Ordinanza cautelare 5 agosto 2022
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/11/2025, n. 21208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21208 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21208/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07842/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7842 del 2022, proposto da
ND -OMISSIS- e RA -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Emanuela Scotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in personale del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Scerpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale rep. CO/3020/2021 e prot. CO/152814/2021 del 31 dicembre 2021, con cui il Municipio Roma X - Ufficio coordinamento demanio marittimo, ha intimato alle ricorrenti “ lo sgombero dell’Area Demaniale Marittima di mq 86 di cui 34.00 occupati da un Cottage ad uso residenza estiva fila A8, N.C.E.U. foglio 1123 particella 331 sub 3 sito in Lungomare Amerigo Vespucci n. 90, Ostia Lido - 00122 Roma….al fine di liberarla da cose di esclusiva proprietà dell’occupante, sine titulo, nel termine perentorio di giorni dieci (10) dalla notifica del provvedimento con contestuale riconsegna delle chiavi ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. AG PE AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Osservato che con note depositate il 20 e il 21 novembre 2025 le ricorrenti hanno comunicato il venir meno « di un concreto e attuale interesse alla decisione» e hanno conseguentemente chiesto a questo Tribunale di dichiarare improcedibile il ricorso e di compensare le spese del giudizio;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, infine, che – tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH TR, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
AG PE AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG PE AM | CH TR |
IL SEGRETARIO