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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1791/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1791/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Innocenti, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Lainate, Piazza Vittorio Emanuele II, presso il difensore
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio la società Parte_1
per sentirla condannare al pagamento dell'importo pari ad € 38.434,10, a titolo di CP_1
pagina 1 di 3 restituzione del corrispettivo versatole in occasione della conclusione del contratto di fornitura di birra,
concluso in data 1.03.2022.
La società convenuta non si è costituita nel presente giudizio, restando contumace.
Dalla documentazione acquisita agli atti (contratto di fornitura dell'1.03.2022, fattura dell'1.03.2022) è emerso quanto segue.
In data 1.03.2022, le parti hanno concluso un contratto in forza del quale la società convenuta si è
obbligata ad acquistare dall'attrice birre e bevande per il proprio locale, impegnandosi, in particolare,
ad acquistare birra in fusto per un fatturato, minimo, di € 400.000, per tutta la durata del contratto, pari a 24 mesi.
A fronte del predetto impegno, la società al momento della conclusione del contratto, ha Parte_1
pagato alla resistente l'importo di € 40.000,00, oltre iva, corrispondenti ad € 4.000,00, oltre iva, oltre ad
€ 90,00, oltre iva, da moltiplicarsi per il numero di ettoliti che avrebbe dovuto acquistare nel corso dei
24 mesi.
Nei 24 mesi della durata del contratto, tuttavia, la resistente ha acquistato birra per il minor fatturato di € 15.659 euro, e, quindi, un quantitativo inferiore rispetto all'importo € 400.000,00, concordato.
Si osserva, al riguardo, che il legale rappresentante della predetta società convenuta, pur essendo stato regolarmente citato a comparire per rendere l'interrogatorio formale, non si è presentato all'udienza all'uopo fissata, senza addurre alcun giustificato motivo;
per tale ragione, i fatti dedotti nell'ambito del capitolato relativo all'interrogatorio formale, devono essere ritenuti come ammessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232, c.p.c..
La clausola n. 5 del contratto prevede che, in caso di inadempimento, la ricorrente abbia diritto a richiedere il risarcimento del danno, vale a dire la restituzione del corrispettivo, versato in occasione della conclusione dell'accordo, pagato in eccedenza rispetto al quantitativo di birra effettivamente acquistato.
Stante quanto sopra, risulta accertato l'inadempimento della convenuta, la quale, durante la vigenza pagina 2 di 3 del contratto di fornitura, ha acquistato birra per un fatturato di € 15.659,00, e, quindi, una quantità
inferiore rispetto a quanto contrattualmente stabilito;
per tale motivo deve essere accolta la domanda avanzata dall'attrice volta alla condanna della convenuta al risarcimento del danno, il quale deve essere quantificato nell'importo pari ad € 38.434,10, rappresentato dalla somma pagata in eccedenza da al momento della conclusione del contratto;
l'importo pari ad € 38.434,10, è il risultato della Parte_1
seguente proporzione : € 400.000,00 (impegno contrattuale) : € 15.659,00 ( fatturato effettivo) = €
40.000,00 (quantum versato da : X. Parte_1
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate a carico della convenuta, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla CP_1
società in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 38.434,10, Parte_1
oltre iva e oltre interessi legali, dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.377,00 (di cui € 300,00, per spese esenti ed € 5.077,00 per compensi professionali), oltre spese generali, CPA e IVA.
Monza, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1791/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Innocenti, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Lainate, Piazza Vittorio Emanuele II, presso il difensore
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio la società Parte_1
per sentirla condannare al pagamento dell'importo pari ad € 38.434,10, a titolo di CP_1
pagina 1 di 3 restituzione del corrispettivo versatole in occasione della conclusione del contratto di fornitura di birra,
concluso in data 1.03.2022.
La società convenuta non si è costituita nel presente giudizio, restando contumace.
Dalla documentazione acquisita agli atti (contratto di fornitura dell'1.03.2022, fattura dell'1.03.2022) è emerso quanto segue.
In data 1.03.2022, le parti hanno concluso un contratto in forza del quale la società convenuta si è
obbligata ad acquistare dall'attrice birre e bevande per il proprio locale, impegnandosi, in particolare,
ad acquistare birra in fusto per un fatturato, minimo, di € 400.000, per tutta la durata del contratto, pari a 24 mesi.
A fronte del predetto impegno, la società al momento della conclusione del contratto, ha Parte_1
pagato alla resistente l'importo di € 40.000,00, oltre iva, corrispondenti ad € 4.000,00, oltre iva, oltre ad
€ 90,00, oltre iva, da moltiplicarsi per il numero di ettoliti che avrebbe dovuto acquistare nel corso dei
24 mesi.
Nei 24 mesi della durata del contratto, tuttavia, la resistente ha acquistato birra per il minor fatturato di € 15.659 euro, e, quindi, un quantitativo inferiore rispetto all'importo € 400.000,00, concordato.
Si osserva, al riguardo, che il legale rappresentante della predetta società convenuta, pur essendo stato regolarmente citato a comparire per rendere l'interrogatorio formale, non si è presentato all'udienza all'uopo fissata, senza addurre alcun giustificato motivo;
per tale ragione, i fatti dedotti nell'ambito del capitolato relativo all'interrogatorio formale, devono essere ritenuti come ammessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232, c.p.c..
La clausola n. 5 del contratto prevede che, in caso di inadempimento, la ricorrente abbia diritto a richiedere il risarcimento del danno, vale a dire la restituzione del corrispettivo, versato in occasione della conclusione dell'accordo, pagato in eccedenza rispetto al quantitativo di birra effettivamente acquistato.
Stante quanto sopra, risulta accertato l'inadempimento della convenuta, la quale, durante la vigenza pagina 2 di 3 del contratto di fornitura, ha acquistato birra per un fatturato di € 15.659,00, e, quindi, una quantità
inferiore rispetto a quanto contrattualmente stabilito;
per tale motivo deve essere accolta la domanda avanzata dall'attrice volta alla condanna della convenuta al risarcimento del danno, il quale deve essere quantificato nell'importo pari ad € 38.434,10, rappresentato dalla somma pagata in eccedenza da al momento della conclusione del contratto;
l'importo pari ad € 38.434,10, è il risultato della Parte_1
seguente proporzione : € 400.000,00 (impegno contrattuale) : € 15.659,00 ( fatturato effettivo) = €
40.000,00 (quantum versato da : X. Parte_1
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate a carico della convenuta, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla CP_1
società in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 38.434,10, Parte_1
oltre iva e oltre interessi legali, dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.377,00 (di cui € 300,00, per spese esenti ed € 5.077,00 per compensi professionali), oltre spese generali, CPA e IVA.
Monza, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Luisa Berti
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