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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4180/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11.12.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura generale ad lites per Notaio n. 65378 del 22.5.2020, dall'avv. GABRIELLA Per_1
CONSOLE (c.f. dell'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato C.F._1 unitamente al proprio difensore presso la sede dell'Ente, sita in alla Piazza Municipio, Pt_1
Palazzo San Giacomo;
APPELLANTE
E
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. ANTONIO ROSSI (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in alla via Cervantes 55/5; Pt_1
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato via PEC in data 24.11.2020, il proponeva tempestivo Parte_1
appello avverso la sentenza n. 3449/2020, pubblicata il 15.5.2020 e mai notificata, con la quale il
Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla società aveva CP_1
dichiarato che nulla era dovuto al in relazione agli inviti di pagamento del canone per Pt_1
l'occupazione sine titulo di aree pubbliche in alla via Montagna Spaccata, per il periodo dal Pt_1
21.9.2014 al 21.10.2014 (invito prot. n. PG/868316/121 per € 42.386,00) e per il periodo dal
25.5.2015 al 25.6.2015 (invito prot. n. PG/868316/575 per € 38.088,00).
In particolare, il Tribunale, ritenuto assorbente il motivo di opposizione con cui la società aveva lamentato che nei verbali redatti dai pubblici ufficiali a fondamento degli inviti di CP_1
pagamento impugnati non erano state indicate le modalità e gli strumenti tecnici utilizzati per determinare l'entità dei metri quadri di abusiva occupazione, rispetto alle concessioni già ottenute, accoglieva la domanda, precisando che l'indicazione dei metri quadrati riportati nei verbali di accertamento della porzione di suolo pubblico occupata abusivamente, in mancanza di specificazione delle modalità di accertamento e degli strumenti di misurazione adoperati, doveva ritenersi frutto non di un accertamento oggettivo dei fatti, ma di un mero apprezzamento degli operanti, come tale non coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. Di conseguenza, rilevato che il non aveva fornito la prova che l'area indicata nei verbali corrispondesse a quella Pt_1
abusivamente occupata, dichiarava che nulla era dovuto in relazione ai suddetti due avvisi di pagamento.
Avverso detta decisione ha proposto appello il censurando l'errore Parte_1
compiuto dal Tribunale nel non aver considerato che la mancata indicazione da parte dei verbalizzanti degli strumenti utilizzati nell'accertamento non poteva essere formulata come motivo di opposizione, dovendo essere oggetto di specifica querela di falso, atteso che “il verbale elevato dal competente Pubblico Ufficiale faceva piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) di quanto in esso accertato. Il Comune ha anche precisato che i Pubblici Ufficiali sono tenuti a verificare la corrispondenza tra le superfici date in concessione e le eventuali difformità, e, nel caso che ci occupa, il ricorrente non è stato verbalizzato per la superficie concessa, bensì per la eccedenza non autorizzata, inoltre i verbali sono stati notificati nelle mani del titolare dell'attività il
Sig. che nulla ha eccepito”. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza Persona_2 impugnata, di rigettare integralmente l'opposizione spiegata dalla con conferma degli CP_1 inviti di pagamento impugnati e condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
2 Costituendosi in giudizio la società chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata, riproponendo, altresì, tutti i motivi di opposizione già formulati in primo grado e non esaminati dal Tribunale perché rimasti assorbiti.
All'udienza dell'11.12.2024, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è inammissibile, dovendosi riconoscere la mancanza di specificità dei motivi di gravame, secondo il testo dell'art. 342 c.p.c. applicabile, ratione temporis, al presente giudizio anche alla luce della relativa eccezione sollevata dalla controparte.
In proposito deve, infatti, osservarsi che, nella formulazione di un unico sintetico motivo il si è limitato a ribadire, così come già eccepito in primo grado, che la mancata Parte_1 indicazione, nei verbali ispettivi, delle modalità dell'accertamento e degli strumenti di misurazione utilizzati per la quantificazione delle aree abusivamente occupate doveva essere fatta valere con la querela di falso.
Il Tribunale, tuttavia, sul punto ha espressamente statuito che la querela di falso non era necessaria, in quanto le carenze denunciate dall'opponente implicano che “la determinazione degli indicati metri quadri risulta frutto di una valutazione degli operanti e non di un accertamento oggettivo”.
Il nel formulare il motivo d'appello, non si è specificamente riferito, come avrebbe Pt_1
dovuto, alla ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, essendosi limitato a ribadire la necessità nel caso di specie di proporre la querela di falso, senza nessuna deduzione circa le ragioni per le quali doveva ritenersi errata la qualificazione di percezione sensoriale della misurazione indicata a verbale, data dal primo giudice.
Nel caso di specie, dunque, l'onere della specificazione dei motivi di appello non può ritenersi assolto, con riferimento alla sentenza impugnata, dal mero richiamo alla necessità di proporre la querela di falso e, quindi dalla mera riproposizione della linea di difesa già formulata in primo grado e disattesa con la motivazione resa dalla sentenza impugnata, non presentando l'atto di appello alcuna specifica correlazione con la motivazione di detta pronuncia (cfr., tra le molte, Cass.,
S.U. n. 23299/2011; Cass., n. 13080/2008; Cass., n. 15733/2007): non è sufficiente, a concretizzare il requisito della specificità del motivo d'appello in esame, in mancanza di una diretta censura idonea ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione resa dal giudice di prime cure, il fatto che l'appellante abbia invocato la necessità di proporre la querela di falso per il vizio riscontrato dal Tribunale.
3 Nessuna specifica argomentazione si rinviene, infatti, nell'atto di appello, idonea ad evidenziare l'erroneità della pronuncia del Tribunale a fondamento della ritenuta fondatezza dell'opposizione, ovvero a fondamento della lamentata erronea qualificazione della natura valutativa dell'apprezzamento compiuto dagli ispettori, carente dei requisiti propri degli accertamenti oggettivi coperti dalla fede privilegiata.
Si osserva, infatti, che coessenziale al concetto stesso di impugnazione è quello di critica o di censura nei confronti del provvedimento impugnato.
Ciò è tanto vero per il giudizio di appello che si distingue quale una impugnazione a critica libera con la quale si può denunciare un qualsivoglia vizio (error) dell'atto impugnato, in iudicando
e/o in procedendo e proprio per questa sua funzione (di critica argomentata del provvedimento gravato), ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione è necessaria l'enunciazione di motivi specifici: cioè, di precise ragioni di critica e/o di dissenso rispetto all'argomentazione giuridica posta a base dell'atto impugnato.
Da tutto ciò deriva la necessità che alle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato vengano contrapposte dall'impugnante altre e diverse argomentazioni dirette ad infirmare la validità logico-giuridica delle ragioni addotte dal primo Giudicante ed ipoteticamente giustificanti l'annullamento o la riforma del suo provvedimento (Cass. 10916/2017).
Per le anzidette ragioni l'appello deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate e detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta, con attribuzione all'avv. Antonio
Rossi per averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3449/2020 pubblicata in data 15.5.2020 nei
[...]
confronti della società così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
4 2) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore della Parte_1
società delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.997,00, oltre Iva, Cpa e CP_1 rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv.
Antonio Rossi, per averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4180/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11.12.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura generale ad lites per Notaio n. 65378 del 22.5.2020, dall'avv. GABRIELLA Per_1
CONSOLE (c.f. dell'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato C.F._1 unitamente al proprio difensore presso la sede dell'Ente, sita in alla Piazza Municipio, Pt_1
Palazzo San Giacomo;
APPELLANTE
E
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. ANTONIO ROSSI (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in alla via Cervantes 55/5; Pt_1
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato via PEC in data 24.11.2020, il proponeva tempestivo Parte_1
appello avverso la sentenza n. 3449/2020, pubblicata il 15.5.2020 e mai notificata, con la quale il
Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla società aveva CP_1
dichiarato che nulla era dovuto al in relazione agli inviti di pagamento del canone per Pt_1
l'occupazione sine titulo di aree pubbliche in alla via Montagna Spaccata, per il periodo dal Pt_1
21.9.2014 al 21.10.2014 (invito prot. n. PG/868316/121 per € 42.386,00) e per il periodo dal
25.5.2015 al 25.6.2015 (invito prot. n. PG/868316/575 per € 38.088,00).
In particolare, il Tribunale, ritenuto assorbente il motivo di opposizione con cui la società aveva lamentato che nei verbali redatti dai pubblici ufficiali a fondamento degli inviti di CP_1
pagamento impugnati non erano state indicate le modalità e gli strumenti tecnici utilizzati per determinare l'entità dei metri quadri di abusiva occupazione, rispetto alle concessioni già ottenute, accoglieva la domanda, precisando che l'indicazione dei metri quadrati riportati nei verbali di accertamento della porzione di suolo pubblico occupata abusivamente, in mancanza di specificazione delle modalità di accertamento e degli strumenti di misurazione adoperati, doveva ritenersi frutto non di un accertamento oggettivo dei fatti, ma di un mero apprezzamento degli operanti, come tale non coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. Di conseguenza, rilevato che il non aveva fornito la prova che l'area indicata nei verbali corrispondesse a quella Pt_1
abusivamente occupata, dichiarava che nulla era dovuto in relazione ai suddetti due avvisi di pagamento.
Avverso detta decisione ha proposto appello il censurando l'errore Parte_1
compiuto dal Tribunale nel non aver considerato che la mancata indicazione da parte dei verbalizzanti degli strumenti utilizzati nell'accertamento non poteva essere formulata come motivo di opposizione, dovendo essere oggetto di specifica querela di falso, atteso che “il verbale elevato dal competente Pubblico Ufficiale faceva piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) di quanto in esso accertato. Il Comune ha anche precisato che i Pubblici Ufficiali sono tenuti a verificare la corrispondenza tra le superfici date in concessione e le eventuali difformità, e, nel caso che ci occupa, il ricorrente non è stato verbalizzato per la superficie concessa, bensì per la eccedenza non autorizzata, inoltre i verbali sono stati notificati nelle mani del titolare dell'attività il
Sig. che nulla ha eccepito”. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza Persona_2 impugnata, di rigettare integralmente l'opposizione spiegata dalla con conferma degli CP_1 inviti di pagamento impugnati e condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
2 Costituendosi in giudizio la società chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata, riproponendo, altresì, tutti i motivi di opposizione già formulati in primo grado e non esaminati dal Tribunale perché rimasti assorbiti.
All'udienza dell'11.12.2024, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è inammissibile, dovendosi riconoscere la mancanza di specificità dei motivi di gravame, secondo il testo dell'art. 342 c.p.c. applicabile, ratione temporis, al presente giudizio anche alla luce della relativa eccezione sollevata dalla controparte.
In proposito deve, infatti, osservarsi che, nella formulazione di un unico sintetico motivo il si è limitato a ribadire, così come già eccepito in primo grado, che la mancata Parte_1 indicazione, nei verbali ispettivi, delle modalità dell'accertamento e degli strumenti di misurazione utilizzati per la quantificazione delle aree abusivamente occupate doveva essere fatta valere con la querela di falso.
Il Tribunale, tuttavia, sul punto ha espressamente statuito che la querela di falso non era necessaria, in quanto le carenze denunciate dall'opponente implicano che “la determinazione degli indicati metri quadri risulta frutto di una valutazione degli operanti e non di un accertamento oggettivo”.
Il nel formulare il motivo d'appello, non si è specificamente riferito, come avrebbe Pt_1
dovuto, alla ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, essendosi limitato a ribadire la necessità nel caso di specie di proporre la querela di falso, senza nessuna deduzione circa le ragioni per le quali doveva ritenersi errata la qualificazione di percezione sensoriale della misurazione indicata a verbale, data dal primo giudice.
Nel caso di specie, dunque, l'onere della specificazione dei motivi di appello non può ritenersi assolto, con riferimento alla sentenza impugnata, dal mero richiamo alla necessità di proporre la querela di falso e, quindi dalla mera riproposizione della linea di difesa già formulata in primo grado e disattesa con la motivazione resa dalla sentenza impugnata, non presentando l'atto di appello alcuna specifica correlazione con la motivazione di detta pronuncia (cfr., tra le molte, Cass.,
S.U. n. 23299/2011; Cass., n. 13080/2008; Cass., n. 15733/2007): non è sufficiente, a concretizzare il requisito della specificità del motivo d'appello in esame, in mancanza di una diretta censura idonea ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione resa dal giudice di prime cure, il fatto che l'appellante abbia invocato la necessità di proporre la querela di falso per il vizio riscontrato dal Tribunale.
3 Nessuna specifica argomentazione si rinviene, infatti, nell'atto di appello, idonea ad evidenziare l'erroneità della pronuncia del Tribunale a fondamento della ritenuta fondatezza dell'opposizione, ovvero a fondamento della lamentata erronea qualificazione della natura valutativa dell'apprezzamento compiuto dagli ispettori, carente dei requisiti propri degli accertamenti oggettivi coperti dalla fede privilegiata.
Si osserva, infatti, che coessenziale al concetto stesso di impugnazione è quello di critica o di censura nei confronti del provvedimento impugnato.
Ciò è tanto vero per il giudizio di appello che si distingue quale una impugnazione a critica libera con la quale si può denunciare un qualsivoglia vizio (error) dell'atto impugnato, in iudicando
e/o in procedendo e proprio per questa sua funzione (di critica argomentata del provvedimento gravato), ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione è necessaria l'enunciazione di motivi specifici: cioè, di precise ragioni di critica e/o di dissenso rispetto all'argomentazione giuridica posta a base dell'atto impugnato.
Da tutto ciò deriva la necessità che alle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato vengano contrapposte dall'impugnante altre e diverse argomentazioni dirette ad infirmare la validità logico-giuridica delle ragioni addotte dal primo Giudicante ed ipoteticamente giustificanti l'annullamento o la riforma del suo provvedimento (Cass. 10916/2017).
Per le anzidette ragioni l'appello deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate e detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta, con attribuzione all'avv. Antonio
Rossi per averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3449/2020 pubblicata in data 15.5.2020 nei
[...]
confronti della società così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
4 2) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore della Parte_1
società delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.997,00, oltre Iva, Cpa e CP_1 rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv.
Antonio Rossi, per averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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