Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 27.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 64/2023 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Arlotti;
RICORRENTE contro
(P. IVA: , in persona del legale OP P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Marianna Cerrato;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: inquadramento superiore - differenze retributive
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da note finali del 31.01.2025: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa fissazione della data di udienza di discussione e notifica a cura della ricorrente del presente ricorso e dell'emanando decreto, accertare e dichiarare avvenuti i fatti di cui in narrativa relativamente all'errato inquadramento contrattuale applicato alla Sig.ra ed il diritto della medesima ad essere inquadrata al quinto Parte_1 livello del CCNL per il settore trasporto e spedizione merci e, per l'effetto, condannare CP_1
pagina 1 di 8
Montoro (AV), Via Crocefisso snc e sede locale in Modena, Via Medicine n. 1897 – C.F.
e P.IVA al pagamento in favore della ricorrente Sig.ra P.IVA_2 P.IVA_1 Pt_1
delle somme a costei spettanti per i titoli indicati in narrativa, ed in particolare a titolo di
[...] differenze retributive dovute in ragione del corretto livello di inquadramento, per un ammontare complessivo, al lordo fiscale e netto previdenziale, di € 11.275,05, anche in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese (contributo unificato pari ad € 118,50) ed onorari di causa e con distrazione degli stessi a favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Il procuratore di parte resistente conclude come da note finali del 30.01.2025: “A)
Rigettare il ricorso in ordine al riconoscimento di un inquadramento giuridico ad un livello superiore risultando la domanda, nel merito, manifestamente infondata per oggettiva e palese inosservanza dell'onere della prova a carico della ricorrente la quale, fonda la pretesa solo su circostanze narrate e prive di fattivo ed incontestabile riscontro probatorio. Non può infatti ritenersi sufficientemente allegato e nemmeno provato lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili alla qualifica reclamata in mancanza di evidenze Parte_1 comprovanti l'effettiva, in quanto accertata ed incontestabile, prestazione lavorativa rientrante nel rivendicato 5° livello rispetto a quello rubricato ingiusto ovvero non corretto (recte livello 6J).
B) Dichiarare per l'effetto, che null'altro è dovuto alla ricorrente per il rapporto di lavoro intercorso in considerazione del corretto inquadramento contrattuale in riferimento alle mansioni
/attività semplici di cui al livello 6J del CCNL Trasporti e Spedizioni Merci;
C) In subordine e nella denegata ipotesi, previo accertamento delle mansioni lavorative svolte dalla ricorrente e dalla stessa ricollegate al ruolo di impiegata, dichiarare, che la sig.ra Parte_2
è stata retribuita per l'intera durata del rapporto lavorativo con uno stipendio confacente al quinto livello del CCNL Trasporti e Spedizioni Merci e che per, l'effetto, null'altro è dovuto.
D) Condannare la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, diritti, onorari ed accessori, come per legge, con distrazione ex art 93 cpc.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 19.01.2023, esponeva che: Parte_1
- in data 05.06.2017 veniva assunta a tempo determinato da OP
(rapporto prorogato e poi trasformato a tempo indeterminato), con
[...]
pagina 2 di 8 qualifica e mansioni di impiegata, inquadrata nel livello 6J del CCNL Trasporto e
Spedizioni Merci;
- svolgeva le mansioni di impiegata presso l'ufficio traffico, in particolare: “supporto ufficio traffico (inserimento ordini clienti, invio ordini di carico autisti e vettori, prenotazione slot di scarico, comunicazione operative con i clienti, etc..) e rilevazioni dei dati delle schede cronotachigrafiche”, nonché la programmazione dei trasporti locali del cliente dal 2019 al 2021; CP_3
- rassegnava le dimissioni in data 04.04.2022;
- aveva diritto all'inquadramento nel 5° livello, stante l'espletamento delle mansioni di impiegata e non quelle di operaia del livello 6J.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto all'inquadramento nel 5° livello (parametro 116) del CCNL Trasporto e Spedizioni Merci, dall'assunzione sino alla data delle dimissioni, con conseguente condanna della convenuta a versare le relative differenze retributive, quantificate nella complessiva somma di €. 11.496,24 (al lordo fiscale e netto previdenziale), come da conteggio sindacale in atti. 1
All'udienza del 22.02.2023, il procuratore attoreo, preso atto della produzione documentale avversaria (buste paga), riduceva la domanda alla minor somma di €.
11.275,04.
2. (in prosieguo , costituitasi oltre OP OP
i termini di cui all'art. 416 c.p.c., eccepiva la nullità del ricorso e l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Essa deduceva che la ricorrente aveva svolto mansioni confacenti al livello di inquadramento contrattuale, quali quelle di inserimento dei dati nel gestionale aziendale.
3. Si rileva, preliminarmente, che non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell' , ai sensi dell'art. 102 c.p.c., perché la ricorrente non ha avanzato CP_4 alcuna domanda di regolarizzazione contributiva. Cass. n. 8956/2020 ha statuito che l'integrazione del contraddittorio va disposta solamente “nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi […]”. 1 Cfr. doc. 10 fascicolo ricorrente. pagina 3 di 8 4. Sulla nullità del ricorso
L'eccezione non è fondata.
Per pacifica giurisprudenza l'atto introduttivo del giudizio è nullo allorché il petitum e la causa petendi siano del tutto omessi oppure risultino assolutamente incerti e non possano essere individuati attraverso un esame complessivo dell'atto (ex multis Cass. n.
18783/2009).
Dalla disamina complessiva del ricorso si ricavano sia le ragioni della domanda
(inquadramento superiore e relative differenze retributive), con espresso rinvio alle disposizioni pattizie asseritamente violate, sia l'ammontare delle somme rivendicate (cfr. conteggio sindacale). Le carenze evidenziate dalla convenuta non si traducono in un vizio genetico dell'atto, in quanto attengono al diverso tema della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, onere incombente su parte attrice.
5. Sull'inquadramento superiore - differenze retributive
5.1. Giova rammentare, in linea di principio, che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore e il trattamento economico a questa corrispondente ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare le clausole del CCNL che sanciscono il passaggio da un livello all'altro (ex plurimis, Cass. n. 11925/2003, Cass. n. 8025/2003,
Cass. n. 6238/2001). L'azione giudiziale introdotta da parte attrice, tesa a conseguire il pagamento delle differenze retributive scaturenti dal superiore inquadramento contrattuale, postula che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al profilo di inquadramento indicato in sede di assunzione. Occorre, quindi, verificare le effettive mansioni svolte dal dipendente e poi confrontare i risultati con le declaratorie dei contratti collettivi che definiscono i livelli funzionali e retributivi. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale pagina 4 di 8 individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 8589/2015, Cass. n. 18943/2016, Cass. n.
20272/2010).
5.2. Risulta per tabulas - ed è incontroverso tra le parti - che è Parte_1 stata assunta a tempo determinato in data 05.06.2017, come impiegata di livello 6J del
CCNL Trasporto e Spedizioni Merci, rapporto trasformato a tempo indeterminato in data
01.06.2020 (cfr. lettere di assunzione e proroghe;
2 buste paga 3). Parimenti documentato l'affidamento alla ricorrente di mansioni meramente impiegatizie, come
“addetta a mansioni semplici di segreteria” (cfr. comunicazione Unilav dell'1.06.2017 e lettera di assunzione a tempo indeterminato 4).
L'art. 6 del CCNL Trasporto e Spedizioni Merci (rubricato “Classificazione del personale”) include nel:
- 5° livello (parametro 116): “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
Profili esemplificativi
Operai
- Addetto rizzaggio/derizzaggio;
- attività di addetto al magazzino;
- facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del VI livello;
[…]
Impiegati
- Dattilografi;
(C.C.N.L ) CP_5
- fattorini;
(C.C.N.L ) CP_5
- telefonisti e centralinisti addetti ad impianti fino a tre linee esterne;
(C.C.N.L ) CP_5
- addetti a mansioni semplici di segreteria. (C.C.N.L )”; CP_5 - 6° livello Junior (parametro 100): “i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico.
Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi. […].” 5
5.3. Definite le coordinate della res litigiosa, venendo all'analisi del caso di specie, si ritiene che parte ricorrente abbia dimostrato i fatti costitutivi del livello rivendicato.
Dalla semplice e testuale lettura delle disposizioni di fonte contrattuale si ricava che è possibile riconoscere l'inquadramento nel 5° livello ai lavoratori che svolgano attività di limitata complessità, dando esecuzione a disposizioni e procedure predeterminate. Le attività impiegatizie affidate alla ricorrente sono espressamente sussunte nel livello superiore rivendicato. Le mansioni dichiarate nella comunicazione Unilav ricalcano il testo contrattuale: “- addetti a mansioni semplici di segreteria. (C.C.N.L. )”. La CP_5 stessa resistente, in sede di costituzione, non ha contestato che all'attrice siano stati attribuiti compiti impiegatizi, quali quelli descritti in ricorso (es. inserimento dati nel gestionale), né essa ha allegato e dimostrato in giudizio il disimpegno da parte di Pt_3
di attività manuali di carico/scarico merci, riconducibili nella declaratoria del 6°
[...] livello. Da qui l'erroneità dell'inquadramento contrattuale assegnato in sede di assunzione, atteso che la categoria degli impiegati semplici è annoverata esclusivamente nel 5° livello.
5.4. A fronte delle declaratorie del CCNL e delle pattuizioni intercorse inter partes
(cfr. lettere di assunzione), va accolta la domanda di inquadramento nel 5° livello contrattuale, sin dalla data di assunzione, con conseguente condanna della convenuta a corrispondere le relative differenze retributive.
La ricorrente ha diritto a percepire le spettanze retributive maturate dal 2017 al
04.04.2022, così come quantificate nel conteggio sindacale dell'Ufficio vertenze della
CISL (retribuzione base, ratei 13° e 14° mensilità, 3° elemento e quota TFR). 6 Il funzionario sindacale ( ) ha confermato che i conteggi sono conformi ai minimi Testimone_1
tabellari del CCNL di settore, precisando che l'importo dovuto è stato modificato dopo la consegna delle rimanenti buste paga da parte della datrice di lavoro: “Interrogata a conferma dei conteggi già in atti (doc.10 del ricorso introduttivo), così risponde: “in questi conteggi che mi vengono rammostrati mancavano delle buste paga, che poi sono state consegnate dalla società su richiesta dell'avvocato e, pertanto, il conteggio depositato è stato calcolato sulla retribuzione spettante per un diverso inquadramento e come riferimenti sono stati presi i cedolini paga in atto e per le buste non consegnate è stata considerata la retribuzione tabellare come da CCNL;
alla luce degli importi indicati nei cedolini consegnati il conteggio di cui al doc. 10 è stato modificato in riduzione;
il nuovo importo è 11.275,04.”
Si rileva, inoltre, che parte resistente non ha formulato una contestazione specifica della somma rivendicata, né essa ha prodotto documentazione attestante l'erroneità del conteggio attoreo. Secondo pacifica giurisprudenza la contestazione dell'an non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il quantum debeatur (cfr. Cass. n.
5949/2018, Cass. S.U. n. 761/2002).
Sulla somma di €. 11.275,04 spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla cessazione del rapporto (04.04.2022) al saldo.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico della resistente in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022 (lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.200,00 a €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di all'inquadramento nel 5° livello del Parte_1
CCNL Trasporto e Spedizioni Merci, dal 05.06.2017 al 04.04.2022, e, per l'effetto, condanna a versare alla ricorrente la complessiva OP somma di €. 11.275,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 04.04.2022 al saldo;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in OP
favore della ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 3.500,00, oltre pagina 7 di 8 rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Modena, 31 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc.ti 2,4,5,6 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc.ti 11,12,13,14,15,16 fascicolo ricorrente. 4 Cfr. doc.ti 2,6 fascicolo ricorrente. pagina 5 di 8 5 Cfr. doc. 9 (pagg. 171-174) fascicolo ricorrente. 6 Cfr. DOC. 7 fascicolo ricorrente. pagina 6 di 8