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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13357/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa ON ME, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13357/2017 di RG promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Ernesto Grandinetti presso il cui studio sito in Roma in via Della Croce n. 44 ha eletto domicilio, giusta procura alle liti in atti;
- attrice opponente –
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Monti;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate da parte attrice nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 07.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo
ON ME possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 03.08.2017 la società in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il precetto notificatole in data
27.06.2017 con cui le era stato intimato il pagamento della somma di €. 118.557,42, oltre spese e competenze successive, con interessi legali fino alla data dell'effettivo pagamento e spese di registrazione, sostenendo l'illegittimità dell'atto di precetto relativamente al pagamento degli interessi in quanto somme non dovute.
Parte opponente deduceva che la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 483/17, costituente il titolo esecutivo, aveva riformato la decisione di primo grado dichiarando che le compagnie di assicurazione chiamate in causa, tra cui l'opponente, erano tenute a manlevare l' Controparte_1
per il risarcimento del danno dovuto in favore di e nei limiti del Parte_2 Parte_3
massimale di polizza, pari a €. 774.685,35; assumeva che, in ragione di tale titolo, passato in giudicato, non potesse essere richiesto un pagamento superiore rispetto al massimale, anche a titolo di interessi, che non erano stati neppure liquidati nel titolo giudiziale.
Aggiungeva, inoltre, che in pendenza dell'opposizione aveva provveduto a pagare la somma di
€. 77.468,54, pari alla quota di coassicurazione non contestata di sua spettanza;
chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in relazione alle somme dovute a titolo di interessi, di dichiarare inefficace e annullare l'atto di precetto, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 16.01.2018 si costituiva l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, la quale sosteneva l'infondatezza dell'opposizione e la legittimità degli interessi legali inseriti nell'atto di precetto stante la previsione di cui all'art. 1244 c.c. applicabile anche agli indennizzi dovuti dagli assicuratori e l'infondatezza del dedotto superamento dei limiti del massimale di polizza, lamentava il mancato pagamento delle spese legali liquidate in sentenza ancorchè non contestate dall'opponente.
Concludeva chiedendo, quindi, il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di riunione del presente giudizio con quello recante R.G. n. 13360/2017, nonché quella di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non ravvisandosi la sussistenza del dedotto periculum in mora la causa, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, veniva rinviata all'udienza dell'11.12.2019 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano taluni rinvii scaturenti da esigenze organizzative del ruolo di cognizione anche a seguito del subentro della scrivente, sino all'udienza del 07.10.2024 allorquando la causa veniva
ON ME trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e ememorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Parte opponente assume l'illegittimità dell'atto di precetto per essere state richieste somme non dovute da parte dell' opposta. Controparte_1
Il precetto si fonda sulla sentenza n. 483/17 della Corte d'Appello di Bari con cui, in riforma della decisione resa in primo grado, la società di assicurazioni è stata condannata a Parte_1 manlevare l' in relazione alla somma corrisposta o da corrispondersi a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno in favore di e nei limiti del massimale di Parte_2 Parte_3 polizza, pari ad €. 774.685,35.
Con l'atto di precetto l' opposta ha richiesto il pagamento, nei confronti Controparte_1 della società della somma di €. 118.557,42, comprensiva della sorte capitale, pari Parte_1 al 10% dell'importo di €. 774.685,35, trattandosi di coassicurazione, e degli interessi legali maturati dal
25.11.1997 al 21.04.2017, pari ad €. 35.056,74, oltre alle spese legali.
Con l'opposizione si contesta la richiesta di pagamento limitatamente a quanto preteso a titolo di interessi avendo l'opponente affermato di non mettere in discussione il capitale e di aver provveduto alla sua corresponsione.
In relazione alla sola somma dovuta a titolo di interessi ritiene l'opponente l'illegittimità della richiesta non essendo stata tale somme indicata nel titolo esecutivo e superandosi, attraverso il computo della stessa, il massimale di polizza previsto.
Nel titolo esecutivo si statuisce che la misura della garanzia è prefissata dalla polizza e dal suo massimale, che rappresenta “la somma massima al cui pagamento possono essere condannate le compagnie assicuratrici”.
Orbene, pur non sfuggendo alla scrivente che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che sulle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato in adempimento dell'obbligo di manlevarlo ai sensi dell'art. 1917 c.c. vanno corrisposti, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale di manleva, gli interessi, ancorché esorbitanti i limiti del massimale, valendo la domanda giudiziale a costituire in mora l'assicuratore (Cass. 22054/17; Cass. 2525/98) e, parimenti che la Suprema Corte
l'ordinanza n. 24893/2023 ha ribadito il principio a mente del quale l'assicuratore non può pretendere che le conseguenze della sua mora siano comprese nel limite del massimale, sicchè egli risponde oltre il massimale ma solo a titolo di interessi o maggior danno (ex art. 1224 c.c.), nel caso di specie, non può
ON ME non considerarsi che il titolo esecutivo non faccia alcun riferimento agli interessi da corrispondersi a cura dell'opponente e che l' opposta, per quanto emerge dagli atti, non ha chiesto Controparte_1
la corresponsione di somme a tale titolo.
La Corte d'Appello ha infatti chiarito che le compagnie di assicurazione, tra cui l'odierna opponente, potevano essere condannate al pagamento solo nei limiti del massimale, nonostante la conclusione, da parte dell' di una transazione avente ad oggetto un importo Controparte_1
superiore.
Il mancato riferimento agli interessi, laddove oggetto di omessa pronuncia da parte della Corte
d'Appello avrebbe dovuto costituire motivo di impugnazione della decisione a cui, tuttavia, l'
[...]
non ha inteso dar corso essendo la sentenza passata in giudicato. CP_1
Da tale omissione discende anche l'impossibilità di riferire la relativa decorrenza al 25.11.1997, come riportato dall'opposta nell'atto di precetto.
Ne consegue, pertanto, che mancando nel titolo esecutivo una statuizione espressa sugli interessi applicabili, non rientra nei poteri del giudice dell'opposizione all'esecuzione effettuare un accertamento di tipo cognitivo per integrare la pronuncia del giudice di cognizione, eccedendo altrimenti dall'oggetto dell'opposizione e dai limiti della sua funzione.
Ad abundantiam giova richiamare il principio da ultimo espresso dalle SS.UU. Corte di
Cassazione con sentenza n. 12449/2024 che ha precisato che “se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo, deve così contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati.”
A tal proposito, gli ermellini hanno evidenziato come non spetti al giudice dell'esecuzione né al giudice adito in seguito all'opposizione all'esecuzione accertare il tasso di interessi applicabile alla fattispecie. Il rapporto sottostante, infatti, è stato oggetto del giudizio di cognizione alla conclusione del quale si è formato il titolo esecutivo. Il suddetto accertamento non è di natura esecutiva e rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di cognizione. Il giudice dell'esecuzione o dell'opposizione all'esecuzione (come nel caso che ci occupa) deve prendere atto della decisione già intervenuta e trarne le conseguenze al fine di liquidare l'importo per il quale vi è diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Dalle considerazioni svolte discende l'accoglimento dell'opposizione, con l'effetto che il precetto deve essere dichiarato nullo relativamente alle pretese in punto di pagamento degli interessi legali dal 25.11.1997 al 21.4.2017.
ON ME Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza e in considerazione della circostanza che l'opposizione attiene soltanto ad uno degli importi indicati nel precetto nonché della fondatezza della pretesa creditoria per la restante somma indicata a titolo di capitale e di spese legali, corrisposta tuttavia successivamente alla sua notifica ossia il 04.08.2017, appare equo disporne la compensazione nella misura di ½, applicando i parametri forensi di cui al D.M.
n. 147/2022 ed assumendo come scaglione di riferimento da €. 26.001,00 a €. 52.000,00 in relazione al valore della causa pari a €. 35.056,74 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di precetto opposto in relazione alla richiesta di pagamento di somme a titolo di interessi;
2) COMPENSA nella misura di ½ le spese del presente giudizio – che liquida in complessivi
€. 5.810,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge – CONDANNANDO l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, alla refusione del restante ½ nei confronti di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
Così deciso in Bari il 31.03.2025.
Il Giudice dott.ssa ON ME
ON ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa ON ME, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13357/2017 di RG promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Ernesto Grandinetti presso il cui studio sito in Roma in via Della Croce n. 44 ha eletto domicilio, giusta procura alle liti in atti;
- attrice opponente –
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Monti;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate da parte attrice nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 07.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo
ON ME possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 03.08.2017 la società in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il precetto notificatole in data
27.06.2017 con cui le era stato intimato il pagamento della somma di €. 118.557,42, oltre spese e competenze successive, con interessi legali fino alla data dell'effettivo pagamento e spese di registrazione, sostenendo l'illegittimità dell'atto di precetto relativamente al pagamento degli interessi in quanto somme non dovute.
Parte opponente deduceva che la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 483/17, costituente il titolo esecutivo, aveva riformato la decisione di primo grado dichiarando che le compagnie di assicurazione chiamate in causa, tra cui l'opponente, erano tenute a manlevare l' Controparte_1
per il risarcimento del danno dovuto in favore di e nei limiti del Parte_2 Parte_3
massimale di polizza, pari a €. 774.685,35; assumeva che, in ragione di tale titolo, passato in giudicato, non potesse essere richiesto un pagamento superiore rispetto al massimale, anche a titolo di interessi, che non erano stati neppure liquidati nel titolo giudiziale.
Aggiungeva, inoltre, che in pendenza dell'opposizione aveva provveduto a pagare la somma di
€. 77.468,54, pari alla quota di coassicurazione non contestata di sua spettanza;
chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in relazione alle somme dovute a titolo di interessi, di dichiarare inefficace e annullare l'atto di precetto, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 16.01.2018 si costituiva l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, la quale sosteneva l'infondatezza dell'opposizione e la legittimità degli interessi legali inseriti nell'atto di precetto stante la previsione di cui all'art. 1244 c.c. applicabile anche agli indennizzi dovuti dagli assicuratori e l'infondatezza del dedotto superamento dei limiti del massimale di polizza, lamentava il mancato pagamento delle spese legali liquidate in sentenza ancorchè non contestate dall'opponente.
Concludeva chiedendo, quindi, il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di riunione del presente giudizio con quello recante R.G. n. 13360/2017, nonché quella di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non ravvisandosi la sussistenza del dedotto periculum in mora la causa, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, veniva rinviata all'udienza dell'11.12.2019 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano taluni rinvii scaturenti da esigenze organizzative del ruolo di cognizione anche a seguito del subentro della scrivente, sino all'udienza del 07.10.2024 allorquando la causa veniva
ON ME trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e ememorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Parte opponente assume l'illegittimità dell'atto di precetto per essere state richieste somme non dovute da parte dell' opposta. Controparte_1
Il precetto si fonda sulla sentenza n. 483/17 della Corte d'Appello di Bari con cui, in riforma della decisione resa in primo grado, la società di assicurazioni è stata condannata a Parte_1 manlevare l' in relazione alla somma corrisposta o da corrispondersi a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno in favore di e nei limiti del massimale di Parte_2 Parte_3 polizza, pari ad €. 774.685,35.
Con l'atto di precetto l' opposta ha richiesto il pagamento, nei confronti Controparte_1 della società della somma di €. 118.557,42, comprensiva della sorte capitale, pari Parte_1 al 10% dell'importo di €. 774.685,35, trattandosi di coassicurazione, e degli interessi legali maturati dal
25.11.1997 al 21.04.2017, pari ad €. 35.056,74, oltre alle spese legali.
Con l'opposizione si contesta la richiesta di pagamento limitatamente a quanto preteso a titolo di interessi avendo l'opponente affermato di non mettere in discussione il capitale e di aver provveduto alla sua corresponsione.
In relazione alla sola somma dovuta a titolo di interessi ritiene l'opponente l'illegittimità della richiesta non essendo stata tale somme indicata nel titolo esecutivo e superandosi, attraverso il computo della stessa, il massimale di polizza previsto.
Nel titolo esecutivo si statuisce che la misura della garanzia è prefissata dalla polizza e dal suo massimale, che rappresenta “la somma massima al cui pagamento possono essere condannate le compagnie assicuratrici”.
Orbene, pur non sfuggendo alla scrivente che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che sulle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato in adempimento dell'obbligo di manlevarlo ai sensi dell'art. 1917 c.c. vanno corrisposti, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale di manleva, gli interessi, ancorché esorbitanti i limiti del massimale, valendo la domanda giudiziale a costituire in mora l'assicuratore (Cass. 22054/17; Cass. 2525/98) e, parimenti che la Suprema Corte
l'ordinanza n. 24893/2023 ha ribadito il principio a mente del quale l'assicuratore non può pretendere che le conseguenze della sua mora siano comprese nel limite del massimale, sicchè egli risponde oltre il massimale ma solo a titolo di interessi o maggior danno (ex art. 1224 c.c.), nel caso di specie, non può
ON ME non considerarsi che il titolo esecutivo non faccia alcun riferimento agli interessi da corrispondersi a cura dell'opponente e che l' opposta, per quanto emerge dagli atti, non ha chiesto Controparte_1
la corresponsione di somme a tale titolo.
La Corte d'Appello ha infatti chiarito che le compagnie di assicurazione, tra cui l'odierna opponente, potevano essere condannate al pagamento solo nei limiti del massimale, nonostante la conclusione, da parte dell' di una transazione avente ad oggetto un importo Controparte_1
superiore.
Il mancato riferimento agli interessi, laddove oggetto di omessa pronuncia da parte della Corte
d'Appello avrebbe dovuto costituire motivo di impugnazione della decisione a cui, tuttavia, l'
[...]
non ha inteso dar corso essendo la sentenza passata in giudicato. CP_1
Da tale omissione discende anche l'impossibilità di riferire la relativa decorrenza al 25.11.1997, come riportato dall'opposta nell'atto di precetto.
Ne consegue, pertanto, che mancando nel titolo esecutivo una statuizione espressa sugli interessi applicabili, non rientra nei poteri del giudice dell'opposizione all'esecuzione effettuare un accertamento di tipo cognitivo per integrare la pronuncia del giudice di cognizione, eccedendo altrimenti dall'oggetto dell'opposizione e dai limiti della sua funzione.
Ad abundantiam giova richiamare il principio da ultimo espresso dalle SS.UU. Corte di
Cassazione con sentenza n. 12449/2024 che ha precisato che “se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo, deve così contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati.”
A tal proposito, gli ermellini hanno evidenziato come non spetti al giudice dell'esecuzione né al giudice adito in seguito all'opposizione all'esecuzione accertare il tasso di interessi applicabile alla fattispecie. Il rapporto sottostante, infatti, è stato oggetto del giudizio di cognizione alla conclusione del quale si è formato il titolo esecutivo. Il suddetto accertamento non è di natura esecutiva e rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di cognizione. Il giudice dell'esecuzione o dell'opposizione all'esecuzione (come nel caso che ci occupa) deve prendere atto della decisione già intervenuta e trarne le conseguenze al fine di liquidare l'importo per il quale vi è diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Dalle considerazioni svolte discende l'accoglimento dell'opposizione, con l'effetto che il precetto deve essere dichiarato nullo relativamente alle pretese in punto di pagamento degli interessi legali dal 25.11.1997 al 21.4.2017.
ON ME Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza e in considerazione della circostanza che l'opposizione attiene soltanto ad uno degli importi indicati nel precetto nonché della fondatezza della pretesa creditoria per la restante somma indicata a titolo di capitale e di spese legali, corrisposta tuttavia successivamente alla sua notifica ossia il 04.08.2017, appare equo disporne la compensazione nella misura di ½, applicando i parametri forensi di cui al D.M.
n. 147/2022 ed assumendo come scaglione di riferimento da €. 26.001,00 a €. 52.000,00 in relazione al valore della causa pari a €. 35.056,74 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di precetto opposto in relazione alla richiesta di pagamento di somme a titolo di interessi;
2) COMPENSA nella misura di ½ le spese del presente giudizio – che liquida in complessivi
€. 5.810,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge – CONDANNANDO l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, alla refusione del restante ½ nei confronti di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
Così deciso in Bari il 31.03.2025.
Il Giudice dott.ssa ON ME
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