Articolo 874 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 873Articolo 875
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9 ottobre 2010
Art. 874. Categorie di stato giuridico 1. In base alla posizione di stato giuridico i militari si distinguono in:
a) militari in servizio permanente; b) militari in servizio temporaneo; c) militari in congedo. 2. Tutti i militari sono collocati all'interno di una delle predette categorie in distinti ruoli.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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