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12 agosto 2012
12 agosto 2012
Art. 32-bis. (( (Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa). )) (( 1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 , per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorche' il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita' individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, e' abrogato l' articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita' individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, e' abrogato l' articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
Commentari • 67
- 1. La riforma del regime dell’iva per cassa contenuta nell’articolo 32-bis del decreto-legge n° 83 del 2012: il limite di accesso passa a due milioni di euro di…Visconti Gianfranco · https://www.diritto.it/ · 19 novembre 2012 · 184.51796
L'art. 32- bis del Decreto-Legge n° 83 del 2012 (convertito in Legge n° 134 del 2012), attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia del 11 Ottobre 2012, disciplina il regime della c.d. “IVA per cassa” per le imprese, […] il “Codice del consumo”), quelle effettuate ai soci, associati o partecipanti (di associazioni, comitati o società di qualsiasi tipo) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari e quelle effettuate agli enti pubblici (in questi due ultimi casi ai sensi del secondo periodo del 5° comma dell'art. 6 del DPR 633/1972 che prevedeva e prevede tuttora che in essi si applicasse l'IVA per cassa già prima dell'art. 32-bis del DL 83/2012). […]
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Giurisprudenza • 135
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/04/2024, n. 2575Provvedimento: […] 00 la cui esigibilità, ai sensi dell'art.32-bis D.L. 83/2012, […] non avendo il ricorrente indicato nulla circa l'IVA sospesa nel 2013, l'Ufficio procede ai sensi dell'art. 32 bis del DL 83/2012 al recupero dell'imposta di € 4.576, […] essendo soggetto al principio di cassa, ha correttamente operato mediante la liquidazione ed il pagamento dell'IVA maturata sulle fatture emesse ed incassate nell'anno di emissione (2013) ovvero nell'anno successivo (2014) in applicazione della normativa di cui all'art. 32-bis D.L. 83/2012. […] (art. 32 bis del DL 83/2012 cfr. circolare 44/2012), […] resta applicabile al caso in esame quanto previsto l'art. 32 bis del D.L. 83/2012 secondo il quale l'imposta diviene, […]Leggi di più...
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