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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott.ssa Serafina Aceto Presidente Rel./Est. dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4320/2024
PUBBLICO MINISTERO ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
resistente – contumace
e
, con il patrocinio dell'avv. DELLA MONACA ALESSANDRA in virtù di Controparte_2 procura in atti
parte intervenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente – Pubblico Ministero – visto nulla oppone
Per parte resistente – contumace Per parte intervenuta
Come da note di trattazione scritta del 21.1.2025 e del 11.3.2025
“Voglia nominare la sig.ra tutore legale del padre in via definitiva, affinché questa Controparte_2 possa rappresentarlo ed assisterlo nel compimento di tutti quegli atti che si ritengono e riterranno necessari a garantire la migliore tutela delle sue ragioni e dei suoi diritti comunque legati all'evento di sinistro del 13.05.2023, conferendo incarico ad uno o più Avvocati, e non solo, provvedendo alla cura della sua persona e dei suoi interessi e bisogni, dai più elementari ed ordinari atti di vita quotidiana ai più complessi, garantendogli assistenza continua, anche rispetto alla gestione dei suoi rapporti patrimoniali e delle sue finanze”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.3.2024, il PUBBLICO MINISTERO chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente di o, in subordine, Controparte_1
l'inabilitazione, con contestuale nomina di un tutore/curatore provvisorio nel corso dell'istruttoria. Ciò in quanto soggetto affetto da “politrauma e con verosimile deterioramento cognitivo di grado severo”.
Con decreto del 20.3.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza davanti al G.O.P. delegato al 6.4.2024 (poi revocata e rinviata al 7.6.2024).
All'udienza del 7.6.2024, il G.O.P. delegato, “visto che le notifiche alla persona interdicenda sono state effettuate presso l'Ufficio Minoranze Etniche del Comune di Torino e non risulta sia stata comunicata all'interessato l'udienza odierna, nonché visto che le notifiche agli altri parenti sono state tutte negative”, rimetteva la causa al Giudice Relatore.
Con ordinanza del 13.6.2024, il Giudice Relatore invitava il P.M. a precisare le conclusioni per l'udienza del 25.6.2024.
Con ordinanza del 20.6.2024, il Giudice Relatore, preso atto della comunicazione pervenuta dal P.M. in data 19.6.2024, delegava il G.O.P. per l'audizione del beneficiario.
Con decreto del 28.6.2024, il G.O.P. fissava nuova udienza di comparizione per l'esame del sig.
al 18.10.2024. CP_1
Con comparsa di costituzione del 18.10.2024, si costituiva in giudizio , figlia Controparte_2 del beneficiario, chiedendo, in via d'urgenza e provvisoria, o definitiva, di essere nominata Amministratore di sostegno del padre;
in subordine, di essere nominata tutore o curatore legale, date le gravi condizioni di salute del sig. . CP_1
All'udienza del 18.10.2024, innanzi al G.O.P. delegato, comparivano il sig. , privo di CP_1 difensore ma accompagnato dalla moglie, sig.ra , nonché la sig.ra Controparte_3 CP_2
unitamente al proprio difensore;
all'esito, il G.O.P. concedeva a parte intervenuta termine di
[...] giorni 30 per il deposito nel PCT di dichiarazione di rinuncia alla domanda di ammissione all'Amministrazione di Sostegno (RG. 19603/2024), e del relativo provvedimento di estinzione, fissando, altresì, udienza cartolare per la verifica dell'incombente al 28.11.2024.
Parte intervenuta provvedeva a depositare in atti la documentazione richiesta.
Con decreto del 12.12.2024, il Giudice Relatore assegnava alle parti termine perentorio fino al 27.1.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti la rinuncia a comparire, le conclusioni definitive nonché l'eventuale rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Rispettivamente, in data 21.1.2025 e 7.2.2025, e ancora in data 11.03.2025 le parti provvedeva al deposito delle note scritte.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
*** §§§ ***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che , a seguito di un incidente stradale verificatosi Controparte_1 in MELZO (MI) in data 13.5.2023, è affetto da “rallentamento ideomotorio, apatia e disturbi comportamentali in esiti emorragia cerebrale” (cfr. doc. 6); condizione, quest'ultima, nuovamente complicatasi a causa di un successivo episodio di “emorragia cerebrale in trauma cranico (incidente stradale). Idrocefalo post traumatico con derivazione ventricolo-peritoneale, crisi comiziali” (cfr. doc.
7).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, svoltosi anche alla presenza del coniuge e della figlia di quest'ultima.
, infatti, non è stato in grado di rispondere alle domande poste dal Giudice, è Controparte_1 apparso in totale stato confusionale (“D. Come si chiama? R. il signor guarda fisso l'interlocutore CP_1
e non risponde”) e disorientato nel tempo e nello spazio (“D. Sa dove siamo adesso? R. no non me
l'hanno spiegato”) (cfr. verbale di udienza del 18.10.2024). Le condizioni psico-fisiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene di poter nominare, quale tutore legale del sig. , Controparte_1 la di lui figlia, sig.ra , affinché possa rappresentarlo ed assisterlo nel Controparte_2 compimento di tutti quegli atti che si ritengono e riterranno necessari a garantire la migliore tutela delle sue ragioni e dei suoi diritti comunque legati all'evento di sinistro del 13.05.2023, e non solo, provvedendo alla cura della sua persona e dei suoi interessi e bisogni, dai più elementari ed ordinari atti di vita quotidiana ai più complessi, garantendogli assistenza continua, anche rispetto alla gestione dei suoi rapporti patrimoniali e delle sue finanze.
Spese di lite come in dispositivo.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...] Controparte_1
(Jugoslavia) il 05.03.1970 e residente in [...].
quale tutore legale del sig. , la signora . Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
Dispone che, ai sensi dell'art. 145 comma secondo D.P.R. n. 115/2002, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il tutore presenti, entro un mese, la documentazione prevista dall'art. 79 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 115/2002
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 23 maggio 2025
Il Presidente Est.Rel
dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott.ssa Serafina Aceto Presidente Rel./Est. dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4320/2024
PUBBLICO MINISTERO ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
resistente – contumace
e
, con il patrocinio dell'avv. DELLA MONACA ALESSANDRA in virtù di Controparte_2 procura in atti
parte intervenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente – Pubblico Ministero – visto nulla oppone
Per parte resistente – contumace Per parte intervenuta
Come da note di trattazione scritta del 21.1.2025 e del 11.3.2025
“Voglia nominare la sig.ra tutore legale del padre in via definitiva, affinché questa Controparte_2 possa rappresentarlo ed assisterlo nel compimento di tutti quegli atti che si ritengono e riterranno necessari a garantire la migliore tutela delle sue ragioni e dei suoi diritti comunque legati all'evento di sinistro del 13.05.2023, conferendo incarico ad uno o più Avvocati, e non solo, provvedendo alla cura della sua persona e dei suoi interessi e bisogni, dai più elementari ed ordinari atti di vita quotidiana ai più complessi, garantendogli assistenza continua, anche rispetto alla gestione dei suoi rapporti patrimoniali e delle sue finanze”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.3.2024, il PUBBLICO MINISTERO chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente di o, in subordine, Controparte_1
l'inabilitazione, con contestuale nomina di un tutore/curatore provvisorio nel corso dell'istruttoria. Ciò in quanto soggetto affetto da “politrauma e con verosimile deterioramento cognitivo di grado severo”.
Con decreto del 20.3.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza davanti al G.O.P. delegato al 6.4.2024 (poi revocata e rinviata al 7.6.2024).
All'udienza del 7.6.2024, il G.O.P. delegato, “visto che le notifiche alla persona interdicenda sono state effettuate presso l'Ufficio Minoranze Etniche del Comune di Torino e non risulta sia stata comunicata all'interessato l'udienza odierna, nonché visto che le notifiche agli altri parenti sono state tutte negative”, rimetteva la causa al Giudice Relatore.
Con ordinanza del 13.6.2024, il Giudice Relatore invitava il P.M. a precisare le conclusioni per l'udienza del 25.6.2024.
Con ordinanza del 20.6.2024, il Giudice Relatore, preso atto della comunicazione pervenuta dal P.M. in data 19.6.2024, delegava il G.O.P. per l'audizione del beneficiario.
Con decreto del 28.6.2024, il G.O.P. fissava nuova udienza di comparizione per l'esame del sig.
al 18.10.2024. CP_1
Con comparsa di costituzione del 18.10.2024, si costituiva in giudizio , figlia Controparte_2 del beneficiario, chiedendo, in via d'urgenza e provvisoria, o definitiva, di essere nominata Amministratore di sostegno del padre;
in subordine, di essere nominata tutore o curatore legale, date le gravi condizioni di salute del sig. . CP_1
All'udienza del 18.10.2024, innanzi al G.O.P. delegato, comparivano il sig. , privo di CP_1 difensore ma accompagnato dalla moglie, sig.ra , nonché la sig.ra Controparte_3 CP_2
unitamente al proprio difensore;
all'esito, il G.O.P. concedeva a parte intervenuta termine di
[...] giorni 30 per il deposito nel PCT di dichiarazione di rinuncia alla domanda di ammissione all'Amministrazione di Sostegno (RG. 19603/2024), e del relativo provvedimento di estinzione, fissando, altresì, udienza cartolare per la verifica dell'incombente al 28.11.2024.
Parte intervenuta provvedeva a depositare in atti la documentazione richiesta.
Con decreto del 12.12.2024, il Giudice Relatore assegnava alle parti termine perentorio fino al 27.1.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti la rinuncia a comparire, le conclusioni definitive nonché l'eventuale rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Rispettivamente, in data 21.1.2025 e 7.2.2025, e ancora in data 11.03.2025 le parti provvedeva al deposito delle note scritte.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
*** §§§ ***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che , a seguito di un incidente stradale verificatosi Controparte_1 in MELZO (MI) in data 13.5.2023, è affetto da “rallentamento ideomotorio, apatia e disturbi comportamentali in esiti emorragia cerebrale” (cfr. doc. 6); condizione, quest'ultima, nuovamente complicatasi a causa di un successivo episodio di “emorragia cerebrale in trauma cranico (incidente stradale). Idrocefalo post traumatico con derivazione ventricolo-peritoneale, crisi comiziali” (cfr. doc.
7).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, svoltosi anche alla presenza del coniuge e della figlia di quest'ultima.
, infatti, non è stato in grado di rispondere alle domande poste dal Giudice, è Controparte_1 apparso in totale stato confusionale (“D. Come si chiama? R. il signor guarda fisso l'interlocutore CP_1
e non risponde”) e disorientato nel tempo e nello spazio (“D. Sa dove siamo adesso? R. no non me
l'hanno spiegato”) (cfr. verbale di udienza del 18.10.2024). Le condizioni psico-fisiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene di poter nominare, quale tutore legale del sig. , Controparte_1 la di lui figlia, sig.ra , affinché possa rappresentarlo ed assisterlo nel Controparte_2 compimento di tutti quegli atti che si ritengono e riterranno necessari a garantire la migliore tutela delle sue ragioni e dei suoi diritti comunque legati all'evento di sinistro del 13.05.2023, e non solo, provvedendo alla cura della sua persona e dei suoi interessi e bisogni, dai più elementari ed ordinari atti di vita quotidiana ai più complessi, garantendogli assistenza continua, anche rispetto alla gestione dei suoi rapporti patrimoniali e delle sue finanze.
Spese di lite come in dispositivo.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...] Controparte_1
(Jugoslavia) il 05.03.1970 e residente in [...].
quale tutore legale del sig. , la signora . Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
Dispone che, ai sensi dell'art. 145 comma secondo D.P.R. n. 115/2002, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il tutore presenti, entro un mese, la documentazione prevista dall'art. 79 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 115/2002
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 23 maggio 2025
Il Presidente Est.Rel
dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.