. 140
c.p.c.), nella relata di notificazione dovranno essere indicate le ricerche (non solo anagrafiche ma anche sui luoghi) effettuate dallo stesso, nonché i motivi della mancata consegna e le informazioni concretamente assunte sulla reperibilità del destinatario (con l'indicazione dei soggetti alle quali sono state richieste). Conseguentemente, in caso di irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo indicato all'interno dell'atto, il legislatore (nella specie il secondo comma dell'art. 148 c.p.c.) prescrive l'adozione di particolari accorgimenti nella redazione della relata di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario.
In particolare, considerata anche la veste di pubblico ufficiale rivestita dall'ufficiale giudiziario nell'esercizio delle proprie funzioni (le cui dichiarazioni fanno prova piena fino a querela di falso, ivi comprese quelle riportate all'interno della relata di notificazione), si ritiene che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. presupponga sempre l'effettuazione di una specifica attività di ricerca del destinatario sui luoghi, e che tali attività vengano compiutamente descritte all'interno della relata di notificazione, non potendosi invece fare ricorso ad espressioni generiche che non danno atto delle attività di ricerca o di assunzione di informazioni concretamente espletate dal pubblico ufficiale.
Il mancato rispetto di tale principio comporterà come conseguenza la nullità della notificazione.
Con l'arresto evidenziato poco sopra, la Corte di legittimità ha elaborato il seguente principio di diritto: “la notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre che,
nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto, il che val quanto dire, come affermato da
Cass. n° 18385 del 2003, che “l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine fra l'altro – di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione”. Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né
il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative,
come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (cfr.
anche Cass. Civile n° 19012 del 2017)”.
Alla stregua, perciò, di quanto finora esposto, va ritenuta nulla la notifica ex art. 143 c.p.c. e dunque ammissibile l'opposizione proposta dalla . Pt_1
Segnatamente, come già accennato in questa parte motiva, al fine di procedere alla notifica di un atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c., mediante il deposito di copia dello stesso presso la Casa Comunale dell'ultima residenza nota,
non sono sufficienti le risultanze della certificazione anagrafica di residenza del destinatario, rendendosi necessaria l'esecuzione di una concreta attività di ricerca da parte dell'ufficiale giudiziario, il quale deve procedere all'acquisizione di informazioni sui luoghi.
Ricerche concretamente compiute dal pubblico ufficiale che devono essere dettagliatamente trasposte all'interno della relata di notificazione, che non potrà
contenere generiche espressioni quali “vane le ricerche esperite sul posto”, oppure
“da informazioni assunte in loco risulta sconosciuto”.
Espressioni di questo tipo, infatti, non permettono di determinare quali attività sono state effettivamente compiute in concreto dall'ufficiale giudiziario, precludendo quindi qualsivoglia forma di verifica sull'adeguatezza, o meno, delle ricerche effettuate dal pubblico ufficiale. Il tutto impedendo di verificare se l'atto ha raggiunto o meno il suo scopo, ai sensi di quanto previsto dal secondo capoverso dell'art. 156 del codice di rito.
La nullità della notifica, pertanto, conseguirà non solo alla mancata effettuazione di una concreta attività di ricerca da parte dell'ufficiale giudiziario, ma anche alla mancata descrizione delle stesse all'interno della relata di notificazione.
Peraltro, alla luce di quanto ulteriormente specificato dagli ermellini e da talune corti territoriali, nell'ipotesi in cui all'interno della relata dovessero essere impiegate espressioni eccessivamente generiche dall'ufficiale giudiziario, ovvero se addirittura non fosse stato dato proprio atto del tipo di attività di ricerca eseguite,
non sarà nemmeno necessario proporre la querela di falso.
Orbene, con la sentenza n° 2224 del 25 gennaio 2022, la Suprema Corte ha ritenuto che l'espressione impiegata dall'ufficiale giudiziario all'interno della relata di notifica, “vane le ricerche esperite sul posto”, non fosse idonea a ritenere rispettato quanto prescritto dall'art. 148 c.p.c..
Chiarisce invero il relatore: “nel caso di specie l'indicazione di “vane le ricerche esperite sul posto”, al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività
delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le “effettive” ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c., comma 2). In mancanza infatti della specifica indicazione delle effettive ricerche compiute, la generica indicazione di “vane le ricerche esperite sul posto” è inidonea ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, ma ha la valenza esclusivamente di una valutazione, non assistita, come è noto, dalla precipua efficacia dell'atto pubblico (in particolare, l'ufficiale giudiziario ha stimato “vane”
le ricerche esperite, ma ha omesso di attestare i fatti, che sarebbero avvenuti,
corrispondenti alle ricerche eseguite”.
Peraltro, questo principio è stato recentemente assorbito dal tribunale etneo che,
con l'ordinanza resa il 14 maggio 2023, è stata giudicata nulla una notifica effettuata ex art. 143 c.p.c., atteso che nella relata di notificazione l'ufficiale giudiziario non aveva dato conto delle ricerche concretamente effettuate
(limitandosi a riportare la generica espressione “da informazioni assunte in loco risulta sconosciuto”), come nel caso esaminato da questo estensore “(…) in loco è
risultata sconosciuta all'indirizzo indicato” (cfr. relata di notificazione del precetto del 20 dicembre 2019) ritenendo che la descrizione delle attività effettuate risultava generica ed imprecisa, né risultava che fossero state effettuate ulteriori attività di ricerca del destinatario.
Emerge pertanto che facendo applicazione delle considerazioni giuridiche esposte e ribadito che non può ritenersi perfezionata la notifica del precetto del dicembre
2019, risulta prescritto per decorso del decennio il titolo esecutivo, rectius il decreto ingiuntivo n° 3817/2010, emesso dal Tribunale di Napoli il 13 aprile 2010,
pubblicato il successivo 19 aprile e reso esecutivo il 21 dicembre 2010, ed oggetto del precetto notificato il 14 giugno 2021.
Per completezza espositiva bisogna infine soltanto sottolineare che l'art. 2946 del codice civile fa decorrere il termine prescrittivo di dieci anni per la riscossione del credito contemplato nel procedimento monitorio, dal momento in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo. Cioè alla scadenza dei quaranta giorni per proporre l'opposizione. Le spese di lite tra l'attore ed il convenuto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando lo scaglione tariffario corrispondente all'importo concretamente riconosciuto in sentenza e facendo applicazione delle tariffe forensi di cui al D.M. n° 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – 14^ Sezione Civile – nella persona del Giudice
Monocratico – dott. Ernesto Di Vaio, così definitivamente provvede:
1- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito di cui al titolo esecutivo, rectius il decreto ingiuntivo n° 3817/2010, emesso dal Tribunale di
Napoli il 13 aprile 2010, pubblicato il successivo 19 aprile e reso esecutivo il 21
dicembre 2010, ed oggetto del precetto notificato il 14 giugno 2021;
2- condanna la parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali che liquida in euro 786,00 per spese, ed euro 8109,80 per compenso
(comprensivo del rimborso forfettario per le spese generali), oltre agli accessori come per legge e se dovuti. Il tutto con attribuzione in favore del difensore che ha dichiarato di averle anticipate.
Così deciso in Napoli l'08 luglio 2024
Il Giudice
Dott. Ernesto Di Vaio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – 14^ Sezione Civile – nella persona del dott. Ernesto Di
Vaio, in funzione di Giudice Monocratico, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 18405/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 ed avente ad oggetto: opposizione a precetto.
TRA
, (C.F. elettivamente domiciliata in S. Parte_1 C.F._1
TA (NA), alla Via I. Giordani n° 2, presso lo studio dell'Avv. Patrick
Cuccaro, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata al presente atto ex art. 83 III comma c.p.c..
OPPONENTE
E
(C.F. e partita I.V.A. n° e per Controparte_1 P.IVA_1
essa, quale mandataria, C.F. ), rappresentata e difesa, CP_2 P.IVA_2
in virtù di procura generale alle liti conferita con atto per notar Persona_1
in Velletri del 12.12.2023 rep. n° 79348 e racc. n° 29926, dall'Avv. Fabio
[...]
Forino, con studio legale in Nocera Inferiore (SA) alla via Roma n° 58. OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa del 07 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009,
n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come certamente quello in esame.
Pertanto, devono, a tale scopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i successivi scritti difensivi ed i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza,
deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 del codice di rito, la quale risulta,
peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, perciò, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo
(cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies cod. proc. civ., Cass. Civile n° 19338 del 17/09/2020 - Cass.
Civile n° 22409 del 19/10/2006). Ovvero (Cass. Civile n° 25912 del 07 luglio 2020
e n° 27112 del 25 ottobre 2018).
La domanda proposta dall'opponente risulta meritevole di accoglimento nei limiti di quanto esposto in seguito.
Giova soltanto brevemente premettere che l'odierno giudizio trae il suo fondamento in seguito all'opposizione a precetto proposta dalla allorché le è stato, per Pt_1
l'appunto, notificato il predetto atto il 14 giugno 2021.
La parte opponente deduce però che questo atto non è valso ad interrompere la prescrizione decennale del titolo esecutivo, in quanto il precedente atto di precetto notificato, a dire della controparte e come risultante dal documento versato in atti,
il 20 dicembre 2019, non ha interrotto lo scorrere del tempo ai fini della prescrizione, poiché l'attività notificatoria eseguita era invalida e non aveva consentito il perfezionamento della notifica ex art. 143 del codice di rito.
Circostanza peraltro contestata dall'opposta che, invece, ha desunto ed argomentato che il primo atto di precetto, quello notificato nel dicembre 2019, aveva interrotto la prescrizione, in quanto validamente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. alla
. Pt_1
Ciò brevemente premesso, giova ricordare che la notifica ex art. 143 c.p.c.
presuppone sempre l'esecuzione di una specifica attività di ricerca del destinatario della notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario, nonché che di tali ricerche venga dato espresso conto dallo stesso all'interno della relata di notificazione. A tal fine, l'esecuzione della notifica ex art. 143 c.p.c. non può né essere affidata esclusivamente alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, né, per altro verso, può ritenersi sufficiente l'impiego da parte dell'ufficiale giudiziario di espressioni eccessivamente generiche nella relata di notifica, essendo invece necessaria la specifica indicazione delle ricerche concretamente compiute dallo stesso come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (cfr. secondo comma dell'art. 156 c.p.c.).
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 2224 del 25 gennaio 2022, richiamando un orientamento ormai consolidato (cfr. ex multis Cass. Civile n° 40467 del
16/12/2021 – Cass. Civile n° 24107 del 28/11/2016 – Cass. Civile n° 2976 del
10/02/2006), non prima di aver ripercorso le regole legali trasfuse negli artt. 143,
148 e 156 del codice di rito, ha ampiamente chiarito che l'art. 143 disciplina la notifica a persone la cui residenza, dimora e domicilio sono sconosciuti,
prevedendo che, in tal caso, la notifica si esegue mediante il deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto da notificare nella casa comunale dell'ultima residenza nota, ovvero, se questa è sconosciuta, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Espletato tale adempimento, la notifica si considererà perfezionata nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le predette formalità prescritte dalla legge.
Orbene, emerge quindi concretamente che l'esecuzione della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presuppone un primo tentativo di notifica ex artt. 138/139 c.p.c.
presso la residenza del destinatario (non sarà pertanto possibile procedere alla notificazione a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c.).
Fallito il primo tentativo di notifica a mani del destinatario, e non essendo possibile procedere nemmeno ai sensi degli artt. 139 o 140 c.p.c. atteso che lo stesso risulta sconosciuto o irreperibile presso il proprio indirizzo di residenza (sulla base di concrete attività di ricerca che l'ufficiale giudiziario deve effettivamente compire,
come si vedrà meglio più avanti), a quel punto sarà necessario estrarre un certificato di residenza aggiornato che abbia data posteriore rispetto a quella in cui è stato effettuato il primo tentativo di notifica con esito negativo (che serve a dimostrare che la residenza anagrafica del soggetto destinatario della notifica coincide con il luogo presso cui è stata tentata la prima notificazione), il quale dovrà essere allegato all'atto da notificare.
Presentato l'atto nuovamente per la notifica, l'ufficiale giudiziario (avendo a questo punto la prova che presso l'ultimo indirizzo di residenza conosciuto il destinatario della notifica risulta irreperibile e/o sconosciuto) potrà procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c., depositando copia dell'atto da notificare nella Casa Comunale
dell'ultima residenza nota.
Ai sensi però di quanto previsto dall'art. 148 c.p.c. l'ufficiale giudiziario, eseguita la notificazione, deve certificare l'esecuzione della stessa, nonché l'attività da lui concretamente espletata, all'interno di un'apposita relazione datata e sottoscritta,
apposta in calce all'originale ed alla copia dell'atto (la c.d. relata di notificazione).
Nella relata di notificazione, sempre in forza di quanto previsto espressamente dalla legge, deve essere indicata la persona alla quale è consegnata la copia dell'atto notificato, le sue qualità, nonché il luogo della consegna.
Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario non dovesse riuscire a consegnare l'atto al destinatario della notifica (nemmeno ai sensi dell'art. 140
c.p.c.), nella relata di notificazione dovranno essere indicate le ricerche (non solo anagrafiche ma anche sui luoghi) effettuate dallo stesso, nonché i motivi della mancata consegna e le informazioni concretamente assunte sulla reperibilità del destinatario (con l'indicazione dei soggetti alle quali sono state richieste). Conseguentemente, in caso di irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo indicato all'interno dell'atto, il legislatore (nella specie il secondo comma dell'art. 148 c.p.c.) prescrive l'adozione di particolari accorgimenti nella redazione della relata di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario.
In particolare, considerata anche la veste di pubblico ufficiale rivestita dall'ufficiale giudiziario nell'esercizio delle proprie funzioni (le cui dichiarazioni fanno prova piena fino a querela di falso, ivi comprese quelle riportate all'interno della relata di notificazione), si ritiene che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. presupponga sempre l'effettuazione di una specifica attività di ricerca del destinatario sui luoghi, e che tali attività vengano compiutamente descritte all'interno della relata di notificazione, non potendosi invece fare ricorso ad espressioni generiche che non danno atto delle attività di ricerca o di assunzione di informazioni concretamente espletate dal pubblico ufficiale.
Il mancato rispetto di tale principio comporterà come conseguenza la nullità della notificazione.
Con l'arresto evidenziato poco sopra, la Corte di legittimità ha elaborato il seguente principio di diritto: “la notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre che,
nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto, il che val quanto dire, come affermato da
Cass. n° 18385 del 2003, che “l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine fra l'altro – di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione”. Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né
il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative,
come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (cfr.
anche Cass. Civile n° 19012 del 2017)”.
Alla stregua, perciò, di quanto finora esposto, va ritenuta nulla la notifica ex art. 143 c.p.c. e dunque ammissibile l'opposizione proposta dalla . Pt_1
Segnatamente, come già accennato in questa parte motiva, al fine di procedere alla notifica di un atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c., mediante il deposito di copia dello stesso presso la Casa Comunale dell'ultima residenza nota,
non sono sufficienti le risultanze della certificazione anagrafica di residenza del destinatario, rendendosi necessaria l'esecuzione di una concreta attività di ricerca da parte dell'ufficiale giudiziario, il quale deve procedere all'acquisizione di informazioni sui luoghi.
Ricerche concretamente compiute dal pubblico ufficiale che devono essere dettagliatamente trasposte all'interno della relata di notificazione, che non potrà
contenere generiche espressioni quali “vane le ricerche esperite sul posto”, oppure
“da informazioni assunte in loco risulta sconosciuto”.
Espressioni di questo tipo, infatti, non permettono di determinare quali attività sono state effettivamente compiute in concreto dall'ufficiale giudiziario, precludendo quindi qualsivoglia forma di verifica sull'adeguatezza, o meno, delle ricerche effettuate dal pubblico ufficiale. Il tutto impedendo di verificare se l'atto ha raggiunto o meno il suo scopo, ai sensi di quanto previsto dal secondo capoverso dell'art. 156 del codice di rito.
La nullità della notifica, pertanto, conseguirà non solo alla mancata effettuazione di una concreta attività di ricerca da parte dell'ufficiale giudiziario, ma anche alla mancata descrizione delle stesse all'interno della relata di notificazione.
Peraltro, alla luce di quanto ulteriormente specificato dagli ermellini e da talune corti territoriali, nell'ipotesi in cui all'interno della relata dovessero essere impiegate espressioni eccessivamente generiche dall'ufficiale giudiziario, ovvero se addirittura non fosse stato dato proprio atto del tipo di attività di ricerca eseguite,
non sarà nemmeno necessario proporre la querela di falso.
Orbene, con la sentenza n° 2224 del 25 gennaio 2022, la Suprema Corte ha ritenuto che l'espressione impiegata dall'ufficiale giudiziario all'interno della relata di notifica, “vane le ricerche esperite sul posto”, non fosse idonea a ritenere rispettato quanto prescritto dall'art. 148 c.p.c..
Chiarisce invero il relatore: “nel caso di specie l'indicazione di “vane le ricerche esperite sul posto”, al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività
delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le “effettive” ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c., comma 2). In mancanza infatti della specifica indicazione delle effettive ricerche compiute, la generica indicazione di “vane le ricerche esperite sul posto” è inidonea ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, ma ha la valenza esclusivamente di una valutazione, non assistita, come è noto, dalla precipua efficacia dell'atto pubblico (in particolare, l'ufficiale giudiziario ha stimato “vane”
le ricerche esperite, ma ha omesso di attestare i fatti, che sarebbero avvenuti,
corrispondenti alle ricerche eseguite”.
Peraltro, questo principio è stato recentemente assorbito dal tribunale etneo che,
con l'ordinanza resa il 14 maggio 2023, è stata giudicata nulla una notifica effettuata ex art. 143 c.p.c., atteso che nella relata di notificazione l'ufficiale giudiziario non aveva dato conto delle ricerche concretamente effettuate
(limitandosi a riportare la generica espressione “da informazioni assunte in loco risulta sconosciuto”), come nel caso esaminato da questo estensore “(…) in loco è
risultata sconosciuta all'indirizzo indicato” (cfr. relata di notificazione del precetto del 20 dicembre 2019) ritenendo che la descrizione delle attività effettuate risultava generica ed imprecisa, né risultava che fossero state effettuate ulteriori attività di ricerca del destinatario.
Emerge pertanto che facendo applicazione delle considerazioni giuridiche esposte e ribadito che non può ritenersi perfezionata la notifica del precetto del dicembre
2019, risulta prescritto per decorso del decennio il titolo esecutivo, rectius il decreto ingiuntivo n° 3817/2010, emesso dal Tribunale di Napoli il 13 aprile 2010,
pubblicato il successivo 19 aprile e reso esecutivo il 21 dicembre 2010, ed oggetto del precetto notificato il 14 giugno 2021.
Per completezza espositiva bisogna infine soltanto sottolineare che l'art. 2946 del codice civile fa decorrere il termine prescrittivo di dieci anni per la riscossione del credito contemplato nel procedimento monitorio, dal momento in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo. Cioè alla scadenza dei quaranta giorni per proporre l'opposizione. Le spese di lite tra l'attore ed il convenuto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando lo scaglione tariffario corrispondente all'importo concretamente riconosciuto in sentenza e facendo applicazione delle tariffe forensi di cui al D.M. n° 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – 14^ Sezione Civile – nella persona del Giudice
Monocratico – dott. Ernesto Di Vaio, così definitivamente provvede:
1- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito di cui al titolo esecutivo, rectius il decreto ingiuntivo n° 3817/2010, emesso dal Tribunale di
Napoli il 13 aprile 2010, pubblicato il successivo 19 aprile e reso esecutivo il 21
dicembre 2010, ed oggetto del precetto notificato il 14 giugno 2021;
2- condanna la parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali che liquida in euro 786,00 per spese, ed euro 8109,80 per compenso
(comprensivo del rimborso forfettario per le spese generali), oltre agli accessori come per legge e se dovuti. Il tutto con attribuzione in favore del difensore che ha dichiarato di averle anticipate.
Così deciso in Napoli l'08 luglio 2024
Il Giudice
Dott. Ernesto Di Vaio