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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/12/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 906/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 906/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Marra Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Tomasello Controparte_1 resistente
pagina 1 di 2
Premesso che:
- il ricorrente ha agito in giudizio in qualità di coniuge superstite della sig..ra
[...] per l'accertamento dell'infondatezza della pretesa di restituzione Persona_1 avanzata dall' convenuto in relazione alle somme percepite dalla defunta coniuge CP_1 per indennità di mobilità dal 29.3.2009 al 31.5.2011; CP_
- l si è costituito domandando il rigetto della domanda in quanto infondata;
rilevato che:
- in data odierna i procuratori delle parti hanno concordemente richiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, avendo l'opponente ha aderito alla c.d. rottamazione ter, chiedendo altresì la compensazione delle spese di lite;
- non residua pertanto alcuna controversia nemmeno rispetto alle spese legali, essendo in questo senso del tutto opportuno disporre come richiesto;
- ogni ulteriore questione è assorbita.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 09/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 906/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Marra Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Tomasello Controparte_1 resistente
pagina 1 di 2
Premesso che:
- il ricorrente ha agito in giudizio in qualità di coniuge superstite della sig..ra
[...] per l'accertamento dell'infondatezza della pretesa di restituzione Persona_1 avanzata dall' convenuto in relazione alle somme percepite dalla defunta coniuge CP_1 per indennità di mobilità dal 29.3.2009 al 31.5.2011; CP_
- l si è costituito domandando il rigetto della domanda in quanto infondata;
rilevato che:
- in data odierna i procuratori delle parti hanno concordemente richiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, avendo l'opponente ha aderito alla c.d. rottamazione ter, chiedendo altresì la compensazione delle spese di lite;
- non residua pertanto alcuna controversia nemmeno rispetto alle spese legali, essendo in questo senso del tutto opportuno disporre come richiesto;
- ogni ulteriore questione è assorbita.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 09/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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