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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 01/08/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 767/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 25.06.2025 dall'opposta Controparte_1
ed in data 27.06.2025 dall'opposto ;
[...] Parte_1 vista l'udienza figurata fissata per la precisazione delle conclusioni e decisione,
PRONUNCIA la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 767/2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), nato il [...] a Parte_2 C.F._1
Locri, elettivamente domiciliato in Bovalino (RC) al vico I Crotone 25, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Giampaolo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Opponente- contro
, (C.F.: in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA), alla Via Padre Mario Vergara, 58, presso e nello studio dell'avv. Anna Gabriele che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Opposta- nonché
(C.F. , in persona del Ministro in Parte_1 P.IVA_2 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato;
-Opposto-
Oggetto: opposizione ad intimazione pagamento n. 09420249007986470000 notificata il 17.06.2024
Conclusione delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 3.07.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione, notificato in data 11.04.2024, Parte_2
ha convenuto in giudizio l' ed il
[...] Controparte_3
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 09420249007986470000 notificata il 17.06.2024, limitatamente ed esclusivamente alla cartella n. 09420090033070673005 afferente al presunto omesso versamento del pagamento di spese processuali per l'importo di € 224.485,72. Quali motivi di opposizione ha dedotto l'illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti per omessa notifica degli stessi, dei titoli esecutivi e degli atti successivi sottesi alla pretesa creditoria relativa all'omesso versamento del pagamento di spese processuali. Ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'intervenuta estinzione per maturata prescrizione decennale del credito portato dall'intimazione di pagamento n. 09420249007986470/00o, limitatamente alla parte afferente la cartella di pagamento n. 09420090033070673005, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.”
2 I.
2- Effettuate le verifiche preliminari, stante il mancato rispetto del termine a comparire, con provvedimento del 16.10.2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione.
I.
3- Successivamente, si è costituita in giudizio con comparsa di CP_4 costituzione depositata il 17.12.2024, la quale ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale, per esserne competente, secondo la prospettazione dell'opposta, il giudice di pace osservando che l'importo del credito controverso è pari ad € 1.264,00; nel merito, deduceva che l'opposizione fosse infondata stante la prova in atti della notifica delle cartelle di pagamento e di atti idonei a interrompere la prescrizione decennale del credito. Ha, dunque, concluso come segue: “Piaccia all'Ill.mo Giudicante, Dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare l'avversa opposizione siccome infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso, condannare l'attrice al pagamento delle spese, anche generali, e dei compensi di giudizio.”
I.
4- Con comparsa di costituzione depositata il 13.12.2024, si è altresì costituito il , il quale ha preliminarmente eccepito Parte_1
l'inammissibilità dell'azione per aver l'opponente impugnato l'estratto ruolo, mentre nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione poiché non era ancora maturata la prescrizione della pretesa creditoria. ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree siccome inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese.
I.
5- Stante l'omesso deposito delle memorie integrative, la causa istruita documentalmente, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza cartolare del 03.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione, da svolgersi con modalità cartolare.
II- Preliminarmente, va revocata la dichiarazione di contumacia erroneamente pronunciata con il verbale d'udienza del 6.03.2025 nei confronti del . Parte_1
II.
1- Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata, per le ragioni di seguito illustrate.
II.
2- Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, poiché contrariamente a quanto sostenuto da nel caso CP_4 di specie l'intimazione di pagamento è stata impugnata relativamente alla cartella n. 09420090033070673005, presumibilmente notificata l'11.02.2010, afferente al presunto omesso versamento del pagamento di spese processuali per l'importo pari ad € 224.485,72. Altresì, deve essere rigettata l'eccezione avanzata dal di Parte_1 inammissibilità atteso che il ha impugnato l'intimazione di Pt_2 pagamento e non l'estratto di ruolo.
3 II.
3- L'opponente con riferimento alla pretesa creditoria (omesso versamento del pagamento di spese processuali risalente all'annualità 2003) ha, eccepito l'estinzione del credito per l'intervenuta prescrizione decennale maturata precedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nonché degli atti impositivi originari. In particolare, ha dedotto che nessun atto interruttivo è stato notificato dopo l'originaria notifica della cartella n. 09420090033070673005.
Dunque, la posizione creditoria è riferita alla cartella esattoriale notificata l'11.02.2010 sicché, avuto riguardo alla data di notifica dell'intimazione opposta del 17.06.2024 e pur considerando il periodo di sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid 19, il mancato decorso del termine decennale prescrizionale presuppone la dimostrazione di atti interruttivi intermedi.
L' al riguardo ha richiamato Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 09420149021660484000 restituita al mittente per compiuta giacenza;
l'intimazione di pagamento n. 09420159008077922000 depositata al Comune il 3.09.2015; il preavviso di fermo n. 09480201600003528000 notificato il 06.05.2016 a mani proprie dell'opponente; l'intimazione di pagamento n 09420229003705575000 restituita al mittente per destinatario trasferito. Va osservato che parte opposta ha allegato i predetti atti interruttivi, i quali contengono tutti CP_4 la cartella riportata nell'intimazione odiernamente opposta.
In particolare, l'esame della prova della notificazione del preavviso di fermo n. 09480201600003528000 consente di apprezzare che è avvenuta in data 06.05.2016 a mani proprie dell'odierno opponente, il quale nel presente giudizio non ha disconosciuto la sottoscrizione o proposto querela di falso. La notificazione, dunque, è certamente valida e l'atto ha effetti interruttivi del termine prescrizionale.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione relativa alla pretesa creditoria della cartella n. 09420090033070673005 avente ad oggetto l'omesso pagamento delle spese processuali anno 2003 -notificata l'11.02.2010, non appare fondata atteso che il termine decennale è stato interrotto dal preavviso di fermo n. 09480201600003528000 notificato in data 06.05.2016.
Ogni altra questione rimane assorbita.
III.- Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, Parte_2 deve essere condannato al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano come in dispositivo (con esclusione della fase istruttoria) tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. n.
4 147/22 stante la non particolare complessità della controversia ed in relazione alla quasi unicità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe proposta, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di Parte_2 intimazione pagamento n. 09420249007986470000 notificata il 17.06.2024 relativamente alla cartella n. 09420090033070673005 per l'importo di € 224.485,72, notificata l'11.02.2010;
2) condanna al pagamento delle spese e competenze Parte_2 di lite che liquida, in favore di ciascuno dei convenuti, in complessivi euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Locri, 01.8.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 25.06.2025 dall'opposta Controparte_1
ed in data 27.06.2025 dall'opposto ;
[...] Parte_1 vista l'udienza figurata fissata per la precisazione delle conclusioni e decisione,
PRONUNCIA la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 767/2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), nato il [...] a Parte_2 C.F._1
Locri, elettivamente domiciliato in Bovalino (RC) al vico I Crotone 25, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Giampaolo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Opponente- contro
, (C.F.: in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA), alla Via Padre Mario Vergara, 58, presso e nello studio dell'avv. Anna Gabriele che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Opposta- nonché
(C.F. , in persona del Ministro in Parte_1 P.IVA_2 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato;
-Opposto-
Oggetto: opposizione ad intimazione pagamento n. 09420249007986470000 notificata il 17.06.2024
Conclusione delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 3.07.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione, notificato in data 11.04.2024, Parte_2
ha convenuto in giudizio l' ed il
[...] Controparte_3
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 09420249007986470000 notificata il 17.06.2024, limitatamente ed esclusivamente alla cartella n. 09420090033070673005 afferente al presunto omesso versamento del pagamento di spese processuali per l'importo di € 224.485,72. Quali motivi di opposizione ha dedotto l'illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti per omessa notifica degli stessi, dei titoli esecutivi e degli atti successivi sottesi alla pretesa creditoria relativa all'omesso versamento del pagamento di spese processuali. Ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'intervenuta estinzione per maturata prescrizione decennale del credito portato dall'intimazione di pagamento n. 09420249007986470/00o, limitatamente alla parte afferente la cartella di pagamento n. 09420090033070673005, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.”
2 I.
2- Effettuate le verifiche preliminari, stante il mancato rispetto del termine a comparire, con provvedimento del 16.10.2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione.
I.
3- Successivamente, si è costituita in giudizio con comparsa di CP_4 costituzione depositata il 17.12.2024, la quale ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale, per esserne competente, secondo la prospettazione dell'opposta, il giudice di pace osservando che l'importo del credito controverso è pari ad € 1.264,00; nel merito, deduceva che l'opposizione fosse infondata stante la prova in atti della notifica delle cartelle di pagamento e di atti idonei a interrompere la prescrizione decennale del credito. Ha, dunque, concluso come segue: “Piaccia all'Ill.mo Giudicante, Dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare l'avversa opposizione siccome infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso, condannare l'attrice al pagamento delle spese, anche generali, e dei compensi di giudizio.”
I.
4- Con comparsa di costituzione depositata il 13.12.2024, si è altresì costituito il , il quale ha preliminarmente eccepito Parte_1
l'inammissibilità dell'azione per aver l'opponente impugnato l'estratto ruolo, mentre nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione poiché non era ancora maturata la prescrizione della pretesa creditoria. ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree siccome inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese.
I.
5- Stante l'omesso deposito delle memorie integrative, la causa istruita documentalmente, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza cartolare del 03.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione, da svolgersi con modalità cartolare.
II- Preliminarmente, va revocata la dichiarazione di contumacia erroneamente pronunciata con il verbale d'udienza del 6.03.2025 nei confronti del . Parte_1
II.
1- Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata, per le ragioni di seguito illustrate.
II.
2- Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, poiché contrariamente a quanto sostenuto da nel caso CP_4 di specie l'intimazione di pagamento è stata impugnata relativamente alla cartella n. 09420090033070673005, presumibilmente notificata l'11.02.2010, afferente al presunto omesso versamento del pagamento di spese processuali per l'importo pari ad € 224.485,72. Altresì, deve essere rigettata l'eccezione avanzata dal di Parte_1 inammissibilità atteso che il ha impugnato l'intimazione di Pt_2 pagamento e non l'estratto di ruolo.
3 II.
3- L'opponente con riferimento alla pretesa creditoria (omesso versamento del pagamento di spese processuali risalente all'annualità 2003) ha, eccepito l'estinzione del credito per l'intervenuta prescrizione decennale maturata precedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nonché degli atti impositivi originari. In particolare, ha dedotto che nessun atto interruttivo è stato notificato dopo l'originaria notifica della cartella n. 09420090033070673005.
Dunque, la posizione creditoria è riferita alla cartella esattoriale notificata l'11.02.2010 sicché, avuto riguardo alla data di notifica dell'intimazione opposta del 17.06.2024 e pur considerando il periodo di sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid 19, il mancato decorso del termine decennale prescrizionale presuppone la dimostrazione di atti interruttivi intermedi.
L' al riguardo ha richiamato Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 09420149021660484000 restituita al mittente per compiuta giacenza;
l'intimazione di pagamento n. 09420159008077922000 depositata al Comune il 3.09.2015; il preavviso di fermo n. 09480201600003528000 notificato il 06.05.2016 a mani proprie dell'opponente; l'intimazione di pagamento n 09420229003705575000 restituita al mittente per destinatario trasferito. Va osservato che parte opposta ha allegato i predetti atti interruttivi, i quali contengono tutti CP_4 la cartella riportata nell'intimazione odiernamente opposta.
In particolare, l'esame della prova della notificazione del preavviso di fermo n. 09480201600003528000 consente di apprezzare che è avvenuta in data 06.05.2016 a mani proprie dell'odierno opponente, il quale nel presente giudizio non ha disconosciuto la sottoscrizione o proposto querela di falso. La notificazione, dunque, è certamente valida e l'atto ha effetti interruttivi del termine prescrizionale.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione relativa alla pretesa creditoria della cartella n. 09420090033070673005 avente ad oggetto l'omesso pagamento delle spese processuali anno 2003 -notificata l'11.02.2010, non appare fondata atteso che il termine decennale è stato interrotto dal preavviso di fermo n. 09480201600003528000 notificato in data 06.05.2016.
Ogni altra questione rimane assorbita.
III.- Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, Parte_2 deve essere condannato al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano come in dispositivo (con esclusione della fase istruttoria) tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. n.
4 147/22 stante la non particolare complessità della controversia ed in relazione alla quasi unicità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe proposta, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di Parte_2 intimazione pagamento n. 09420249007986470000 notificata il 17.06.2024 relativamente alla cartella n. 09420090033070673005 per l'importo di € 224.485,72, notificata l'11.02.2010;
2) condanna al pagamento delle spese e competenze Parte_2 di lite che liquida, in favore di ciascuno dei convenuti, in complessivi euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Locri, 01.8.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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