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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note fino al 20.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 7.3.2025 e 18.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 610/2024 R.G. Lav. TRA Parte_1 rappresentato e difes miciliata presso il suo studio in Cingoli, via Roma n. 7, giusta procura su foglio separato da considerarsi in calce al ricorso introduttivo, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Mazzaferri giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente contesta il rigetto della domanda di assegno sociale presentata in data 1.7.2021 e respinta per mancanza del requisito della permanenza continuativa sul territorio nazionale per 10 anni. Evidenzia che la permanenza all'estero per gli anni 2020 e 2021 era dipesa da gravi e
1 comprovati motivi legati alla chiusura delle frontiere disposte dal Marocco, suo paese di origine, durante il periodo di emergenza pandemica. Precisa di essere stato in ogni caso all'estero per un periodo inferiore a sei mesi continuativi e a dieci mesi complessivi nei due quinquenni consecutivi antecedenti la data della domanda. Chiede per tali motivi il riconoscimento del beneficio previdenziale. Costituendosi in giudizio, l' evidenzia che il ricorrente non ha CP_1 fornito prova del requisito reddituale. Rileva che dal passaporto si evincono i movimenti relativi ai soli ultimi tre anni, da cui peraltro emerge un'assenza complessiva superiore a 300 giorni pari a 10 mesi, sicché si era ritenuto tale elemento sufficiente per rigettare l'istanza, pur precisando che la prova della residenza doveva essere estesa all'intero decennio. La causa non necessitando di istruttoria veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. Occorre innanzitutto rilevare che correttamente nel ricorso l'interessato si è focalizzato unicamente sul presupposto negato in sede amministrativa, non essendovi stata contestazione alcuna degli altri requisiti. Ciò nonostante, sin dal ricorso introduttivo ha allegato gli ulteriori requisiti anche reddituali e, quanto ai redditi prodotti in Italia, lo stesso evidenzia che non CP_2 risultano attività lavorative o contribuzioni, il c ifica la mancanza di produzione delle dichiarazioni dei redditi. Venendo alla valutazione del requisito della residenza continuativa per dieci anni, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rimarcato che l'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, nr. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge. Successivamente, la legge n. 40 del 1998, art. 39, ha effettuato l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali. La legge n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, ha, poi, subordinato il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno. La carta di soggiorno è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D.lgs nr. 3 del 2007. In ultimo, il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale (Cass. 15908/2023). Si è ancora chiarito che ai fini dell'erogazione della prestazione, la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione, giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, nel senso che la
2 stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cass. 15827/2023). Orbene, nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente sia presente in Italia da oltre dieci anni e abbia ottenuto anche la carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. La controversia si incentra tutta sulla presenza di numerosi viaggi fuori dal territorio nazionale che secondo l' convenuto avrebbero fatto CP_2 venire meno il requisito della permane ntinuativa per dieci anni sul territorio nazionale. Al riguardo, è vero che la normativa specifica sul punto non individua quale sia il limite massimo di allontanamento oltre il quale si può ritenere interrotta la continuità della residenza sul territorio nazionale ma si concorda con l'istituto convenuto che individua analogicamente un parametro di riferimento nella disciplina relativa al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, laddove l'articolo 9 comma 6, d.lgs. 286/1998 stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”. La disposizione in esame richiede dunque non soltanto il possesso di un titolo di soggiorno da almeno cinque anni ma anche il dato oggettivo della permanenza continuativa sul territorio nazionale, elemento costitutivo del diritto all'assegno sociale secondo la normativa sopra indicata. Orbene, nel caso di specie a fronte della contestazione della presenza di assenze che hanno interrotto la permanenza continuativa per 10 anni, posta a fondamento del rigetto in sede amministrativa, gravava sul ricorrente la prova di avere soggiornato continuativamente sul territorio nazionale per i 10 anni precedenti la domanda. Al contrario, il passaporto prodotto in atti attesta, come evidenziato anche dall' nella memoria di costituzione e risposta, unicamente gli CP_1 spostamen ficatisi tra il 2018 e il 2021, insufficienti a provare la permanenza continuativa per 10 anni, tanto più che non vi è prova di uno svolgimento di attività lavorativa in Italia, né produzione di certificazione anagrafica dalla quale ricostruire gli spostamenti sul territorio nazionale. Per tali ragioni, anche alla luce delle lunghe assenze verificatesi negli ultimi tre anni, che solo in parte potrebbero essere giustificate dalla chiusura delle frontiere disposta dal Marocco durante il periodo di emergenza pandemica, si ritiene che il ricorrente non abbia dato prova sufficiente del requisito in esame per il godimento della provvidenza economica per cui è causa, neppure all'esito della costituzione dell' che ha Controparte_3 espressamente evidenziato l'insufficienza della prova documentale allegata al
3 ricorso introduttivo in quanto limitata all'ultimo triennio antecedente la domanda amministrativa. Si ritiene che per tali ragioni il ricorso non possa essere accolto. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna a rifondere all' le spese di Parte_1 CP_1 lite che liquida in Euro 800,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, il 21.3.2025 all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 20.3.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note fino al 20.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 7.3.2025 e 18.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 610/2024 R.G. Lav. TRA Parte_1 rappresentato e difes miciliata presso il suo studio in Cingoli, via Roma n. 7, giusta procura su foglio separato da considerarsi in calce al ricorso introduttivo, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
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RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Mazzaferri giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni t;
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RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente contesta il rigetto della domanda di assegno sociale presentata in data 1.7.2021 e respinta per mancanza del requisito della permanenza continuativa sul territorio nazionale per 10 anni. Evidenzia che la permanenza all'estero per gli anni 2020 e 2021 era dipesa da gravi e
1 comprovati motivi legati alla chiusura delle frontiere disposte dal Marocco, suo paese di origine, durante il periodo di emergenza pandemica. Precisa di essere stato in ogni caso all'estero per un periodo inferiore a sei mesi continuativi e a dieci mesi complessivi nei due quinquenni consecutivi antecedenti la data della domanda. Chiede per tali motivi il riconoscimento del beneficio previdenziale. Costituendosi in giudizio, l' evidenzia che il ricorrente non ha CP_1 fornito prova del requisito reddituale. Rileva che dal passaporto si evincono i movimenti relativi ai soli ultimi tre anni, da cui peraltro emerge un'assenza complessiva superiore a 300 giorni pari a 10 mesi, sicché si era ritenuto tale elemento sufficiente per rigettare l'istanza, pur precisando che la prova della residenza doveva essere estesa all'intero decennio. La causa non necessitando di istruttoria veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. Occorre innanzitutto rilevare che correttamente nel ricorso l'interessato si è focalizzato unicamente sul presupposto negato in sede amministrativa, non essendovi stata contestazione alcuna degli altri requisiti. Ciò nonostante, sin dal ricorso introduttivo ha allegato gli ulteriori requisiti anche reddituali e, quanto ai redditi prodotti in Italia, lo stesso evidenzia che non CP_2 risultano attività lavorative o contribuzioni, il c ifica la mancanza di produzione delle dichiarazioni dei redditi. Venendo alla valutazione del requisito della residenza continuativa per dieci anni, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rimarcato che l'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, nr. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge. Successivamente, la legge n. 40 del 1998, art. 39, ha effettuato l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali. La legge n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, ha, poi, subordinato il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno. La carta di soggiorno è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D.lgs nr. 3 del 2007. In ultimo, il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale (Cass. 15908/2023). Si è ancora chiarito che ai fini dell'erogazione della prestazione, la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione, giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, nel senso che la
2 stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cass. 15827/2023). Orbene, nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente sia presente in Italia da oltre dieci anni e abbia ottenuto anche la carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. La controversia si incentra tutta sulla presenza di numerosi viaggi fuori dal territorio nazionale che secondo l' convenuto avrebbero fatto CP_2 venire meno il requisito della permane ntinuativa per dieci anni sul territorio nazionale. Al riguardo, è vero che la normativa specifica sul punto non individua quale sia il limite massimo di allontanamento oltre il quale si può ritenere interrotta la continuità della residenza sul territorio nazionale ma si concorda con l'istituto convenuto che individua analogicamente un parametro di riferimento nella disciplina relativa al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, laddove l'articolo 9 comma 6, d.lgs. 286/1998 stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”. La disposizione in esame richiede dunque non soltanto il possesso di un titolo di soggiorno da almeno cinque anni ma anche il dato oggettivo della permanenza continuativa sul territorio nazionale, elemento costitutivo del diritto all'assegno sociale secondo la normativa sopra indicata. Orbene, nel caso di specie a fronte della contestazione della presenza di assenze che hanno interrotto la permanenza continuativa per 10 anni, posta a fondamento del rigetto in sede amministrativa, gravava sul ricorrente la prova di avere soggiornato continuativamente sul territorio nazionale per i 10 anni precedenti la domanda. Al contrario, il passaporto prodotto in atti attesta, come evidenziato anche dall' nella memoria di costituzione e risposta, unicamente gli CP_1 spostamen ficatisi tra il 2018 e il 2021, insufficienti a provare la permanenza continuativa per 10 anni, tanto più che non vi è prova di uno svolgimento di attività lavorativa in Italia, né produzione di certificazione anagrafica dalla quale ricostruire gli spostamenti sul territorio nazionale. Per tali ragioni, anche alla luce delle lunghe assenze verificatesi negli ultimi tre anni, che solo in parte potrebbero essere giustificate dalla chiusura delle frontiere disposta dal Marocco durante il periodo di emergenza pandemica, si ritiene che il ricorrente non abbia dato prova sufficiente del requisito in esame per il godimento della provvidenza economica per cui è causa, neppure all'esito della costituzione dell' che ha Controparte_3 espressamente evidenziato l'insufficienza della prova documentale allegata al
3 ricorso introduttivo in quanto limitata all'ultimo triennio antecedente la domanda amministrativa. Si ritiene che per tali ragioni il ricorso non possa essere accolto. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna a rifondere all' le spese di Parte_1 CP_1 lite che liquida in Euro 800,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, il 21.3.2025 all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 20.3.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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