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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9430 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 12949/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore dott.ssa Francesca Minieri Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto come in epigrafe promosso da
, nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Marianna Crippa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mezzago (MB), Piazza Libertà n. 4
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 [...]
Controparte_2
-resistente-
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies ss cpc, avverso il provvedimento del Questore della Provincia di di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno Controparte_2 per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. e 1.2. del d.lgs. 286/1998
IN FATTO Il ricorrente giungeva in Italia il 20 settembre 2021. In data 08.10.2022 inviava alla Questura di a mezzo pec un'istanza di rilascio del CP_2 permesso di soggiorno per protezione specia In data 28.06.2023 presentava istanza cartacea alla Questura di volta al rilascio CP_2 del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, 1.2. del d.lgs. 286/1998. pagina 1 di 4 In data 20.02.2024, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, sezione di esprimeva parere negativo in Controparte_2 merito al rilascio di un permesso ione speciale, non ritenendo sussistenti i presupposti rilevanti ai fini della tutela di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1 del D.Lgs. n. 286/1998.
Con decreto del 21.03.2024, notificato al ricorrente in data 29.03.2024, il Questore della Provincia di rigettava l'istanza di protezione speciale. Controparte_2
In data 04.04.2024 il ricorrente depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in relazione all'art. 19 ter D.lgs. 150/2011, mediante il quale impugnava il provvedimento di rigetto del Questore della Provincia di Varese e con ricorso cautelare depositato in pari data ne chiedeva la sospensione.
In particolare, il ricorso si fonda sui seguenti elementi di fatto: dal suo ingresso in Italia, il ricorrente si è pienamente inserito nel tessuto socio-economico, frequentando corsi di lingua italiana e avendo quasi fin da subito trovato un lavoro a tempo indeterminato riuscendo così a provvedere al proprio sostentamento economico, nonché ad aiutare la madre malata che si trova in Marocco.
Con decreto del 06.06.2025 il giudice istruttore accoglieva l'istanza cautelare depositata dalla difesa in relazione alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso in data 21.3.2024 dal Questore della Provincia di di rigetto Controparte_2 dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezio All'udienza del 09.09.2025 il giudice, presente parte ricorrente, verificata la costituzione di parte ricorrente, interloquiva in lingua italiana con il ricorrente;
al termine, la difesa rassegnava le conclusioni e il giudice si riservava di riferire al collegio. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha depositato la domanda di protezione speciale in data 28.06.2023 trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla normativa previgente (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020), tenuto conto del momento di presentazione della domanda. Va premesso, inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21)”.
§ La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e pagina 2 di 4 l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Ciò premesso, nel caso di specie, l'odierno ricorrente è giunto in Italia nel settembre 2021 e negli anni ha intrapreso un percorso di integrazione formativa, lavorativa e abitativa. A sostegno della domanda, la difesa ha prodotto copiosa documentazione. In merito alla formazione:
- attestato di partecipazione nell'anno 2022-2023 al corso di lingua italiana e cultura italiana - Livello A1 rilasciato dal COI “Franco Verga”1;
- attestato di partecipazione nel 2023 al corso di abilitazione all'utilizzo delle attrezzature per l'abilitazione alla conduzione del carrello elevatore, rilasciato SINALF2;
- attestato di partecipazione nell'anno 2024-2025 al corso di lingua italiana e cultura italiana - Livello A1 rilasciato dal COI “Franco Verga”3 In merito all'attività lavorativa4:
- dal 29.08.2023 al 07.09.23 il ricorrente ha lavorato presso la BONOFIGLIO S.R.L. OPERE STRADALI;
- dal 13.09.2023 lavora come operaio edile e con contratto a tempo indeterminato per la SR PL. . In atti è inoltre presente una lettera di Controparte_3 referenza del datore di lavoro5. La difesa ha inoltre depositato in atti: buste paga del 2024 e del 20256, accrediti stipendi del 20257; estratto conto dal quale si evincono redditi negli anni 2023, CP_4 2024 e 2025 (fino a giugno) pari ris mente a € 8.578, € 24.190 e € 13.375. All'udienza del 09.09.2025, rispetto al lavoro svolto, il ricorrente ha dichiarato: “Ho un lavoro a tempo indeterminato, prima lavoravo come manovale ma adesso lavoro come muratore, la ditta si chiama il mio capo è italiano, e ha sede ad Arcore”. CP_3 In merito alla situazione a ricorrente è residente dall'aprile 2024 nel Comune di Calco (CO), in via Cornello n.89. All'udienza del 09.09.2025, rispetto al luogo di residenza, il ricorrente ha dichiarato:
“Adesso non abito più a Calco (LECCO), abito a Grezzago (MI), via Cavour 32, il mio capo ha intestato a sé il contratto di affitto perché senza documenti non è possibile fare il contratto e il mio capo mi detrae il canone dalla busta paga. Io di fatto sono in sublocazione. Inoltre, non ho potuto spostare la residenza nella nuova abitazione in quanto al momento ancora non sono titolare di alcun permesso”.
In merito al tempo libero il ricorrente risulta frequentare la palestra FITNESS sita in Trezzo sull'Adda, via Giuseppe Mazzini n.4610 ed essere intestatario di una vettura di proprietà11. Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19.1.1. TUI. Sulle spese Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'Avvocatura dello Stato presente giudizio. Non si provvede alla liquidazione dei compensi dei difensori del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, il primo difensore non ha presentato istanza di liquidazione;
il secondo, invece, ha fatto presente in udienza che dal mese di maggio 2024 il ricorrente ha superato i limiti di ammissibilità del beneficio del gratuito patrocinio. Deve quindi procedersi alla revoca del beneficio del gratuito patrocinio con decorrenza dal 1.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Varese, emesso il 21.03.2024 e notificato il 29.04.2024 e riconosce a Parte_1
nato il [...] a [...], il diritto al rilascio del
[...] so di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008 e, per l'effetto, dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
-nulla sulle spese;
- Revoca ex art. 136 co 1 DPR 115/2002, con decorrenza dal 1.1.2025, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposto con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del giorno 11.4.2024 n. 2335.
Si comunichi. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Guido Vannicelli Il giudice relatore Dott.ssa Elena Masetti Zannini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 doc. 8 del ricorso introduttivo 2 doc. 9 del ricorso introduttivo 3 doc. a del deposito del 08.09.2025 4 doc. g del deposito del 08.09.2025 5 doc. m del deposito del 29.09.2025 6 docc. c-d del deposito del 08.09.2025 e doc. l del deposito del 29.09.2025 7 doc. h del deposito del 08.09.2025 8 doc. g del deposito del 08.09.2025 9 doc. 10 del ricorso introduttivo e doc. e del deposito del 08.09.2025 pagina 3 di 4 10 doc. b del deposito del 08.09.2025 11 doc. f del deposito del 08.09.2025 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore dott.ssa Francesca Minieri Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto come in epigrafe promosso da
, nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Marianna Crippa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mezzago (MB), Piazza Libertà n. 4
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 [...]
Controparte_2
-resistente-
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies ss cpc, avverso il provvedimento del Questore della Provincia di di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno Controparte_2 per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. e 1.2. del d.lgs. 286/1998
IN FATTO Il ricorrente giungeva in Italia il 20 settembre 2021. In data 08.10.2022 inviava alla Questura di a mezzo pec un'istanza di rilascio del CP_2 permesso di soggiorno per protezione specia In data 28.06.2023 presentava istanza cartacea alla Questura di volta al rilascio CP_2 del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, 1.2. del d.lgs. 286/1998. pagina 1 di 4 In data 20.02.2024, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, sezione di esprimeva parere negativo in Controparte_2 merito al rilascio di un permesso ione speciale, non ritenendo sussistenti i presupposti rilevanti ai fini della tutela di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1 del D.Lgs. n. 286/1998.
Con decreto del 21.03.2024, notificato al ricorrente in data 29.03.2024, il Questore della Provincia di rigettava l'istanza di protezione speciale. Controparte_2
In data 04.04.2024 il ricorrente depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in relazione all'art. 19 ter D.lgs. 150/2011, mediante il quale impugnava il provvedimento di rigetto del Questore della Provincia di Varese e con ricorso cautelare depositato in pari data ne chiedeva la sospensione.
In particolare, il ricorso si fonda sui seguenti elementi di fatto: dal suo ingresso in Italia, il ricorrente si è pienamente inserito nel tessuto socio-economico, frequentando corsi di lingua italiana e avendo quasi fin da subito trovato un lavoro a tempo indeterminato riuscendo così a provvedere al proprio sostentamento economico, nonché ad aiutare la madre malata che si trova in Marocco.
Con decreto del 06.06.2025 il giudice istruttore accoglieva l'istanza cautelare depositata dalla difesa in relazione alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso in data 21.3.2024 dal Questore della Provincia di di rigetto Controparte_2 dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezio All'udienza del 09.09.2025 il giudice, presente parte ricorrente, verificata la costituzione di parte ricorrente, interloquiva in lingua italiana con il ricorrente;
al termine, la difesa rassegnava le conclusioni e il giudice si riservava di riferire al collegio. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha depositato la domanda di protezione speciale in data 28.06.2023 trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla normativa previgente (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020), tenuto conto del momento di presentazione della domanda. Va premesso, inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21)”.
§ La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e pagina 2 di 4 l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Ciò premesso, nel caso di specie, l'odierno ricorrente è giunto in Italia nel settembre 2021 e negli anni ha intrapreso un percorso di integrazione formativa, lavorativa e abitativa. A sostegno della domanda, la difesa ha prodotto copiosa documentazione. In merito alla formazione:
- attestato di partecipazione nell'anno 2022-2023 al corso di lingua italiana e cultura italiana - Livello A1 rilasciato dal COI “Franco Verga”1;
- attestato di partecipazione nel 2023 al corso di abilitazione all'utilizzo delle attrezzature per l'abilitazione alla conduzione del carrello elevatore, rilasciato SINALF2;
- attestato di partecipazione nell'anno 2024-2025 al corso di lingua italiana e cultura italiana - Livello A1 rilasciato dal COI “Franco Verga”3 In merito all'attività lavorativa4:
- dal 29.08.2023 al 07.09.23 il ricorrente ha lavorato presso la BONOFIGLIO S.R.L. OPERE STRADALI;
- dal 13.09.2023 lavora come operaio edile e con contratto a tempo indeterminato per la SR PL. . In atti è inoltre presente una lettera di Controparte_3 referenza del datore di lavoro5. La difesa ha inoltre depositato in atti: buste paga del 2024 e del 20256, accrediti stipendi del 20257; estratto conto dal quale si evincono redditi negli anni 2023, CP_4 2024 e 2025 (fino a giugno) pari ris mente a € 8.578, € 24.190 e € 13.375. All'udienza del 09.09.2025, rispetto al lavoro svolto, il ricorrente ha dichiarato: “Ho un lavoro a tempo indeterminato, prima lavoravo come manovale ma adesso lavoro come muratore, la ditta si chiama il mio capo è italiano, e ha sede ad Arcore”. CP_3 In merito alla situazione a ricorrente è residente dall'aprile 2024 nel Comune di Calco (CO), in via Cornello n.89. All'udienza del 09.09.2025, rispetto al luogo di residenza, il ricorrente ha dichiarato:
“Adesso non abito più a Calco (LECCO), abito a Grezzago (MI), via Cavour 32, il mio capo ha intestato a sé il contratto di affitto perché senza documenti non è possibile fare il contratto e il mio capo mi detrae il canone dalla busta paga. Io di fatto sono in sublocazione. Inoltre, non ho potuto spostare la residenza nella nuova abitazione in quanto al momento ancora non sono titolare di alcun permesso”.
In merito al tempo libero il ricorrente risulta frequentare la palestra FITNESS sita in Trezzo sull'Adda, via Giuseppe Mazzini n.4610 ed essere intestatario di una vettura di proprietà11. Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19.1.1. TUI. Sulle spese Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'Avvocatura dello Stato presente giudizio. Non si provvede alla liquidazione dei compensi dei difensori del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, il primo difensore non ha presentato istanza di liquidazione;
il secondo, invece, ha fatto presente in udienza che dal mese di maggio 2024 il ricorrente ha superato i limiti di ammissibilità del beneficio del gratuito patrocinio. Deve quindi procedersi alla revoca del beneficio del gratuito patrocinio con decorrenza dal 1.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Varese, emesso il 21.03.2024 e notificato il 29.04.2024 e riconosce a Parte_1
nato il [...] a [...], il diritto al rilascio del
[...] so di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008 e, per l'effetto, dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
-nulla sulle spese;
- Revoca ex art. 136 co 1 DPR 115/2002, con decorrenza dal 1.1.2025, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposto con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del giorno 11.4.2024 n. 2335.
Si comunichi. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Guido Vannicelli Il giudice relatore Dott.ssa Elena Masetti Zannini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 doc. 8 del ricorso introduttivo 2 doc. 9 del ricorso introduttivo 3 doc. a del deposito del 08.09.2025 4 doc. g del deposito del 08.09.2025 5 doc. m del deposito del 29.09.2025 6 docc. c-d del deposito del 08.09.2025 e doc. l del deposito del 29.09.2025 7 doc. h del deposito del 08.09.2025 8 doc. g del deposito del 08.09.2025 9 doc. 10 del ricorso introduttivo e doc. e del deposito del 08.09.2025 pagina 3 di 4 10 doc. b del deposito del 08.09.2025 11 doc. f del deposito del 08.09.2025 pagina 4 di 4