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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/11/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 25/11/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3638/2024 R.G.A.L. e vertente tra
– in qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore Ricorrenti Persona_1
Rappresentati e difesi dagli Avv.ti Floriana Alessandrini e Emiliano Irazza
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento indennità di accompagnamento Art. 1 L. 18/1980.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Accerta e dichiara il diritto del minore al riconoscimento del Persona_1 beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dal mese di giugno 2023 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere a CP_1 pagina 1 di 6 e -in qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà genitoriale sul minore i ratei maturati della Persona_1 prestazione assistenziale in parola con la decorrenza di cui sub 1, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare ai ricorrenti le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti epigrafati, esercenti la potestà genitoriale sul minore Persona_1 con ricorso depositato in data 18.06.2024, ritualmente notificato, chiedono che l' sia CP_1 condannato a ripristinare il pagamento dei ratei maturati e maturandi del beneficio dell'indennità di accompagnamento -ex art. 1 L. 18/1980- a decorrere dal mese di giugno
2023. Premettono che, all'esito della visita condotta dalla CMC dell' in data CP_1
12.06.2020, veniva accertato il possesso da parte del loro figlio minore del requisito sanitario presupposto per accedere alla prestazione in parola con decorrenza
10.09.2019. L' pertanto, liquidava e poneva in pagamento la prestazione CP_1 purtuttavia, dal mese di giugno 2023, sospendeva inaspettatamente i pagamenti a causa della mancata presentazione del minore alla visita di revisione fissata per il giorno
18.05.2023. Sostengono di non avere mai ricevuto né la lettera di convocazione a visita datata 23.02.2023, né la successiva comunicazione di sospensione della prestazione del
23.05.2023, in quanto entrambe spedite all'indirizzo di Rocca di Papa, P.zza Di Vittorio 7,
e non a quello di Rocca di Papa, Via Frascati 225 presso cui si sono trasferiti unitamente al figlio minore dal mese di gennaio 2023. Evidenziano che l'errore è ancora più evidente laddove si consideri che in data 8.06.2023, ossia quattro mesi dopo dall'invio della lettera di convocazione a visita di revisione, l' ha indirizzato la comunicazione di CP_1 rideterminazione della prestazione d'ufficio al corretto indirizzo di Rocca di Papa, Via
Frascati 225. Allegano documentazione.
L' si costituisce in giudizio e sostiene che i beneficiari di prestazioni assistenziali CP_1 hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati anagrafici non essendo l' tenuto a verificare l'esattezza degli indirizzi a cui spedire CP_1 le comunicazioni, anche per evidenti ragioni pratiche dovute alle mole dei rapporti intrattenuti con i cittadini. Ciò posto, evidenzia che, in caso di mancata presentazione a visita di revisione, la prestazione economica viene sospesa in via cautelativa, per cui l'interessato, nel termine dei 90 giorni dal ricevimento della lettera di sospensione, può
pagina 2 di 6 giustificare l'assenza e chiedere nuova visita di revisione. Sostiene, quindi, che, nel caso di specie, seppure la lettera di convocazione risulti stata spedita all'indirizzo errato, le parti in data 16.06.2023 hanno ricevuto il provvedimento TE08 con cui veniva comunicata la sospensione della prestazione, per cui erano nei termini per ottenere la giustificazione dell'assenza a visita. Eccepisce, infine, la decadenza dall'azione sull'assunto che i ricorrenti, stante la revoca della prestazione, avrebbero dovuto proporre ricorso di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
10.04.2025 questo giudicante onerava il procuratore dell' di depositare il CP_1 provvedimento TE08 menzionato nella memoria di costituzione in giudizio, corredato dalla documentazione comprovante il recapito dell'atto. Il procuratore dell' non CP_1 dava corso all'adempimento. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per il deposito di note scritte, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Ciò posto è utile rammentare che, a norma dell'art. 25, comma 6-bis, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
“nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell Controparte_1
.
[...]
Con il Messaggio 1835/2021, avente ad oggetto le istruzioni operative a seguito dell'entrata in vigore del comma 6 bis dell'art. 25 citato, ha chiarito che, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta sospensione della prestazione,
l'interessato può presentare alla struttura dell' territorialmente competente idonea CP_1 giustificazione dell'assenza.
Pertanto, così come dedotto anche dal procuratore dell' , la mancata CP_1 presentazione alla visita di revisione comporta la sospensione cautelativa della prestazione e di tutti i benefici correlati all'invalidità e, successivamente, in caso di mancata o inidonea giustificazione dell'assenza, la revoca della stessa (art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994). Ne deriva che l'invalido, dopo la sospensione della prestazione, non ha alcun obbligo di impugnare pagina 3 di 6 l'originario verbale della CMC, in quanto conserva i benefici fino alla revoca definitiva della prestazione né, in assenza di un formale provvedimento di revoca, ha l'obbligo di dare corso ad un nuovo procedimento di ATPO per accertare la permanenza del requisito sanitario. Ne deriva, altresì, che, qualora l'interessato lamenti che la sospensione sia stata illegittimamente disposta dall' per omessa notifica della convocazione per la CP_1 visita di revisione, può adire l'AG essendo, tuttavia, onerato di provare l'illegittimità della condotta dell'Ente.
Nel caso in disamina dalla documentazione versata in atti risulta che:
▪ Nel verbale della CMC del 12.06.2020, che ha riconosciuto in capo al minore CP_1 la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex L. 18/1980, veniva programmata la visita di revisione per il mese di giugno 2021;
▪ Con lettera raccomandata AR del 22.02.2023, indirizzata alla genitrice del minore sig.ra e spedita all'indirizzo Rocca di Papa P.zza Di Vittorio 7, Parte_1
l'Istituto disponeva la convocazione del minore per essere sottoposto a visita di revisione fissata per il giorno 18.05.2023 informando l'interessata che, in caso di assenza senza giustificato motivo, sarebbe stata avviata la procedura di revoca del beneficio e che la documentazione idonea a giustificare l'eventuale assenza doveva pervenire all'Unità Operativa medico legale di Roma-Casilino entro la data fissata per la visita;
▪ Con lettera raccomandata AR del 23.05.2023 la sede di Roma Casilino- CP_1
Prenestino, anch'essa indirizzata alla sig.ra e spedita Parte_1 all'indirizzo di Rocca di Papa P.zza Di Vittorio 7, informava la genitrice del minore che la prestazione economica di invalidità civile era stata sospesa in via cautelativa a causa della mancata presenza alla visita di revisione e informava la stessa che, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, poteva presentare idonea motivazione della sua assenza;
▪ Con provvedimento TE08 dell'8.06.2023, sempre indirizzato alla genitrice del minore sig.ra e spedito a mezzo raccomandata AR Parte_1 all'indirizzo di Rocca di Papa Via Frascati 225, l' comunicava di avere avviato CP_1 la procedura di revoca della prestazione, già sospesa, che sarebbe stata eliminata in quanto la mancata presentazione alla visita determina la cessazione degli effetti dei verbali in cui è prevista la revisione;
▪ Dal certificato storico di residenza rilasciato dall'Anagrafe del Comune di Rocca di
Papa risulta che il minore, a far data dal 2.01.2023, risiede al nuovo indirizzo di
Rocca di Papa Via Frascati 225;
pagina 4 di 6 Tanto premesso, osserva il giudicante che provvedimento TE08 asseritamente recapitato il 16.06.2023, a cui fa riferimento il procuratore dell'Istituto ed oggetto dell'ordine di esibizione non eseguito, è verosimilmente la comunicazione dell'8.06.2023 di
Rideterminazione della prestazione prodotta dalla difesa dei ricorrenti come doc. 5 allegato all'atto introduttivo del giudizio che, per stessa ammissione delle parti, è stato regolarmente recapitato al nuovo indirizzo di residenza del nucleo familiare. Purtuttavia, non è condivisibile la testi sostenuta dal procuratore dell'Ente secondo cui i genitori del minore sarebbero stati nei termini per presentare la giustificazione dell'assenza a visita, poiché l'informazione relativa alla possibilità di presentare, entro 90 giorni, idonea motivazione della sua assenza era contenuta nella precedente lettera di sospensione della prestazione del 23.05.2023, anch'essa non recapitata in quanto spedita al vecchio indirizzo di residenza del minore, e non anche nel provvedimento TE08 dell'8.06.2023. La parte, quindi, non aveva alcun onere di presentare la giustificazione dell'assenza dopo il ricevimento della comunicazione di avvio della procedura di revoca datata 8.06.2023 che, infatti, come evidenziato, non reca alcuna informativa in tal senso.
Ciò posto, l' sostiene che, prima di procedere alla spedizione delle varie CP_1 comunicazioni ai propri assistiti, l'Istituto non è tenuto a verificare gli indirizzi dei destinatari. La tesi è solo in parte condivisibile. Ed infatti, a parere del giudicante, se è condivisibile l'assunto secondo cui l' non ha un onere per così dire preventivo di CP_1 verificare l'indirizzo dei destinatari delle comunicazioni che spedisce a mezzo del servizio postale, la situazione muta nel caso in cui l'esito della spedizione postale sia negativo, come in specie, ad es. in quanto il destinatario è risultato “sconosciuto all'indirizzo” o
“trasferito”, o per “indirizzo insufficiente”. In tal caso, infatti, considerato che l' ha CP_1 accesso diretto alla banca dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR) tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), creata allo scopo di migliorare l'interoperabilità tra le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e consentire di erogare i propri servizi istituzionali con la massima efficienza, avrebbe dovuto effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo di residenza della madre del minore ed individuare, eventualmente, il nuovo domicilio degli interessati al fine di consentire una seconda convocazione del minore a visita di revisione. E' pur vero che l' ha previsto la possibilità per l'interessato, entro 90 giorni CP_1 dalla comunicazione dell'avvenuta sospensione della prestazione, di presentare alla struttura territorialmente competente idonea giustificazione dell'assenza, ma è altrettanto vero che, nel caso che ci occupa, come detto, è stato definitivamente provato che anche la comunicazione di sospensione del 23.05.2023 non è mai stata ricevuta dalla sig.ra . Pt_1
pagina 5 di 6 Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Per l'effetto l' va condannato a ripristinare i pagamenti dell'indennità di CP_1 accompagnamento riconosciuta al minore con decorrenza dal Persona_1 mese di giugno 2023.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengo liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti che se ne dichiarano antistatari.
Velletri, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 25/11/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3638/2024 R.G.A.L. e vertente tra
– in qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore Ricorrenti Persona_1
Rappresentati e difesi dagli Avv.ti Floriana Alessandrini e Emiliano Irazza
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento indennità di accompagnamento Art. 1 L. 18/1980.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Accerta e dichiara il diritto del minore al riconoscimento del Persona_1 beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dal mese di giugno 2023 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere a CP_1 pagina 1 di 6 e -in qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà genitoriale sul minore i ratei maturati della Persona_1 prestazione assistenziale in parola con la decorrenza di cui sub 1, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare ai ricorrenti le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti epigrafati, esercenti la potestà genitoriale sul minore Persona_1 con ricorso depositato in data 18.06.2024, ritualmente notificato, chiedono che l' sia CP_1 condannato a ripristinare il pagamento dei ratei maturati e maturandi del beneficio dell'indennità di accompagnamento -ex art. 1 L. 18/1980- a decorrere dal mese di giugno
2023. Premettono che, all'esito della visita condotta dalla CMC dell' in data CP_1
12.06.2020, veniva accertato il possesso da parte del loro figlio minore del requisito sanitario presupposto per accedere alla prestazione in parola con decorrenza
10.09.2019. L' pertanto, liquidava e poneva in pagamento la prestazione CP_1 purtuttavia, dal mese di giugno 2023, sospendeva inaspettatamente i pagamenti a causa della mancata presentazione del minore alla visita di revisione fissata per il giorno
18.05.2023. Sostengono di non avere mai ricevuto né la lettera di convocazione a visita datata 23.02.2023, né la successiva comunicazione di sospensione della prestazione del
23.05.2023, in quanto entrambe spedite all'indirizzo di Rocca di Papa, P.zza Di Vittorio 7,
e non a quello di Rocca di Papa, Via Frascati 225 presso cui si sono trasferiti unitamente al figlio minore dal mese di gennaio 2023. Evidenziano che l'errore è ancora più evidente laddove si consideri che in data 8.06.2023, ossia quattro mesi dopo dall'invio della lettera di convocazione a visita di revisione, l' ha indirizzato la comunicazione di CP_1 rideterminazione della prestazione d'ufficio al corretto indirizzo di Rocca di Papa, Via
Frascati 225. Allegano documentazione.
L' si costituisce in giudizio e sostiene che i beneficiari di prestazioni assistenziali CP_1 hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati anagrafici non essendo l' tenuto a verificare l'esattezza degli indirizzi a cui spedire CP_1 le comunicazioni, anche per evidenti ragioni pratiche dovute alle mole dei rapporti intrattenuti con i cittadini. Ciò posto, evidenzia che, in caso di mancata presentazione a visita di revisione, la prestazione economica viene sospesa in via cautelativa, per cui l'interessato, nel termine dei 90 giorni dal ricevimento della lettera di sospensione, può
pagina 2 di 6 giustificare l'assenza e chiedere nuova visita di revisione. Sostiene, quindi, che, nel caso di specie, seppure la lettera di convocazione risulti stata spedita all'indirizzo errato, le parti in data 16.06.2023 hanno ricevuto il provvedimento TE08 con cui veniva comunicata la sospensione della prestazione, per cui erano nei termini per ottenere la giustificazione dell'assenza a visita. Eccepisce, infine, la decadenza dall'azione sull'assunto che i ricorrenti, stante la revoca della prestazione, avrebbero dovuto proporre ricorso di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
10.04.2025 questo giudicante onerava il procuratore dell' di depositare il CP_1 provvedimento TE08 menzionato nella memoria di costituzione in giudizio, corredato dalla documentazione comprovante il recapito dell'atto. Il procuratore dell' non CP_1 dava corso all'adempimento. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per il deposito di note scritte, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Ciò posto è utile rammentare che, a norma dell'art. 25, comma 6-bis, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
“nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell Controparte_1
.
[...]
Con il Messaggio 1835/2021, avente ad oggetto le istruzioni operative a seguito dell'entrata in vigore del comma 6 bis dell'art. 25 citato, ha chiarito che, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta sospensione della prestazione,
l'interessato può presentare alla struttura dell' territorialmente competente idonea CP_1 giustificazione dell'assenza.
Pertanto, così come dedotto anche dal procuratore dell' , la mancata CP_1 presentazione alla visita di revisione comporta la sospensione cautelativa della prestazione e di tutti i benefici correlati all'invalidità e, successivamente, in caso di mancata o inidonea giustificazione dell'assenza, la revoca della stessa (art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994). Ne deriva che l'invalido, dopo la sospensione della prestazione, non ha alcun obbligo di impugnare pagina 3 di 6 l'originario verbale della CMC, in quanto conserva i benefici fino alla revoca definitiva della prestazione né, in assenza di un formale provvedimento di revoca, ha l'obbligo di dare corso ad un nuovo procedimento di ATPO per accertare la permanenza del requisito sanitario. Ne deriva, altresì, che, qualora l'interessato lamenti che la sospensione sia stata illegittimamente disposta dall' per omessa notifica della convocazione per la CP_1 visita di revisione, può adire l'AG essendo, tuttavia, onerato di provare l'illegittimità della condotta dell'Ente.
Nel caso in disamina dalla documentazione versata in atti risulta che:
▪ Nel verbale della CMC del 12.06.2020, che ha riconosciuto in capo al minore CP_1 la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex L. 18/1980, veniva programmata la visita di revisione per il mese di giugno 2021;
▪ Con lettera raccomandata AR del 22.02.2023, indirizzata alla genitrice del minore sig.ra e spedita all'indirizzo Rocca di Papa P.zza Di Vittorio 7, Parte_1
l'Istituto disponeva la convocazione del minore per essere sottoposto a visita di revisione fissata per il giorno 18.05.2023 informando l'interessata che, in caso di assenza senza giustificato motivo, sarebbe stata avviata la procedura di revoca del beneficio e che la documentazione idonea a giustificare l'eventuale assenza doveva pervenire all'Unità Operativa medico legale di Roma-Casilino entro la data fissata per la visita;
▪ Con lettera raccomandata AR del 23.05.2023 la sede di Roma Casilino- CP_1
Prenestino, anch'essa indirizzata alla sig.ra e spedita Parte_1 all'indirizzo di Rocca di Papa P.zza Di Vittorio 7, informava la genitrice del minore che la prestazione economica di invalidità civile era stata sospesa in via cautelativa a causa della mancata presenza alla visita di revisione e informava la stessa che, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, poteva presentare idonea motivazione della sua assenza;
▪ Con provvedimento TE08 dell'8.06.2023, sempre indirizzato alla genitrice del minore sig.ra e spedito a mezzo raccomandata AR Parte_1 all'indirizzo di Rocca di Papa Via Frascati 225, l' comunicava di avere avviato CP_1 la procedura di revoca della prestazione, già sospesa, che sarebbe stata eliminata in quanto la mancata presentazione alla visita determina la cessazione degli effetti dei verbali in cui è prevista la revisione;
▪ Dal certificato storico di residenza rilasciato dall'Anagrafe del Comune di Rocca di
Papa risulta che il minore, a far data dal 2.01.2023, risiede al nuovo indirizzo di
Rocca di Papa Via Frascati 225;
pagina 4 di 6 Tanto premesso, osserva il giudicante che provvedimento TE08 asseritamente recapitato il 16.06.2023, a cui fa riferimento il procuratore dell'Istituto ed oggetto dell'ordine di esibizione non eseguito, è verosimilmente la comunicazione dell'8.06.2023 di
Rideterminazione della prestazione prodotta dalla difesa dei ricorrenti come doc. 5 allegato all'atto introduttivo del giudizio che, per stessa ammissione delle parti, è stato regolarmente recapitato al nuovo indirizzo di residenza del nucleo familiare. Purtuttavia, non è condivisibile la testi sostenuta dal procuratore dell'Ente secondo cui i genitori del minore sarebbero stati nei termini per presentare la giustificazione dell'assenza a visita, poiché l'informazione relativa alla possibilità di presentare, entro 90 giorni, idonea motivazione della sua assenza era contenuta nella precedente lettera di sospensione della prestazione del 23.05.2023, anch'essa non recapitata in quanto spedita al vecchio indirizzo di residenza del minore, e non anche nel provvedimento TE08 dell'8.06.2023. La parte, quindi, non aveva alcun onere di presentare la giustificazione dell'assenza dopo il ricevimento della comunicazione di avvio della procedura di revoca datata 8.06.2023 che, infatti, come evidenziato, non reca alcuna informativa in tal senso.
Ciò posto, l' sostiene che, prima di procedere alla spedizione delle varie CP_1 comunicazioni ai propri assistiti, l'Istituto non è tenuto a verificare gli indirizzi dei destinatari. La tesi è solo in parte condivisibile. Ed infatti, a parere del giudicante, se è condivisibile l'assunto secondo cui l' non ha un onere per così dire preventivo di CP_1 verificare l'indirizzo dei destinatari delle comunicazioni che spedisce a mezzo del servizio postale, la situazione muta nel caso in cui l'esito della spedizione postale sia negativo, come in specie, ad es. in quanto il destinatario è risultato “sconosciuto all'indirizzo” o
“trasferito”, o per “indirizzo insufficiente”. In tal caso, infatti, considerato che l' ha CP_1 accesso diretto alla banca dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR) tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), creata allo scopo di migliorare l'interoperabilità tra le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e consentire di erogare i propri servizi istituzionali con la massima efficienza, avrebbe dovuto effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo di residenza della madre del minore ed individuare, eventualmente, il nuovo domicilio degli interessati al fine di consentire una seconda convocazione del minore a visita di revisione. E' pur vero che l' ha previsto la possibilità per l'interessato, entro 90 giorni CP_1 dalla comunicazione dell'avvenuta sospensione della prestazione, di presentare alla struttura territorialmente competente idonea giustificazione dell'assenza, ma è altrettanto vero che, nel caso che ci occupa, come detto, è stato definitivamente provato che anche la comunicazione di sospensione del 23.05.2023 non è mai stata ricevuta dalla sig.ra . Pt_1
pagina 5 di 6 Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Per l'effetto l' va condannato a ripristinare i pagamenti dell'indennità di CP_1 accompagnamento riconosciuta al minore con decorrenza dal Persona_1 mese di giugno 2023.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengo liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti che se ne dichiarano antistatari.
Velletri, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6