Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8439/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Miriam Varisco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Stefano Ardizzoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 15.01.2025 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano:
1. Il figlio minore, , resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso il luogo di residenza anagrafica della madre, con cui abiterà stabilmente. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente;
considerato che
il padre svolge un lavoro di responsabilità che lo costringe a frequenti viaggi/trasferte in giro per l'Italia, i genitori concordano espressamente che in tali occasioni le decisioni di maggiore interesse riguardo l'educazione, la scuola e la salute di saranno Per_1 assunte in via esclusiva dalla madre, sig.ra , con il solo obbligo di informare il Parte_1 padre tramite messaggio WhatsApp.
2. La casa familiare sita in Bovisio Masciago (MB), Via Monte Sabotino n. 10, è assegnata alla sig.ra in qualità di genitore collocatario prevalente di , con ogni arredo e Pt_1 Per_1 pertinenza.
3. Il sig. ha provveduto ad asportare tutti i suoi beni dalla casa familiare e si è trasferito Pt_2 in altra abitazione con decorrenza 1 novembre 2024. Pertanto, da tale data la sig.ra Pt_1 corrisponderà le spese ordinarie dell'immobile di Bovisio Masciago (MB), Via Monte Sabotino n. 10 (utenze, tasse, spese condominiali, ecc.), mentre il sig. continuerà a versare il 100% Pt_2
si impegna a comunicare il proprio trasferimento di residenza al Comune di Bovisio Pt_2
Masciago al fine di pervenire ad un numero di componenti del nucleo pari a 2, necessario per la determinazione della tassa suddetta.
4. In ogni caso, le parti concordano che, qualora la sig.ra manifestasse al sig. la Pt_1 Pt_2 volontà di acquistare la proprietà della casa familiare, entro il termine di 24 mesi dalla conclusione del presente procedimento, con l'accollo del mutuo residuo, il sig. si Pt_2 impegna a riconoscere alla sig.ra a titolo gratuito, tutti gli importi corrisposti a titolo di Pt_1 rate del mutuo nei primi 5 anni, precisamente dal 31/7/2021 al 31/7/2026. Qualora l'acquisto si perfezionasse prima di tale data, il sig. si impegna a riconoscere tutti gli importi Pt_2 corrisposti a titolo di rate del mutuo sino alla data di acquisto.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé ogniqualvolta lo vorrà e con il preavviso alla Per_1 madre di almeno 24 ore prima della visita. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 16:30, prelevando il figlio all'uscita da Per_1 scuola, alle ore 18:30, in cui riaccompagnerà il figlio all'abitazione materna. Per quanto riguarda i fine settimana, considerato che entrambi i genitori lavorano su turni, entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro con un preavviso di almeno 24 ore quando non dovranno rendere la prestazione lavorativa nei giorni di sabato e di domenica. Nell'ipotesi in cui il sig. non dovesse rendere la prestazione lavorativa nei giorni di sabato e di domenica, Pt_2 il padre potrà vedere e tenere con sé prelevandolo dall'abitazione materna all'orario Per_1 concordato tra i genitori, indicativamente entro le ore 9:00, e riaccompagnandolo all'abitazione materna indicativamente entro le ore 17:00. Salvo migliori accordi tra i genitori, anche in corrispondenza dei periodi di chiusura della scuola frequentata dal figlio.
6. Il piccolo , infatti, è abituato a cenare alle ore 18:30 circa e ad andare a dormire alle Per_1 ore 19:30 circa;
pertanto, i ricorrenti concordano espressamente che il pernottamento presso il padre sarà introdotto gradualmente a decorrere dal secondo anno successivo alla conclusione del presente procedimento, in modo che nei giorni di pernottamento con il padre, il piccolo sarà accompagnato a scuola dal padre le mattine di mercoledì e venerdì. Per_1
7. Qualora entrambi i genitori fossero impossibilitati ad accompagnare a scuola o riaccompagnare a casa , i genitori concordano di incaricare i nonni materni e le sig.re Per_1 Persona_2
(zia della sig.ra , (zia della sig.ra e (sorella della Pt_1 Persona_3 Pt_1 Persona_4 sig.ra e zia di ), di provvedere all'incombente. Pt_1 Per_1
8. Le parti si impegnano a non coinvolgere nelle relazioni sentimentali dei genitori, Per_1 fintanto che queste non diventino stabili e durature. In ogni caso, le modalità di frequentazione del figlio con i rispettivi compagni dovrà essere attuata gradualmente e dovrà essere oggetto di preventivo accordo tra i genitori.
9. Considerati gli impegni lavorativi dei genitori, il diritto di frequentazione e di visita di Per_1 con il padre sarà concordato dai genitori di volta in volta in relazione alle festività natalizie, alle festività pasquali e a tutte le altre festività e ponti infrannuali, nonché alle vacanze estive e ricorrenze laiche e religiose, avendo cura di rispettare il criterio dell'alternanza, a decorrere dalle festività natalizie del 2024, in cui trascorrerà i giorni 24 e 25 con la madre e i Per_1 giorni 26 e 27 con il padre, restando salva la facoltà per i genitori di vedere e tenere con sé
il giorno di Natale. Per_1
10. I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio reciproco e per il figlio dei Per_1 documenti di identità anche validi per l'espatrio e di natura fiscale.
11. In ogni caso, i genitori si impegnano ad assicurare la propria reperibilità e del figlio quando sono in Sua compagnia sia tramite chiamate e/o messaggi, che mediante videochiamate.
12. Il sig. corrisponderà alla madre quale contributo al mantenimento di , in via Pt_2 Per_1 indiretta e sino al raggiungimento di una piena indipendenza economica, entro il giorno 25 del mese, un assegno di mantenimento mensile di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie [si richiama integralmente in questa sede quanto è previsto dalle Linee Guida COA / Tribunale di
Monza del 7/5/2018], tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra Pt_1
Tale importo diverrà oggetto di rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, con prima rivalutazione decorsi 12 mesi dal primo accredito di contributo previsto per il 25/11/2024.
Da ultimo, i ricorrenti concordano espressamente che la misura di sostegno al reddito denominata
“Assegno Unico” verrà percepita al 100% dalla madre. 13. L'assegno di mantenimento di cui al punto precedente verrà diminuito del 100% del delta di differenza tra l'attuale assegno unico percepito dalla signora (€ 200,00) e l'importo Pt_1 maggiore che percepirà nel momento in cui il signor trasferirà la propria residenza nella Pt_2 nuova dimora.
14. I ricorrenti concordano espressamente che nel caso in cui il reddito della sig.ra fosse Pt_1 oggetto di significativi aumenti [ad esempio aumento del reddito con percezione di una retribuzione superiore ad € 1.200,00 mensili], il contributo al mantenimento del figlio verrà ridotto di € 100,00 al mese, rispetto a quello risultante al punto 13. Del pari, qualora il reddito del sig. fosse oggetto di un aumento dovuto alla partecipazione continuativa alle Pt_2 trasferte, con la percezione di una retribuzione superiore ad € 2.500,00 netti mensili, il contributo al mantenimento di verrà aumentato di € 100,00 al mese, rispetto a quello risultante al Per_1 punto 13. Al pari, qualora il reddito netto mensile del signor sia inferiore a € 1.800,00 Pt_2 netti a causa di mancata percezione di straordinari o indennità, il contributo sarà ridotto di €
100,00 al mese, rispetto a quello risultante al punto 13. Ciascun genitore si impegna a trasmettere all'altro il cedolino paga del mese precedente, entro il termine di 48 ore dall'effettiva disponibilità del cedolino paga sul portale messo a disposizione dal datore di lavoro.
I ricorrenti dichiarano di aver definito ogni altro rapporto di natura economica o patrimoniale, non avendo più nulla da pretendere l'una dall'altro, anche in ordine alle spese legali del presente procedimento da intendersi integralmente compensate tra le parti medesime.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio minore;
Persona_1 che la modifica indicata è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.12.2024: I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.01.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti