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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4963/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Corrado Farinon e Antonella Framarin
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Evi Controparte_1 C.F._2
Fongaro
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio)
Conclusioni comuni delle parti: “1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Brendola in data 01.05.1986 tra i ricorrenti e Parte_1 [...]
(atto n. 4 P. II S. B anno 1986) ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di CP_1 procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. dichiararsi che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto
pagina 1 di 3 per il reciproco mantenimento, avendo già altresì definito i loro rapporti economico – patrimoniali in sede di separazione;
3. spese e competenze compensate.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 26.11.2024 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 1.5.1986 in Brendola (Vi) poi trascritto al registro di stato civile del Controparte_1
medesimo Comune al n. 4 parte II, serie A, anno 1986; che dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(23.6.1989) e (19.1.1993), maggiorenni e autosufficienti e che con decreto di omologa del Per_2
29.7.2010 l'intestato Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni congiuntamente individuate dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa in data 21.1.2025 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su istanza delle parti l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127ter c.p.c. Le parti depositavano note congiunte, chiarendo di non volersi riconciliare e concludendo come in epigrafe. Con ordinanza del 25.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, trasmettendo gli atti al PM per le conclusioni, rassegnate come in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione conclusasi con il decreto di omologa e il deposito del ricorso nel presente pro edimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a pagina 2 di 3 tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 1.5.1986 in Brendola (Vi), alle condizioni riportate in epigrafe;
Controparte_1
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4 parte II, serie A, anno 1986;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Biancamaria Biondo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4963/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Corrado Farinon e Antonella Framarin
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Evi Controparte_1 C.F._2
Fongaro
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio)
Conclusioni comuni delle parti: “1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Brendola in data 01.05.1986 tra i ricorrenti e Parte_1 [...]
(atto n. 4 P. II S. B anno 1986) ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di CP_1 procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. dichiararsi che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto
pagina 1 di 3 per il reciproco mantenimento, avendo già altresì definito i loro rapporti economico – patrimoniali in sede di separazione;
3. spese e competenze compensate.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 26.11.2024 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 1.5.1986 in Brendola (Vi) poi trascritto al registro di stato civile del Controparte_1
medesimo Comune al n. 4 parte II, serie A, anno 1986; che dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(23.6.1989) e (19.1.1993), maggiorenni e autosufficienti e che con decreto di omologa del Per_2
29.7.2010 l'intestato Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni congiuntamente individuate dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa in data 21.1.2025 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su istanza delle parti l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127ter c.p.c. Le parti depositavano note congiunte, chiarendo di non volersi riconciliare e concludendo come in epigrafe. Con ordinanza del 25.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, trasmettendo gli atti al PM per le conclusioni, rassegnate come in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione conclusasi con il decreto di omologa e il deposito del ricorso nel presente pro edimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a pagina 2 di 3 tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 1.5.1986 in Brendola (Vi), alle condizioni riportate in epigrafe;
Controparte_1
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4 parte II, serie A, anno 1986;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Biancamaria Biondo
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