TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/12/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, GA CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 548/2025, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n.201/2024”
TRA
), elettivamente domiciliato ala Parte_1 CodiceFiscale_1 via Nitti 31 Nova Siri c/o studio avv. Nicola Santarcangelo (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;
C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 18/12/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha appellato la sentenza n.201 emessa il 28/10/2024 dal Giudice di Pa- Parte_1 ce di Pisticci che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso i verbali di contesta- zione nn.155/2024, 990/2024,473/2024 e 438/2024 redatti dalla Polizia Municipale di
, per avere l'auto tg.FH019TD di proprietà dell'opponente circolato Controparte_1 sulla SS 106 tra il 2 ed il 10/1/2024 a velocità superiore a quella consentita, in violazio-
1 ne dell'art. 142 C.d.S.. A sostegno del gravame ha dedotto l'illegittimità dei verbali, non essendo provato che la velocità del mezzo fosse stata verificata a distanza dalla Polizia
Locale, mediante dispositivo tarato ed omologato, attesa l'omessa allegazione dei relati- vi certificati, non avendo l'ente prodotto la relativa documentazione, sicché ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese in favore del difensore distrat- tario.
Il , benché ritualmente citato, non si è costituito in appello, CP_1 Controparte_1 di talché deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato.
Va premesso che per consolidato orientamento il verbale di contestazione di violazione al codice della strada fa piena prova delle circostanze che sono avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o che lo stesso abbia personalmente verificato, senza l'intermediazione di una valutazione soggettiva (Cass. Civ. Sez.II 27/9/2022 n.28149,
23/11/2024 n.30129).
In ordine alla mancanza di prova dell'omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità e alla taratura, unico motivo di gravame, va condivisa la statuizione dei giudici di legittimità sull'efficacia probatoria privilegiata di quanto accertato dai verbalizzanti: infatti, gli stessi hanno attestato come l'autovelox modello T-EXSPEED matr. 4410184 utilizzato fosse stato omologato con provvedimento del Ministero dei Trasporti 000236 del 6/6/2024 ed era stato tarato con certificato LAT 1 M780_20223_ACRR_VX, con scadenza di validità al 31/8/2024, nonché sottoposto a regolare verifica di funzionalità.
Sul punto si richiama la recente pronuncia della Suprema Corte che, pur avendo ritenuto la necessità dell'omologazione (oltre che dell'approvazione) del dispositivo per rilevare la velocità del veicolo, ha statuito che l'opponente, ove nel verbale redatto dagli agenti sia indicata l'avvenuta omologazione dell'apparecchio, non può semplicemente allegare documenti o dichiarazioni contrarie, ma, onde ottenere l'annullamento della sanzione, deve presentare querela di falso (Cass. Civ. Sez.II ord. 26/5/2025 n.13997).
Nella specie, l'omessa presentazione della querela di falso avverso il contenuto dei ver- bali di contestazione impedisce di considerare il motivo di gravame ed impone di ritene- re come omologato il dispositivo di rilevamento della velocità utilizzato in occasione della verifica della maggiore velocità tenuta dal veicolo di proprietà di . Parte_1
In ragione di ciò va confermata l'impugnata sentenza di rigetto dell'opposizione avver-
2 so i verbali di contestazione nn.155/2024, 990/2024,473/2024 e 438/2024 redatti dalla
Polizia Municipale di . Controparte_1
Considerata la mancata costituzione dell'appellato non vi è pronuncia sulle spese giudi- ziali, restando a carico del quelle dallo stesso anticipate. Pt_1
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarato tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del con ricorso depositato il 24/4/2025 avverso la Controparte_1 sentenza n.201 resa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 28/10/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia del : Controparte_1
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese processuali;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 18/12/2025.
Il Giudice
GA Catalani
3
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, GA CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 548/2025, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n.201/2024”
TRA
), elettivamente domiciliato ala Parte_1 CodiceFiscale_1 via Nitti 31 Nova Siri c/o studio avv. Nicola Santarcangelo (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;
C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 18/12/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha appellato la sentenza n.201 emessa il 28/10/2024 dal Giudice di Pa- Parte_1 ce di Pisticci che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso i verbali di contesta- zione nn.155/2024, 990/2024,473/2024 e 438/2024 redatti dalla Polizia Municipale di
, per avere l'auto tg.FH019TD di proprietà dell'opponente circolato Controparte_1 sulla SS 106 tra il 2 ed il 10/1/2024 a velocità superiore a quella consentita, in violazio-
1 ne dell'art. 142 C.d.S.. A sostegno del gravame ha dedotto l'illegittimità dei verbali, non essendo provato che la velocità del mezzo fosse stata verificata a distanza dalla Polizia
Locale, mediante dispositivo tarato ed omologato, attesa l'omessa allegazione dei relati- vi certificati, non avendo l'ente prodotto la relativa documentazione, sicché ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese in favore del difensore distrat- tario.
Il , benché ritualmente citato, non si è costituito in appello, CP_1 Controparte_1 di talché deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato.
Va premesso che per consolidato orientamento il verbale di contestazione di violazione al codice della strada fa piena prova delle circostanze che sono avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o che lo stesso abbia personalmente verificato, senza l'intermediazione di una valutazione soggettiva (Cass. Civ. Sez.II 27/9/2022 n.28149,
23/11/2024 n.30129).
In ordine alla mancanza di prova dell'omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità e alla taratura, unico motivo di gravame, va condivisa la statuizione dei giudici di legittimità sull'efficacia probatoria privilegiata di quanto accertato dai verbalizzanti: infatti, gli stessi hanno attestato come l'autovelox modello T-EXSPEED matr. 4410184 utilizzato fosse stato omologato con provvedimento del Ministero dei Trasporti 000236 del 6/6/2024 ed era stato tarato con certificato LAT 1 M780_20223_ACRR_VX, con scadenza di validità al 31/8/2024, nonché sottoposto a regolare verifica di funzionalità.
Sul punto si richiama la recente pronuncia della Suprema Corte che, pur avendo ritenuto la necessità dell'omologazione (oltre che dell'approvazione) del dispositivo per rilevare la velocità del veicolo, ha statuito che l'opponente, ove nel verbale redatto dagli agenti sia indicata l'avvenuta omologazione dell'apparecchio, non può semplicemente allegare documenti o dichiarazioni contrarie, ma, onde ottenere l'annullamento della sanzione, deve presentare querela di falso (Cass. Civ. Sez.II ord. 26/5/2025 n.13997).
Nella specie, l'omessa presentazione della querela di falso avverso il contenuto dei ver- bali di contestazione impedisce di considerare il motivo di gravame ed impone di ritene- re come omologato il dispositivo di rilevamento della velocità utilizzato in occasione della verifica della maggiore velocità tenuta dal veicolo di proprietà di . Parte_1
In ragione di ciò va confermata l'impugnata sentenza di rigetto dell'opposizione avver-
2 so i verbali di contestazione nn.155/2024, 990/2024,473/2024 e 438/2024 redatti dalla
Polizia Municipale di . Controparte_1
Considerata la mancata costituzione dell'appellato non vi è pronuncia sulle spese giudi- ziali, restando a carico del quelle dallo stesso anticipate. Pt_1
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarato tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del con ricorso depositato il 24/4/2025 avverso la Controparte_1 sentenza n.201 resa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 28/10/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia del : Controparte_1
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese processuali;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 18/12/2025.
Il Giudice
GA Catalani
3