Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 15/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
(Continua dal verbale di udienza del 15.5.2025)
Il Giudice al termine della camera di consiglio, esaminati gli atti esentita la discussione dei difensori decide la causa pronunciando la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE-LAVORO
in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro dr.ssa
Patrizia BAICI, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 93 /2025 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
TRA
, residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. ANDREA SELLA ( , e presso il suo Email_1
studio in Biella alla Via A. Moro 15 elettivamente domiciliato giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando
BAGNASCO per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr.
Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Vercelli, Persona_1 piazza Ernesto Zumaglini n. 10
1
Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione.
Le parti hanno concluso come riportato all'odierna udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento .8900.02/01/2025.0000304 con cui è CP_2
stato ingiunto il pagamento di complessivi Euro 2.599,81 di cui Euro
2.589,48 a titolo di sanzione e Euro 10,33 quali spese di notifica (doc.
1),notificatagli in data 20.1.2025, quale legale rappresentante della per omesso versamento delle ritenute previdenziali e CP_3 assistenziali riferite all'annualità 2018, chiedendone l'annullamento.
Si è costituito in giudizio l dando atto che nulla è da Controparte_4
pretendere nei confronti del ricorrente in quanto non più legle rappresentante della società al tempo dell'omissione contributiva, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza le parti hanno dato atto della cessazione della materia del contendere e la difesa di parte ricorrente ha insistito per la condanna dell alle spese di causa. CP_1
Va dichiarata così cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto dall che nulla è dovuto dall'odierno ricorrente. CP_1
Al solo fine della pronuncia sulle spese di lite, occorre procedere ad una valutazione di soccombenza virtuale.
Orbene, come risulta dalla documentazioni in atti (vedi visura camerale storica) il sig. non è più amministratore dal 20/02/2016 e Pt_1 pertanto nessuna responsabilità neppure in via solidale, può ravvisarsi a suo carico per i debiti relativi al 2018 indicati nell'ordinanza ingiunzione opposta.
Va detto inoltre che la verifica compiuta da è successiva alla CP_1
proposizione della presente opposizione.
2 In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, quindi, non vi sono motivi per discostarsi dal principio di cui all'art. 91 cpc e le stesse, liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/2014 nei valori minimi, considerate l'attività in concreto svolta, sono poste a carico di parte CP_1
soccombente nel presente giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA l alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
1.600,00 per compenso, oltre € 98,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA in favore di parte ricorrente.
Vercelli, 15.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
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