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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/07/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 509/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, a scioglimento della riserva di cui all'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 509/2025, riservata per la decisione dopo la discussione orale avvenuta all'udienza del 16.07.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Como, via Gallio n. 10, presso lo studio dell'avv. Pier Paolo Livio che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.;
- Ricorrente –
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- Convenuto contumace –
Conclusioni: All'udienza del 16.07.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi al ricorso e discuteva la causa insistendo per l'accoglimento della domanda attorea;
nessuno compariva per parte resistente.
pagina 1 di 5 Oggetto: Accettazione tacita dell'eredità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso semplificato del 13.02.2025, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_1
esponendo di essere creditrice di per il complessivo importo di € 12.985,66, Controparte_1 in forza della sentenza n. 347/2022, emessa in data 1.06.2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como e successivamente confermata dalla Corte d'appello di
Milano con sentenza n. 6830/2022, pubblicata il 27.06.2023 e ormai passata in giudicato.
Aggiungeva inoltre l'istante di avere radicato una procedura esecutiva immobiliare, nei confronti del predetto avanti allo stesso Tribunale di Como, nel corso della quale era Controparte_1 emerso che non era stata trascritta l'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità di
[...]
ad opera dell'odierno resistente, rendendosi quindi necessario ripristinare la continuità Per_1 storica delle trascrizioni.
Premesso dunque che lo stesso aveva effettuato la voltura catastale dell'immobile pignorato a proprio favore, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte del figlio Persona_1 Controparte_1
Fissata l'udienza per il 21.05.2025 e notificato tempestivamente il ricorso, Controparte_1 ometteva di costituirsi in giudizio e, alla prima udienza, veniva dichiarata la sua contumacia.
Su richiesta della ricorrente, veniva quindi ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, con rinvio al 16.07.2025 e termine di trenta giorni per la notifica al contumace.
Alla successiva udienza nessuno compariva per il resistente, nonostante la ritualità della notifica dell'ordinanza; pertanto, il giudice – dato atto della mancata risposta alla richiesta di interpello
– invitava la ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale della causa.
Il processo veniva, quindi, trattenuto in riserva e viene oggi definito la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, la domanda attorea è infondata e merita di essere respinta, non essendovi prova della chiamata all'eredità di in capo all'odierno convenuto. Persona_1
pagina 2 di 5 Elemento costitutivo della domanda, pregiudiziale rispetto all'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità, è infatti l'apertura della successione e la sua devoluzione a per Controparte_1
legge o per testamento, ai sensi dell'art. 457 c.c., non essendo neppure configurabile un'accettazione da parte chi non sia chiamato alla successione legittima o testamentaria.
Orbene, nel caso di specie, si evince dalla visura catastale versata in atti e dalla relazione ex art. 567 c.p.c. che la successione di si è aperta in data 19.06.2018, col suo decesso, Persona_1
e si è devoluta per testamento (cfr. all.
3-4 al ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.).
Il suddetto testamento non è stato, tuttavia, depositato e non è dunque possibile accertare se rientri o meno tra i chiamati all'eredità. Controparte_1
Né possono trarsi elementi utili dal certificato notarile di cui all'art. 567, secondo comma, c.p.c., lì dove si individua, nella storia ipotecaria, la “successione di (21.9.85, m. Persona_1
19.6.2018) denunciata in data 25.7.2019 nr. 176802 vol.88888 U.R. (trascritta in data 30.7.2019 ai nr. 21492/14705) devoluta per testamento pubblicato con verbale in data 29.10.2018 Notaio reg. a Como in data 31.10.2018 nr.20790 serie 1t, a favore di Persona_2 CP_1
(27.1093), la denunciata quota intera di piena proprietà” (pag. 2 e 3); il suddetto
[...] certificato è stato, infatti, predisposto dal notaio dopo aver preso visione dei soli registri catastali e immobiliari per l'intero ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento (pag. 1), senza quindi consultare il contenuto del testamento, ma soltanto alla luce della dichiarazione di successione predisposta unilateralmente dal convenuto. Non vi è dunque prova della delazione dell'eredità di per testamento, a favore di Persona_1 Controparte_1
Diversamente opinando, si finirebbe d'altra parte per desumere dalla medesima denuncia di successione tanto la chiamata all'eredità di quanto la relativa accettazione, in Persona_1 violazione del divieto di praesumptio de praesumpto, ovvero di presunzione di secondo grado
(cfr. Cass., sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1278, secondo cui “in tema di prove, è inammissibile la
c.d. "praesumptio de praesumpto", non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto per derivarne da essa un'altra presunzione”; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. I, 9 aprile
2002, n. 1278); tutto questo, non tanto per un limite espresso, in qualche modo desumibile dagli artt. 2729 e 2697 c.c., quanto piuttosto per l'estrema debolezza della regola inferenziale: non può, infatti, desumersi la chiamata all'eredità dal solo fatto della relativa accettazione. pagina 3 di 5 Non vi è quindi alcun elemento dal quale possa evincersi che fosse chiamato Controparte_1 alla successione testamentaria di deceduto il 19.06.2018, a prescindere dalla Persona_1
dedotta duplice rilevanza (civilistica e fiscale) della denuncia di successione, accompagnata dalla voltura catastale (su cui cfr. Cass., sez. III, 13 agosto 2024, n. 22769, massimata come segue:
“l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile
l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega
o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto”).
Né si potrebbero desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. dalla mancata comparizione del convenuto all'udienza del 16.07.2025, fissata per il suo interrogatorio formale.
Lo stesso è stato infatti deferito sulle sole circostanze di cui al ricorso e “in particolare sul fatto che il convenuto non costituito abbia effettuato la voltura catastale, accettando tacitamente
l'eredità” (cfr. verbale dell'udienza del 21.05.2025). In alcuna parte dell'atto, l'attrice ha però dedotto che il convenuto sarebbe stato designato come erede testamentario da Persona_1
avendo fatto, piuttosto, riferimento al rapporto di parentela tra i due: circostanza, quest'ultima, che rileva solo per la successione legittima (art. 566 c.c.) e non anche per quella testamentaria.
Anzi, a ben vedere, nulla ha allegato l'attrice nell'atto introduttivo sul titolo della chiamata.
Non è, quindi, possibile desumere alcun elemento di prova dalla mancata risposta del convenuto alla richiesta di interpello, siccome vertente su circostanze irrilevanti.
Infine, va detto che neppure potrebbe desumersi alcunché dalla mancata costituzione del convenuto, atteso che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non trova applicazione in ipotesi di contumacia.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, “l'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema;
pertanto, pagina 4 di 5 al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda” (cfr. Cass., sez. III, 23 giugno 2009, n. 14623).
Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda non può che essere respinta.
3. Nulla va disposto sulle spese, giacché il convenuto vittorioso non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
2. Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Como, 21 luglio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, a scioglimento della riserva di cui all'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 509/2025, riservata per la decisione dopo la discussione orale avvenuta all'udienza del 16.07.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Como, via Gallio n. 10, presso lo studio dell'avv. Pier Paolo Livio che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.;
- Ricorrente –
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- Convenuto contumace –
Conclusioni: All'udienza del 16.07.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi al ricorso e discuteva la causa insistendo per l'accoglimento della domanda attorea;
nessuno compariva per parte resistente.
pagina 1 di 5 Oggetto: Accettazione tacita dell'eredità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso semplificato del 13.02.2025, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_1
esponendo di essere creditrice di per il complessivo importo di € 12.985,66, Controparte_1 in forza della sentenza n. 347/2022, emessa in data 1.06.2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como e successivamente confermata dalla Corte d'appello di
Milano con sentenza n. 6830/2022, pubblicata il 27.06.2023 e ormai passata in giudicato.
Aggiungeva inoltre l'istante di avere radicato una procedura esecutiva immobiliare, nei confronti del predetto avanti allo stesso Tribunale di Como, nel corso della quale era Controparte_1 emerso che non era stata trascritta l'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità di
[...]
ad opera dell'odierno resistente, rendendosi quindi necessario ripristinare la continuità Per_1 storica delle trascrizioni.
Premesso dunque che lo stesso aveva effettuato la voltura catastale dell'immobile pignorato a proprio favore, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte del figlio Persona_1 Controparte_1
Fissata l'udienza per il 21.05.2025 e notificato tempestivamente il ricorso, Controparte_1 ometteva di costituirsi in giudizio e, alla prima udienza, veniva dichiarata la sua contumacia.
Su richiesta della ricorrente, veniva quindi ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, con rinvio al 16.07.2025 e termine di trenta giorni per la notifica al contumace.
Alla successiva udienza nessuno compariva per il resistente, nonostante la ritualità della notifica dell'ordinanza; pertanto, il giudice – dato atto della mancata risposta alla richiesta di interpello
– invitava la ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale della causa.
Il processo veniva, quindi, trattenuto in riserva e viene oggi definito la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, la domanda attorea è infondata e merita di essere respinta, non essendovi prova della chiamata all'eredità di in capo all'odierno convenuto. Persona_1
pagina 2 di 5 Elemento costitutivo della domanda, pregiudiziale rispetto all'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità, è infatti l'apertura della successione e la sua devoluzione a per Controparte_1
legge o per testamento, ai sensi dell'art. 457 c.c., non essendo neppure configurabile un'accettazione da parte chi non sia chiamato alla successione legittima o testamentaria.
Orbene, nel caso di specie, si evince dalla visura catastale versata in atti e dalla relazione ex art. 567 c.p.c. che la successione di si è aperta in data 19.06.2018, col suo decesso, Persona_1
e si è devoluta per testamento (cfr. all.
3-4 al ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.).
Il suddetto testamento non è stato, tuttavia, depositato e non è dunque possibile accertare se rientri o meno tra i chiamati all'eredità. Controparte_1
Né possono trarsi elementi utili dal certificato notarile di cui all'art. 567, secondo comma, c.p.c., lì dove si individua, nella storia ipotecaria, la “successione di (21.9.85, m. Persona_1
19.6.2018) denunciata in data 25.7.2019 nr. 176802 vol.88888 U.R. (trascritta in data 30.7.2019 ai nr. 21492/14705) devoluta per testamento pubblicato con verbale in data 29.10.2018 Notaio reg. a Como in data 31.10.2018 nr.20790 serie 1t, a favore di Persona_2 CP_1
(27.1093), la denunciata quota intera di piena proprietà” (pag. 2 e 3); il suddetto
[...] certificato è stato, infatti, predisposto dal notaio dopo aver preso visione dei soli registri catastali e immobiliari per l'intero ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento (pag. 1), senza quindi consultare il contenuto del testamento, ma soltanto alla luce della dichiarazione di successione predisposta unilateralmente dal convenuto. Non vi è dunque prova della delazione dell'eredità di per testamento, a favore di Persona_1 Controparte_1
Diversamente opinando, si finirebbe d'altra parte per desumere dalla medesima denuncia di successione tanto la chiamata all'eredità di quanto la relativa accettazione, in Persona_1 violazione del divieto di praesumptio de praesumpto, ovvero di presunzione di secondo grado
(cfr. Cass., sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1278, secondo cui “in tema di prove, è inammissibile la
c.d. "praesumptio de praesumpto", non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto per derivarne da essa un'altra presunzione”; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. I, 9 aprile
2002, n. 1278); tutto questo, non tanto per un limite espresso, in qualche modo desumibile dagli artt. 2729 e 2697 c.c., quanto piuttosto per l'estrema debolezza della regola inferenziale: non può, infatti, desumersi la chiamata all'eredità dal solo fatto della relativa accettazione. pagina 3 di 5 Non vi è quindi alcun elemento dal quale possa evincersi che fosse chiamato Controparte_1 alla successione testamentaria di deceduto il 19.06.2018, a prescindere dalla Persona_1
dedotta duplice rilevanza (civilistica e fiscale) della denuncia di successione, accompagnata dalla voltura catastale (su cui cfr. Cass., sez. III, 13 agosto 2024, n. 22769, massimata come segue:
“l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile
l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega
o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto”).
Né si potrebbero desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. dalla mancata comparizione del convenuto all'udienza del 16.07.2025, fissata per il suo interrogatorio formale.
Lo stesso è stato infatti deferito sulle sole circostanze di cui al ricorso e “in particolare sul fatto che il convenuto non costituito abbia effettuato la voltura catastale, accettando tacitamente
l'eredità” (cfr. verbale dell'udienza del 21.05.2025). In alcuna parte dell'atto, l'attrice ha però dedotto che il convenuto sarebbe stato designato come erede testamentario da Persona_1
avendo fatto, piuttosto, riferimento al rapporto di parentela tra i due: circostanza, quest'ultima, che rileva solo per la successione legittima (art. 566 c.c.) e non anche per quella testamentaria.
Anzi, a ben vedere, nulla ha allegato l'attrice nell'atto introduttivo sul titolo della chiamata.
Non è, quindi, possibile desumere alcun elemento di prova dalla mancata risposta del convenuto alla richiesta di interpello, siccome vertente su circostanze irrilevanti.
Infine, va detto che neppure potrebbe desumersi alcunché dalla mancata costituzione del convenuto, atteso che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non trova applicazione in ipotesi di contumacia.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, “l'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema;
pertanto, pagina 4 di 5 al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda” (cfr. Cass., sez. III, 23 giugno 2009, n. 14623).
Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda non può che essere respinta.
3. Nulla va disposto sulle spese, giacché il convenuto vittorioso non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
2. Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Como, 21 luglio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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