Decreto presidenziale 9 settembre 2021
Sentenza breve 8 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 08/10/2021, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/10/2021
N. 01193/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 72 bis cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pavanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.), Consorzio di Bonifica Veneto Orientale non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con il ricorso principale
- del silenzio assenso formatisi sull'istanza di autorizzazione presentata da IA LI PA ai sensi dell'art.87 Dlgs 259/03 prot. n. -OMISSIS- del 30.4.2020 e della successiva autorizzazione esplicita per infrastrutture di comunicazione elettronica ed impianti radioelettrici d.d. 2.11.20 n.-OMISSIS- rilasciata dal Comune di -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi anche non noti o resi disponibili, in particolare – per quanto noto - il parere radioprotezionistico ambientale rilasciato da Arpav n. 153/NIR/20 dell'8.6.20, denuncia c.a. prot. SUAP REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0296448, la comunicazione di inizio dei lavori Pratica n° -OMISSIS- del 30.10.2020, l'eventuale, non noto, parere del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale. (atti impugnati con il ricorso principale);
con i motivi aggiunti:
- della Concessione a titolo precario e provvisorio rilasciata il 25 gennaio 2021 dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale a IA LI PA per la realizzazione, come da istanza e documentazione allegata di: 2 tubazioni corrugate lungo l'argine destro del canale irriguo -OMISSIS- a 5,90 m dall'unghia a campagna con scavo di trincea a 1 m di profondità e larghezza 40 cm, 6 pozzetti rompitratta e una strada bianca a 6 m minimo dall'unghia a campagna e di nulla osta alla installazione dell'antenna radio mobile posta oltre 10 m dalla proprietà demaniale del canale -OMISSIS-, nonché per quanto occorrer possa dei “Criteri e procedure per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, parere, relativi ad interventi interferenti con le opere consorziali e alle trasformazioni urbanistiche, tombinamenti e sistemazioni idrauliche – agrarie” approvati con Delibera del Consiglio di Amministrazione 27.8.12 n.84/C-12 (aggiornato con delibera del 25.1.2016 n.013/C-16);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in quanto residente e proprietario di abitazione in -OMISSIS-, via -OMISSIS- foglio 45, part. 1324, ha impugnato, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato in data 26 febbraio 2021, il silenzio assenso formatosi sull'istanza di autorizzazione, prot. n. -OMISSIS- del 30.4.2020, presentata da IA LI PA (d’ora in poi IA) ai sensi dell'art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003, e la successiva autorizzazione esplicita per infrastrutture di comunicazione elettronica ed impianti radioelettrici d.d. 2.11.20 n.-OMISSIS- rilasciata dal Comune di -OMISSIS-, nonché il parere radioprotezionistico ambientale rilasciato da Arpav n. 153/NIR/20 dell'8.6.20, la comunicazione di inizio dei lavori e l'eventuale parere del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 25 maggio 2021, il ricorrente ha impugnato la concessione a titolo precario e provvisorio, rilasciata a IA dal Consorzio in data 25 gennaio 2021, per la realizzazione di: 2 tubazioni corrugate lungo l’argine destro del canale irriguo -OMISSIS- a 5,90 m dall’unghia a campagna con scavo di trincea a 1 m di profondità e larghezza 40 cm, 6 pozzetti rompitratta e una strada bianca a 6 m minimo dall’unghia a campagna e di nulla osta alla installazione dell’antenna radio mobile posta oltre 10 m dalla proprietà demaniale del canale -OMISSIS-.
IA ha presentato una memoria relativamente ai suddetti motivi aggiunti, notificata in data 23.7.21.
Con atto notificato il 03 agosto 2021, il Comune di -OMISSIS- ha proposto opposizione al suddetto ricorso straordinario ex art. 10, comma 1, d.p.r. n. 1199 del 1971, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale dal Tribunale Amministrativo Regionale competente riservandosi di esplicare le proprie difese una volta perfezionatosi, a cura del ricorrente, il procedimento di trasposizione avanti il AR stesso.
Con ricorso depositato in data 1 settembre 2021, parte ricorrente ha, quindi, provveduto a “trasporre” avanti all’intestato AR il giudizio introdotto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, eccependo, d’altronde, in via preliminare la tardività dell’istanza di decisione del ricorso straordinario e dei motivi aggiunti notificata dal Comune di -OMISSIS- il 3 agosto, con conseguente inammissibilità della decisione nella sede giurisdizionale, chiedendo, quindi, la rimessione della decisione alla sede straordinaria mediante trasmissione degli atti al Ministero competente.
Nel merito, in ogni caso, il ricorrente ha insistito conformemente a quanto già dedotto e richiesto nel ricorso straordinario e nei motivi aggiunti, richiamati nel ricorso in trasposizione.
Si è costituita in giudizio IA contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, e chiedendone il rigetto.
Il Comune di -OMISSIS-, rimettendosi all’intestato AR in ordine alla decisione sulla tardività dell’istanza di decisione in sede giurisdizionale del ricorso di cui in epigrafe, promossa dal Comune stesso, ha, nel merito, contestato le doglianze di parte ricorrente e ha chiesto il rigetto delle relative pretese.
All’esito dell’udienza tenutasi, su richiesta della stessa parte ricorrente, ai sensi dell’art. 72 bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Ai sensi dell’art. 72 bis c.p.a., infatti, <<1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso…>>; <<2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata>>.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata in quanto è fondata la contestazione preliminare sollevata da parte ricorrente, essendo stata tardivamente notificata dal Comune di -OMISSIS- l’istanza di decisione del ricorso straordinario e dei motivi aggiunti avanti all’intestato AR (IA non avendo notificato alcuna opposizione al giudizio straordinario avanti al Capo dello Stato).
Ai sensi dell’art. 10, d.p.r. 1199 del 1971, infatti, i controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale (come noto la Corte Costituzionale con sentenza 9 - 29 luglio 1982, n. 148, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica").
Il comma 2 dell’art. 10, poi, prevede che <<il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare>>.
Nel caso di specie la notifica dell’istanza di decisione del ricorso straordinario e dei motivi aggiunti avanti all’intestato AR risulta, pacificamente (emergendo anche dai documenti di causa), essere stata effettuata il 3 agosto 2021, laddove il ricorso straordinario è stato notificato in data 26 gennaio 2021, e i motivi aggiunti in data 25.5.2021, oltre pertanto, i 60 giorni previsti dalla sopra citata norma.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in sede giurisdizionale, dovendo essere deciso in sede straordinaria, con conseguente rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile ricorso in sede giurisdizionale, dovendo essere deciso in sede straordinaria, e dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGREARIO