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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 09/06/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 738/2024 RG Prev
Tribunale di Sulmona
Sez. Previdenza
(Verbale-sentenza)
All'udienza del giorno 09/06/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis
sono presenti l'Avv. TANGREDI ROSALIA, per la parte Parte_1 e,
l'Avv. CUCCHIELLA in sostituzione, per la parte Parte_2
L'Avv. TANGREDI ROSALIA, per la parte Parte_1
si riporta e alla luce della perizia chiede che la causa venga deciso.
L'Avv. CUCCHIELLA, per la parte
,si riporta alla memoria e contesta Parte_2
le conclusioni della consulenza espletata.
Si da quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria De Sanctis così decide.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al nr. 738 dell'anno 2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. TANGREDI Parte_1
ROSALIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico giusta delega in atti;
- Ricorrente
E
Pt_2, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso la Sede Provinciale di Pt_2
alla via Sardi, rappresentato dall'Avvocatura dell'Istituto, giusta delega in atti;
Resistente
OGGETTO: ricorso assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
, provvedeva ad impugnare l'esito dell'iter DI GIAMBATTISTA Parte_1
amministrativo con cui l' Pt_2 aveva rigettato la domanda del ricorrente chiedendo la condanna dell' Pt 2 al riconoscimento della invalidità civile per riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 e per il diritto al relativo beneficio a decorrere dalla data della domanda amministrativa con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' Pt_2, chiedendo pertanto il rigetto del presente ricorso.
Veniva disposta ctu e la causa dopo il deposito dell'elaborato fissata per la discussione La domanda è fondata
Rileva che il CTU dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici, è pervenuto alle conclusioni medico-legali, pienamente condivisibili. Il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente indicate nell'elaborato peritale e da intendersi qui riportate. Conclude il ctu, il ricorrente “in conseguenza di questo quadro morboso è da considerare invalido con una capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini, ridotte a meno di un terzo (1/3). La decorrenza va riferita alla data 22.10.2022 precisamente all'epoca in cui si è definita la gravità del disturbo respiratorio. Di conseguenza ricorrono le condizioni per considerarlo in diritto all'assegno ordinario di invalidità."
Deve quindi ritenersi che sussistono le condizioni di legge per il riconoscimento del diritto e dei benefici come richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e quelle di CTU, già liquidate con separato decreto nell'ATP, restano a carico dell' Pt_2 .
P. Q. M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da
| Pt 2 in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
così decide
• Accoglie il ricorso
Parte_1 è in possesso dei
• Accerta e dichiara che requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell' invalidità con una capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini, ridotte a meno di un terzo (1/3) a decorrere dal
22.10.2022
Condanna l' Pt_2 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.200,00 oltre
•
spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi pone a definitivo carico dell' Pt_2 le spese di CTU come liquidate in separato decreto.
.
Così deciso a Sulmona, nell'udienza del 09/06/2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis