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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/09/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 471/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLI PAOLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villasanta, Piazza Oggioni
n. 1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. CASA FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, via Cengio
n. 15
CONVENUTO con integrazione del contraddittorio nei confronti di
Controparte_2
[...]
Controparte_3
CONTUMACE
(C.F. , con il patrocinio Controparte_4 C.F._3 dell'Avv. ANTONELLI PAOLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villasanta, Piazza
Oggioni n. 1 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione del 30.05.2025
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
Il giudizio veniva iscritto in data 06.02.2024 al n. R.G. 471/2024.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che “a quanto consta” in data 09.08.2017 era stato redatto un “atto di transazione” (d'ora in avanti, anche solo la tra , Parte_2 Controparte_1 Controparte_4 CP_2
, in proprio e in qualità di legale rappresentante di (d'ora
[...] Controparte_3 in avanti, anche solo , e , in proprio e in qualità di legale CP_3 Parte_1 rappresentante di (atto di citazione, pagg. 1 e 2, con rinvio alla Transazione sub doc. 1); Controparte_5
- che la prevedeva il pagamento dell'importo di € 250.000,00 in favore di Parte_2 CP_1
e recava sub 10 la seguente previsione: “la presente scrittura viene sottoscritta anche dai
[...] sigg.ri e personalmente e nella propria qualità di legali Controparte_2 Parte_1 rappresentanti di a conferma delle garanzie Controparte_6 prestate che resteranno tali sino a totale pagamento della somma dovuta”;
- che sulla scorta della aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. Parte_3
3246/2018 (doc. 3 attore), con il quale il Tribunale di Vicenza aveva ingiunto a Controparte_4
il pagamento dell'importo capitale di € 225.000,00, oltre interessi, ingiungendo altresì a
[...]
e da un lato, e a e dall'altro lato, il Controparte_2 CP_3 Parte_1 Controparte_5 pagamento dei rispettivi importi di € 210.000,00 e di € 60.000,00, in solido con il debitore principale e in qualità di fideiussori;
- che il decreto ingiuntivo era stato opposto da tutti gli ingiunti (doc. 4 attore), che avevano radicato innanzi al Tribunale di Vicenza il giudizio iscritto al n. R.G. 1232/2019 definito con sentenza n.
1906/2021, di rigetto dell'opposizione;
- che la sentenza era stata appellata innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, che aveva rigettato l'impugnazione (doc. 3 attore);
- che avverso la sentenza della Corte d'Appello sarebbe stato proposto ricorso in Cassazione;
- che, frattanto, aveva promosso nei confronti di la Controparte_1 Parte_1 procedura esecutiva mobiliare iscritta innanzi al Tribunale di Vicenza al n. R.G. 801/2023.
1.2. Tanto premesso, in atto di citazione veniva rilevato che la firma di ” Parte_1 riportata sulla Transazione, a margine delle pagine 1 e 2 e in calce alla pagina 3, era “indubbiamente apocrifa”; che “non [aveva] mai apposto la sua sottoscrizione sulla predetta Parte_1 scrittura privata”; che, “del tutto inspiegabilmente”, non era mai stata esperito “neppure in via pagina 2 di 11 incidentale cioè in corso di causa … il rimedio della querela di falso”, che avrebbe privato il documento di qualsiasi rilevanza probatoria nei giudizi sopra menzionati, nei quali il Giudice aveva fondato la decisione su una “prova falsa”; che l'attore era stato dunque “letteralmente costretto” ad introdurre il presente giudizio, che si poteva giovare degli esiti dell'accertamento effettuato dalla grafologa (atto di citazione, pagg. 2 e 3, con rinvio alla perizia grafologica sub doc. Persona_1
10).
1.3. Tanto dedotto, l'attore concludeva chiedendo l'accertamento e la declaratoria della “falsità di tutte le sottoscrizioni apposte sull'atto di transazione composto da tre pagine che risulta redatto in data 09.08.2017 (cioè quelle a margine delle prime due pagine e quella in calce all'ultima)” e la “la cancellazione di tali sottoscrizioni dall'originale del documento impugnato” (atto di citazione, pag. 8).
2. si costituiva ritualmente in giudizio. Controparte_1
2.1. In comparsa di costituzione veniva dedotto:
- che la Transazione era stata sottoscritta a definizione di una controversia insorta quanto al mancato adempimento delle obbligazioni assunte con una precedente scrittura privata sottoscritta nel corso del
2013, con la quale aveva mutuato a Controparte_1 Controparte_4
l'importo capitale di € 210.000,00 al tasso annuo del 6%, la cui restituzione era stata garantita con il rilascio di 10 assegni portanti ciascuno l'importo di € 30.000,00 (8 assegni emessi da e 2 CP_3 assegni emessi da;
Controparte_5
- che aveva restituito l'importo di € 40.000,00; Controparte_4
- che a fronte della mancata restituzione dell'intero importo mutuato Controparte_1 aveva depositato istanza di fallimento di Controparte_6
- che le parti ( , e Controparte_1 Controparte_4 CP_3 CP_2
in proprio, e in proprio) avevano dunque concluso la
[...] Controparte_5 Parte_1
Transazione, nella quale:
i) , riconosciutosi debitore di dell'importo Controparte_4 Controparte_1 di € 250.000,00, si era impegnato ad effettuarne il pagamento a rate, secondo quanto previsto nella
Transazione sub 2);
ii) gli assegni già consegnati in garanzia da a CP_6 Controparte_5 Controparte_1 erano stati lasciati “in possesso” al , “a conferma della garanzia prestata per
[...] CP_1
l'estinzione del debito” (Transazione, sub 3);
iii) ) si era impegnato a desistere dall'istanza di fallimento di Controparte_1 CP_3
[...] iv) si era impegnato a desistere anche dall'istanza di fallimento della Controparte_1
pagina 3 di 11 a fronte del pagamento della prima rata di € 20.000,00; Controparte_5
v) aveva dichiarato che, a fronte del pagamento dell'intero importo Controparte_1 pattuito, nulla più avrebbe avuto a pretendere da , e Controparte_4 CP_3
– i quali, da par loro, avevano dichiarato che con la sottoscrizione della Controparte_5 Parte_2 nulla più avrebbero avuto a pretendere dal , “rinunciando espressamente a qualsivoglia CP_1 azione proposta o proponenda nei suoi confronti” (Transazione, sub 7); vi) le parti avevano pattuito che “l'efficacia liberatoria” della Transazione era subordinata al buon fine del pagamento dell'intero importo e che a fronte del mancato pagamento anche di una sola rata il avrebbe avuto titolo per agire in giudizio “nei confronti del debitore e CP_1 Controparte_4 delle società garanti” “per il recupero del proprio credito” Controparte_6
(Transazione, sub 8); vii) le parti avevano stabilito che la Transazione non aveva natura novativa e che dunque, in caso di inadempimento, il avrebbe potuto “agire sulla base degli atti e dei titoli” in suo possesso CP_1
(Transazione sub 9); viii) le parti avevano infine pattuito che la Transazione veniva sottoscritta anche “dai sigg.ri CP_2
e personalmente e nella propria qualità di legali rappresentanti” di
[...] Parte_1 [...]
“a conferma delle garanzie prestate che resteranno tali sino a totale pagamento Controparte_6 della somma dovuta” (Transazione, sub 10);
- che il aveva poi effettivamente desistito dalle istanze di fallimento e CP_1 Controparte_4
aveva corrisposto l'importo di € 25.000,00;
[...]
- che il , non avendo ricevuto alcun ulteriore pagamento, aveva agito in via monitoria, CP_1 ottenendo il decreto ingiuntivo n. 3246/2018 del Tribunale di Vicenza, già menzionato dall'attore;
- che il decreto ingiuntivo era stato opposto da tutti gli ingiunti e che nell'atto di citazione in opposizione non aveva disconosciuto le sottoscrizioni presenti sulla Transazione;
Parte_1 non aveva mai revocato in dubbio l'esistenza della;
non aveva mai revocato in dubbio la Parte_2 propria volontà “in proprio e quale legale rappresentante della società di costituirsi Controparte_5
“garante e fideiussore in favore del sig. ”; non aveva contestato “la prestazione Controparte_4 della garanzia”, l'avvenuta consegna degli assegni menzionati nella Transazione, l'avvenuta desistenza da parte del dall'istanza di fallimento sulla scorta di quanto pattuito nella Transazione;
aveva CP_1 alfine riconosciuto di aver sottoscritto la Transazione, che egli aveva impugnato solo eccependone la nullità in ragione di un preteso eccesso della garanzia prestata, rispetto al credito garantito (comparsa, pagg. 6 e 7);
- che l'opposizione era stata rigettata dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 1906/2021; pagina 4 di 11 - che, impugnando la sentenza di primo grado, aveva espressamente riconosciuto di Parte_1 aver sottoscritto la;
Parte_2
- che l'impugnazione era stata rigettata.
2.2. Tanto premesso, il convenuto rilevava che la querela di falso proposta dall'attore era meramente defatigatoria, inammissibile e comunque infondata, dal momento che all'esito del giudizio svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Venezia doveva dirsi “pacifica, incontrovertibile e ormai coperta dal giudicato” l'esistenza della Transazione e della volontà dell'attore di costituirsi fideiussore
(comparsa, pag. 9) - nonché in ragione del fatto che la eventuale declaratoria della falsità delle sottoscrizioni non avrebbe potuto nemmeno rilevare ai fini della eventuale proposizione di un'azione revocatoria ex art. 395, n. 2 c.p.c.. poiché l'attore sin dal giudizio proposto in opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe potuto disconoscere la propria firma o proporre querela di falso.
2.3. In via gradata, il convenuto contestava la perizia grafologica dimessa in giudizio dall'attore, si rimetteva quanto all'opportunità di disporre, nel presente giudizio, un accertamento grafologico e segnalava in ogni caso la propria buona fede, rilevando che le firme apposte sulla Transazione erano state raccolte e poi trasmesse dall'allora Legale dei debitori, nei cui confronti dichiarava di riservarsi ogni azione.
3. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 11.04.2024 veniva disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti di , e . Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 CP_3
3.1. Con nota depositata in data 06.09.2025 l'attore dava atto di aver integrato il contraddittorio nei confronti di e Controparte_2 CP_3
Quanto a , l'attore dava atto di aver proceduto alla notifica nei suoi Controparte_4 confronti a mezzo pec, all'indirizzo Email_1
Nulla l'attore riferiva, per contro, quanto alla Controparte_5
3.2. Richiesto di fornire chiarimenti, anche in ordine al Pubblico Registro dal quale era stato eventualmente tratto il predetto indirizzo pec, con nota del 13.09.2024 l'attore segnalava che l'indirizzo pec gli era stato “fornito direttamente” da . Controparte_4
Quanto alla egli dava conto del “risultato della verifica fatta sulla società M. Controparte_5
Plastik SR (precedentemente denominata ” sul sito dell'agenzia delle entrate”, Controparte_5 depositando la copia di una schermata del sito, recante l'indicazione della cessazione della Partita IVA
(già nella titolarità di secondo quanto indicato nella Transazione). P.IVA_1 Controparte_5
3.3. Rilevata l'inconferenza del documento depositato, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del
20.09.2024 il Giudice tornava a chiedere se l'indirizzo pec di cui sopra fosse un indirizzo pec di inserito in un Pubblico Registro e assegnava al contempo termine per il deposito Controparte_4
pagina 5 di 11 della visura camerale della Controparte_5
Con nota depositata in data 27.09.2024 l'attore segnalava che l'indirizzo pec non era presente in alcun Pubblico Registro;
rilevava che , in ogni caso, gli aveva reso noto che Controparte_4 intendeva costituirsi in giudizio;
depositava “n. 2 screenshot delle ricerche fatte … sul sito della
Agenzia delle Entrate inserendo la partiva Iva riportata nell'atto di transazione all. 1 all'atto di citazione”.
3.4. Con decreto ex art. 171 bis del 01.10.2024 dichiarata la contumacia di e CP_3
rilevata la nullità della notificazione effettuata nei confronti di;
Controparte_2 Controparte_4 dato atto della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della sottoposta Controparte_5 infine alle parti la questione degli effetti della irrituale o mancata integrazione del contradditorio ai sensi degli art. 102 e 307 c.p.c., il Giudice fissava l'udienza di comparizione per il giorno 17.12.2024.
3.5. Pendente il termine per il deposito della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., con comparsa depositata in data 27.11.2024 si costituiva in giudizio . Controparte_4
Nella comparsa di costituzione, spendeva talune allegazioni in Controparte_4 relazione a due assegni bancari dell'importo di € 30.000,00 “che gli erano stati consegnati dal Sig.
privi dell'indicazione della data e del nominativo del beneficiario”, rilevando Parte_1
(comparsa, pagg. 2 e 3):
- che “trattario era la Veneto Banca Scpa, presso la quale il traente era intestatario di un conto corrente personale”, essendo per contro la titolare di un conto corrente presso la Cassa Controparte_5
Rurale di Rovereto;
- che gli assegni erano stati da lui consegnati a Controparte_1
- che “successivamente” erano insorte “problematiche” tra lui e il , “in ordine alla CP_1 restituzione della somma che gli era stata elargita”;
- che per tale ragione si era rivolto ad un Avvocato del Foro di Padova;
- che il predetto Avvocato si era interfacciato con il Legale del , addivenendo ad “un accordo CP_1 poi trasfuso nella scrittura privata” (quella per cui è qui causa, depositata anche da
[...]
sub doc. 2); Controparte_4
- che in data 09.08.2017 lui e si erano recati presso lo studio dell'Avvocato, ove erano Controparte_2 stati firmati “gli originali” della Transazione, da lui e dal CP_2
- che i Legali delle parti avevano poi proceduto allo scambio degli originali.
Tanto dedotto, rassegnava conclusioni identiche a quelle Controparte_4 rassegnate dall'attore.
3.6. All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'udienza di comparizione pagina 6 di 11 del 17.12.2024, con ordinanza del 20.12.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3.7. All'udienza del 30.05.2025, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attore riproponeva le proprie istanze istruttorie e concludeva nel merito Parte_1 come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: a) Dichiarare la falsità di tutte le sottoscrizioni apposte sull'atto di transazione composto da tre pagine che risulta redatto in data 09.08.2017 (cioè quelle a margine delle prime due pagine e quella in calce all'ultima) riportanti il nominativo di;
b) Ordinare la cancellazione Parte_1 di tali sottoscrizioni dall'originale del documento impugnato e adottare tutti i conseguenti provvedimenti di legge con Vittoria di spese e competenze”.
Il convenuto riproponeva le proprie istanze istruttorie e Controparte_1 concludeva come segue: “in via pregiudiziale 1) per tutti i motivi esposti in atti, accertato e dichiarato
l'inadempimento da parte dell'attore all'ordine di integrazione del contraddittorio Parte_1 emesso dal Giudice con provvedimento dell'11 aprile 2024, voglia l'Ill.mo Giudice dichiarare
l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. e provvedere alla cancellazione della causa dal ruolo. Nel merito in via principale 2) per tutti i motivi esposti in atti, voglia l'Ill.mo Giudice rigettare l'azione di querela di falso proposta dall'attore perché inammissibile e/o infondata in fatto e/o Parte_1 in diritto, con rigetto di ogni ulteriore istanza ex adverso proposta;
3) per tutti i motivi esposti in narrativa, voglia l'Ill.mo Giudice rigettare le domande proposte dal convenuto , Controparte_4 nessuna esclusa, perché inammissibili e/o infondate in fatto e/o in diritto, con rigetto di ogni ulteriore istanza ex adverso proposta;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e compensi di lite. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. lo scrivente patrocinio, dichiarandosi antistatario degli onorari non riscossi e delle spese anticipate in relazione all'attività svolta nel presente procedimento, chiede che il Tribunale adito Voglia distrarre in suo favore tali onorari e spese non riscossi”.
riproponeva le proprie istanze istruttorie e concludeva come Controparte_4 segue: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis accogliere quanto richiesto da parte attrice e pertanto a) Dichiarare la falsità di tutte le sottoscrizioni apposte sull'atto di transazione composto da tre pagine che risulta redatto in data 09.08.2017 (cioè quelle a margine delle prime due pagine e quella in calce all'ultima) riportanti in nominativo di b) Ordinare la cancellazione Parte_1 di tali sottoscrizioni dall'originale del documento impugnato e adottare tutti i conseguenti provvedimenti di legge con Vittoria di spese e competenze”.
Su tali conclusioni, il giudizio veniva trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3
c.p.c. pagina 7 di 11 * * *
4. ha promosso il giudizio in scrutinio per vedere accertata la falsità delle Parte_1 firme ” che si rinvengono sulla . Parte_1 Parte_2
4.1. Secondo quanto già ampiamente segnalato in premesse (si farà qui riferimento al tenore letterale della Transazione come risultante dalla copia di essa depositata dall'attore sub doc. 1, dal convenuto sub doc. 1 e da sub doc. 2, lasciando allo stato impregiudicata Controparte_4 la questione del carattere apocrifo, o meno, delle firme per cui è causa):
- nell'epigrafe della Transazione sono identificate le parti di essa: ; Controparte_1 CP_4
; in persona del suo legale rappresentante nonché
[...] CP_3 Controparte_2 CP_2
personalmente; … in persona del legale rappresentante Sig.
[...] Controparte_5 Parte_1
, nonché personalmente”;
[...] Parte_1
- la Transazione, dopo le premesse, riporta in separati articoli quanto statuito dalle parti, le quali in calce alle premesse risultano così indicate: ; ; Controparte_1 Controparte_4 CP_2
, in proprio e quale legale rappresentante di “ per sé e in qualità
[...] CP_3 Parte_1 di leg. rappr. di ; Controparte_5
- la Transazione prevede al punto 10) quanto segue: “la presente scrittura viene sottoscritta anche dai sigg.ri e personalmente e nella propria qualità di legali Controparte_2 Parte_1 rappresentanti di a conferma delle garanzie Controparte_6 prestate che resteranno tali sino a totale pagamento della somma dovuta”;
- la reca la firma “ ” a margine della pagina 1 e a margine della pagina Parte_2 Parte_1
2;
- la reca la firma “ ” in calce alla pagina 3 e, ivi, sotto la dicitura Parte_2 Parte_1
per sé e quale leg. rappr. ; Parte_1 Controparte_6
4.2. Nella Transazione, dunque, la firma ”, ancorché materialmente unica, Parte_1 veicola due sottoscrizioni: la sottoscrizione di e la sottoscrizione della Parte_1 CP_5
- e ciò è del tutto coerente con il contenuto della Transazione, che vede quali sue parti sia
[...]
, sia la Parte_1 Controparte_5
L'accertamento della falsità della firma priverebbe pertanto la Transazione di due sottoscrizioni: la sottoscrizione di e la sottoscrizione della Parte_1 Controparte_5
Di ciò è ben consapevole l'attore il quale, anzi, ha promosso il presente giudizio espressamente dichiarando nell'epigrafe dell'atto di citazione di agire “anche nella sua qualità all'epoca di l.r. della pagina 8 di 11 Soc. , così inequivocabilmente confermando di aver agito per privare la Controparte_5 della firma a suo nome, sia in quanto veicolante la sua personale sottoscrizione della Parte_2
sia in quanto veicolante la sottoscrizione della da parte della Parte_2 Parte_2 Controparte_5
La conferma di ciò si trae del resto anche da quanto dedotto nella memoria conclusiva depositata in data 10.05.2025, nella quale l'attore ha ribadito di aver promosso il presente giudizio “anche quale legale rappresentante all'epoca della suddetta compagine sociale poiché sull'atto transattivo compare anche la sua firma (falsificata) fatta in tale qualità” (memoria, pag. 7).
4.3. E' allora agevole rilevare che la è parte necessaria del presente giudizio, dal Controparte_5 momento che l'attore ha dichiaratamente agito per ottenere una declaratoria di falsità relativa anche alla sfera giuridica della Controparte_5
Posto che l'attore non è legittimato ad agire in nome e per conto della (poiché, Controparte_5 pacificamente, egli non è più legale rappresentante della società1), al fine di renderla parte egli avrebbe dovuto agire congiuntamente ad essa o convenirla in giudizio ab origine o, quanto meno, evocarla in giudizio entro il termine perentorio concesso ai sensi dell'art. 102 c.p.c. da questo Giudice con decreto del 11.04.2024.
4.4. Ebbene, l'attore entro il termine assegnato non ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti della Controparte_5
4.5. Dapprima, nel corso delle verifiche preliminari, ove gli è stato richiesto di fornire prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, l'attore si è limitato a depositare un documento in sua tesi comprovante la cessazione della Partita IVA , nella titolarità della P.IVA_1 Controparte_5 secondo quanto indicato nell'epigrafe della Transazione
Il documento risultava (e risulta) del tutto irrilevante, poiché una eventuale cessazione della partita IVA ai sensi dell'art. 35, co. 15 bis 1 del DPR n. 633/1972 non prova in alcun modo una impossibilità di dar corso all'integrazione del contraddittorio nei conforti della che Controparte_5
l'attore non ha per altro mai allegato (né offerto di provare) essere stata cancellata dal Registro delle
Imprese2: evenienza, questa, che nell'economia del presente giudizio va esclusa sulla scorta della visura camerale depositata proprio dall'attore in allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. 4.6. Sempre nel corso delle verifiche preliminari è stato chiesto all'attore di produrre la visura camerale della e a tale richiesta l'attore, senza motivazione alcuna, non ha ottemperato, Controparte_5 limitandosi a riferire che la società aveva mutato la propria denominazione in M. Plastik SR.
4.7. Nella seconda memoria ex art 171 ter c.p.c. l'attore ha poi dato conto di talune vicende che hanno riguardato la (la modifica della denominazione sociale, avvicendamenti nella Controparte_5 compagine sociale e amministrativa): vicende che sono del tutto irrilevanti ai fini che ci occupano, perché non hanno certo determinato la “scomparsa” della società.
4.8. Ancora nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., infine, l'attore ha ritenuto di far presente che, secondo la sua prospettazione, la non sarebbe gravata da alcun obbligo Controparte_5 verso il (perché gli assegni a quest'ultimo consegnati in garanzia sarebbero stati emessi non CP_1 dalla ma da ) e perché la società non avrebbe a tal riguardo Controparte_5 Parte_1 annotato alcun debito nei propri libri sociali.
Nuovamente, si tratta di allegazioni (non solo tardive, siccome introdotte dall'attore soltanto nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ma anche) inconferenti.
La partecipazione al presente giudizio della si impone sulla scorta di quanto Controparte_5 sopra rilevato e dunque avendo riguardo alla domanda proposta dall'attore. D'altro canto, oggetto del presente giudizio è la verifica della autografia, o meno, di una firma e non l'accertamento dell'esistenza, o meno, di un obbligo della questione, questa, che per quanto consta è Controparte_5 già stata oggetto di ulteriore contenzioso, qui segnalato in premesse.
*
5. In conclusione, all'esito del giudizio e con assorbimento di ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa spiegata dalle parti, va dato atto che l'attore entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 102 c.p.c. non ha proceduto all'integrazione del contradditorio nei confronti del litisconsorte necessario Controparte_5
Ai sensi dell'art. 307, co. 3 c.p.c. va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio.
6. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
6.1. va pertanto condannato a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite che, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva e di decisione, nei valori medi, e per la fase istruttoria, nei valori minimi, in giudizi di valore indeterminato e di complessità bassa), vanno liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Federico Casa, dichiaratosi antistatario.
6.2. Le spese di lite vanno compensate tra e e Parte_1 Controparte_4
pagina 10 di 11 tra quest'ultimo e Controparte_1
6.3. Le spese di lite delle parti non costituite vanno infine dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 471/2024:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Federico Casa, dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese di lite tra e e tra quest'ultimo e Parte_1 Controparte_4
Controparte_1
4) dichiara irripetibili le spese di lite delle parti non costituite.
Vicenza, 27/09/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'attore, come rilevato, ha dichiarato nell'epigrafe dell'atto di citazione di agire anche “quale all'epoca l.r.” della
Una simile indicazione, chiaramente, non vale a rendere l'attore legittimato ad agire, qui, in nome e per Controparte_5 conto della né rende quest'ultima parte del presente giudizio. Nella memoria conclusiva, alla pag. 1, si Controparte_5 legge poi che avrebbe conferito procura speciale al suo Legale per la proposizione della querela di falso, Parte_1
“anche nella sua qualità di l.r. della Soc. Bertoncello SR”. Tale segnalazione risulta inconferente. La procura speciale rilasciata dall'attore non può che rilevare entro la sua sfera giuridica ed è atto radicalmente estraneo alla sfera giuridica della
Controparte_5 2 Cancellazione che, quand'anche avvenuta, avrebbe per altro potuto generare fenomeni successori rilevanti anche nell'ambito del presente giudizio. pagina 9 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 471/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLI PAOLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villasanta, Piazza Oggioni
n. 1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. CASA FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, via Cengio
n. 15
CONVENUTO con integrazione del contraddittorio nei confronti di
Controparte_2
[...]
Controparte_3
CONTUMACE
(C.F. , con il patrocinio Controparte_4 C.F._3 dell'Avv. ANTONELLI PAOLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villasanta, Piazza
Oggioni n. 1 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione del 30.05.2025
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
Il giudizio veniva iscritto in data 06.02.2024 al n. R.G. 471/2024.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che “a quanto consta” in data 09.08.2017 era stato redatto un “atto di transazione” (d'ora in avanti, anche solo la tra , Parte_2 Controparte_1 Controparte_4 CP_2
, in proprio e in qualità di legale rappresentante di (d'ora
[...] Controparte_3 in avanti, anche solo , e , in proprio e in qualità di legale CP_3 Parte_1 rappresentante di (atto di citazione, pagg. 1 e 2, con rinvio alla Transazione sub doc. 1); Controparte_5
- che la prevedeva il pagamento dell'importo di € 250.000,00 in favore di Parte_2 CP_1
e recava sub 10 la seguente previsione: “la presente scrittura viene sottoscritta anche dai
[...] sigg.ri e personalmente e nella propria qualità di legali Controparte_2 Parte_1 rappresentanti di a conferma delle garanzie Controparte_6 prestate che resteranno tali sino a totale pagamento della somma dovuta”;
- che sulla scorta della aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. Parte_3
3246/2018 (doc. 3 attore), con il quale il Tribunale di Vicenza aveva ingiunto a Controparte_4
il pagamento dell'importo capitale di € 225.000,00, oltre interessi, ingiungendo altresì a
[...]
e da un lato, e a e dall'altro lato, il Controparte_2 CP_3 Parte_1 Controparte_5 pagamento dei rispettivi importi di € 210.000,00 e di € 60.000,00, in solido con il debitore principale e in qualità di fideiussori;
- che il decreto ingiuntivo era stato opposto da tutti gli ingiunti (doc. 4 attore), che avevano radicato innanzi al Tribunale di Vicenza il giudizio iscritto al n. R.G. 1232/2019 definito con sentenza n.
1906/2021, di rigetto dell'opposizione;
- che la sentenza era stata appellata innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, che aveva rigettato l'impugnazione (doc. 3 attore);
- che avverso la sentenza della Corte d'Appello sarebbe stato proposto ricorso in Cassazione;
- che, frattanto, aveva promosso nei confronti di la Controparte_1 Parte_1 procedura esecutiva mobiliare iscritta innanzi al Tribunale di Vicenza al n. R.G. 801/2023.
1.2. Tanto premesso, in atto di citazione veniva rilevato che la firma di ” Parte_1 riportata sulla Transazione, a margine delle pagine 1 e 2 e in calce alla pagina 3, era “indubbiamente apocrifa”; che “non [aveva] mai apposto la sua sottoscrizione sulla predetta Parte_1 scrittura privata”; che, “del tutto inspiegabilmente”, non era mai stata esperito “neppure in via pagina 2 di 11 incidentale cioè in corso di causa … il rimedio della querela di falso”, che avrebbe privato il documento di qualsiasi rilevanza probatoria nei giudizi sopra menzionati, nei quali il Giudice aveva fondato la decisione su una “prova falsa”; che l'attore era stato dunque “letteralmente costretto” ad introdurre il presente giudizio, che si poteva giovare degli esiti dell'accertamento effettuato dalla grafologa (atto di citazione, pagg. 2 e 3, con rinvio alla perizia grafologica sub doc. Persona_1
10).
1.3. Tanto dedotto, l'attore concludeva chiedendo l'accertamento e la declaratoria della “falsità di tutte le sottoscrizioni apposte sull'atto di transazione composto da tre pagine che risulta redatto in data 09.08.2017 (cioè quelle a margine delle prime due pagine e quella in calce all'ultima)” e la “la cancellazione di tali sottoscrizioni dall'originale del documento impugnato” (atto di citazione, pag. 8).
2. si costituiva ritualmente in giudizio. Controparte_1
2.1. In comparsa di costituzione veniva dedotto:
- che la Transazione era stata sottoscritta a definizione di una controversia insorta quanto al mancato adempimento delle obbligazioni assunte con una precedente scrittura privata sottoscritta nel corso del
2013, con la quale aveva mutuato a Controparte_1 Controparte_4
l'importo capitale di € 210.000,00 al tasso annuo del 6%, la cui restituzione era stata garantita con il rilascio di 10 assegni portanti ciascuno l'importo di € 30.000,00 (8 assegni emessi da e 2 CP_3 assegni emessi da;
Controparte_5
- che aveva restituito l'importo di € 40.000,00; Controparte_4
- che a fronte della mancata restituzione dell'intero importo mutuato Controparte_1 aveva depositato istanza di fallimento di Controparte_6
- che le parti ( , e Controparte_1 Controparte_4 CP_3 CP_2
in proprio, e in proprio) avevano dunque concluso la
[...] Controparte_5 Parte_1
Transazione, nella quale:
i) , riconosciutosi debitore di dell'importo Controparte_4 Controparte_1 di € 250.000,00, si era impegnato ad effettuarne il pagamento a rate, secondo quanto previsto nella
Transazione sub 2);
ii) gli assegni già consegnati in garanzia da a CP_6 Controparte_5 Controparte_1 erano stati lasciati “in possesso” al , “a conferma della garanzia prestata per
[...] CP_1
l'estinzione del debito” (Transazione, sub 3);
iii) ) si era impegnato a desistere dall'istanza di fallimento di Controparte_1 CP_3
[...] iv) si era impegnato a desistere anche dall'istanza di fallimento della Controparte_1
pagina 3 di 11 a fronte del pagamento della prima rata di € 20.000,00; Controparte_5
v) aveva dichiarato che, a fronte del pagamento dell'intero importo Controparte_1 pattuito, nulla più avrebbe avuto a pretendere da , e Controparte_4 CP_3
– i quali, da par loro, avevano dichiarato che con la sottoscrizione della Controparte_5 Parte_2 nulla più avrebbero avuto a pretendere dal , “rinunciando espressamente a qualsivoglia CP_1 azione proposta o proponenda nei suoi confronti” (Transazione, sub 7); vi) le parti avevano pattuito che “l'efficacia liberatoria” della Transazione era subordinata al buon fine del pagamento dell'intero importo e che a fronte del mancato pagamento anche di una sola rata il avrebbe avuto titolo per agire in giudizio “nei confronti del debitore e CP_1 Controparte_4 delle società garanti” “per il recupero del proprio credito” Controparte_6
(Transazione, sub 8); vii) le parti avevano stabilito che la Transazione non aveva natura novativa e che dunque, in caso di inadempimento, il avrebbe potuto “agire sulla base degli atti e dei titoli” in suo possesso CP_1
(Transazione sub 9); viii) le parti avevano infine pattuito che la Transazione veniva sottoscritta anche “dai sigg.ri CP_2
e personalmente e nella propria qualità di legali rappresentanti” di
[...] Parte_1 [...]
“a conferma delle garanzie prestate che resteranno tali sino a totale pagamento Controparte_6 della somma dovuta” (Transazione, sub 10);
- che il aveva poi effettivamente desistito dalle istanze di fallimento e CP_1 Controparte_4
aveva corrisposto l'importo di € 25.000,00;
[...]
- che il , non avendo ricevuto alcun ulteriore pagamento, aveva agito in via monitoria, CP_1 ottenendo il decreto ingiuntivo n. 3246/2018 del Tribunale di Vicenza, già menzionato dall'attore;
- che il decreto ingiuntivo era stato opposto da tutti gli ingiunti e che nell'atto di citazione in opposizione non aveva disconosciuto le sottoscrizioni presenti sulla Transazione;
Parte_1 non aveva mai revocato in dubbio l'esistenza della;
non aveva mai revocato in dubbio la Parte_2 propria volontà “in proprio e quale legale rappresentante della società di costituirsi Controparte_5
“garante e fideiussore in favore del sig. ”; non aveva contestato “la prestazione Controparte_4 della garanzia”, l'avvenuta consegna degli assegni menzionati nella Transazione, l'avvenuta desistenza da parte del dall'istanza di fallimento sulla scorta di quanto pattuito nella Transazione;
aveva CP_1 alfine riconosciuto di aver sottoscritto la Transazione, che egli aveva impugnato solo eccependone la nullità in ragione di un preteso eccesso della garanzia prestata, rispetto al credito garantito (comparsa, pagg. 6 e 7);
- che l'opposizione era stata rigettata dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 1906/2021; pagina 4 di 11 - che, impugnando la sentenza di primo grado, aveva espressamente riconosciuto di Parte_1 aver sottoscritto la;
Parte_2
- che l'impugnazione era stata rigettata.
2.2. Tanto premesso, il convenuto rilevava che la querela di falso proposta dall'attore era meramente defatigatoria, inammissibile e comunque infondata, dal momento che all'esito del giudizio svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Venezia doveva dirsi “pacifica, incontrovertibile e ormai coperta dal giudicato” l'esistenza della Transazione e della volontà dell'attore di costituirsi fideiussore
(comparsa, pag. 9) - nonché in ragione del fatto che la eventuale declaratoria della falsità delle sottoscrizioni non avrebbe potuto nemmeno rilevare ai fini della eventuale proposizione di un'azione revocatoria ex art. 395, n. 2 c.p.c.. poiché l'attore sin dal giudizio proposto in opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe potuto disconoscere la propria firma o proporre querela di falso.
2.3. In via gradata, il convenuto contestava la perizia grafologica dimessa in giudizio dall'attore, si rimetteva quanto all'opportunità di disporre, nel presente giudizio, un accertamento grafologico e segnalava in ogni caso la propria buona fede, rilevando che le firme apposte sulla Transazione erano state raccolte e poi trasmesse dall'allora Legale dei debitori, nei cui confronti dichiarava di riservarsi ogni azione.
3. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 11.04.2024 veniva disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti di , e . Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 CP_3
3.1. Con nota depositata in data 06.09.2025 l'attore dava atto di aver integrato il contraddittorio nei confronti di e Controparte_2 CP_3
Quanto a , l'attore dava atto di aver proceduto alla notifica nei suoi Controparte_4 confronti a mezzo pec, all'indirizzo Email_1
Nulla l'attore riferiva, per contro, quanto alla Controparte_5
3.2. Richiesto di fornire chiarimenti, anche in ordine al Pubblico Registro dal quale era stato eventualmente tratto il predetto indirizzo pec, con nota del 13.09.2024 l'attore segnalava che l'indirizzo pec gli era stato “fornito direttamente” da . Controparte_4
Quanto alla egli dava conto del “risultato della verifica fatta sulla società M. Controparte_5
Plastik SR (precedentemente denominata ” sul sito dell'agenzia delle entrate”, Controparte_5 depositando la copia di una schermata del sito, recante l'indicazione della cessazione della Partita IVA
(già nella titolarità di secondo quanto indicato nella Transazione). P.IVA_1 Controparte_5
3.3. Rilevata l'inconferenza del documento depositato, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del
20.09.2024 il Giudice tornava a chiedere se l'indirizzo pec di cui sopra fosse un indirizzo pec di inserito in un Pubblico Registro e assegnava al contempo termine per il deposito Controparte_4
pagina 5 di 11 della visura camerale della Controparte_5
Con nota depositata in data 27.09.2024 l'attore segnalava che l'indirizzo pec non era presente in alcun Pubblico Registro;
rilevava che , in ogni caso, gli aveva reso noto che Controparte_4 intendeva costituirsi in giudizio;
depositava “n. 2 screenshot delle ricerche fatte … sul sito della
Agenzia delle Entrate inserendo la partiva Iva riportata nell'atto di transazione all. 1 all'atto di citazione”.
3.4. Con decreto ex art. 171 bis del 01.10.2024 dichiarata la contumacia di e CP_3
rilevata la nullità della notificazione effettuata nei confronti di;
Controparte_2 Controparte_4 dato atto della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della sottoposta Controparte_5 infine alle parti la questione degli effetti della irrituale o mancata integrazione del contradditorio ai sensi degli art. 102 e 307 c.p.c., il Giudice fissava l'udienza di comparizione per il giorno 17.12.2024.
3.5. Pendente il termine per il deposito della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., con comparsa depositata in data 27.11.2024 si costituiva in giudizio . Controparte_4
Nella comparsa di costituzione, spendeva talune allegazioni in Controparte_4 relazione a due assegni bancari dell'importo di € 30.000,00 “che gli erano stati consegnati dal Sig.
privi dell'indicazione della data e del nominativo del beneficiario”, rilevando Parte_1
(comparsa, pagg. 2 e 3):
- che “trattario era la Veneto Banca Scpa, presso la quale il traente era intestatario di un conto corrente personale”, essendo per contro la titolare di un conto corrente presso la Cassa Controparte_5
Rurale di Rovereto;
- che gli assegni erano stati da lui consegnati a Controparte_1
- che “successivamente” erano insorte “problematiche” tra lui e il , “in ordine alla CP_1 restituzione della somma che gli era stata elargita”;
- che per tale ragione si era rivolto ad un Avvocato del Foro di Padova;
- che il predetto Avvocato si era interfacciato con il Legale del , addivenendo ad “un accordo CP_1 poi trasfuso nella scrittura privata” (quella per cui è qui causa, depositata anche da
[...]
sub doc. 2); Controparte_4
- che in data 09.08.2017 lui e si erano recati presso lo studio dell'Avvocato, ove erano Controparte_2 stati firmati “gli originali” della Transazione, da lui e dal CP_2
- che i Legali delle parti avevano poi proceduto allo scambio degli originali.
Tanto dedotto, rassegnava conclusioni identiche a quelle Controparte_4 rassegnate dall'attore.
3.6. All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'udienza di comparizione pagina 6 di 11 del 17.12.2024, con ordinanza del 20.12.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3.7. All'udienza del 30.05.2025, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attore riproponeva le proprie istanze istruttorie e concludeva nel merito Parte_1 come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: a) Dichiarare la falsità di tutte le sottoscrizioni apposte sull'atto di transazione composto da tre pagine che risulta redatto in data 09.08.2017 (cioè quelle a margine delle prime due pagine e quella in calce all'ultima) riportanti il nominativo di;
b) Ordinare la cancellazione Parte_1 di tali sottoscrizioni dall'originale del documento impugnato e adottare tutti i conseguenti provvedimenti di legge con Vittoria di spese e competenze”.
Il convenuto riproponeva le proprie istanze istruttorie e Controparte_1 concludeva come segue: “in via pregiudiziale 1) per tutti i motivi esposti in atti, accertato e dichiarato
l'inadempimento da parte dell'attore all'ordine di integrazione del contraddittorio Parte_1 emesso dal Giudice con provvedimento dell'11 aprile 2024, voglia l'Ill.mo Giudice dichiarare
l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. e provvedere alla cancellazione della causa dal ruolo. Nel merito in via principale 2) per tutti i motivi esposti in atti, voglia l'Ill.mo Giudice rigettare l'azione di querela di falso proposta dall'attore perché inammissibile e/o infondata in fatto e/o Parte_1 in diritto, con rigetto di ogni ulteriore istanza ex adverso proposta;
3) per tutti i motivi esposti in narrativa, voglia l'Ill.mo Giudice rigettare le domande proposte dal convenuto , Controparte_4 nessuna esclusa, perché inammissibili e/o infondate in fatto e/o in diritto, con rigetto di ogni ulteriore istanza ex adverso proposta;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e compensi di lite. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. lo scrivente patrocinio, dichiarandosi antistatario degli onorari non riscossi e delle spese anticipate in relazione all'attività svolta nel presente procedimento, chiede che il Tribunale adito Voglia distrarre in suo favore tali onorari e spese non riscossi”.
riproponeva le proprie istanze istruttorie e concludeva come Controparte_4 segue: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis accogliere quanto richiesto da parte attrice e pertanto a) Dichiarare la falsità di tutte le sottoscrizioni apposte sull'atto di transazione composto da tre pagine che risulta redatto in data 09.08.2017 (cioè quelle a margine delle prime due pagine e quella in calce all'ultima) riportanti in nominativo di b) Ordinare la cancellazione Parte_1 di tali sottoscrizioni dall'originale del documento impugnato e adottare tutti i conseguenti provvedimenti di legge con Vittoria di spese e competenze”.
Su tali conclusioni, il giudizio veniva trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3
c.p.c. pagina 7 di 11 * * *
4. ha promosso il giudizio in scrutinio per vedere accertata la falsità delle Parte_1 firme ” che si rinvengono sulla . Parte_1 Parte_2
4.1. Secondo quanto già ampiamente segnalato in premesse (si farà qui riferimento al tenore letterale della Transazione come risultante dalla copia di essa depositata dall'attore sub doc. 1, dal convenuto sub doc. 1 e da sub doc. 2, lasciando allo stato impregiudicata Controparte_4 la questione del carattere apocrifo, o meno, delle firme per cui è causa):
- nell'epigrafe della Transazione sono identificate le parti di essa: ; Controparte_1 CP_4
; in persona del suo legale rappresentante nonché
[...] CP_3 Controparte_2 CP_2
personalmente; … in persona del legale rappresentante Sig.
[...] Controparte_5 Parte_1
, nonché personalmente”;
[...] Parte_1
- la Transazione, dopo le premesse, riporta in separati articoli quanto statuito dalle parti, le quali in calce alle premesse risultano così indicate: ; ; Controparte_1 Controparte_4 CP_2
, in proprio e quale legale rappresentante di “ per sé e in qualità
[...] CP_3 Parte_1 di leg. rappr. di ; Controparte_5
- la Transazione prevede al punto 10) quanto segue: “la presente scrittura viene sottoscritta anche dai sigg.ri e personalmente e nella propria qualità di legali Controparte_2 Parte_1 rappresentanti di a conferma delle garanzie Controparte_6 prestate che resteranno tali sino a totale pagamento della somma dovuta”;
- la reca la firma “ ” a margine della pagina 1 e a margine della pagina Parte_2 Parte_1
2;
- la reca la firma “ ” in calce alla pagina 3 e, ivi, sotto la dicitura Parte_2 Parte_1
per sé e quale leg. rappr. ; Parte_1 Controparte_6
4.2. Nella Transazione, dunque, la firma ”, ancorché materialmente unica, Parte_1 veicola due sottoscrizioni: la sottoscrizione di e la sottoscrizione della Parte_1 CP_5
- e ciò è del tutto coerente con il contenuto della Transazione, che vede quali sue parti sia
[...]
, sia la Parte_1 Controparte_5
L'accertamento della falsità della firma priverebbe pertanto la Transazione di due sottoscrizioni: la sottoscrizione di e la sottoscrizione della Parte_1 Controparte_5
Di ciò è ben consapevole l'attore il quale, anzi, ha promosso il presente giudizio espressamente dichiarando nell'epigrafe dell'atto di citazione di agire “anche nella sua qualità all'epoca di l.r. della pagina 8 di 11 Soc. , così inequivocabilmente confermando di aver agito per privare la Controparte_5 della firma a suo nome, sia in quanto veicolante la sua personale sottoscrizione della Parte_2
sia in quanto veicolante la sottoscrizione della da parte della Parte_2 Parte_2 Controparte_5
La conferma di ciò si trae del resto anche da quanto dedotto nella memoria conclusiva depositata in data 10.05.2025, nella quale l'attore ha ribadito di aver promosso il presente giudizio “anche quale legale rappresentante all'epoca della suddetta compagine sociale poiché sull'atto transattivo compare anche la sua firma (falsificata) fatta in tale qualità” (memoria, pag. 7).
4.3. E' allora agevole rilevare che la è parte necessaria del presente giudizio, dal Controparte_5 momento che l'attore ha dichiaratamente agito per ottenere una declaratoria di falsità relativa anche alla sfera giuridica della Controparte_5
Posto che l'attore non è legittimato ad agire in nome e per conto della (poiché, Controparte_5 pacificamente, egli non è più legale rappresentante della società1), al fine di renderla parte egli avrebbe dovuto agire congiuntamente ad essa o convenirla in giudizio ab origine o, quanto meno, evocarla in giudizio entro il termine perentorio concesso ai sensi dell'art. 102 c.p.c. da questo Giudice con decreto del 11.04.2024.
4.4. Ebbene, l'attore entro il termine assegnato non ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti della Controparte_5
4.5. Dapprima, nel corso delle verifiche preliminari, ove gli è stato richiesto di fornire prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, l'attore si è limitato a depositare un documento in sua tesi comprovante la cessazione della Partita IVA , nella titolarità della P.IVA_1 Controparte_5 secondo quanto indicato nell'epigrafe della Transazione
Il documento risultava (e risulta) del tutto irrilevante, poiché una eventuale cessazione della partita IVA ai sensi dell'art. 35, co. 15 bis 1 del DPR n. 633/1972 non prova in alcun modo una impossibilità di dar corso all'integrazione del contraddittorio nei conforti della che Controparte_5
l'attore non ha per altro mai allegato (né offerto di provare) essere stata cancellata dal Registro delle
Imprese2: evenienza, questa, che nell'economia del presente giudizio va esclusa sulla scorta della visura camerale depositata proprio dall'attore in allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. 4.6. Sempre nel corso delle verifiche preliminari è stato chiesto all'attore di produrre la visura camerale della e a tale richiesta l'attore, senza motivazione alcuna, non ha ottemperato, Controparte_5 limitandosi a riferire che la società aveva mutato la propria denominazione in M. Plastik SR.
4.7. Nella seconda memoria ex art 171 ter c.p.c. l'attore ha poi dato conto di talune vicende che hanno riguardato la (la modifica della denominazione sociale, avvicendamenti nella Controparte_5 compagine sociale e amministrativa): vicende che sono del tutto irrilevanti ai fini che ci occupano, perché non hanno certo determinato la “scomparsa” della società.
4.8. Ancora nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., infine, l'attore ha ritenuto di far presente che, secondo la sua prospettazione, la non sarebbe gravata da alcun obbligo Controparte_5 verso il (perché gli assegni a quest'ultimo consegnati in garanzia sarebbero stati emessi non CP_1 dalla ma da ) e perché la società non avrebbe a tal riguardo Controparte_5 Parte_1 annotato alcun debito nei propri libri sociali.
Nuovamente, si tratta di allegazioni (non solo tardive, siccome introdotte dall'attore soltanto nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ma anche) inconferenti.
La partecipazione al presente giudizio della si impone sulla scorta di quanto Controparte_5 sopra rilevato e dunque avendo riguardo alla domanda proposta dall'attore. D'altro canto, oggetto del presente giudizio è la verifica della autografia, o meno, di una firma e non l'accertamento dell'esistenza, o meno, di un obbligo della questione, questa, che per quanto consta è Controparte_5 già stata oggetto di ulteriore contenzioso, qui segnalato in premesse.
*
5. In conclusione, all'esito del giudizio e con assorbimento di ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa spiegata dalle parti, va dato atto che l'attore entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 102 c.p.c. non ha proceduto all'integrazione del contradditorio nei confronti del litisconsorte necessario Controparte_5
Ai sensi dell'art. 307, co. 3 c.p.c. va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio.
6. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
6.1. va pertanto condannato a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite che, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva e di decisione, nei valori medi, e per la fase istruttoria, nei valori minimi, in giudizi di valore indeterminato e di complessità bassa), vanno liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Federico Casa, dichiaratosi antistatario.
6.2. Le spese di lite vanno compensate tra e e Parte_1 Controparte_4
pagina 10 di 11 tra quest'ultimo e Controparte_1
6.3. Le spese di lite delle parti non costituite vanno infine dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 471/2024:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Federico Casa, dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese di lite tra e e tra quest'ultimo e Parte_1 Controparte_4
Controparte_1
4) dichiara irripetibili le spese di lite delle parti non costituite.
Vicenza, 27/09/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'attore, come rilevato, ha dichiarato nell'epigrafe dell'atto di citazione di agire anche “quale all'epoca l.r.” della
Una simile indicazione, chiaramente, non vale a rendere l'attore legittimato ad agire, qui, in nome e per Controparte_5 conto della né rende quest'ultima parte del presente giudizio. Nella memoria conclusiva, alla pag. 1, si Controparte_5 legge poi che avrebbe conferito procura speciale al suo Legale per la proposizione della querela di falso, Parte_1
“anche nella sua qualità di l.r. della Soc. Bertoncello SR”. Tale segnalazione risulta inconferente. La procura speciale rilasciata dall'attore non può che rilevare entro la sua sfera giuridica ed è atto radicalmente estraneo alla sfera giuridica della
Controparte_5 2 Cancellazione che, quand'anche avvenuta, avrebbe per altro potuto generare fenomeni successori rilevanti anche nell'ambito del presente giudizio. pagina 9 di 11