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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/10/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1871/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LICITRA Parte_1 C.F._1
ES
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENINATA Controparte_1 C.F._2 GAETANO RESISTENTE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/05/2025 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica delle Parte_1 condizioni di cui al decreto del 20.5.2022 di Questo Tribunale, reso all'esito del proc. n. 1878/2021
R.G.V.G., con il quale era stato regolamentato l'affidamento, il collocamento e il mantenimento del minore (15.3.2021), nato dalla relazione more uxorio tra lo stesso e Persona_1
in particolare domandando l'affidamento condiviso e il collocamento del Controparte_1 minore presso di sé o, in caso di mantenuto collocamento presso la madre, la riduzione del contributo di mantenimento posto a proprio carico.
Il ricorrente ha all'uopo dedotto di non essere mai venuto a conoscenza del precedente procedimento (essendo stata la notifica effettuata in luogo ove egli non risiedeva più) e di avere avuto un rapporto altalenante con l'ex compagna, connotato da liti e successivi riavvicinamenti, contestando gli addebiti di violenza mossi dalla stessa (dai quali è scaturito un procedimento penale) e deducendo di essere sempre stato presente nella vita del minore, tanto emotivamente quanto economicamente, nonostante le dedotte difficoltà economiche e le condotte ostacolanti addebitabili alla stessa CP_1
Ha altresì dedotto di essere stato comunque disponibile a vedere il minore presso lo Spazio Neutro del Servizio Sociale di Ragusa, così come prescritto dal Tribunale, e che è stata anzi la madre a ostacolare anche tali incontri, ai quali il minore, peraltro, si sarebbe presentato pieno di lividi.
Ha dunque insistito per l'affidamento condiviso del minore, onde consentire anche al padre l'esercizio della responsabilità genitoriale, considerato anche che la madre, per impegni personali e lavorativi, spesso ne delegherebbe la cura ad altri parenti, e per la riduzione del contributo di mantenimento posto a proprio carico, in considerazione delle dedotte difficoltà economiche.
Con decreto di fissazione udienza del 28.7.2024 è stata disposta una indagine presso il
Servizio Sociale di Ragusa in ordine alle condizioni personali del minore Persona_1
Con successivo ricorso ex art. 473 bis 39 c.p.c., invocando all'uopo le condotte ostacolanti poste in essere da in relazione all'esercizio del diritto di visita, ne ha CP_1 Parte_1 domandato l'ammonimento, con risarcimento dei danni nei confronti del minore e dell'altro genitore.
Con decreto del 2.9.2024 è stata dunque reiterata l'acquisizione dal Servizio Sociale di pagina 2 di 4 Ragusa di relazione sulle attuali condizioni di salute del minore, nonché sullo svolgimento degli incontri tra il minore e il padre e sulle ragioni dell'eventuale ostruzionismo della madre in relazione agli incontri protetti con il padre.
Costituitasi in giudizio, ha invocato l'inammissibilità e, in ogni Controparte_1 caso, il rigetto delle avverse domande, in particolare deducendo la pendenza di reclamo avverso il procedimento di cui è stata domandata la modifica, iscritto al n. 680/2024 R.G. della Corte
d'Appello di Catania, con prima udienza di comparizione delle parti al 24.10.2024, in cui sono state dedotte le medesime ragioni di cui al presente procedimento e nel merito, in ogni caso contestando in toto le avverse deduzioni in ordine alle capacità genitoriali di . Parte_1
Con nota del 7.10.2024, il Servizio Sociale di Ragusa ha relazionato in ordine alle attuali condizioni del minore , deducendo che il bambino è sereno e ben curato dalla Persona_1 madre e dalla nonna materna, dando atto, nella medesima nota, della fragilità emotiva di
Parte_1
Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. e viene decisa come di seguito.
****
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di modifica spiegata in questa sede da sia inammissibile, per quanto di seguito rappresentato. Parte_1
E infatti, nelle more della pendenza del presente giudizio, il ricorrente ha spiegato reclamo innanzi alla Corte di Appello di Catania avverso il provvedimento di cui ha domandato la modifica, all'uopo invocando, tra le altre cose, la nullità della notifica nei propri confronti del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza nel proc. n. 1878/2021 R.G.V.G.
Ne discende che, nella stessa prospettazione del ricorrente, il provvedimento de quo non era passato in giudicato al momento della introduzione del ricorso introduttivo del presente procedimento, difettando dunque, in tesi, un presupposto processuale necessario ai fini della proponibilità della domanda e risultando irrilevante che la Corte d'Appello di Catania, con provvedimento comunque poi ricorribile per cassazione, abbia ritenuto tardivo il reclamo interposto da (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ordinanza n. 21874 del Parte_1
15/10/2014, per cui “la domanda di modifica delle condizioni di divorzio presentata ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come l'analoga domanda ex art. 710 cod. proc. pagina 3 di 4 civ. in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza di separazione personale dei coniugi), è proponibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha pronunciato il divorzio”
e anche Sez. 1, Sentenza n. 5861 del 22/04/2002, per cui “è improponibile la domanda di revisione delle condizioni della separazione introdotta, ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ., anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione stessa, in quanto, mancando la statuizione da modificare, il giudizio sarebbe privo di oggetto e mancherebbe del suo presupposto”, nonché Sez. U, Sentenza n. 8389 del 27/07/1993, che hanno ritenuto che “ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ., anche successivamente alle modificazioni introdotte dalla legge 29 luglio 1988, n. 331, la facoltà dei coniugi separati di domandare la modificazione dei provvedimenti risultanti dalla sentenza di separazione in ordine agli effetti di questa riguardanti i coniugi medesimi e la prole presuppone il passaggio in giudicato di tale sentenza, quale evento che costituisce appunto un presupposto processuale in senso tecnico e non una condizione dell'azione, talché la sua sussistenza va accertata con riferimento al momento della domanda, non potendosi attribuire rilievo alla sua sopravvenienza nel successivo corso del procedimento e prima della decisione”).
In definitiva, la domanda spiegata in questa sede, fondata peraltro sulle medesime ragioni dedotte in seno al reclamo, deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, in considerazione della definizione in rito e della peculiarità della questione giuridica trattata, si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG.1871 /2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1871/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LICITRA Parte_1 C.F._1
ES
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENINATA Controparte_1 C.F._2 GAETANO RESISTENTE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/05/2025 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica delle Parte_1 condizioni di cui al decreto del 20.5.2022 di Questo Tribunale, reso all'esito del proc. n. 1878/2021
R.G.V.G., con il quale era stato regolamentato l'affidamento, il collocamento e il mantenimento del minore (15.3.2021), nato dalla relazione more uxorio tra lo stesso e Persona_1
in particolare domandando l'affidamento condiviso e il collocamento del Controparte_1 minore presso di sé o, in caso di mantenuto collocamento presso la madre, la riduzione del contributo di mantenimento posto a proprio carico.
Il ricorrente ha all'uopo dedotto di non essere mai venuto a conoscenza del precedente procedimento (essendo stata la notifica effettuata in luogo ove egli non risiedeva più) e di avere avuto un rapporto altalenante con l'ex compagna, connotato da liti e successivi riavvicinamenti, contestando gli addebiti di violenza mossi dalla stessa (dai quali è scaturito un procedimento penale) e deducendo di essere sempre stato presente nella vita del minore, tanto emotivamente quanto economicamente, nonostante le dedotte difficoltà economiche e le condotte ostacolanti addebitabili alla stessa CP_1
Ha altresì dedotto di essere stato comunque disponibile a vedere il minore presso lo Spazio Neutro del Servizio Sociale di Ragusa, così come prescritto dal Tribunale, e che è stata anzi la madre a ostacolare anche tali incontri, ai quali il minore, peraltro, si sarebbe presentato pieno di lividi.
Ha dunque insistito per l'affidamento condiviso del minore, onde consentire anche al padre l'esercizio della responsabilità genitoriale, considerato anche che la madre, per impegni personali e lavorativi, spesso ne delegherebbe la cura ad altri parenti, e per la riduzione del contributo di mantenimento posto a proprio carico, in considerazione delle dedotte difficoltà economiche.
Con decreto di fissazione udienza del 28.7.2024 è stata disposta una indagine presso il
Servizio Sociale di Ragusa in ordine alle condizioni personali del minore Persona_1
Con successivo ricorso ex art. 473 bis 39 c.p.c., invocando all'uopo le condotte ostacolanti poste in essere da in relazione all'esercizio del diritto di visita, ne ha CP_1 Parte_1 domandato l'ammonimento, con risarcimento dei danni nei confronti del minore e dell'altro genitore.
Con decreto del 2.9.2024 è stata dunque reiterata l'acquisizione dal Servizio Sociale di pagina 2 di 4 Ragusa di relazione sulle attuali condizioni di salute del minore, nonché sullo svolgimento degli incontri tra il minore e il padre e sulle ragioni dell'eventuale ostruzionismo della madre in relazione agli incontri protetti con il padre.
Costituitasi in giudizio, ha invocato l'inammissibilità e, in ogni Controparte_1 caso, il rigetto delle avverse domande, in particolare deducendo la pendenza di reclamo avverso il procedimento di cui è stata domandata la modifica, iscritto al n. 680/2024 R.G. della Corte
d'Appello di Catania, con prima udienza di comparizione delle parti al 24.10.2024, in cui sono state dedotte le medesime ragioni di cui al presente procedimento e nel merito, in ogni caso contestando in toto le avverse deduzioni in ordine alle capacità genitoriali di . Parte_1
Con nota del 7.10.2024, il Servizio Sociale di Ragusa ha relazionato in ordine alle attuali condizioni del minore , deducendo che il bambino è sereno e ben curato dalla Persona_1 madre e dalla nonna materna, dando atto, nella medesima nota, della fragilità emotiva di
Parte_1
Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. e viene decisa come di seguito.
****
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di modifica spiegata in questa sede da sia inammissibile, per quanto di seguito rappresentato. Parte_1
E infatti, nelle more della pendenza del presente giudizio, il ricorrente ha spiegato reclamo innanzi alla Corte di Appello di Catania avverso il provvedimento di cui ha domandato la modifica, all'uopo invocando, tra le altre cose, la nullità della notifica nei propri confronti del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza nel proc. n. 1878/2021 R.G.V.G.
Ne discende che, nella stessa prospettazione del ricorrente, il provvedimento de quo non era passato in giudicato al momento della introduzione del ricorso introduttivo del presente procedimento, difettando dunque, in tesi, un presupposto processuale necessario ai fini della proponibilità della domanda e risultando irrilevante che la Corte d'Appello di Catania, con provvedimento comunque poi ricorribile per cassazione, abbia ritenuto tardivo il reclamo interposto da (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ordinanza n. 21874 del Parte_1
15/10/2014, per cui “la domanda di modifica delle condizioni di divorzio presentata ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come l'analoga domanda ex art. 710 cod. proc. pagina 3 di 4 civ. in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza di separazione personale dei coniugi), è proponibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha pronunciato il divorzio”
e anche Sez. 1, Sentenza n. 5861 del 22/04/2002, per cui “è improponibile la domanda di revisione delle condizioni della separazione introdotta, ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ., anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione stessa, in quanto, mancando la statuizione da modificare, il giudizio sarebbe privo di oggetto e mancherebbe del suo presupposto”, nonché Sez. U, Sentenza n. 8389 del 27/07/1993, che hanno ritenuto che “ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ., anche successivamente alle modificazioni introdotte dalla legge 29 luglio 1988, n. 331, la facoltà dei coniugi separati di domandare la modificazione dei provvedimenti risultanti dalla sentenza di separazione in ordine agli effetti di questa riguardanti i coniugi medesimi e la prole presuppone il passaggio in giudicato di tale sentenza, quale evento che costituisce appunto un presupposto processuale in senso tecnico e non una condizione dell'azione, talché la sua sussistenza va accertata con riferimento al momento della domanda, non potendosi attribuire rilievo alla sua sopravvenienza nel successivo corso del procedimento e prima della decisione”).
In definitiva, la domanda spiegata in questa sede, fondata peraltro sulle medesime ragioni dedotte in seno al reclamo, deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, in considerazione della definizione in rito e della peculiarità della questione giuridica trattata, si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG.1871 /2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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