TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3137 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.10.2025, promosso
DA
(cod. fisc.: nato a [...] il [...]), e Parte_1 C.F._1
(cod. fisc.: nata a [...] il [...]), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mario Perlina, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via Monsignor De Lorenzo, n. 60, Reggio Calabria, hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 02.12.2023 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria l'08.06.2018, proponendo contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che, con ordinanza del 22.10.2024, è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno
28.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
23.10.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio
Calabria l'08.06.2018; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 1442/2024 pubbl. il 23.10.2024, regolarmente comunicata al P.M. in data 23.10.2024, il quale ha espresso il parere in pari data;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n.
898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà di proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) Legge 01.12.1970
n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.
74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
15.10.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 18.10.2024 e che successivamente in data
23.10.2024 il P.M. ha apposto il visto sull'ordinanza di rimessione in istruttoria per il prosieguo del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 02.12.202 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Reggio Calabria l'08.06.2018 tra e il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Parte_2 del Comune di Reggio Calabria, n. 99, Parte II, Serie A, anno 2018, alle seguenti condizioni:
1. la ex dimora coniugale, ubicata nel Comune di Reggio Calabria in Via Eremo Botte, n. 106/B, di proprietà della IG , madre del Signor resterà nella Parte_3 Parte_1 disponibilità di quest'ultimo, che già la occupa in forza di contratto di comodato d'uso;
2. dato atto delle attuali condizioni economico - reddituali dei coniugi, il Signor Parte_1 verserà alla IG un assegno di mantenimento dell'importo di € 100,00 tramite Parte_2 accredito in c/c entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la stessa IG non avrà reperito Pt_2 una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico;
3. le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 27.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena M.A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna